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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 14856/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Rosa Cirigliano
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Rosa Cirigliano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 26.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma via Grottolella n. 45, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla signora ed ivi vivrà con le figlie e Pt_2 Per_1
, quest'ultima maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il marito se ne Per_2
è già allontanato e ne ha asportato oggetti ed effetti personali. Dal mese successivo all'udienza di separazione, il signor e la signora saranno tenuti al pagamento del 50% ciascuno Parte_1 Pt_2 della rata di mutuo che scade il 30 o il 31 di ciascun mese;
pertanto ciascuna parte procederà al versamento sul conto cointestato in essere presso la banca Unicredit di Frascati, Piazza Mazzini 18, del 50% del rateo del mutuo, cui la signora potrà e dovrà avere accesso anche on line. La Pt_2 parte che ne ha già la disponibilità dovrà fornire le credenziali all'altra. 3) Il signor Parte_1 provvederà al mantenimento della moglie, lavoratrice part time, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
a decorrere dal mese successivo all'udienza di separazione e da aggiornarsi annualmente mediante gli indici Istat. I coniugi si lasciano sin d'ora il reciproco assenso al rinnovo e o rilascio del passaporto” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12/01/1972 e nata a [...] il [...] coniugati in Albano Laziale (Roma) Parte_2 in data 19.09.1998, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 atto n. 263 parte II serie A, anno 1998 ;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 14856/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Rosa Cirigliano
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Rosa Cirigliano
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.12.25 depositate il 26.11.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma via Grottolella n. 45, in comproprietà dei coniugi, viene assegnata alla signora ed ivi vivrà con le figlie e Pt_2 Per_1
, quest'ultima maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Il marito se ne Per_2
è già allontanato e ne ha asportato oggetti ed effetti personali. Dal mese successivo all'udienza di separazione, il signor e la signora saranno tenuti al pagamento del 50% ciascuno Parte_1 Pt_2 della rata di mutuo che scade il 30 o il 31 di ciascun mese;
pertanto ciascuna parte procederà al versamento sul conto cointestato in essere presso la banca Unicredit di Frascati, Piazza Mazzini 18, del 50% del rateo del mutuo, cui la signora potrà e dovrà avere accesso anche on line. La Pt_2 parte che ne ha già la disponibilità dovrà fornire le credenziali all'altra. 3) Il signor Parte_1 provvederà al mantenimento della moglie, lavoratrice part time, mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese
a decorrere dal mese successivo all'udienza di separazione e da aggiornarsi annualmente mediante gli indici Istat. I coniugi si lasciano sin d'ora il reciproco assenso al rinnovo e o rilascio del passaporto” e il procuratore ha concluso in conformità; visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità; che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) omologa la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
12/01/1972 e nata a [...] il [...] coniugati in Albano Laziale (Roma) Parte_2 in data 19.09.1998, alle condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Albano Laziale di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998 atto n. 263 parte II serie A, anno 1998 ;
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 1.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi