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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 10/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2397/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2397/2021 promossa da:
C.F. - con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNER MASSIMILIANO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. – con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. GALLI' GAETANO
CONVENUTA OPPOSTA
Trattenuta la causa in decisione all'udienza “figurata” del 21.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20.11.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21.11.2024.
1 IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 617 e 615, comma 1, Parte_1
c.p.c. agli atti esecutivi ed all'esecuzione preannunciata attraverso la notificazione dell'intimazione di pagamento ad opera di , fondando Controparte_2
la propria impugnazione su tre motivi:
1) nullità dell'atto d'intimazione per omessa allegazione della cartella e degli atti prodromici su cui si fonda la richiesta di pagamento;
2) omissione o nullità della notifica della cartella prodromica all'atto di intimazione, con conseguente nullità dell'intero procedimento;
3) prescrizione del diritto di credito compendiato nella cartella richiamata dall'atto di intimazione opposto.
Costituendosi, ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del CP_3
Giudice ordinario, in favore di quello amministrativo (in forza anche della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata nell'atto di costituzione), per poi eccepire
(sempre in rito) la propria carenza di legittimazione processuale passiva in relazione alle contestazioni relative alla fase antecedente la presa in carico ad opera dell'agente della riscossione, ed infine chiedere il rigetto di quelle contestazioni relative all'atto d'intimazione in sé, unico atto riferibile all'odierna convenuta.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha inteso proporre querela di falso incidentale avverso “la ricevuta di ritorno della raccomanda con la quale è stata notificata la cartella n. 30020150000007319000
(nuovo numero di riferimento: 03520207150001962000) asseritamente notificata in data
Contr 16/3/2015 da parte di e prodotto da con la memoria ex art. 183, comma 6°, CP_4
n. 2), c.p.c.”.
Acquisita la dichiarazione della parte convenuta in relazione alla volontà di volersi avvalere del documento impugnato, si è dato corso al sub-procedimento incidentale per querela di falso, all'esito del quale sia il presente procedimento che quello appena richiamato sono stati posti in decisione, con termine per il deposito di memorie conclusionali.
2 * * *
L'opposizione proposta va in primo luogo qualificata sia quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento per formali vizi suoi propri (mancata allegazione degli atti impositivi in forza dei quali è intimato il pagamento e mancanza o nullità della notificazione dell'atto prodromico e indispensabile, cioè la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione), sia quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., nella parte in cui eccepisce, pur in via subordinata, la prescrizione del diritto a procedere a riscossione.
Ciò detto, l'opposizione agli atti esecutivi è fondata, mentre l'eccezione di prescrizione rimane assorbita, per le ragioni di cui infra.
In via preliminare di rito, peraltro, la difesa di ha ribadito anche nelle CP_3
proprie memorie conclusionali la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in relazione a tutte le domande e conclusioni proposte, giurisdizione che, invece, va accertata e ribadita anche in questa sede, quantomeno con riferimento ai primi due motivi di opposizione (che, come detto, vanno sussunti nell'ambito normativo regolato dall'art. 617 c.p.c.), ribadendo quanto già affermato nell'ordinanza del 22.03.2022, laddove si è richiamata l'ormai radicata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, sebbene la materia delle c.d. “quote latte” rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. in forza del disposto dell'articolo 133 comma 1 lett. T) d.lgs. 104/2010, il principio di concentrazione delle tutele imponga un interpretazione di tale disposizione normativa “verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano, attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.
615 c.p.c., una contestazione del quantum accertato dall'Autorità Amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove- come nella specie- caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”
(cfr. Cass. S.U. n. 31370/18) ovvero se, al contrario, le doglianze proposte dall'opponente riguardino piuttosto posizioni di diritto soggettivo intrinsecamente legate ai soli atti di
3 esecuzione forzata, in tale ultimo caso radicandosi la giurisdizione del G.O. In altri termini, sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. ex 133 lett. T) c.p.a. solo se si ritiene che, in base alla causa petendi e al petitum sostanziale, l'opponente vanti non solo una posizione di diritto soggettivo, ma anche di interesse legittimo nei confronti dell'Autorità amministrativa procedente.
Nel caso di specie, stante il tenore delle prime due doglianze sollevate sin dall'atto di citazione (nullità/illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento per omessa allegazione o per omessa notifica degli atti presupposti) è evidente che non si vada a mettere in discussione la potestà pubblica dell'ente gestore dei prelievi nel settore delle quote latte, ma si dibatta di questioni di diritto soggettivo relative alla sola fase strettamente esecutiva della pretesa, con conseguente assenza dei presupposti per l'affermazione della giurisdizione del G.A., salvo che per quanto riguarda la domanda di prescrizione della pretesa tributaria, che però è stata proposta solo un via subordinata1 e sulla quale, dunque, non si prenderà posizione (nemmeno in relazione al giudice avente competenza giurisdizionale) in quanto assorbita dall'accoglimento di uno dei due motivi proposti in via principale alternativa.
Nel merito.
Mentre il primo motivo di impugnazione proposto va rigettato (stante la pacifica giurisprudenza anche di legittimità che afferma il principio secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, avendo un contenuto vincolato, non deve contenere una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo sufficiente, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” – cfr. Cass. n. 28689/2018 o, più di recente, Cass. n. 5546/2023), va accolto il secondo motivo (“omessa e/o nullità della notifica degli atti presupposti (cartella) e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”) dato che, come più volte la dottrina e giurisprudenza preferibili hanno affermato, la correttezza del
4 procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata “mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario” (così, in motivazione, Cass.,Ordinanza n. 1144/2018), onde l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale pur correttamente notificato, con possibilità per il contribuente di far valere i vizi dell'atto prodromico anche unitamente alle contestazioni rivolte all'atto impugnato in principalità, ovvero di porre tali vizi formali quali motivi alla base dell'opposizione rivolta all'atto consequenziale. D'altra parte, nel sistema pensato dal legislatore della riscossione forzata di stampo pubblico, l'intimazione di pagamento altro non è che una riproposizione della richiesta di pagamento contenuta nella cartella (che in questo particolare procedimento di riscossione assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art.479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del precetto) e, dunque, se da una parte (come detto sopra in relazione al primo motivo di opposizione) ben può limitarsi a richiamare l'atto precedente, non può che risentire dei vizi e delle manchevolezze dello stesso.
In altri termini, come afferma chiaramente Cass. n. 13082/2011, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto”.
Calando i principi appena richiamati nel caso di specie, l'esito della controversia incidentale scaturita dalla proposizione della querela di falso ad opera della parte opponente (querela di falso accolta con sentenza collegiale depositata in data 2.06.2025 e pubblicata in data 4.06.2025) consente di affermare che la cartella di pagamento n.
30020150000007319000 (contenente l'ordine a carico dell' di pagare l'importo di Pt_1
€ 924.947,03 in forza di diversi ruoli resi esecutivi in data 19.02.2015 per multe derivanti
5 dallo sforamento delle c.d. “quote latte” per le campagne 2001, 2003, 2005, 2006,
2007,2008) non è mai giunta a conoscenza effettiva del destinatario, così determinando la nullità della notifica della stessa, notifica tentata nel 2015 e provata dall'ente riscossore attraverso la produzione di documentazione ritenuta non veritiera proprio all'esito della controversia incidentale di querela di falso, con conseguente venir meno dell'efficacia probatoria privilegiata alla stessa attribuita.
Da ciò deriva, quale conseguenza principale, che anche l'intimazione di pagamento qui oggetto di specifica deve essere dichiarata nulla, per nullità dell'intera sequenza procedimentale voluta dal legislatore tributario.
L'opposizione agli atti esecutivi va dunque accolta per il secondo motivo proposto dall'opponente, con conseguente affermazione della nullità dell'intimazione di pagamento notificata a quest'ultimo in data 25.10.2021, per nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta e ivi espressamente richiamata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'infondatezza del primo motivo di opposizione, della natura pubblica della parte opposta e del fatto che l'accoglimento dell'opposizione deriva da un comportamento tenuto da altra amministrazione, con conseguente congrua riduzione della condanna alle spese verso i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. proposta da , dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. Parte_1
03520219000062366000 datata 14/10/2021 e notificata ad opera di Controparte_1
in data 25/10/2021;
[...]
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Così deciso in Cremona, 09/06/2025 Il Giudice
dott. Andrea Milesi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a tal proposito l'espressa qualificazione di domanda subordinata contenuta a pagina 8 dell'atto di Pt_2 citazione (“Infine, con il terzo ed ultimo motivo, ancorché in via subordinata, il Sig. eccepisce Pt_1 l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito”).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.I. dott. Andrea Milesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2397/2021 promossa da:
C.F. - con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MONTAGNER MASSIMILIANO
ATTORE OPPONENTE
contro
C.F. – con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. GALLI' GAETANO
CONVENUTA OPPOSTA
Trattenuta la causa in decisione all'udienza “figurata” del 21.11.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 20.11.2024.
Per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 21.11.2024.
1 IN FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione ex art. 617 e 615, comma 1, Parte_1
c.p.c. agli atti esecutivi ed all'esecuzione preannunciata attraverso la notificazione dell'intimazione di pagamento ad opera di , fondando Controparte_2
la propria impugnazione su tre motivi:
1) nullità dell'atto d'intimazione per omessa allegazione della cartella e degli atti prodromici su cui si fonda la richiesta di pagamento;
2) omissione o nullità della notifica della cartella prodromica all'atto di intimazione, con conseguente nullità dell'intero procedimento;
3) prescrizione del diritto di credito compendiato nella cartella richiamata dall'atto di intimazione opposto.
Costituendosi, ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del CP_3
Giudice ordinario, in favore di quello amministrativo (in forza anche della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione richiamata nell'atto di costituzione), per poi eccepire
(sempre in rito) la propria carenza di legittimazione processuale passiva in relazione alle contestazioni relative alla fase antecedente la presa in carico ad opera dell'agente della riscossione, ed infine chiedere il rigetto di quelle contestazioni relative all'atto d'intimazione in sé, unico atto riferibile all'odierna convenuta.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., parte opponente ha inteso proporre querela di falso incidentale avverso “la ricevuta di ritorno della raccomanda con la quale è stata notificata la cartella n. 30020150000007319000
(nuovo numero di riferimento: 03520207150001962000) asseritamente notificata in data
Contr 16/3/2015 da parte di e prodotto da con la memoria ex art. 183, comma 6°, CP_4
n. 2), c.p.c.”.
Acquisita la dichiarazione della parte convenuta in relazione alla volontà di volersi avvalere del documento impugnato, si è dato corso al sub-procedimento incidentale per querela di falso, all'esito del quale sia il presente procedimento che quello appena richiamato sono stati posti in decisione, con termine per il deposito di memorie conclusionali.
2 * * *
L'opposizione proposta va in primo luogo qualificata sia quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento per formali vizi suoi propri (mancata allegazione degli atti impositivi in forza dei quali è intimato il pagamento e mancanza o nullità della notificazione dell'atto prodromico e indispensabile, cioè la cartella di pagamento richiamata nell'intimazione), sia quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., nella parte in cui eccepisce, pur in via subordinata, la prescrizione del diritto a procedere a riscossione.
Ciò detto, l'opposizione agli atti esecutivi è fondata, mentre l'eccezione di prescrizione rimane assorbita, per le ragioni di cui infra.
In via preliminare di rito, peraltro, la difesa di ha ribadito anche nelle CP_3
proprie memorie conclusionali la carenza di giurisdizione di questo Tribunale in relazione a tutte le domande e conclusioni proposte, giurisdizione che, invece, va accertata e ribadita anche in questa sede, quantomeno con riferimento ai primi due motivi di opposizione (che, come detto, vanno sussunti nell'ambito normativo regolato dall'art. 617 c.p.c.), ribadendo quanto già affermato nell'ordinanza del 22.03.2022, laddove si è richiamata l'ormai radicata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che, sebbene la materia delle c.d. “quote latte” rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. in forza del disposto dell'articolo 133 comma 1 lett. T) d.lgs. 104/2010, il principio di concentrazione delle tutele imponga un interpretazione di tale disposizione normativa “verificando se le domande proposte dal ricorrente comportano, attraverso la proposizione di una sostanziale domanda di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.
615 c.p.c., una contestazione del quantum accertato dall'Autorità Amministrativa, e perciò mettono in moto l'esercizio delle potestà pubbliche della P.A. la cui verificazione di legittimo esercizio attiene a posizione di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ove- come nella specie- caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”
(cfr. Cass. S.U. n. 31370/18) ovvero se, al contrario, le doglianze proposte dall'opponente riguardino piuttosto posizioni di diritto soggettivo intrinsecamente legate ai soli atti di
3 esecuzione forzata, in tale ultimo caso radicandosi la giurisdizione del G.O. In altri termini, sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. ex 133 lett. T) c.p.a. solo se si ritiene che, in base alla causa petendi e al petitum sostanziale, l'opponente vanti non solo una posizione di diritto soggettivo, ma anche di interesse legittimo nei confronti dell'Autorità amministrativa procedente.
Nel caso di specie, stante il tenore delle prime due doglianze sollevate sin dall'atto di citazione (nullità/illegittimità dell'atto di intimazione di pagamento per omessa allegazione o per omessa notifica degli atti presupposti) è evidente che non si vada a mettere in discussione la potestà pubblica dell'ente gestore dei prelievi nel settore delle quote latte, ma si dibatta di questioni di diritto soggettivo relative alla sola fase strettamente esecutiva della pretesa, con conseguente assenza dei presupposti per l'affermazione della giurisdizione del G.A., salvo che per quanto riguarda la domanda di prescrizione della pretesa tributaria, che però è stata proposta solo un via subordinata1 e sulla quale, dunque, non si prenderà posizione (nemmeno in relazione al giudice avente competenza giurisdizionale) in quanto assorbita dall'accoglimento di uno dei due motivi proposti in via principale alternativa.
Nel merito.
Mentre il primo motivo di impugnazione proposto va rigettato (stante la pacifica giurisprudenza anche di legittimità che afferma il principio secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, avendo un contenuto vincolato, non deve contenere una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo sufficiente, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” – cfr. Cass. n. 28689/2018 o, più di recente, Cass. n. 5546/2023), va accolto il secondo motivo (“omessa e/o nullità della notifica degli atti presupposti (cartella) e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento”) dato che, come più volte la dottrina e giurisprudenza preferibili hanno affermato, la correttezza del
4 procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata “mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario” (così, in motivazione, Cass.,Ordinanza n. 1144/2018), onde l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale pur correttamente notificato, con possibilità per il contribuente di far valere i vizi dell'atto prodromico anche unitamente alle contestazioni rivolte all'atto impugnato in principalità, ovvero di porre tali vizi formali quali motivi alla base dell'opposizione rivolta all'atto consequenziale. D'altra parte, nel sistema pensato dal legislatore della riscossione forzata di stampo pubblico, l'intimazione di pagamento altro non è che una riproposizione della richiesta di pagamento contenuta nella cartella (che in questo particolare procedimento di riscossione assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art.479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del precetto) e, dunque, se da una parte (come detto sopra in relazione al primo motivo di opposizione) ben può limitarsi a richiamare l'atto precedente, non può che risentire dei vizi e delle manchevolezze dello stesso.
In altri termini, come afferma chiaramente Cass. n. 13082/2011, “La mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti (avviso di accertamento o di liquidazione, cartella di pagamento, avviso di mora) attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente anche impugnando il solo atto consequenziale notificatogli facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto”.
Calando i principi appena richiamati nel caso di specie, l'esito della controversia incidentale scaturita dalla proposizione della querela di falso ad opera della parte opponente (querela di falso accolta con sentenza collegiale depositata in data 2.06.2025 e pubblicata in data 4.06.2025) consente di affermare che la cartella di pagamento n.
30020150000007319000 (contenente l'ordine a carico dell' di pagare l'importo di Pt_1
€ 924.947,03 in forza di diversi ruoli resi esecutivi in data 19.02.2015 per multe derivanti
5 dallo sforamento delle c.d. “quote latte” per le campagne 2001, 2003, 2005, 2006,
2007,2008) non è mai giunta a conoscenza effettiva del destinatario, così determinando la nullità della notifica della stessa, notifica tentata nel 2015 e provata dall'ente riscossore attraverso la produzione di documentazione ritenuta non veritiera proprio all'esito della controversia incidentale di querela di falso, con conseguente venir meno dell'efficacia probatoria privilegiata alla stessa attribuita.
Da ciò deriva, quale conseguenza principale, che anche l'intimazione di pagamento qui oggetto di specifica deve essere dichiarata nulla, per nullità dell'intera sequenza procedimentale voluta dal legislatore tributario.
L'opposizione agli atti esecutivi va dunque accolta per il secondo motivo proposto dall'opponente, con conseguente affermazione della nullità dell'intimazione di pagamento notificata a quest'ultimo in data 25.10.2021, per nullità della notifica della cartella di pagamento presupposta e ivi espressamente richiamata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto dell'infondatezza del primo motivo di opposizione, della natura pubblica della parte opposta e del fatto che l'accoglimento dell'opposizione deriva da un comportamento tenuto da altra amministrazione, con conseguente congrua riduzione della condanna alle spese verso i minimi di tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c. proposta da , dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. Parte_1
03520219000062366000 datata 14/10/2021 e notificata ad opera di Controparte_1
in data 25/10/2021;
[...]
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...]
generali (15%), IVA, se dovuta, CPA e successive occorrende.
Così deciso in Cremona, 09/06/2025 Il Giudice
dott. Andrea Milesi
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a tal proposito l'espressa qualificazione di domanda subordinata contenuta a pagina 8 dell'atto di Pt_2 citazione (“Infine, con il terzo ed ultimo motivo, ancorché in via subordinata, il Sig. eccepisce Pt_1 l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione del credito”).