Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2023, proposto da
Lignano Pineta S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Barsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lignano Sabbiadoro, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 54 del 16 marzo 2023, pubblicata il 22 marzo 2023, con la quale la Giunta Municipale di Lignano Sabbiadoro, dopo aver riconosciuto l'interesse pubblico del servizio di trasporto pubblico locale conosciuto come passo barca, ha:
o dato indirizzo agli Uffici competenti affinché inoltrino alla Regione UL ZI GI istanza di concessione per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 cod. nav. dell’area situata sulla sponda sinistra del fiume Tagliamento catastalmente indicata al fol. 62 mappale 568 (parte) e 620 (parte) individuata nell’allegato;
o dato mandato al responsabile dell’Ufficio per l’espletamento delle relative procedure amministrative;
o dato mandato agli Uffici per il ripristino degli impegni inerenti la garanzia del pubblico uso, e del libero accesso in perpetuo delle opere di urbanizzazione rappresentate dalla banchinatura gradonata, assunti dalla Società Lignano Pineta con la convenzione stipulata a rogito del Notaio Amodio rep. n. 57681 del 17.6.1988, che integra la convenzione stipulata a rogito segretario comunale rep. 1175 del 26.1.1982;
- di ogni altro atto comunque connesso, collegato, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lignano Sabbiadoro;
Vista la memoria del 19 dicembre 2024, notificata in pari data , con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la società Lignano Pineta s.p.a., con atto dimesso in data 19 dicembre 2024, ritualmente notificato in pari data a mezzo pec al Comune di Lignano Sabbiadoro sia presso il domicilio digitale legale che presso quello digitale eletto ai fini del presente contenzioso, ha rappresentato di avere “impugnato la delibera programmatica n. 54 del 16 marzo 2023 nella previsione di impugnare con motivi aggiunti la successiva deliberazione che avrebbe dato esecuzione a quella programmazione e cioè un provvedimento di assegnazione della concessione al Comune di Lignano Sabbiadoro. Lo scopo della impugnativa pendente era di fare in modo che non si potesse presumere una acquiescenza della Società alla programmazione regionale. Ad oggi il provvedimento applicativo della delibera impugnata non è intervenuto e, allo stato, in assenza di esso, la delibera medesima potrebbe considerarsi di per sé non lesiva dei diritti ed interessi di Lignano Pineta S.p.A., con conseguente pronuncia di carenza di interesse”. Ha, quindi, dichiarato di rinunciare al ricorso;
Considerato che il Comune intimato ha formalmente aderito alla rinuncia, insistendo in ogni caso per la condanna della ricorrente al pagamento a suo favore delle spese di giudizio , “anche in ragione della inammissibilità originaria del ricorso introduttivo del giudizio per le ragioni ampiamente illustrate nei precedenti scritti difensivi in atti”;
Considerato che - celebrata l’udienza pubblica del 9 gennaio 2025, nel corso della quale le parti hanno confermato le dichiarazioni già rese, invocando, tuttavia, la ricorrente la compensazione delle spese di lite e la controinteressata il loro beneficio - l’affare è stato introitato per essere deciso;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 84 del Codice del processo amministrativo, la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, notificata alle altri parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue;
Ritenuto che, nel caso di specie, il Comune intimato ha, come evidenziato, aderito alla rinuncia;
Ritenuto che nulla osta, quindi, alla dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 del c.p.a.;
Ritenuto che le spese degli atti di procedura compiuti vanno poste a carico della parte rinunciante ai sensi del secondo comma della norma da ultimo citata, non ricorrendo i presupposti per poterne disporre la compensazione, atteso che – come sostanzialmente riconosciuto dalla parte stessa – l’atto impugnato non ha natura immediatamente e direttamente lesiva. Vanno, quindi, liquidate a favore del Comune intimato nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL ZI GI, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune intimato, che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Sinigoi | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO