Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 84
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma, non di funzioni, con la conseguenza che l'atto firmato dal delegato è imputabile all'organo delegante. L'attuazione di tale delega può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato.

  • Rigettato
    Sostituzione della firma autografa con firma a stampa

    La firma autografa del funzionario responsabile è stata sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come disposto dalla Determinazione dirigenziale n. 1067 del 7 ottobre 2020.

  • Accolto
    Violazione del principio della solidarietà ereditaria

    La regola generale è la divisione dei debiti ereditari tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote, salvo patto contrario (artt. 752, 1295 c.c.). Le eccezioni di solidarietà previste per le imposte sui redditi (art. 65 DPR 600/1973) e per l'imposta di successione (art. 36 Dlgs 346/1990) non sono applicabili all'IMU. Pertanto, si applica la regola ordinaria della ripartizione pro quota dei debiti ereditari.

  • Accolto
    Illegittimità parziale dell'avviso di accertamento

    Il giudice, in caso di illegittimità parziale dell'atto impugnato, deve procedere a riquantificare la pretesa tributaria nella misura dovuta, annullando l'atto solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 84
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 84
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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