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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1742/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio dell'avv. C.F._2
NA ST che li rappresenta e difende per procura in atti, ricorrenti
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Messina (c.f. , in persona P.IVA_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò per procura in atti, resistenti
, in Controparte_1 persona del dirigente pro tempore, resistente contumace
e nei confronti di
(c.f. ), con sede Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ufficio, rappresentato e difeso dall'avv.
VI EN per procura in atti, chiamato in causa oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - valutazione servizio pre ruolo - fasce stipendiali e ricostruzione carriera.
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 2 aprile 2020 gli istanti adivano questo giudice del lavoro e, premesso di essere stati assunti dal Controparte_3 quale docente della scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso
[...]
A029, in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 ed economica 1 settembre 2014, e quale docente della scuola secondaria di Parte_2 secondo grado, classe di concorso A036, in virtù di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 2006, deducevano di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato, tra l'a.s. 1998/1999 e l' a.s. 2013/2014, lamentavano che con decreti di ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo era stato riconosciuto loro solo parzialmente, ovvero per intero i primi quattro anni mentre in misura pari ai 2/3 i successivi. Chiedevano, pertanto, di accertare il proprio diritto all'integrale riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici che giuridici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo e conseguentemente di condannare l'amministrazione resistente a collocarli nella corretta posizione stipendiale e a corrispondere loro le relative differenze retributive e contributive.
Cont Con Nella resistenza del Ministero, dell' e dell' di Messina convenuti, contumace l' di Messina, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_6 CP_2
(v. Cass. n. 8956/2020), costituitosi in giudizio, disposta ctu contabile e sostituita l'udienza del
7 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
Ministero dell'Istruzione e del Merito, già , quale datore di lavoro del ricorrente, CP_7 difettando invece in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di due mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
3.- In fatto le circostanze dedotte in ricorso relativamente al servizio pre-ruolo svolto dai ricorrenti con contratti a termine per supplenze brevi o fino al termine delle attività didattiche dal 1994/1995 risultano documentalmente provate dai decreti di ricostruzione di carriera e dagli stati matricolari in atti.
Ciò premesso, ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att.
c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato hanno affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente
2 e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, seppur non sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi
(in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla seconda questione qui controversa è ius receptum (a partire da Cass. nn.
31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019) che:
- l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Ciò premesso, il nominato CTU, dr. dopo un attento esame della Per_1 documentazione prodotta ha rilevato che “Nei decreti di ricostruzione di carriera prot. n. 1820 del 26.01.2018 per e prot. n. 1389 del 10.04.2013 per , si evince, CP_3 Parte_2 pertanto, che i criteri utilizzati dal tengono conto del D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 n. 485 CP_7
e n. 489 … Lo Scrivente, dopo aver valutato la ricostruzione di carriera effettuata dal CP_7 basandosi sulla Sentenza di Cassazione n. 31149 del 28.11.2019, ha ricostruito la carriera scolastica pre-ruolo dei Sig. e tenendo conto della documentazione in atti (vedi CP_3 Pt_2
3 autocertificazione per la ricostruzione di carriera e matricolare), e, convalidando tutti i periodi
(giorno per giorno) in servizio presso le Scuole Statali, … il Prof. avrebbe diritto CP_3
(essendo la Sentenza di Cassazione più favorevole) alle differenze retributive di fascia 15 dal
01.09.2016 fino al 30.04.2018, poiché dal 01.05.2018 gli viene riconosciuta anche dal la CP_7 fascia 15.”. Egli ha aggiunto che “…, con successivo provvedimento (prot. n. 1908 del
31.01.2020 registrato da R.T.S. Messina il 11.05.2020 prot. N. 1227), il riconosceva al CP_7 ricorrente anche l'anzianità utile ai soli fini economici “per compiuta anzianità” ex art. 4 c 3
DPR 399/88”. Ha quindi quantificato in 4.902,29 euro le differenze retributive maturate dal 1 settembre 2016 al 30 aprile 2018, ritenendo che nulla sia dovuto per il periodo successivo.
Invece “Essendo la Sentenza di Cassazione del 28/11/2019 n. 31149 meno favorevole per la Prof.ssa rispetto al D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 n. 485, quest'ultima non dovrà Pt_2 essere disapplicata ma pertanto nulla è dovuto dal : CP_7
Tali conclusioni, rimaste incontestate, sono condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati e accompagnate da esaustiva motivazione.
Si evidenzia che invece quelle rassegnate dal precedente CTU non hanno resistito agli specifici rilievi dell'amministrazione - che ha riscontrato un errore metodologico nel calcolo delle differenze retributive, effettuato tenendo in considerazione non il solo servizio effettivo ma l'anzianità totale riconosciuta a entrambi i ricorrenti -, imponendo il rinnovo delle indagini.
Dunque, l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e il decreto di ricostruzione n. 1820 del 26 gennaio 2018 impugnato dal risulta illegittimo e va disapplicato nella parte in cui ha CP_3 determinato la sua anzianità di servizio in misura inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto fin dall'inizio a tempo indeterminato.
Egli ha quindi diritto alle differenze retributive complessivamente maturate per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
Dunque il Ministero va condannato a corrispondergli a tale titolo l'importo lordo di
4.902,29 euro, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma
36, Legge n. 724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021); e a regolarizzare la posizione previdenziale del docente mediante il versamento all' della contribuzione dovuta su tale CP_2 maggiore imponibile, con le sanzioni e gli accessori di legge, nei limiti della prescrizione. A quest'ultimo fine si ritiene di dover considerare quale primo atto interruttivo la notifica del ricorso al datore di lavoro, avvenuta il 15 giugno 2020, valida anche nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso (cfr. Cass. n. 25928/2023).
4 La domanda per il resto va rigettata.
4.- L'accoglimento non integrale della pretesa e la controvertibilità delle diverse questioni fino ai più recenti arresti di legittimità giustificano la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 1.443 euro, di cui
130 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. quanto alla ricorrente, e in 339 euro, oltre accessori, quanto all' . Le spese di ctu, separatamente liquidate, vanno poste a CP_2 definitivo carico del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia dell' di Messina: Controparte_8
1) dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed CP_3 economici, dell'anzianità di servizio tenendo conto dei servizi annuali e/o superiori a 180 giorni l'anno svolti dall'a.s. 1994/1995 all'a.s. 2013/2014, nonchè all'adeguamento del proprio trattamento retributivo in conseguenza della medesima progressione economica dei docenti di ruolo;
per l'effetto condanna il Ministero resistente a rettificare il decreto di ricostruzione impugnato, e a corrispondergli le differenze retributive maturate per i superiori titoli dal 1 settembre 2016 al 30 aprile 2018, pari alla somma lorda di 4.902,29 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
e a versare all' la relativa con le sanzioni e gli accessori CP_2 di legge;
2) condanna, altresì, il Ministero a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle controparti metà delle altre spese processuali, liquidata in 1.443 euro, oltre spese generali, iva e cpa, quanto a parte ricorrente, che distrae in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato, e in 339 euro, oltre spese generali e accessori di legge, quanto all' . CP_2
Messina, 8.10.2025
Il Giudice del lavoro
VA OT
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