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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2584/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Federica Coghetto
con l'intervento del Pubblio Ministero in sede
in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Venezia (VE) in data 01.04.2000 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Martellago anno 2000, parte II, Serie B, n. 4;
che dalla predetta unione sono nati i figli (n. in data 28.03.2002), e (n. in data Per_1 Per_2
22.03.2008);
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di cui al ricorso, di seguito riportate, e confermate con le note di trattazione scritta appaiono conformi alla legge;
“CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b di proprietà del sig.
[...]
padre del Ricorrente, e concessa in comodato gratuito ai con tutti gli arredi e Per_3 Per_4 corredi ivi esistenti, verrà assegnata al sig. il quale continuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente ai Figli (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e;
Per_1 Per_2
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA
pagina 1 di 3 Il Figlio minore verrà affidato ad entrambi i Genitori e risiederà con il Padre presso la Persona_5 casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b. La Madre potrà vedere e tenere con sé il Figlio, ora sedicenne, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. La Madre potrà trascorrere con il Figlio quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I Coniugi si danno sin d'ora autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equivalente per viaggi all'estero con iscrizione del figlio MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il primogenito , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Persona_6
Quanto al mantenimento ordinario del Figlio secondogenito , la signora Persona_5 Pt_2 contribuirà con la corresponsione mensile di € 100,00 oltre al 50% delle Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, considerato l'esiguo reddito dalla stessa percepito e la sua necessità di sostenere il costo di un canone di locazione.
MANTENIMENTO CONIUGE
I Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I Coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico, anche lavorativo e patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione e/o causa connessa e collegata direttamente e/o indirettamente al rapporto coniugale e /o al rapporto di lavoro e Societario relativo alla Società l'Oasi Snc.”.
che il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 05.08.2024 esprimendo parere favorevole;
considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvede con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Martellago (N. 4 Parte II Serie B dell'anno 2000).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati
dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 2584/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. Federica Coghetto
con l'intervento del Pubblio Ministero in sede
in punto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Venezia (VE) in data 01.04.2000 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Martellago anno 2000, parte II, Serie B, n. 4;
che dalla predetta unione sono nati i figli (n. in data 28.03.2002), e (n. in data Per_1 Per_2
22.03.2008);
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di cui al ricorso, di seguito riportate, e confermate con le note di trattazione scritta appaiono conformi alla legge;
“CASA CONIUGALE La casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b di proprietà del sig.
[...]
padre del Ricorrente, e concessa in comodato gratuito ai con tutti gli arredi e Per_3 Per_4 corredi ivi esistenti, verrà assegnata al sig. il quale continuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente ai Figli (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e;
Per_1 Per_2
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E DIRITTO DI VISITA
pagina 1 di 3 Il Figlio minore verrà affidato ad entrambi i Genitori e risiederà con il Padre presso la Persona_5 casa coniugale sita in Martellago (Ve) Via Calandrine n. 17/b. La Madre potrà vedere e tenere con sé il Figlio, ora sedicenne, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. La Madre potrà trascorrere con il Figlio quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. I Coniugi si danno sin d'ora autorizzazione al rilascio del passaporto o di altro documento equivalente per viaggi all'estero con iscrizione del figlio MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il primogenito , maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
Persona_6
Quanto al mantenimento ordinario del Figlio secondogenito , la signora Persona_5 Pt_2 contribuirà con la corresponsione mensile di € 100,00 oltre al 50% delle Spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia, considerato l'esiguo reddito dalla stessa percepito e la sua necessità di sostenere il costo di un canone di locazione.
MANTENIMENTO CONIUGE
I Coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI I Coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico, anche lavorativo e patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'un dall'altro per qualsiasi ragione e/o causa connessa e collegata direttamente e/o indirettamente al rapporto coniugale e /o al rapporto di lavoro e Societario relativo alla Società l'Oasi Snc.”.
che il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 05.08.2024 esprimendo parere favorevole;
considerato che nel ricorso le parti hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvede con separata Ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 473 bis. 49, 473 bis. 51 e 279 cod. prod. civ.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che il presente decreto sia trasmesso a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Martellago (N. 4 Parte II Serie B dell'anno 2000).
- provvede con separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024
pagina 2 di 3 Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Silvia Barison
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