CASS
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 25008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25008 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione avanzata da EL AC, indagato per i reati dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi episodi di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in merito al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Deduce che si procede per fatti che vanno dal giugno 2022 al dicembre 2023 e che la misura era stata applicata il 3.5.2024. Il ricorrente è soggetto incensurato che ha fornito la possibilità di essere sottoposto agli arresti domiciliari in Ravenna, dal fratello. Evidenzia che altre due coindagate sono state rimesse in libertà dal Tribunale del riesame a seguito di 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25008 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 04/06/2025 annullamento della Corte di cassazione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare la situazione del prevenuto allo stesso modo. Ritiene sussistente una sproporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata, invocando la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Esso reitera analogo ricorso avanzato nei confronti di un precedente provvedimento cautelare di reiezione della medesima istanza, basato sugli stessi elementi (attualità delle esigenze cautelari, richiesta di scontare i domiciliari a Ravenna) e già dichiarato inammissibile da questa Corte di cassazione (v. sent. n. 7731/2025), a fronte di un provvedimento che aveva motivatamente respinto l'istanza. 3. In questa sede non può che ribadirsi quanto era già stato osservato da questa Corte nel precedente provvedimento, ricorrendone gli stessi presupposti, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso perché reiterativo delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale in sede di appello cautelare. In particolare, il Tribunale ha rimarcato che l'indagato era prossimo ai vertici del clan, aveva legami ai più alti livelli nel settore del narcotraffico e presentava un'elevata e allarmante pericolosità, per cui gli arresti domiciliari non offrivano adeguate garanzie di soddisfacimento delle esigenze cautelari. Tale motivazione è assolutamente rispettosa dei parametri normativi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui nel caso del reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Gli elementi allegati dal ricorrente in suo favore sono stati valutati dal Tribunale e ritenuti recessivi rispetto al livello dell'associazione e alla caratura criminale. E' accertato che l'indagato aveva partecipato a un'associazione dedita al narcotraffico di rilevanti dimensioni e capace di autoprodurre e immettere sul 2 Il Presidente mercato ingenti quantità di stupefacenti di varia natura;
aveva svolto il ruolo di intermediario tra i sodali catanesi e quelli barresi;
aveva mantenuto stretti rapporti con tutti gli appartenenti al clan, partecipando agli incontri indetti dagli associati per discutere questioni centrali per la vita dell'associazione e il suo impegno era stato costantemente apprezzato nel corso delle investigazioni. È pacifico in giurisprudenza che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341 - 01), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta, in sede di appello cautelare, ha respinto l'impugnazione avanzata da EL AC, indagato per i reati dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi episodi di violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, avverso il provvedimento del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in merito al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata. Deduce che si procede per fatti che vanno dal giugno 2022 al dicembre 2023 e che la misura era stata applicata il 3.5.2024. Il ricorrente è soggetto incensurato che ha fornito la possibilità di essere sottoposto agli arresti domiciliari in Ravenna, dal fratello. Evidenzia che altre due coindagate sono state rimesse in libertà dal Tribunale del riesame a seguito di 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25008 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 04/06/2025 annullamento della Corte di cassazione, per cui il Tribunale avrebbe dovuto valutare la situazione del prevenuto allo stesso modo. Ritiene sussistente una sproporzione tra la gravità del fatto e la misura applicata, invocando la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Esso reitera analogo ricorso avanzato nei confronti di un precedente provvedimento cautelare di reiezione della medesima istanza, basato sugli stessi elementi (attualità delle esigenze cautelari, richiesta di scontare i domiciliari a Ravenna) e già dichiarato inammissibile da questa Corte di cassazione (v. sent. n. 7731/2025), a fronte di un provvedimento che aveva motivatamente respinto l'istanza. 3. In questa sede non può che ribadirsi quanto era già stato osservato da questa Corte nel precedente provvedimento, ricorrendone gli stessi presupposti, nel senso della manifesta infondatezza del ricorso perché reiterativo delle medesime doglianze già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dal Tribunale in sede di appello cautelare. In particolare, il Tribunale ha rimarcato che l'indagato era prossimo ai vertici del clan, aveva legami ai più alti livelli nel settore del narcotraffico e presentava un'elevata e allarmante pericolosità, per cui gli arresti domiciliari non offrivano adeguate garanzie di soddisfacimento delle esigenze cautelari. Tale motivazione è assolutamente rispettosa dei parametri normativi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui nel caso del reato dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è sempre applicata la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono le esigenze cautelari o che in relazione al caso concreto le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Gli elementi allegati dal ricorrente in suo favore sono stati valutati dal Tribunale e ritenuti recessivi rispetto al livello dell'associazione e alla caratura criminale. E' accertato che l'indagato aveva partecipato a un'associazione dedita al narcotraffico di rilevanti dimensioni e capace di autoprodurre e immettere sul 2 Il Presidente mercato ingenti quantità di stupefacenti di varia natura;
aveva svolto il ruolo di intermediario tra i sodali catanesi e quelli barresi;
aveva mantenuto stretti rapporti con tutti gli appartenenti al clan, partecipando agli incontri indetti dagli associati per discutere questioni centrali per la vita dell'associazione e il suo impegno era stato costantemente apprezzato nel corso delle investigazioni. È pacifico in giurisprudenza che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015, dep. 2016, Marzoli, Rv. 267341 - 01), ipotesi non ricorrenti nel caso in esame. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna del ricorrente al pagamento sia delle spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 giugno 2025