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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio N.1 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7194 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: ASSENTE Resistente: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1, Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal COMUNE DI FONDI (LT) n.7194, prot. 84683 del 03/12/2024, avente per oggetto l'IMU 2019, notificato successivamente al 10.2.2025, con il quale gli è stato chiesto, quale erede del Sig. Nominativo_1, il pagamento della somma complessiva di €. 520,00 quale residua differenza dell'IMU 2019, calcolato sulla base di una percentuale di possesso pari al 100%, per una durata del possesso pari a 12 mesi e di una aliquota pari a 0,900, relativamente all'immobile di Via Guado Bastianelli II, attualmente via del Pellicano
n.6, riportato in catasto al foglio 88, particella 1006, sub.1, cat. A/3, cl.3, rendita euro 302,13.
Ha pertanto concluso per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato la nullità dell'avviso per:: - difetto di sottoscrizione;
- sostituzione della firma autografa con la firma a stampa;
violazione del principio della solidarietà ereditaria di cui agli articoli 752, 754 e 1295 c.c..; - violazione, errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art.1 co.639 della legge 147/2013; - violazione dell'art.
6-bis della l.212/2000; - violazione art.7 l.212/2000 per omessa motivazione.
2. IL COMUNE DI FONDI, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese. In particolare, ha evidenziato che la notifica è stata effettuata a nome del defunto Nominativo_1, poiché nessuna comunicazione è stata fatta dagli eredi all'Ente impositore e a distanza di quattro anni dal decesso del de cuius, non risulterebbe ancora presentata la dichiarazione di successione e gli interessati continuerebbero ad effettuare i versamenti dell'IMU a nome del defunto.
4. Il ricorso è venuto in decisione all'udienza del 16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Come documentato, la Giunta Municipale, con Deliberazione di n. 446 del 31 dicembre 2018, ha correttamente designato la Dott.ssa Nominativo_2 quale Funzionario Responsabile IUC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. D'altra parte, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente anche ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,
l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/11/2022, n. 32386).
2. Il COMUNE ha altresì documentato che la firma autografa della Dott.ssa Nominativo_2 (funzionario responsabile del tributo) è stata sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come disposto dalla Determinazione dirigenziale n. 1067 del 7 ottobre 2020. Il motivo è pertanto infondato. I primi due motivi del ricorso non risultano pertanto fondati.
3. La Corte di cassazione con la sentenza n. 780 del 14.01.2011 ha evidenziato che la regola generale del nostro ordinamento è quella prevista dall' art 1295 c.c. per la quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.
La regola trova eccezione in materia d'imposta, nei limiti in cui ciò possa ritenersi normativamente previsto.
E così, l'imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi in solido ex art 36 TU sulle successioni, ed ancora per il DPR n. 600 del 1973 art 65, le imposte sui redditi sono dovute in solido dagli eredi del contribuente defunto, allorché il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
L'eccezione in parola non riguarda però altri tributi (nel caso esaminato dalla Cassazione l'INVIM, nell'attuale fattispecie, l'IMU) analogamente a quanto accadeva già nel vigore del previgente sistema tributario che infatti riservava la solidarietà passiva alle sole imposte dirette (in tal senso v. Cass. 13.10.1975, n. 3277).
La Suprema Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 22.10.2014 n. 22426, ribadendo che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli 752 e 1295 e c.c..
Tanto posto, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, non è in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art 65 DPR 600/1973, soperativa soltanto per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta nell'art. 36 Dlgs 31/10/1990 n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione, né sono applicabili speciali regole di solidarietà passiva, ma deve ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. In particolare, l'art 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Conclusivamente, in assenza di un richiamo espresso all'articolo 65 del DPR 600 del 1973, che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, si applicano al caso in esame, relativo all'IMU, le regole sulla responsabilità pro quota e del codice civile. Il motivo di ricorso risulta pertanto fondato
4. Nel processo tributario il giudice, se l'atto impugnato è illegittimo, come nel caso in esame, solo in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve procedere a riquantificare la pretesa tributaria nella misura dovuta
(Corte di cassazione ordinanza del 13/12/2021 n. 39660/5). Secondo la Suprema Corte, infatti, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio. Di conseguenza il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. La Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt.111 Cost., 47 CDFUE e 6 CEDU, il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento.
5. Il ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto, dichiarandosi l'avviso di accertamento impugnato illegittimo nella parte in cui è intimato il pagamento per l'intero del tributo ad uno solo degli eredi che è invece tenuto al pagamento in misura pari alla quota ereditaria sulla base del valore risultante dagli atti, calcolato in considerazione della natura urbanizzata del compendio.
Infatti, non risulta fondata l'eccezione relativa alla omessa applicazione della riduzione del 25% spettante al fabbricato locato con contratto a canone concordato atteso che il COMUNE ha documentato, senza riceverne contestazione, che per l'immobile di Via dei Volsci, n. 8 l'interrogazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate evidenzia il codice (L1) – Locazione di immobile ad uso abitativo di tipo ordinario e non il codice
(L2) - Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo che contraddistingue la diversa fattispecie invocata.
3. La particolarità della questione trattata e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
Compensa le spese.
Così deciso in LATINA il 16/12/2025
Il Giudice
VI IN
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 318/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fondi - Piazza Municipio N.1 04022 Fondi LT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7194 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1177/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: ASSENTE Resistente: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1, Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dal COMUNE DI FONDI (LT) n.7194, prot. 84683 del 03/12/2024, avente per oggetto l'IMU 2019, notificato successivamente al 10.2.2025, con il quale gli è stato chiesto, quale erede del Sig. Nominativo_1, il pagamento della somma complessiva di €. 520,00 quale residua differenza dell'IMU 2019, calcolato sulla base di una percentuale di possesso pari al 100%, per una durata del possesso pari a 12 mesi e di una aliquota pari a 0,900, relativamente all'immobile di Via Guado Bastianelli II, attualmente via del Pellicano
n.6, riportato in catasto al foglio 88, particella 1006, sub.1, cat. A/3, cl.3, rendita euro 302,13.
Ha pertanto concluso per sentire dichiarare la nullità o l'annullabilità e comunque l'inefficacia dell'atto impugnato con vittoria delle spese. A tal fine ha lamentato la nullità dell'avviso per:: - difetto di sottoscrizione;
- sostituzione della firma autografa con la firma a stampa;
violazione del principio della solidarietà ereditaria di cui agli articoli 752, 754 e 1295 c.c..; - violazione, errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art.1 co.639 della legge 147/2013; - violazione dell'art.
6-bis della l.212/2000; - violazione art.7 l.212/2000 per omessa motivazione.
2. IL COMUNE DI FONDI, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese. In particolare, ha evidenziato che la notifica è stata effettuata a nome del defunto Nominativo_1, poiché nessuna comunicazione è stata fatta dagli eredi all'Ente impositore e a distanza di quattro anni dal decesso del de cuius, non risulterebbe ancora presentata la dichiarazione di successione e gli interessati continuerebbero ad effettuare i versamenti dell'IMU a nome del defunto.
4. Il ricorso è venuto in decisione all'udienza del 16/12/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Come documentato, la Giunta Municipale, con Deliberazione di n. 446 del 31 dicembre 2018, ha correttamente designato la Dott.ssa Nominativo_2 quale Funzionario Responsabile IUC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. D'altra parte, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente anche ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio,
l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 03/11/2022, n. 32386).
2. Il COMUNE ha altresì documentato che la firma autografa della Dott.ssa Nominativo_2 (funzionario responsabile del tributo) è stata sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, come disposto dalla Determinazione dirigenziale n. 1067 del 7 ottobre 2020. Il motivo è pertanto infondato. I primi due motivi del ricorso non risultano pertanto fondati.
3. La Corte di cassazione con la sentenza n. 780 del 14.01.2011 ha evidenziato che la regola generale del nostro ordinamento è quella prevista dall' art 1295 c.c. per la quale, salvo patto contrario, i debiti ereditari si dividono tra gli eredi in proporzione delle rispettive quote.
La regola trova eccezione in materia d'imposta, nei limiti in cui ciò possa ritenersi normativamente previsto.
E così, l'imposta sulle successioni è dovuta dagli eredi in solido ex art 36 TU sulle successioni, ed ancora per il DPR n. 600 del 1973 art 65, le imposte sui redditi sono dovute in solido dagli eredi del contribuente defunto, allorché il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
L'eccezione in parola non riguarda però altri tributi (nel caso esaminato dalla Cassazione l'INVIM, nell'attuale fattispecie, l'IMU) analogamente a quanto accadeva già nel vigore del previgente sistema tributario che infatti riservava la solidarietà passiva alle sole imposte dirette (in tal senso v. Cass. 13.10.1975, n. 3277).
La Suprema Corte è tornata sull'argomento con la sentenza 22.10.2014 n. 22426, ribadendo che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino deve esser applicata la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli 752 e 1295 e c.c..
Tanto posto, con riferimento alla concreta fattispecie in esame, non è in effetti applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art 65 DPR 600/1973, soperativa soltanto per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi;
non è altresì applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta nell'art. 36 Dlgs 31/10/1990 n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione, né sono applicabili speciali regole di solidarietà passiva, ma deve ritenersi applicabile l'ordinaria regola della ripartizione pro quota dei debiti ereditari. In particolare, l'art 752 del codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Conclusivamente, in assenza di un richiamo espresso all'articolo 65 del DPR 600 del 1973, che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, si applicano al caso in esame, relativo all'IMU, le regole sulla responsabilità pro quota e del codice civile. Il motivo di ricorso risulta pertanto fondato
4. Nel processo tributario il giudice, se l'atto impugnato è illegittimo, come nel caso in esame, solo in parte, non può limitarsi ad annullarlo, ma deve procedere a riquantificare la pretesa tributaria nella misura dovuta
(Corte di cassazione ordinanza del 13/12/2021 n. 39660/5). Secondo la Suprema Corte, infatti, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio. Di conseguenza il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. La Corte di Cassazione ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, e del rispetto dei principi del giusto processo diretti a contenere i tempi della giustizia di cui agli artt.111 Cost., 47 CDFUE e 6 CEDU, il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento.
5. Il ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto, dichiarandosi l'avviso di accertamento impugnato illegittimo nella parte in cui è intimato il pagamento per l'intero del tributo ad uno solo degli eredi che è invece tenuto al pagamento in misura pari alla quota ereditaria sulla base del valore risultante dagli atti, calcolato in considerazione della natura urbanizzata del compendio.
Infatti, non risulta fondata l'eccezione relativa alla omessa applicazione della riduzione del 25% spettante al fabbricato locato con contratto a canone concordato atteso che il COMUNE ha documentato, senza riceverne contestazione, che per l'immobile di Via dei Volsci, n. 8 l'interrogazione degli archivi dell'Agenzia delle Entrate evidenzia il codice (L1) – Locazione di immobile ad uso abitativo di tipo ordinario e non il codice
(L2) - Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo che contraddistingue la diversa fattispecie invocata.
3. La particolarità della questione trattata e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione;
Compensa le spese.
Così deciso in LATINA il 16/12/2025
Il Giudice
VI IN