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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1_Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - C.F_Terzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G020601125 2018 - sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - C.F_Terzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1267/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previa riunione di rgr 1976/2024 e rgr 1978/2024 per connessione ex art. 29 dlgs 546/1992.
Il valore verificato della lite è di euro 1.000,00 per rgr 1976/2024 ed euro 4.759,00 per rgr 1978/2024
(vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti). Essendo la società in accomandita semplice composta da due soci si perviene alla odierna udienza dopo l'integrazione del contraddittorio con il socio Terzo_1.
La Ricorrente_1_Sas esercente l'attività di agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari, veniva sottoposta a controllo fiscale per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.
Per tutti e tre gli anni considerati, l'Ufficio riscontrava che la voce di costo di gran lunga più rilevante era costituita dal “Rimborso spese amministratori”. Unico amministratore della società è il socio accomandatario, signor Rappresentante_1, con una quota pari al 99% del capitale sociale.
Per ogni anno accertato, l'unico documento giustificativo di tale costo era costituito da fogli mensili redatti in files excel, in cui erano riepilogati i giorni di trasferta e il rimborso forfettario e chilometrico calcolato per ciascun giorno indicato (all. 3 alle controdeduzioni). Considerato che un semplice file excel, autocompilato dall'amministratore stesso, non è un documento idoneo a provare la certezza del costo, l'Agenzia delle
Entrate chiedeva ulteriore documentazione che attestasse la percorrenza in chilometri delle trasferte effettuate, nonché documentasse l'effettività della trasferta derivante da vari indici quali pedaggi autostradali, ricevute di pagamento di carburante, ricevute di bar e ristoranti, appuntamenti con i clienti e contratti stipulati con questi ultimi.
Il signor Rappresentante_1 produceva soltanto le fatture relative alla manutenzione del proprio veicolo Modello_1 Modello_1 targato Targa_1, utilizzato a uso promiscuo, da cui risultava però che i chilometri percorsi erano inferiori a quelli riportati nei fogli excel (all. 4 alle controdeduzioni).
In assenza di più idonea documentazione, l'Ufficio proponeva pertanto una rideterminazione dei rimborsi chilometrici, basata sui chilometri effettivamente percorsi, risultanti dalle suddette fatture di manutenzione.
Parte ricorrente sostiene che l'Ufficio abbia utilizzato un metodo di accertamento induttivo privo dei presupposti di legge, determinando in modo del tutto presuntivo e illogico i chilometri percorsi per uso privato (km 24.636 annui, pari a 428 km giornalieri per tutti i fine settimana dell'anno).
Quanto alla contestata violazione dell'art. 95 Tuir l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente ridotto i rimborsi chilometrici deducibili, basandosi su una stima arbitraria di duecentocinquanta giorni lavorativi, in luogo dei trecentododici giorni riconosciuti dagli stessi parametri ISA dell'Agenzia delle Entrate per agenti e rappresentanti operanti a tempo pieno. In via subordinata viene richiesto il riconoscimento di almeno trecentodue giorni.
Quanto al socio, oggetto dell'integrazione del contraddittorio, Terzo_1 entra nel processo facendo rilevare che non gli è stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate e che la sua partecipazione al presente giudizio è dovuta esclusivamente all'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questo giudice.
Precisa che “l'omissione iniziale” impedisce all'Amministrazione finanziaria, eventualmente vittoriosa, di procedere alla riscossione nei confronti dei soggetti che, pur avendo partecipato al giudizio in veste di litisconsorti necessari, non abbiano ricevuto notifica del relativo avviso, posto che tale partecipazione al giudizio non sana i vizi della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la realizzazione della singola pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono respinti. Il ricorrente, confondendo i giorni di lavoro effettuati con l'autovettura con i giorni di trasferta effettuati con la stessa, lamenta che l'Ufficio non avrebbe riconosciuto l'indennità giornaliera per tutte le giornate lavorative, ma solo per le giornate di trasferta lontano dal Comune di residenza. Chiede, pertanto,
l'applicazione del valore di riferimento utilizzato dagli indicatori ISA relativi ai dipendenti, pari a trecentododici giorni annui.
In realtà, l'art. 95, comma 3, del Tuir consente la deducibilità, in capo alla società, dei rimborsi chilometrici erogati all'amministratore “per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale”, limitatamente al costo di percorrenza.
Nella fattispecie, il numero di giorni di trasferta indicati nei fogli excel, pari a duecentocinquanta , è credibile, considerato che vorrebbe dire che il socio amministratore è stato in trasferta venti giorni al mese ovvero cinque giorni a settimana.
Per sua stessa ammissione il ricorrente ammette di avere diversi clienti nel Comune di residenza. A riguardo l'art. 95 Tuir citato prevede il rimborso solo per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, da ciò deriva che i giorni in cui gli spostamenti con l'autovettura sono avvenuti all'interno del Comune non danno diritto al rimborso.
In altre parole, è ben possibile che il signor Rappresentante_1 abbia lavorato più di duecentocinquanta giorni all'anno, ma, ai fini del rimborso chilometrico, si considerano soltanto i giorni in cui si è recato presso i clienti dislocati fuori dal territorio comunale, che, per sua stessa dichiarazione, sono stati duecentocinquanta.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 1000,00 (mille/00) a carico del socio Rappresentante_1 (il socio Terzo_1 come sopra detto non è stato raggiunto da alcun avviso di accertamento e pertanto non è condannato al pagamento delle spese processuali).
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna il socio Rappresentante_1 a rifondere le spese di lite, quantificate in euro 1.000,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BOGGIO ENNIO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1976/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1_Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - C.F_Terzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G020601125 2018 - sul ricorso n. 1978/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Terzo_1 - C.F_Terzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 CONTRIBUTI PREV 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G010602437 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1267/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Come da conclusioni riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Previa riunione di rgr 1976/2024 e rgr 1978/2024 per connessione ex art. 29 dlgs 546/1992.
Il valore verificato della lite è di euro 1.000,00 per rgr 1976/2024 ed euro 4.759,00 per rgr 1978/2024
(vedasi a riguardo quanto meglio rubricato in atti). Essendo la società in accomandita semplice composta da due soci si perviene alla odierna udienza dopo l'integrazione del contraddittorio con il socio Terzo_1.
La Ricorrente_1_Sas esercente l'attività di agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari, veniva sottoposta a controllo fiscale per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.
Per tutti e tre gli anni considerati, l'Ufficio riscontrava che la voce di costo di gran lunga più rilevante era costituita dal “Rimborso spese amministratori”. Unico amministratore della società è il socio accomandatario, signor Rappresentante_1, con una quota pari al 99% del capitale sociale.
Per ogni anno accertato, l'unico documento giustificativo di tale costo era costituito da fogli mensili redatti in files excel, in cui erano riepilogati i giorni di trasferta e il rimborso forfettario e chilometrico calcolato per ciascun giorno indicato (all. 3 alle controdeduzioni). Considerato che un semplice file excel, autocompilato dall'amministratore stesso, non è un documento idoneo a provare la certezza del costo, l'Agenzia delle
Entrate chiedeva ulteriore documentazione che attestasse la percorrenza in chilometri delle trasferte effettuate, nonché documentasse l'effettività della trasferta derivante da vari indici quali pedaggi autostradali, ricevute di pagamento di carburante, ricevute di bar e ristoranti, appuntamenti con i clienti e contratti stipulati con questi ultimi.
Il signor Rappresentante_1 produceva soltanto le fatture relative alla manutenzione del proprio veicolo Modello_1 Modello_1 targato Targa_1, utilizzato a uso promiscuo, da cui risultava però che i chilometri percorsi erano inferiori a quelli riportati nei fogli excel (all. 4 alle controdeduzioni).
In assenza di più idonea documentazione, l'Ufficio proponeva pertanto una rideterminazione dei rimborsi chilometrici, basata sui chilometri effettivamente percorsi, risultanti dalle suddette fatture di manutenzione.
Parte ricorrente sostiene che l'Ufficio abbia utilizzato un metodo di accertamento induttivo privo dei presupposti di legge, determinando in modo del tutto presuntivo e illogico i chilometri percorsi per uso privato (km 24.636 annui, pari a 428 km giornalieri per tutti i fine settimana dell'anno).
Quanto alla contestata violazione dell'art. 95 Tuir l'Agenzia delle Entrate avrebbe erroneamente ridotto i rimborsi chilometrici deducibili, basandosi su una stima arbitraria di duecentocinquanta giorni lavorativi, in luogo dei trecentododici giorni riconosciuti dagli stessi parametri ISA dell'Agenzia delle Entrate per agenti e rappresentanti operanti a tempo pieno. In via subordinata viene richiesto il riconoscimento di almeno trecentodue giorni.
Quanto al socio, oggetto dell'integrazione del contraddittorio, Terzo_1 entra nel processo facendo rilevare che non gli è stato notificato alcun avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle
Entrate e che la sua partecipazione al presente giudizio è dovuta esclusivamente all'ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questo giudice.
Precisa che “l'omissione iniziale” impedisce all'Amministrazione finanziaria, eventualmente vittoriosa, di procedere alla riscossione nei confronti dei soggetti che, pur avendo partecipato al giudizio in veste di litisconsorti necessari, non abbiano ricevuto notifica del relativo avviso, posto che tale partecipazione al giudizio non sana i vizi della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la realizzazione della singola pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate resiste in giudizio sottolineando la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono respinti. Il ricorrente, confondendo i giorni di lavoro effettuati con l'autovettura con i giorni di trasferta effettuati con la stessa, lamenta che l'Ufficio non avrebbe riconosciuto l'indennità giornaliera per tutte le giornate lavorative, ma solo per le giornate di trasferta lontano dal Comune di residenza. Chiede, pertanto,
l'applicazione del valore di riferimento utilizzato dagli indicatori ISA relativi ai dipendenti, pari a trecentododici giorni annui.
In realtà, l'art. 95, comma 3, del Tuir consente la deducibilità, in capo alla società, dei rimborsi chilometrici erogati all'amministratore “per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale”, limitatamente al costo di percorrenza.
Nella fattispecie, il numero di giorni di trasferta indicati nei fogli excel, pari a duecentocinquanta , è credibile, considerato che vorrebbe dire che il socio amministratore è stato in trasferta venti giorni al mese ovvero cinque giorni a settimana.
Per sua stessa ammissione il ricorrente ammette di avere diversi clienti nel Comune di residenza. A riguardo l'art. 95 Tuir citato prevede il rimborso solo per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, da ciò deriva che i giorni in cui gli spostamenti con l'autovettura sono avvenuti all'interno del Comune non danno diritto al rimborso.
In altre parole, è ben possibile che il signor Rappresentante_1 abbia lavorato più di duecentocinquanta giorni all'anno, ma, ai fini del rimborso chilometrico, si considerano soltanto i giorni in cui si è recato presso i clienti dislocati fuori dal territorio comunale, che, per sua stessa dichiarazione, sono stati duecentocinquanta.
Applicazione del principio di soccombenza in punto spese di lite ex art. 15 dlgs 546/1992: esse vengono quantificate in euro 1000,00 (mille/00) a carico del socio Rappresentante_1 (il socio Terzo_1 come sopra detto non è stato raggiunto da alcun avviso di accertamento e pertanto non è condannato al pagamento delle spese processuali).
P.Q.M.
Respinge i ricorsi riuniti. Condanna il socio Rappresentante_1 a rifondere le spese di lite, quantificate in euro 1.000,00.