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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5405/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Matrona Brunitto, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, al viale Olimpico n. 100
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.6.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 29.6.2017, in Lusciano) con dalla cui unione CP_1
nascevano le figlie (in data 15.12.2019) e (in data 24.10.2021); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1
Solo parte ricorrente compariva, in data 22.1.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 6.2.2025, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non costituito. CP_1
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, così come d'altronde richiesto dalla parte ricorrente, in primo luogo, va disposto l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire alle minori il loro fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009).
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze delle minori, potrà vederle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana dalle 15.00/16.00 alle 18.00/19.00; per due week-end al mese dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente sta seguendo un corso per estetista e percepisce reddito di inclusione per un importo pari ad euro 1.000,00 mensili e che parte resistente ha sempre svolto lavori manuali nel settore edile, si ritiene congruo determinare a carico del Loca, e in favore della a conferma di quanto Pt_1 stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e Per_1
(250,00 euro ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno Per_2
dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva di separazione e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1 - pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...] - Albania, il 5.1.1986);
[...] CP_1
- dispone l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il Loca a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (250,00 Per_1 Per_2
euro ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (atto n. 10, P. I, S. A, anno 2017), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5405/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale e divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Matrona Brunitto, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, al viale Olimpico n. 100
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 27.6.2024, l'odierna ricorrente deduceva:
- di aver contratto matrimonio (in data 29.6.2017, in Lusciano) con dalla cui unione CP_1
nascevano le figlie (in data 15.12.2019) e (in data 24.10.2021); Per_1 Per_2
- che la prosecuzione della convivenza con il resistente era divenuta intollerabile.
Per tali ragioni chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la sua abitazione, e idonea regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre;
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 500,00 a titolo di mantenimento delle figlie e (euro 250,00 ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle Per_1 Per_2 spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente benché regolarmente citato, restava contumace. CP_1
Solo parte ricorrente compariva, in data 22.1.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 6.2.2025, qui da intendersi integralmente trascritti.
All'udienza del 1.10.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmente citato e non costituito. CP_1
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Nel presente giudizio non sono state avanzate domande di addebito, per cui la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 1co c.c..
In merito ai provvedimenti accessori, così come d'altronde richiesto dalla parte ricorrente, in primo luogo, va disposto l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre.
Tale soluzione risulta certamente la più idonea a garantire alle minori il loro fondamentale diritto alla cd. bigenitorialità, e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori (cfr. Cass. n. 24526/2010; Cass. n. 26587/2009).
Così come va regolamentato il diritto/dovere di visita del padre che, salvo diverso accordo tra le parti, rispettoso delle esigenze delle minori, potrà vederle e tenerle con sé per due pomeriggi a settimana dalle 15.00/16.00 alle 18.00/19.00; per due week-end al mese dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni della parte ricorrente, e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., tenuto conto che parte ricorrente sta seguendo un corso per estetista e percepisce reddito di inclusione per un importo pari ad euro 1.000,00 mensili e che parte resistente ha sempre svolto lavori manuali nel settore edile, si ritiene congruo determinare a carico del Loca, e in favore della a conferma di quanto Pt_1 stabilito nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e Per_1
(250,00 euro ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno Per_2
dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite. L'assegno unico va riconosciuto al 100% in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore collocatario dei figli, alla luce dei principi enunciati dalla Cass. n. 4672/2025.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi in assenza di domande.
Dovendo la causa continuare per il giudizio di divorzio, va emessa sentenza non definitiva di separazione e va disposta la rimessione sul ruolo della causa come da separata ordinanza per gli incombenti ivi indicati.
Quanto alle spese processuali si provvederà con la pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di CP_1 - pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi Pt_1
(nata in [...], il [...]) e (nato in [...] - Albania, il 5.1.1986);
[...] CP_1
- dispone l'affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2
privilegiata presso la madre;
- regolamenta il diritto/dovere di visita del padre alle condizioni di cui in parte motiva;
- obbliga il Loca a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da rivalutare Pt_1
annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie e (250,00 Per_1 Per_2
euro ciascuna), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lusciano (atto n. 10, P. I, S. A, anno 2017), per gli adempimenti di legge;
- provvede in ordine al prosieguo del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 15.10.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro