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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2024, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 896/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NUGNES CARLO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione per l'udienza a trattazione scritta del 24.5.2024, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso e alla memoria integrativa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28.01.2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 25.04.1991 e dall'unione nascevano tre figlie: , Per_1
, e , tutte maggiorenni;
che i rapporti tra i coniugi si deterioravano al punto che il Per_2 Per_3
sig. lasciava la sig.ra per intraprendere una relazione sentimentale con un'altra CP_1 Pt_1
donna, da cui nasceva una bambina;
che il resistente, dopo aver lasciato la casa coniugale, risultava irreperibile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, un assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sola figlia , maggiorenne ma non CP_1 Per_3
ancora economicamente autosufficiente per un importo di euro 250,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 06.10.2021, compariva solo parte ricorrente che riferiva che il marito aveva svolto l'attività di muratore fino al 2011, per poi svolgere solo lavori saltuari che gli consentivano di guadagnare cifre molto esigue. All'esito dell'udienza, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e disponeva a carico del resistente non comparso un assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili e il Per_3
contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.05.2024, il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, costatata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del resistente.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto, dal tenore delle allegazioni è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Con riguardo all'assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, questo Collegio – considerata la giovane età della stessa, nata il
31.5.2020 e rilevato che non v'è stata opposizione del resistente, rimasto contumace – conferma quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07.06.1972 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia pari Per_3
ad euro 200,00 mensili da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL LT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134
R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6, parte II, Serie A, anno 1991, Ufficio 2);
4) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 896 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NUGNES CARLO presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione per l'udienza a trattazione scritta del 24.5.2024, parte ricorrente concludeva riportandosi al ricorso e alla memoria integrativa in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 28.01.2021, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 25.04.1991 e dall'unione nascevano tre figlie: , Per_1
, e , tutte maggiorenni;
che i rapporti tra i coniugi si deterioravano al punto che il Per_2 Per_3
sig. lasciava la sig.ra per intraprendere una relazione sentimentale con un'altra CP_1 Pt_1
donna, da cui nasceva una bambina;
che il resistente, dopo aver lasciato la casa coniugale, risultava irreperibile.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi, un assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sola figlia , maggiorenne ma non CP_1 Per_3
ancora economicamente autosufficiente per un importo di euro 250,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 06.10.2021, compariva solo parte ricorrente che riferiva che il marito aveva svolto l'attività di muratore fino al 2011, per poi svolgere solo lavori saltuari che gli consentivano di guadagnare cifre molto esigue. All'esito dell'udienza, il Presidente delegato autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati e disponeva a carico del resistente non comparso un assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia di euro 200,00 mensili e il Per_3
contributo al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.05.2024, il g.i. riservava la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, costatata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia del resistente.
Va dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando comprovata l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Infatti, dagli atti di causa e, soprattutto, dal tenore delle allegazioni è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
La separazione tra i coniugi va, quindi, pronunciata ex art. 151, I comma, c.c.
Con riguardo all'assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_3
economicamente autosufficiente, questo Collegio – considerata la giovane età della stessa, nata il
31.5.2020 e rilevato che non v'è stata opposizione del resistente, rimasto contumace – conferma quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale.
Considerata la non opposizione del resistente e la natura di giurisdizione costituiva necessaria, le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
07.06.1972 e nato a [...] il [...] ex art. 151, I comma, c.c.; Controparte_1
2) Pone a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia pari Per_3
ad euro 200,00 mensili da versare a mezzo vaglia postale entro il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT e contribuisca al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie o previamente concordate;
3) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL LT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 l. 1.12.1970, n. 898 e 134
R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49, lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto n. 6, parte II, Serie A, anno 1991, Ufficio 2);
4) dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 29.10.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso