Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 6099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6099 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04133/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4133 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e da procura in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, adottato in data 25.8.2021 e notificato il 13.1.2023, con il quale il Ministro dell'Interno ha respinto l'istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 L. 5.2.1992, n. 91, presentata dal ricorrente in data 4.12.2015, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il consigliere CH RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 6 marzo 2023 e depositato il giorno successivo, , la signora -OMISSIS-, cittadina -OMISSIS-, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il Decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-, con il quale il Ministro dell’Interno ha respinto l’istanza di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 L. 5.2.1992, n. 91, presentata dalla ricorrente in data 4.12.2015.
2. – Il provvedimento di rigetto è stato assunto sulla scorta della constatazione, quale fatto storico, della presenza, a carico dell’istante, di una condanna per truffa mediante decreto penale definitivo nell’anno 2007.
3. – Avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di acquisizione della cittadinanza italiana la ricorrente propone i seguenti motivi d’impugnazione.
1) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Errata e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 9, legge n. 91/1992. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
2) Violazione di legge in relazione agli artt. 9 co. 1, lett. f), L. 5 febbraio 1992, n. 91, anche con riferimento all’art. 22 Costituzione, nonché all’art. 3, commi 1 e 3, L. 7 agosto 1990, n. 241.Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria. Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione anche in punto interesse pubblico.
3) Violazione ed errata applicazione art 14 legge n. 91/1992 – Violazione art 3 c.1Convenzione di New York sui diritti del Fanciullo – Violazione art 24 c.2 Carta di Nizza.
4) Violazione ed errata applicazione di legge in relazione all’art. 3 D.P.R. n. 362/1994.
5)Violazione dell’ art. 10-bis legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005.
4. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con mero atto di stile.
5. – La ricorrente ha svolto le proprie difese ai sensi dell’art. 73 c.p.a., evidenziando di avere ottenuto la riabilitazione dal suddetto pregiudizio penale nel corso del 2023.
6. – Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026.
7. – Il ricorso è fondato e va accolto.
8. –Risulta dirimente la doglianza relativa alla mancata valutazione della complessiva condotta di vita della ricorrente, in quanto l’Amministrazione si sarebbe soffermata solo sull’esistenza di un pregiudizio penale, senza altro indagare.
Invero, nella materia in questione, l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione procedente si esplica in un potere valutativo che si traduce “in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
Il conferimento dello status di cittadino, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 657/2017).
Il sindacato giudiziale sulla valutazione così compiuta dall'Amministrazione non può che essere di natura estrinseca e formale e non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5913/2011).
E’ infatti vero che le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento “si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8364/2023).
Tuttavia, una incompleta assunzione dei fatti indicativi della condotta di vita della ricorrente, anche successiva alla commissione dei reati in questione (nonché del suo grado di integrazione nella comunità nazionale), accertata nella circostanza, ha privato l’Amministrazione di elementi di giudizio potenzialmente rilevanti per una eventuale decisione finale di segno opposto.
Peraltro, nel caso in esame è documentata la formale riabilitazione dal detto reato, ottenuta dall’interessata nel 2023; dato storico che, se non poteva essere acquisito dal Ministero all’epoca dell’istruttoria (in quanto ancora la riabilitazione non era stata pronunziata), poteva e doveva ab origine essere valutato in termini di successiva condotta di vita dell’istante.
Ne segue l’illegittimità del provvedimento impugnato, con il suo conseguente annullamento, salvi gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
10. – Le spese, per la peculiarità della questione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH RA, Presidente FF, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco VI, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CH RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.