Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2025, proposto dalla DI DE Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9878501CE6, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Maria Calvaruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il IO CEV, non costituito in giudizio;
nei confronti
del IO AL Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Campo e Pasquale Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 9 giugno 2025, con il quale il IO CEV - incaricato dal Comune di Alcamo della gestione integrale della procedura di affidamento della realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali per i titolari di protezione internazionale (SAI) anni 2023-2025 nel Comune di Alcamo - CIG 9878501CE6 - CUP I71H2200010001 - ha attestato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio al IO AL Soc. Coop. Sociale onlus;
- del verbale n. 12 della seduta di gara celebrata il 5 giugno 2025 (richiamato nel provvedimento sub 1), nel corso della quale sono stati effettuati, con esito positivo, gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis della gara in capo al IO AL;
- di ogni altro atto della procedura di gara, presupposto, connesso e/o consequenziale (allo stato sconosciuto alla ricorrente);
e per la declaratoria
- di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il IO AL Soc. Coop. Sociale ONLUS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alcamo e del IO AL Società Cooperativa Sociale Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. LU RA e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, la società cooperativa sociale DI DE ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 9 giugno 2025, con il quale il IO CEV - incaricato dal Comune di Alcamo della gestione integrale della procedura di affidamento della realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali per i titolari di protezione internazionale (SAI) anni 2023-2025 nel Comune di Alcamo, ha attestato, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio al IO AL Soc. Coop. Sociale onlus.
In fatto la ricorrente espone che il Comune di Alcamo ha indetto procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento della realizzazione di progetti di accoglienza degli enti locali per i titolari di protezione internazionale (SAI), per gli anni 2023-2025, per l’importo stimato di € 2.943.618,86 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016, affidando al IO CEV la gestione integrale della procedura, inclusa l’aggiudicazione e i relativi controlli.
Alla gara hanno partecipato la Cooperativa Sociale DI DE ed il IO AL Soc. Coop. Sociale onlus, entrambe inizialmente ammesse.
Con Determina n. 175 del 17 ottobre 2023, il IO CEV ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore dell’odierna ricorrente.
Avverso l’aggiudicazione è insorto il IO AL (con ricorso RG 1819/2023), contestando l’ammissione della Cooperativa DÌ DE sotto il profilo della carenza del requisito di affidabilità professionale.
Il giudizio è stato deciso con sentenza n. 534 del 13 febbraio 2024, a mezzo della quale questo TAR, accogliendo solo uno dei motivi, ha onerato la Stazione appaltante di approfondire l’istruttoria circa la pregnanza della pregressa vicenda professionale dichiarata dalla Cooperativa e circa la non incidenza sulla sua affidabilità e di motivare in ordine alla valenza delle misure di self-cleaning adottate ed in ordine all’insussistenza di pericolo di reiterazione di condotte suscettibili di incidere sulla sua affidabilità professionale.
In data 11 marzo 2024 è stata riaperta la gara ed il R.U.P. ha confermato l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente. A ciò ha fatto seguito la determina n. 21 del IO CEV, adottata in pari data ed avente il medesimo tenore, che ha disposto l’affidamento del servizio alla Cooperativa DÌ DE.
Avverso la rinnovata aggiudicazione è insorto nuovamente il IO AL (con ricorso RG 480/2024), lamentando una sostanziale inottemperanza della sentenza n. 534/2024 e chiedendo la declaratoria di inefficacia e, in subordine, di annullamento degli atti adottati in sua esecuzione. Questo TAR ha pronunciato sentenza n. 3201/2024 con la quale ha affermato la permanenza del difetto di istruttoria e di motivazione già riscontrato con la decisione n. 534/2024, così invalidando i successivi provvedimenti.
Il 23 gennaio 2025 il R.U.P. ha trasmesso alla Cooperativa odierna ricorrente una comunicazione di riapertura della procedura di gara per l’esclusione dell’Operatore Economico aggiudicatario e contestuale scorrimento della graduatoria ex art 110 D.lgs. n. 50/2016.
Il 5 febbraio 2025 si è tenuta la seduta di gara telematica (cfr. verbale n. 9) nel corso della quale il R.U.P. ha escluso la Cooperativa DÌ DE e ha avviato il subprocedimento per valutare la congruità dell’offerta economica presentata dal IO AL.
Avverso tale provvedimento è insorta DÌ DE con ricorso iscritto al n. 469/2025 r.g., poi seguito da motivi aggiunti avverso gli ulteriori atti a mezzo dei quali l’offerta del IO AL è stata dichiarata congrua ed è stata proposta l’aggiudicazione in suo favore, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.
Il giudizio è stato definito con sentenza n. 858 del 18 aprile 2025, con la quale questo TAR ha ritenuto legittima, perché motivata e non automatica, l’esclusione di DÌ DE ed ha dichiarato improcedibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per la restante parte, ritenendo insussistente in capo alla Cooperativa ricorrente, in ragione della pronunciata legittimità dell’esclusione, la legittimazione all’impugnazione dell’aggiudicazione e degli atti della procedura.
Successivamente è stato pubblicato sul portale del IO CEV il provvedimento del 9 giugno 2025 di attestazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio al IO AL Soc. Coop. Sociale onlus.
In tale provvedimento si richiama il verbale n. 12 della seduta di gara celebrata in data 5 giugno 2025, nel corso della quale sono stati effettuati con esito positivo gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis della gara in capo al IO AL.
Gli atti suddetti sono stati in ultimo impugnati in questa sede dalla ricorrente poiché ritenuti illegittimi per analoghe censure già proposte nel ricorso RG 469/2025 ed in particolare in quanto:
I. Risulterebbe indimostrato in capo alla ditta controinteressata il possesso di esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati in violazione del disciplinare di gara di cui all’art. 7.3 - requisiti di capacità tecnica e professionale;
II. La S.A. sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 6 del disciplinare di gara per cui sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16.
Resistono in giudizio il Comune di Alcamo ed il IO AL Società Cooperativa Sociale ONLUS che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva della ditta ricorrente salvo poi, in subordine, chiedere il rigetto nel merito del ricorso.
Pur se regolarmente intimata, non risulta costituita la centrale di committenza - IO CEV.
Con nota del 19 novembre 2025, la Cooperativa ricorrente ha chiesto il differimento dell’udienza di merito per poter attendere l’esito del giudizio di appello instaurato avverso la sentenza n. 858/25 in quanto “il pronunciamento del Giudice di appello in ordine alla sentenza TAR n. 858/2025, involgendo la questione della procedibilità (o meno) delle censure avanzate da DÌ DE avverso l’ammissione del IO AL alla gara, appare pregiudiziale rispetto all’esame delle doglianze proposte con il ricorso pendente davanti a codesto Tribunale con il n. 1235/2025 di r.g. (avverso i provvedimenti con i quali è stata dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio al IO medesimo)” .
Alla richiesta di rinvio si è opposto il Comune di Alcamo, mentre il IO AL ha dichiarato di rimettersi sul punto alla decisione del Tribunale.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, non può essere concesso il rinvio dell’udienza di discussione, a data sostanzialmente da destinarsi, nelle more della definizione del giudizio di appello incardinato dalla Società Cooperativa Sociale DI DE a r.l. contro la sentenza di questa Sezione n. 858/2025, non integrando la circostanza evidenziata dall’istante una situazione di carattere eccezionale atta a giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e dovendo al contrario accordarsi preferenza a esigenze di celerità di definizione, stante la natura della controversia afferente alla materia dei pubblici appalti, tenuto anche conto del fatto che, con ordinanza n. 258 dell’8 settembre 2025 emessa nel giudizio di appello di cui si discute, il CGA ha rigettato la richiesta misura cautelare: “Ritenuto che, a un sommario esame proprio della presente fase incidentale, la domanda cautelare non appare fondata per difetto di fumus boni iuris, alla luce di quanto già affermato dalla Sezione con sentenza n. 942 del 2024, pronunciata nei confronti della odierna appellante in una controversia del tutto simile alla presente, perché relativa a un analogo appalto bandito dal Comune di Valderice”.
Il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire della ricorrente società cooperativa sociale DI DE, per come eccepito dalle resistenti costituite.
Infatti, parte ricorrente è stata destinataria di un provvedimento di esclusione dalla procedura di gara (verbale di esclusione n. 9 del 5 febbraio 2025 a cui ha fatto seguito la determina n. 38 del 7 marzo 2025 con cui la Centrale di Committenza IO CEV ha approvato i verbali di gara telematica nn. 9, 10 e 11 ed ha pronunciato l’aggiudicazione della procedura al IO AL), atto impugnato in seno al ricorso portante RG 469/2025 e definito con sentenza di questo TAR n. 858 del 18 aprile 2025 che ha confermato la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara per cui è causa.
Orbene, i provvedimenti adottati dalla CUC IO CEV, pur essendo oggetto di ricorso in appello, mantengono la propria piena efficacia e validità.
Infatti, come evidenziato dalle resistenti, la proposizione dell’appello non sospende automaticamente gli effetti del provvedimento impugnato, ciò confermato anche dal mancato accoglimento della richiesta di sospensiva, quindi, per quanto in questa sede di interesse, l’esclusione della ditta ricorrente resta confermata e produce tutti gli effetti giuridici previsti, compresa l’impossibilità di sollevare ulteriori contestazioni circa la legittimità degli atti successivi adottati dal IO di committenza.
Deve quindi richiamarsi quanto già stabilito da questo giudicante nella sentenza 858/25 secondo cui “l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti e le scansioni procedimentali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile o improcedibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura (in termini e di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 04/07/2023, n. 6530)”.
Nel giudizio in esame, quindi, manca ab origine la legittimazione della ricorrente all’impugnazione dei successivi atti di gara, essendo stata estromessa legittimamente dalla procedura di gara.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la carenza di legittimazione della ricorrente all’impugnazione degli atti di gara emessi successivamente alla sua esclusione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del Comune di Alcamo e del IO controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri come per legge, a favore di ciascuna delle due controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | SC BR |
IL SEGRETARIO