TRIB
Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 624/2024 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Musacchio per parte opponente e dall'avv. Luca Chessa per nelle note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 624 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), quale ex liquidatore e socio Controparte_2 C.F._1
accomandatario della cessata società rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Francesco Musacchio;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Chessa;
- convenuta -
e (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento nella qualità in epigrafe Controparte_2
specificata, ha evocato in giudizio le società convenute proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230015100939000, emessa da e Controparte_5
notificata alla cessata società in data 6.2.2024, con la quale era Parte_1 stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 36.097,44 per un presunto credito vantato da per recupero agevolazione ex lege Controparte_4
598/94 in riferimento alla operazione n. 18269.
Ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: 1) “nullità ovvero inesistenza della cartella notificata a società estinta”; 2) “intervenuta decadenza dell'ente impositore”; 3) “intervenuta prescrizione”. Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO:
1. Dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento impugnata nr. 03420230015100939000 e ordinare alle controparti la cancellazione del relativo ruolo per difetto di legittimazione passiva, decadenza ovvero prescrizione;
2.
Dichiarare che nulla è dovuto alla - sulla Controparte_6
base della cartella impugnata, in quanto l'ente è decaduta dal potere di riscuotere ovvero il relativo credito risulta prescritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, come dal D.M. 55/2014, oltre il 15% per le spese generali, oltre CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 11.9.2024 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le Controparte_5 avverse deduzioni e conclusioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Castrovillari così statuire: • nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell'
[...]
, inammissibile ed infondato il ricorso per carenza di legittimazione passiva Controparte_5 del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
• in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_4
la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
[...]
2. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
Rileva questo Tribunale come - in ragione del documentato sgravio integrale operato dal soggetto creditore con riferimento al ruolo esattoriale Controparte_4 sotteso all'impugnata cartella di pagamento - sia da ritenere venuto meno ogni motivo di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito della res controversa, dovendo così questo Giudice limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (Cassazione civile, sez. II,
29/11/2016, n. 24234).
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale - ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (circostanza, questa, che renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) - ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento. Detto altrimenti, essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale), ferma restando, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, la possibilità di non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse purché ricorrano i presupposti di legge secondo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Ebbene, ritiene questo Giudice che - risalendo al 29.7.2011 la notifica dell'invito al pagamento sotteso alla cartella di pagamento opposta e stante la mancata allegazione e prova circa l'adozione di ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione decennale, antecedenti alla notifica della cartella avutasi solo in data 6.2.2024 (e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decennale) - la sollevata eccezione di prescrizione sarebbe stata verosimilmente accolta.
Pertanto, logico corollario è che ambo le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, a rifondere - in favore dell'opponente - le spese di lite del presente giudizio da liquidarsi secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii,, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate
(nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 610,00 per la fase introduttiva;
€ 910,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
624/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.880,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 12 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato
Proc. n. 624/2024 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Francesco
Musacchio per parte opponente e dall'avv. Luca Chessa per nelle note scritte in sostituzione CP_1 dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 624 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), quale ex liquidatore e socio Controparte_2 C.F._1
accomandatario della cessata società rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Francesco Musacchio;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Chessa;
- convenuta -
e (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
- convenuta contumace -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento nella qualità in epigrafe Controparte_2
specificata, ha evocato in giudizio le società convenute proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420230015100939000, emessa da e Controparte_5
notificata alla cessata società in data 6.2.2024, con la quale era Parte_1 stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 36.097,44 per un presunto credito vantato da per recupero agevolazione ex lege Controparte_4
598/94 in riferimento alla operazione n. 18269.
Ha dedotto i motivi di opposizione così compendiati: 1) “nullità ovvero inesistenza della cartella notificata a società estinta”; 2) “intervenuta decadenza dell'ente impositore”; 3) “intervenuta prescrizione”. Ha così concluso per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO:
1. Dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, l'inesistenza e/o nullità della cartella di pagamento impugnata nr. 03420230015100939000 e ordinare alle controparti la cancellazione del relativo ruolo per difetto di legittimazione passiva, decadenza ovvero prescrizione;
2.
Dichiarare che nulla è dovuto alla - sulla Controparte_6
base della cartella impugnata, in quanto l'ente è decaduta dal potere di riscuotere ovvero il relativo credito risulta prescritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, come dal D.M. 55/2014, oltre il 15% per le spese generali, oltre CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 11.9.2024 si è costituita in giudizio la quale ha impugnato e contestato le Controparte_5 avverse deduzioni e conclusioni, così invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Castrovillari così statuire: • nel merito, rigettare il ricorso perché inammissibile ed infondato, ovvero dichiarare, quanto meno nei confronti dell'
[...]
, inammissibile ed infondato il ricorso per carenza di legittimazione passiva Controparte_5 del soggetto che ha svolto le attività di riscossione;
• in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Controparte_4
la quale - sebbene ritualmente evocata in giudizio - non ha inteso costituirsi.
[...]
2. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
Rileva questo Tribunale come - in ragione del documentato sgravio integrale operato dal soggetto creditore con riferimento al ruolo esattoriale Controparte_4 sotteso all'impugnata cartella di pagamento - sia da ritenere venuto meno ogni motivo di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, così difettando in capo agli odierni contendenti l'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito della res controversa, dovendo così questo Giudice limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (Cassazione civile, sez. II,
29/11/2016, n. 24234).
In tal senso è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale - ritenendo che nel caso di cessazione della materia del contendere non sia legittima la compensazione ope legis delle spese (circostanza, questa, che renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) - ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento. Detto altrimenti, essa non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale), ferma restando, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, la possibilità di non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse purché ricorrano i presupposti di legge secondo quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
Ebbene, ritiene questo Giudice che - risalendo al 29.7.2011 la notifica dell'invito al pagamento sotteso alla cartella di pagamento opposta e stante la mancata allegazione e prova circa l'adozione di ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione decennale, antecedenti alla notifica della cartella avutasi solo in data 6.2.2024 (e, dunque, ben oltre lo spirare del termine decennale) - la sollevata eccezione di prescrizione sarebbe stata verosimilmente accolta.
Pertanto, logico corollario è che ambo le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, a rifondere - in favore dell'opponente - le spese di lite del presente giudizio da liquidarsi secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii,, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate
(nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 610,00 per la fase introduttiva;
€ 910,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
624/2024 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_4
2) Dichiara cessata la materia del contendere.
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.880,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 12 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Prato