Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10094 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lorenzoni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lorenzoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/08/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione di ciascuno all'altra parte.
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
Ciascuno dei coniugi si impegna a versare le rate di finanziamento e/o prestito personale che ha intestato a sé, e indicate nel ricorso.
Il pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa sarà corrisposto in quote pari al 50% della rata da parte di ciascun coniuge.
3) I figli e continueranno a vivere nella casa familiare e saranno Per_1 Per_2 affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e , Parte_1 CP_1 con collocazione prevalente presso la madre ossia nella sua residenza sita in
Iglesias nella via Roberto Cattaneo n. 13.
4) I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e provvederanno ad adottare in modo consensuale le decisioni di maggior interesse per i loro figli.
Limitatamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione per i figli minori i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
5) La madre provvederà a comunicare al sig. ogni ed eventuale Parte_1 modificazione della residenza sua e dei loro figli minori.
6) Il padre si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_1 CP_1 concorso nel mantenimento, ed a favore dei figli e l'importo Per_1 Per_2 mensile di €. 150,00 per ciascun figlio, ossia complessivamente €. 300,00, entro
Pag. 2 di 3 il 10 di ogni mese e da effettuarsi con versamento tramite bonifico bancario reso sul conto corrente della madre.
Tale somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il sig. inoltre verserà a titolo di rimborso l'importo pari al 50% Parte_1 delle spese straordinarie, ludiche, sportive, di istruzione e mediche ove queste non siano coperte dal SSN, e purché preventivamente concordate fra i genitori e previamente documentate, come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Cagliari.
L'Assegno Universale per i figli, da chiunque dei due genitori verrà percepito, andrà imputato per la quota del 50% a favore dell'altro coniuge che non lo percepisce.
7) Il sig. , avrà facoltà, salvo differente accordo fra le parti, di vedere e tenere Pt_1 con sé i figli, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi e con quelli scolastici ed extra-scolastici dei figli, secondo il seguente calendario:
- ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 12,00 (estive) / 14,00 (invernali) e fino alle ore 22,00 (estive) e 20,00 (invernali) della prima e terza settimana del mese, alternandole con il fine settimana che va dal sabato mattina ore 8,00 fino alle ore 22,00 della domenica per la seconda e quarta settimana di ogni mese.
I genitori si impegnano a comunicare all'altro coniuge eventuali necessità di modificare o annullare tali impegni di calendario.
- Ogni anno ciascun genitore potrà tenere con sé i propri figli per trascorrere con loro le vacanze estive pari a 14 giorni consecutivi (o su accordo anche frazionati) per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, concordandolo almeno 20 giorni prima, e solo se tale vacanza non interferisca con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli.
- I bambini trascorreranno con ciascun genitore (alternativamente negli anni) le giornate di festa secondo il calendario allegato al ricorso.
8) Le su estese condizioni che i coniugi accettano e sottoscrivono, regolano la loro personale separazione dichiarando fin d'ora di aver preventivamente risolto ogni altra situazione, e non avendo null'altro da pretendere reciprocamente.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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