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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 5715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5715 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4750 2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7/2/2025 e vertente
TRA
) , nato a MILANO (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
04/12/1996 rappresentato e difeso dall'Avv. CICCIO' MIRELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/3/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE (PARZIALE) Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito copto ortodosso ad AS (Egitto) in data 11/2/2024 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2024 -N 770 – P II – S C1 ) con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 12/6/2025, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte costituita, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 25/6/2025.
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, decorso il termine di legge, per la pronuncia di sentenza definitiva. Le spese sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito copto Controparte_1 ortodosso ad AS (Egitto) in data 11/2/2024 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2024 -N 770 – P II – S C1 ),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/6/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 7/2/2025 e vertente
TRA
) , nato a MILANO (MI) in [...] Parte_1 C.F._1
04/12/1996 rappresentato e difeso dall'Avv. CICCIO' MIRELLA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11/3/2025
OGGETTO: SEPARAZIONE (PARZIALE) Precisazione delle conclusioni parti: pronunciare la separazione con sentenza parziale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2023 , premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio con rito copto ortodosso ad AS (Egitto) in data 11/2/2024 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Milano - A. 2024 -N 770 – P II – S C1 ) con
, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto a questo Controparte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 10/3/2025, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Controparte non si è costituita in giudizio.
Alla prima udienza di comparizione, celebrata in data 12/6/2025, il Giudice delegato ha proceduto all'audizione della parte costituita, che ha reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, in assenza della necessità di adottare provvedimenti provvisori ed urgenti ha rimesso immediatamente la causa al collegio per la pronuncia di sentenza parziale di separazione.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 25/6/2025.
Osservato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia il ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera d) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo,
l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c. in conformità della domanda della parte ricorrente.
La causa deve essere rimessa sul ruolo, decorso il termine di legge, per la pronuncia di sentenza definitiva. Le spese sono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito copto Controparte_1 ortodosso ad AS (Egitto) in data 11/2/2024 (trascritto presso gli atti dello Stato Civile del
Comune di Milano - A. 2024 -N 770 – P II – S C1 ),
2) RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza
3) SPESE al definitivo
4) MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/6/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Laura Maria Cosmai