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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.1119/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1119/2020 tra
ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 14 marzo 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
Per , l'avv. Giuseppe M. Agostino per delega dell'avv. Paolo Parte_1
Bonalume.
Per il nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come da atto introduttivo, successivi verbali di causa e note conclusive regolarmente depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1119 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con sede a Milano via Domenichino n.5; rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume,
Gomez Paloma Giovanni e Cardona Giuseppe giusta procura in atti;
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., (C.F. – P.I. Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: azione di pagamento-inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti e atti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio il Controparte_1
per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme: a) € 139.013,99 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società Telecom Italia S.p.A. e Olivetti S.p.A. e riepilogate nell'elenco prodotto;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− specificando che alla data del 14 settembre
2020 gli interessi moratori ammontano ad € 14.087,18; c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. : − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., − con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
d) € 6.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 , corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 171 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
e). € 23.444,68 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP_1
capitale insoluta. Rappresentava che le fatture cedute erano state emesse da Telecom Italia spa e
Olivetti spa, a titolo di corrispettivo, per le forniture di telefonia erogate in favore del Comune di
. Specificava infine che le fatture elencate erano state cedute comprensive degli interessi di CP_1
mora maturati e maturandi alla cessionaria che era pertanto legittimata a chiederne il Pt_1 pagamento e le stesse comunque non erano state mai contestate dall'ente municipale.
Nessuno si costituiva per il . Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, la causa, dopo una serie di rinvii disposti anche ai sensi dell'art.309 cpc, è stata rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art.281 sexies cpc con termine per note conclusive.
All'udienza odierna la parte attrice si è riportata alle conclusioni rassegnate e ribadite nelle note depositate ove è stato precisato il credito residuo e la causa è stata trattenuta in decisione.
SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA. Parte attrice con la produzione delle cessioni del credito delle società di fornitura, munite di relativi allegati indicanti le fatture cedute, ha dato prova della propria legittimazione e della opponibilità delle cessioni al convenuto, essendo state debitamente notificate. Dal contenuto e da quanto emerso nella fase istruttoria, si tratterebbe di rapporti di fornitura non più in corso, per cui per consolidato orientamento seguito in altre pronunce da questo giudice, è sufficiente la prova dell'avvenuta notifica della cessione, trattandosi di P.A. quale debitore ceduto, e non anche di accettazione.
Ed infatti, se il principio della necessità dell'accettazione quando il debitore ceduto è una Pubblica
Amministrazione, è sancito dall'art.9 della legge 2248/1965 all.E che prescrive che in caso di cessione del credito derivato da un contratto in corso di esecuzione, il creditore cedente deve chiedere il consenso al debitore ceduto P.A.
Quando poi la cessione riguarda somme dovute dalla P.A. per somministrazioni, forniture e appalti, il R.D. n.2240/1923 richiama l'art.9 cit. prevedendo anche in questo caso il consenso espresso dell'ente ceduto. E' bene chiarire che tale norma, prevista pertanto in deroga al principio generale sancito dall'art.1260 c.c., è applicabile sia alle amministrazioni statali che e agli enti pubblici territoriali (quindi anche ai Comuni) ma non agli altri enti pubblici come le ASP la cui organizzazione e attività negoziale è regolata dalle norme di diritto privato (cfr. Trib. Milano, 11.11.2020 n.7130).
Tuttavia in genere quando la cessione dei crediti si attua mediante un'operazione di cartolarizzazione che si articola nella cessione a titolo oneroso di uno o più crediti pecuniari ad una società veicolo che poi, al fine di ottenere la provvista necessaria all'acquisto dei crediti, emette titoli destinati ad essere collocati presso investitori istituzionali, non è necessaria in genere la notifica al ceduto perché la cessione sia efficace, in quanto essa è sostituita dalla pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale. Con l'entrata in vigore del d.l. 145/2013 conv. con l.n.9/2014, la legge n.130/1990 è stata modificata introducendo all'art.4, il comma 4 bis in virtù del quale alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, come quello in esame, non si applicano gli artt.69 e 70 del R.D. 2240/1923. Ciò significa che nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione relativamente a crediti nascenti da contratti non in corso di esecuzione e tale è l'aspetto dirimente, è sufficiente l'informazione della cessione ma non il consenso della P.A. Tale principio era stato espresso anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., 1.2.2007 n.2209) secondo cui, ai fini dell'efficacia della cessione del credito per i contratti oramai non più in corso di esecuzione, come quelli in esame (gli ultimi pagamenti effettuati dal risalgono ad una data antecedente alla CP_1
notifica della cessione) non è necessario il consenso ma è sufficiente la sola notifica.
NEL MERITO.
La domanda è stata corredata dei vari contratti di fornitura con anche le relative determine per impegno di spesa, ma solo per quanto riguarda i crediti della Telecom, mentre per l'Olivetti, sono state prodotte soltanto le fatture elettroniche da cui si ricava comunque l'identificativo del contratto intercorso con l'ente. Il riferimento nelle fatture elettroniche prodotte del contratto può ritenersi satisfattivo dell'onere probatorio posto a carico dell'attore ai sensi del combinato disposto degli artt.1218 e 2697 c.c. posto che è presupposto della fattura l'esistenza della fonte negoziale specificamente richiamata. Difatti Il CIG e il CUP sono dei codici alfanumerici da indicare nelle fatture elettroniche emesse verso le PA ai fini della tracciabilità dei pagamenti.
Il CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice univoco che identifica un appalto, invece il CUP
(Codice Unico di Progetto) identifica un progetto d'investimento pubblico. Ciò starebbe a comprovare la procedura di aggiudicazione e in particolare anche di relativo impegno di spesa.
La domanda va pertanto accolta.
Il va pertanto condannato al pagamento per sorte capitale della somma di €. Controparte_1
89.768,82 per come specificato nelle note conclusive a seguito dei sopravvenuti pagamenti parziali effettuati dal , oltre agli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior Controparte_1 sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fatture costituente la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data
Scadenza”) - sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
la somma di € 6.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati dalle fatture riepilogate all'elenco prodotto corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituente la richiamata sorta capitale oggetto del presente giudizio;
infine € 23.444,68 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi”; gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
infine. € 12.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle
Note Debito.
Le spese del giudizio vanno liquidate in ragione del principio di soccombenza, applicando le tariffe minime in ragione della serialità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , con atto ritualmente Parte_1 Controparte_1
notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'ente convenuto al pagamento delle seguenti somme: € 89.768,82 per sorte capitale;
b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012
e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
c) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: − nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs.
n. 192/2012, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
d) € 6.840,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decr. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n.
192/2012, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni singola fattura al saldo;
e) € 23.444,68 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi”; f) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
g) infine.
€ 12.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito. b) condanna parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in €. 7.052,00 per compensi ed €.759,00 per spese vive oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis