Art. 9.
Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , le cifre: "18 e 19" sono sostituite dalle seguenti: "18, 19, 20".
Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , le cifre: "18 e 19" sono sostituite dalle seguenti: "18, 19, 20".