Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2206/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2206/2025, promossa con ricorso depositato il 05/05/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Beatrice Nerini
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Beatrice Nerini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Garbagnate Mil.se (MI), in data 12/06/2004
(anno 2004 atto n. 29 parte 2 serie A)
con i seguenti figli minorenni:
, nato in data [...], cittadino italiano. Per_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 05/05/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
2) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2 in data 12 giugno 2004 nel registro degli atti del Comune di Garbagnate Milanese al n. 29
[...]
Parte 2 Serie A Anno 2004 con ordine al Cancelliere di trasmettere copia autentica dell'emananda sentenza, passata in giudicato, all'Ufficio di Stato Civile dei Comuni di competenza;
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa famigliare che verrà assegnata alla stessa, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda;
4) il padre, che ha già lasciato la casa coniugale, trasferirà quanto prima la propria residenza e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5) il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra che accetta, la sua quota pari al 50% della Pt_2 Pt_1 casa coniugale, con annesso box e aree pertinenziali, sita in IG (VA), alla via Muschiona n. 41, censita nel Catasto del predetto Comune come segue: Foglio 10, mappale 7189, sub 5, cat. A/2, classe
4, vani 6, Sup. Cat. Mq 96, rendita catastale € 635,24, quanto all'appartamento; Foglio 10, mappale 7189, sub 16, cat. C/6, classe 6, Sup. Cat. Mq 30, rendita catastale € 79,02, quanto al box;
6) il sig. si obbliga a cedere alla signora che accetta, la sua quota di 44632/2000000 Pt_2 Pt_1 del terreno sito in IG (VA) censito nel Catasto del predetto Comune come segue: Foglio 9, mappale 3398, semin arbor classe 02, are 07 ca 25. Reddito dominicale € 4,87 reddito agrario € 4,68;
7) il sig. si obbliga a cedere alla signora che accetta, la sua quota di 44632/2000000 Pt_2 Pt_1 del terreno sito in IG (VA) censito nel Catasto del predetto Comune come segue Foglio 9, mappale 3401, semin arbor classe 02, are 02 ca 05. reddito dominicale € 1,38, reddito agrario € 1,32;
8) per l'acquisto della casa coniugale i coniugi hanno contratto un mutuo con la Banca Popolare di
Milano;
9) la cessione delle quote degli immobili e dei terreni di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) avverrà Cont solo a condizione che la (creditore) autorizzi la sig.ra ad assumere il debito del mutuo Pt_1 totalmente. Nel caso in cui si verifichi la condizione sospensiva, all'atto del trasferimento delle quote, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2025, la signora verserà al marito la somma Pt_1 di € 20.000,00 a saldo, stralcio e a totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i coniugi. Ogni spesa necessaria, annessa e connessa all'accollo e al trasferimento delle quote immobiliari come sopra, sarà integralmente a carico del signor Pt_2
10) nel caso in cui la predetta cessione avrà luogo, le parti convengono che il padre concorra al mantenimento del figlio corrispondendo in favore della madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge dall'anno successivo all'omologa, oltre al 50% della retta scolastica e il 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF. La madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%;
11) nel caso in cui la predetta cessione non avrà luogo e in ogni caso nell'attesa del suo determinarsi, il sig. continuerà a pagare il mutuo nella misura del 50% e a corrispondere in favore della Pt_2
2 madre entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 350,00 quale contributo per il mantenimento del figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge dall'anno successivo all'omologa, oltre al 50% della retta scolastica e il 50 % delle spese straordinarie come da Linee Guida CNF. La madre percepirà l'assegno unico nella misura del 100%;
12) eventuali spese straordinarie e il premio della polizza assicurativa sulla casa coniugale saranno, sino alla data del rogito notarile, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno;
13) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, tenuto conto dei turni lavorativi del signor Pt_2 anche notturni, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio accordandosi direttamente con la madre in ogni caso nel rispetto delle volontà, necessità e bisogni di ormai sedicenne con i Per_1 conseguenti diritti legali di scelta e autonomia. Ciò vale anche per i ponti, festività e vacanze estive;
14) le Parti si autorizzano reciprocamente al compimento di tutte le pratiche relative al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità, di espatrio e/o passaporto;
15) le parti dichiarano e danno atto di non avere altri rapporti patrimoniali pregressi da definire e che non hanno più nulla a pretendere economicamente l'una nei confronti dell'altra, con conseguente impegno a non promuovere azioni legali fondate su pretese economiche pregresse avendo già definito ogni precedente situazione patrimoniale tra le stesse;
16) le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa;
17) le condizioni di cui al presente ricorso avranno effetto dal momento della sottoscrizione dello stesso;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data12/06/2004, in Garbagnate Mil.se (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Garbagnate Mil.se (MI) ((anno 2004 atto n. 29 parte 2 serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
3 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____28.5.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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