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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 7766/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Cerotto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Curti, alla via A. Manzoni n. 58
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Controparte_1 dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonia Sarro unitamente al quale elett. dom. in , alla CP_1 via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell dal 06.06.1979, Controparte_1 con la qualifica di Infermiere Coll. Prof. Sanitario, con Contratto Comparto Fascia 6, esponeva di aver ottenuto, dall'anno 2003, l'indennità di cui all'art. 44 comma 6 del C.C.N.L. 94/97; che, con successiva delibera n. 694 del 25.09.08, la predetta indennità veniva attribuita al solo personale Org operante nelle e , nelle sale operatorie, nei , e nonché presso Org_2 Organizzazione_3 Org_4 la del P.O. di Aversa, mentre veniva sospesa l'indennità giornaliera di lire Organizzazione_5
4.000 (euro 2,07) per tutto il personale che ne stava beneficiando;
che, alla luce della suddetta delibera, l' con raccomandata del 9.7.2009, aveva comunicato di procedere al Parte_2 recupero degli importi a suo tempo corrisposti ai sensi dell'art. 44 comma 6 C.C.N.L. 94/97. Part Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'attività di recupero posta in essere dall' richiamata la nozione di diritto quesito, agiva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'azienda convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro 1600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, con attribuzione. Part Si costituiva in giudizio l che resisteva al ricorso con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dall'Azienda convenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
***********
Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente per genericità del ricorso avendo parte ricorrente evidenziato, sia pure essenzialmente, i motivi di fatto e di diritto alla base della domanda consentendo alla resistente di articolare compiutamente la propria difesa, evidenziando le ragioni alla base del rigetto della stessa.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La materia oggetto del contendere è stata già affrontata da questo Tribunale in numerose sentenze con orientamento cui questo giudicante intende prestare adesione in quanto pienamente condivisibile. Ai fini di cui all'art. 118 disp. att. cpc si richiama, tra le tante, nella presente sede, la sentenza resa da questo Tribunale (giudice, dott. F. Cislaghi, sentenza n. 6041 del 29 novembre
2013), ove si legge:
“L'art. 44, comma 6, infatti, si esprime così:
"al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a. nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b. nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
c. nei servizi di malattie infettive : L. 10.000".
Al comma 9, poi, espressamente si conviene la possibilità di individuare in sede decentrata, nei limiti di disponibilità del relativo fondo e nei servizi delineati al comma 6 (terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, servizi di nefrologia e servizi di malattie infettive), altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere la predetta indennità in ragione dell'intero turno lavorativo prestato.
Pertanto, le parti sociali, mediante la sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità relativo al quadriennio 1994-1997, convenivano l'introduzione di indennità riconosciute per particolari condizioni di lavoro ed al comma 6 di un'indennità prevista per ogni giorno di effettivo servizio prestato dal personale infermieristico nella misura ed in ragione dei servizi come meglio specificati in tale disposizione. È pacifico tra le parti che l' stipulava, in sede decentrata, un accordo con le Pt_3 organizzazioni sindacali in data 12 settembre 2000 mediante il quale si conveniva l'estensione del compenso di cui alla lettera C anche ad operatori di servizi ritenuti equiparabili al servizio
Malattie Infettive, cioè Pronto , Laboratorio . Org_6 Org_7 Organizzazione_8
La delibera 864 del 20 dicembre 2000 recepiva tale accordo: da ciò derivava il riconoscimento anche agli odierni ricorrenti del diritto a percepire la suddetta indennità.
Ciò premesso, è il caso di soffermarsi sul testo dell'art. 40 Dlgs. n. 165/01 nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, il quale dispone: "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l' e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono CP_2 stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini ...
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."
A parere del giudicante l'accordo del 12 settembre 2000, che, giova ribadire, la stessa parte ricorrente ha individuato come base della delibera 864, implica un'indubbia violazione dell'art. 40 citato, dal momento che ha operato un'estensione del beneficio in esame senza il rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 44 comma 9, prevedendone la corresponsione anche a coloro, quale gli odierni istanti, che non operano "nei servizi indicati nel comma 6”, né sono addetti a servizi di terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, servizi di nefrologia, e neppure sono addetti a “servizi di malattie infettive” propriamente detti, reparti, cioè ove sono ricoverati pazienti “la cui malattia è già stata diagnosticata come infettiva, condizione che presuppone la continuità del contatto con i bisogni terapeutici dei pazienti stessi e l'attuazione delle misure assistenziali idonee a soddisfarle” (così sentenza Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania n.12 del 2009 prodotta dalla parte convenuta).
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza 9 aprile 2008 n. 9248
(pronunziata in riforma di sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia, emessa ai sensi del D.
Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3), ove si legge: “la questione interpretativa [...] consiste nello stabilire se l'indennità spetti al personale infermieristico che presta servizio "nei servizi di malattie infettive " o se invece … essa spetti non solo all'infermiere stabilmente adibito a strutture predisposte alla cura delle malattie infettive , ma anche all'infermiere non adibito a tali strutture, che tuttavia abbia prestato servizio - in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un presidio ospedaliero - a contatto con pazienti portatori di malattie infettive, talchè ne sia risultato in concreto un apprezzabile rischio di contagio".
Secondo il Tribunale l'espressione è compatibile con entrambe le contrapposte opzioni interpretative;
non vi sono elementi per ricostruire la volontà concreta dei contraenti sulla base del testo contrattuale o della concreta attuazione nel tempo della disciplina;
"dovrebbe" trovare applicazione il canone dell'art. 1369 c.c., per il quale l'espressione va intesa nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto;
in tale prospettiva, per il Tribunale, "pare" doversi fare riferimento alla ratio della disposizione, volta a riconoscere al soggetto comunque esposto al rischio, in ragione dell'esercizio di attività professionali a contatto con persone potenzialmente contagiose, il diritto all'indennità, che spetterebbe "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive ".
Il ragionamento del Tribunale di Brescia, volto ad estendere l'indennità a tutti gli infermieri che vengano a contatto con pazienti portatori di malattie infettive, fa dire al testo contrattuale cosa diversa da quello che le parti stipulanti hanno statuito.
La volontà delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 -
1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 - 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall'art. 1371.
Nel caso in esame il senso letterale delle parole è sufficientemente chiaro. E la lettura complessiva dell'atto, nonchè il comportamento successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. Il senso letterale dell'espressione lavoro prestato "nei servizi di malattie infettive " indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). "Servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso ("divisione",
"reparto", "dipartimento", ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. Il senso letterale dell'espressione utilizzata dalle parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di malattie infettive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive ".
Questa soluzione proposta dal Tribunale può in astratto essere considerata giusta (anche se di difficile applicazione alla variegata casistica che si aprirebbe), ma non è quella che le parti hanno individuato come punto di equilibrio dei loro contrapposti interessi e sui quali l'amministrazione ha parametrato i suoi impegni di spesa. Una conferma si ha dalla lettura complessiva del testo dell'art. 44 , comma 6. Infatti, se la norma viene letta nel suo insieme, ci si rende conto che tutte le altre situazioni per le quali viene prevista l'indennità (lett. a e b) fanno anch'esse riferimento ad articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con il quale l'infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera. Si parla di infermieri operanti nelle "terapie intensive", nelle "sale operatorie", nelle "terapie sub-intensive", nei "servizi di nefrologia e dialisi".
Particolarmente indicativo è il riferimento ai "servizi di nefrologia e dialisi". Sarebbe un controsenso ritenere che il concetto di servizio sia stato utilizzato in un modo diverso nell'ambito della medesima norma e di una medesima elencazione. In realtà è evidente, che l'utilizzazione del termine è univoca. Il servizio di nefrologia è un reparto specifico destinato alla cura di un certo tipo di malattie e il servizio di malattie infettive è un reparto destinato alla cura di altro tipo di malattie.
Un'ulteriore conferma sul piano della interpretazione sistematica, si ha dalla lettura del nono comma dell'art. 44. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l'indennità, specificando che deve trattarsi di operatori che abbiano lavorato "nei servizi indicati nel comma
6". Questo rinvio rafforza l'idea che il concetto di "servizi" utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale ad indicare strutture dell'organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc...
Quanto sin qui detto esclude ogni dubbio sul contenuto della clausola contrattuale e sulla volontà delle parti stipulanti, quale emerge dalla lettura complessiva dell'atto.
I comportamenti, precedenti e successivi, delle parti appaiono in linea con questa ricostruzione.
L'art. 49 del contratto collettivo recepito nel D.P.R. n. 384 del 1990, antecedente storico della previsione in esame, riconosceva l'indennità "al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive " (il precedente è indicato dall nella sua relazione di risposta al Tribunale CP_2 di Brescia, richiamata nella decisione impugnata). La volontà, reiterata, è pertanto quella di collegare l'indennità allo svolgimento del lavoro nei reparti di malattie infettive, e non al più generico rischio che si estende agli infermieri di altri reparti”.
Ad analoghe conclusioni era precedentemente pervenuta una "proposta di interpretazione autentica", richiamata peraltro anche dalla sentenza Cass. 9248 cit. e dalla sentenza Corte dei
Conti citata, conclusasi nel senso che l'indennità in questione spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. 10 marzo 1983, e successive integrazioni e modificazioni.
È ben vero, come rilevato da parte ricorrente, che siffatta proposta non è sfociata in un'interpretazione autentica, ma sarebbe manchevole non sottolineare come essa è stata respinta per il dissenso di una sola sigla sindacale minoritaria, mentre è stata sottoscritta in data 4 dicembre 2001 dall' e dai sindacati , , RSU: CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Org_9 Org_1 Org_ Org_1
, nonché dalle Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, USAE, Org_12 Org_14
CONFSAL, CONFEDIR, CIDA, USPPI, CISAL, UGL. Anche sulla base degli argomenti di questa proposta di interpretazione autentica il Tribunale di Torino ha deciso la controversia nel medesimo senso con la sentenza 23 aprile 2002 (così si legge in sentenza 9248 cit.: “il dissenso isolato, di un unico soggetto, ha impedito la soluzione del problema con i meccanismi interni all'autonomia collettiva (ai sensi del secondo comma dell'art. 64, del T.U. sul pubblico impiego), ma la convergenza di indicazioni da parte dell' e della larghissima maggioranza delle CP_2 organizzazioni sindacali dei lavoratori, non può essere trascurata in sede di interpretazione giudiziale, quando, come nel caso in esame, appare perfettamente coincidente con la soluzione derivante dall'applicazione degli altri criteri ermeneutica fissati dall'art. 1362 c.c. e ss.”).
Di pari avviso è stata la più volte citata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania n.12 del 2009 prodotta dalla parte convenuta, ove si legge espressamente: “il citato art.44 comma 6 lettera c … riproduce … in maniera pressocchè pedissequa, il contenuto dell'art. 49 del DPR n.384/1990 .. Tale disposizione era già stata interpretata con nota n.78278 del
2/8/1991 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale ne aveva chiarito la portata applicativa ed aveva fugato ogni dubbio sul significato della dizione “malattie infettive”, d intendersi – come chiarito- in senso tecnico e cioè come disciplina clinica di malattie infettive prevista dal DM 31/3/1983 e successive modificazioni. In tale ottica, sia il DM del 1983 che il successivo DM del 30/1/1998 espressamente specificavano che non solo la definizione di “malattia infettiva” è di competenza del e non delle parti negoziali, ma che le Organizzazione_15 individuate equipollenze dovevano ritenersi tassative e riferirsi esclusivamente ai servizi presso la clinica delle malattie infettive, virologia clinica e le relative scuole (circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n.88392 del 2 giugno 1992)”. Pertanto, poiché nel caso di specie non risulta neppure dedotto che i d.m. 31.3.1983 e successive integrazioni (es. dm 30.1.1998 citato dalla Corte dei Conti) o altre fonti di pari rango abbiano considerato il SERT (ma analogo discorso potrebbe essere fatto per gli operatori di pronto soccorso, ) come servizio equipollente ai servizi Organizzazione_16 di cui all'art. 44 lett.b o al servizio malattie infettive , va ritenuto che è infondata la domanda di corresponsione dell'indennità sub lett. B e al tempo stesso che l'accordo decentrato del 12 settembre 2000, nell'estendere agli operatori di tali settori il beneficio di cui all'art. 44 co.6 lett. C, abbia travalicato i limiti prescritti dal comma 9 dello stesso articolo, risultando quindi affetto da nullità per violazione dell'art. 40 d.lgs. 165/2001.
Peraltro, per completezza espositiva, il Tribunale disponeva ex art. 421 c.p.c. il deposito del d.m. del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1998 in GU n.37 del 14.2.1998, dalla lettura del quale emerge con chiarezza come il servizio SERT sia stato annoverato nei servizi equipollenti nell'area di psicologia e non di malattie infettive, i cui servizi equipollenti sono “clinica delle malattie infettive”, “clinica delle malattie infettive e tropicali”, “malattie tropicali”, “parassitologia clinica”, “virologia clinica” (in tal senso sent. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1962 del 29 marzo 2013).
Si tratta di un'ipotesi di nullità della clausola per contrarietà a norma imperativa e di ordine pubblico discendendo dalla superiore fonte l'imposizione del rispetto di principi in materia di contabilità pubblica e contenimento della spesa, vincolandosi le amministrazioni pubbliche all'osservanza, in sede decentrata, non solo dei limiti della copertura finanziaria programmata, ma anche dei limiti delle materie sulle quali incentrare le trattative, limiti il cui superamento è apertamente sanzionato dal citato art. 40 con la nullità le clausole degli accordi integrativi importanti oneri aggiuntivi non previsti (in tal senso leggasi Cassazione sez. L 18860 del 30 agosto
2010: stabilito che nel settore pubblico il contratto collettivo può essere esclusivamente quadro, nazionale ed integrativo, il d.lgs. 165 del 2001, art. 40 co. 3 (nel testo vigente prima della sostituzione operata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, art. 54 e comma 1), disciplina i rapporti tra contratto nazionale e contratto e integrativo nel senso che il secondo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti, né può contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali, recando la previsione esplicita della sanzione della nullità delle clausole difformi”; di pari avviso, nella giurisprudenza di merito,
è la sentenza Tribunale di Palmi 9 marzo 2007).
Tale nullità, per costante orientamento giurisprudenziale, risulta rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalle attività assertive delle parti, trattandosi di controversie “promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto … rientrando nel potere dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione … e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda” (Cass. sez.
2 sentenza 11279/2010, che richiama sent. Cass. L nn.18374/2006, 15561/2004, 11847/2003).
Ne discende che la domanda attorea, in quanto fondata su una delibera basata a sua volta sul recepimento integrale di un accordo nullo, non può essere accolta. Peraltro, anche a voler ritenere
– contrariamente alle stesse deduzioni delle parti- siffatta delibera 864/2000 come autonoma rispetto al pregresso accordo, essa risulterebbe non solo ancor più illogica ma comunque affetta da nullità per avere la parte datoriale riconosciuto emolumenti al di fuori delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, unica deputata al delineamento delle condizioni retributive dei lavoratori.
Né può ritenersi che il potere della PA di procedere al recupero dell'indebito trovi ostacolo nell'affidamento della controparte: infatti, la pur suggestiva tesi di parte ricorrente poggia Part sull'idea che nel caso di specie l' si sia limitata a ripensare le sue posizioni sulla scorta di una tardiva adesione ad una diversa interpretazione dell'art. 44 in presenza, tuttavia, di un “atto pienamente efficace fino a quando non sia annullato in autotutela”, dal quale sarebbe derivata la legittima “corresponsione della maggiore retribuzione”. Al contrario, la declaratoria di nullità degli atti che rappresentano i presupposti dell'elargizione determina l'inefficacia ex tunc dei medesimi: invero la scelta legislativa espressa dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001 di colpire le clausole di contrattazione decentrata difformi dai limiti previsti dalla contrattazione superiore, qualificando le stesse apertamente come nulle e quindi inapplicabili ope legis, non può non determinare l'obbligo (non una mera opzione) per la parte datoriale di procedere al recupero.
Peraltro, anche a voler forzatamente considerare non sussistente nel caso di specie un'ipotesi di obbligo di recupero, residuerebbe che la scelta dell' di procedere al medesimo non Pt_3 sarebbe né immotivata né contra legem, ma al contrario espressione di una ponderata scelta di tutelare il superiore interesse al contenimento della spesa pubblica, afferendo eventualmente l' indubbia buona fede degli accipienti ad altre sfere, quali quella della decorrenza degli interessi ex art.2033 c.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010) […]
L'applicazione coerente dei principi sopra esposti determina il rigetto della domanda.
Invero, parte ricorrente non ha provato di aver operato presso un servizio malattie infettive e non lo ha nemmeno dedotto;
l'istante ha fondato la sua pretesa invocando “i diritti quesiti” superati dalla previsione anzidetta. Pertanto, l'elargizione della indennità è avvenuta sine titulo o, rectius, è stata basata su una contrattazione decentrata affetta da nullità quanto meno in parte qua;
risulta allora Part fondata la richiesta di restituzione dell'
Il ricorrente ha, infatti, percepito somme indebite e tanto giustifica il recupero ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Né assume rilievo la buona fede o, comunque, il legittimo affidamento nella stabile percezione delle somme così acquisite al patrimonio dell'istante. Ed invero, secondo i principi di diritto comune il pagamento “sine titulo” con buona fede dell'accipiens rileva ai soli fini della disciplina degli interessi che, nel caso in esame, non risultano oggetto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 1350,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. R.G. 7766/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Oreste Cerotto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Curti, alla via A. Manzoni n. 58
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e Controparte_1 dif., giusta procura in atti, dall'avv. Antonia Sarro unitamente al quale elett. dom. in , alla CP_1 via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell dal 06.06.1979, Controparte_1 con la qualifica di Infermiere Coll. Prof. Sanitario, con Contratto Comparto Fascia 6, esponeva di aver ottenuto, dall'anno 2003, l'indennità di cui all'art. 44 comma 6 del C.C.N.L. 94/97; che, con successiva delibera n. 694 del 25.09.08, la predetta indennità veniva attribuita al solo personale Org operante nelle e , nelle sale operatorie, nei , e nonché presso Org_2 Organizzazione_3 Org_4 la del P.O. di Aversa, mentre veniva sospesa l'indennità giornaliera di lire Organizzazione_5
4.000 (euro 2,07) per tutto il personale che ne stava beneficiando;
che, alla luce della suddetta delibera, l' con raccomandata del 9.7.2009, aveva comunicato di procedere al Parte_2 recupero degli importi a suo tempo corrisposti ai sensi dell'art. 44 comma 6 C.C.N.L. 94/97. Part Tanto premesso, dedotta la illegittimità dell'attività di recupero posta in essere dall' richiamata la nozione di diritto quesito, agiva dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell'azienda convenuta alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, pari ad euro 1600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese, con attribuzione. Part Si costituiva in giudizio l che resisteva al ricorso con varie argomentazioni, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dall'Azienda convenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
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Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente per genericità del ricorso avendo parte ricorrente evidenziato, sia pure essenzialmente, i motivi di fatto e di diritto alla base della domanda consentendo alla resistente di articolare compiutamente la propria difesa, evidenziando le ragioni alla base del rigetto della stessa.
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La materia oggetto del contendere è stata già affrontata da questo Tribunale in numerose sentenze con orientamento cui questo giudicante intende prestare adesione in quanto pienamente condivisibile. Ai fini di cui all'art. 118 disp. att. cpc si richiama, tra le tante, nella presente sede, la sentenza resa da questo Tribunale (giudice, dott. F. Cislaghi, sentenza n. 6041 del 29 novembre
2013), ove si legge:
“L'art. 44, comma 6, infatti, si esprime così:
"al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a. nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b. nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000;
c. nei servizi di malattie infettive : L. 10.000".
Al comma 9, poi, espressamente si conviene la possibilità di individuare in sede decentrata, nei limiti di disponibilità del relativo fondo e nei servizi delineati al comma 6 (terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, servizi di nefrologia e servizi di malattie infettive), altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere la predetta indennità in ragione dell'intero turno lavorativo prestato.
Pertanto, le parti sociali, mediante la sottoscrizione del CCNL Comparto Sanità relativo al quadriennio 1994-1997, convenivano l'introduzione di indennità riconosciute per particolari condizioni di lavoro ed al comma 6 di un'indennità prevista per ogni giorno di effettivo servizio prestato dal personale infermieristico nella misura ed in ragione dei servizi come meglio specificati in tale disposizione. È pacifico tra le parti che l' stipulava, in sede decentrata, un accordo con le Pt_3 organizzazioni sindacali in data 12 settembre 2000 mediante il quale si conveniva l'estensione del compenso di cui alla lettera C anche ad operatori di servizi ritenuti equiparabili al servizio
Malattie Infettive, cioè Pronto , Laboratorio . Org_6 Org_7 Organizzazione_8
La delibera 864 del 20 dicembre 2000 recepiva tale accordo: da ciò derivava il riconoscimento anche agli odierni ricorrenti del diritto a percepire la suddetta indennità.
Ciò premesso, è il caso di soffermarsi sul testo dell'art. 40 Dlgs. n. 165/01 nella versione ratione temporis applicabile al caso di specie, il quale dispone: "la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l' e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 4, sono CP_2 stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini ...
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."
A parere del giudicante l'accordo del 12 settembre 2000, che, giova ribadire, la stessa parte ricorrente ha individuato come base della delibera 864, implica un'indubbia violazione dell'art. 40 citato, dal momento che ha operato un'estensione del beneficio in esame senza il rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 44 comma 9, prevedendone la corresponsione anche a coloro, quale gli odierni istanti, che non operano "nei servizi indicati nel comma 6”, né sono addetti a servizi di terapie intensive, sale operatorie, terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali, servizi di nefrologia, e neppure sono addetti a “servizi di malattie infettive” propriamente detti, reparti, cioè ove sono ricoverati pazienti “la cui malattia è già stata diagnosticata come infettiva, condizione che presuppone la continuità del contatto con i bisogni terapeutici dei pazienti stessi e l'attuazione delle misure assistenziali idonee a soddisfarle” (così sentenza Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania n.12 del 2009 prodotta dalla parte convenuta).
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza 9 aprile 2008 n. 9248
(pronunziata in riforma di sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia, emessa ai sensi del D.
Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3), ove si legge: “la questione interpretativa [...] consiste nello stabilire se l'indennità spetti al personale infermieristico che presta servizio "nei servizi di malattie infettive " o se invece … essa spetti non solo all'infermiere stabilmente adibito a strutture predisposte alla cura delle malattie infettive , ma anche all'infermiere non adibito a tali strutture, che tuttavia abbia prestato servizio - in qualsiasi reparto o divisione specialistica di un presidio ospedaliero - a contatto con pazienti portatori di malattie infettive, talchè ne sia risultato in concreto un apprezzabile rischio di contagio".
Secondo il Tribunale l'espressione è compatibile con entrambe le contrapposte opzioni interpretative;
non vi sono elementi per ricostruire la volontà concreta dei contraenti sulla base del testo contrattuale o della concreta attuazione nel tempo della disciplina;
"dovrebbe" trovare applicazione il canone dell'art. 1369 c.c., per il quale l'espressione va intesa nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto;
in tale prospettiva, per il Tribunale, "pare" doversi fare riferimento alla ratio della disposizione, volta a riconoscere al soggetto comunque esposto al rischio, in ragione dell'esercizio di attività professionali a contatto con persone potenzialmente contagiose, il diritto all'indennità, che spetterebbe "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive ".
Il ragionamento del Tribunale di Brescia, volto ad estendere l'indennità a tutti gli infermieri che vengano a contatto con pazienti portatori di malattie infettive, fa dire al testo contrattuale cosa diversa da quello che le parti stipulanti hanno statuito.
La volontà delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto" (art. 1363 c.c.). Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli artt. 1367 -
1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli artt. 1362 - 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall'art. 1371.
Nel caso in esame il senso letterale delle parole è sufficientemente chiaro. E la lettura complessiva dell'atto, nonchè il comportamento successivo delle parti, lo chiariscono ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo. Il senso letterale dell'espressione lavoro prestato "nei servizi di malattie infettive " indica un lavoro prestato in una struttura preposta alla cura delle malattie infettive (o di malattie affini o equipollenti). "Servizio" è un termine generale idoneo a ricomprendere articolazioni del servizio sanitario denominabili in modo diverso ("divisione",
"reparto", "dipartimento", ecc.) ma comunque sempre identificabili come parti della organizzazione sanitaria destinate alla cura di un certo tipo di malattie. Il senso letterale dell'espressione utilizzata dalle parti stipulanti pertanto non può dirsi ambiguo e non consente di riconoscere l'indennità prevista per gli infermieri che operano nei servizi di malattie infettive anche a infermieri che operano in altri segmenti dell'organizzazione sanitaria non finalizzate alla cura delle malattie infettive "ogniqualvolta si verifichi di fatto una situazione di rischio assimilabile a quella propria del reparto malattie infettive ".
Questa soluzione proposta dal Tribunale può in astratto essere considerata giusta (anche se di difficile applicazione alla variegata casistica che si aprirebbe), ma non è quella che le parti hanno individuato come punto di equilibrio dei loro contrapposti interessi e sui quali l'amministrazione ha parametrato i suoi impegni di spesa. Una conferma si ha dalla lettura complessiva del testo dell'art. 44 , comma 6. Infatti, se la norma viene letta nel suo insieme, ci si rende conto che tutte le altre situazioni per le quali viene prevista l'indennità (lett. a e b) fanno anch'esse riferimento ad articolazioni del servizio sanitario e non al tipo di patologia con il quale l'infermiere può venire in contatto quale che sia la struttura in cui opera. Si parla di infermieri operanti nelle "terapie intensive", nelle "sale operatorie", nelle "terapie sub-intensive", nei "servizi di nefrologia e dialisi".
Particolarmente indicativo è il riferimento ai "servizi di nefrologia e dialisi". Sarebbe un controsenso ritenere che il concetto di servizio sia stato utilizzato in un modo diverso nell'ambito della medesima norma e di una medesima elencazione. In realtà è evidente, che l'utilizzazione del termine è univoca. Il servizio di nefrologia è un reparto specifico destinato alla cura di un certo tipo di malattie e il servizio di malattie infettive è un reparto destinato alla cura di altro tipo di malattie.
Un'ulteriore conferma sul piano della interpretazione sistematica, si ha dalla lettura del nono comma dell'art. 44. Tale previsione abilita la contrattazione decentrata, entro ben definiti limiti di spesa, ad individuare altri operatori del ruolo sanitario ai quali corrispondere l'indennità, specificando che deve trattarsi di operatori che abbiano lavorato "nei servizi indicati nel comma
6". Questo rinvio rafforza l'idea che il concetto di "servizi" utilizzato nel comma 6, è concetto unitario ed omogeneo che vale ad indicare strutture dell'organizzazione sanitaria, quali i reparti di terapia intensiva, i servizi di nefrologia, i servizi di malattie infettive, ecc...
Quanto sin qui detto esclude ogni dubbio sul contenuto della clausola contrattuale e sulla volontà delle parti stipulanti, quale emerge dalla lettura complessiva dell'atto.
I comportamenti, precedenti e successivi, delle parti appaiono in linea con questa ricostruzione.
L'art. 49 del contratto collettivo recepito nel D.P.R. n. 384 del 1990, antecedente storico della previsione in esame, riconosceva l'indennità "al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive " (il precedente è indicato dall nella sua relazione di risposta al Tribunale CP_2 di Brescia, richiamata nella decisione impugnata). La volontà, reiterata, è pertanto quella di collegare l'indennità allo svolgimento del lavoro nei reparti di malattie infettive, e non al più generico rischio che si estende agli infermieri di altri reparti”.
Ad analoghe conclusioni era precedentemente pervenuta una "proposta di interpretazione autentica", richiamata peraltro anche dalla sentenza Cass. 9248 cit. e dalla sentenza Corte dei
Conti citata, conclusasi nel senso che l'indennità in questione spetta esclusivamente al personale infermieristico operante nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. 10 marzo 1983, e successive integrazioni e modificazioni.
È ben vero, come rilevato da parte ricorrente, che siffatta proposta non è sfociata in un'interpretazione autentica, ma sarebbe manchevole non sottolineare come essa è stata respinta per il dissenso di una sola sigla sindacale minoritaria, mentre è stata sottoscritta in data 4 dicembre 2001 dall' e dai sindacati , , RSU: CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Org_9 Org_1 Org_ Org_1
, nonché dalle Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, USAE, Org_12 Org_14
CONFSAL, CONFEDIR, CIDA, USPPI, CISAL, UGL. Anche sulla base degli argomenti di questa proposta di interpretazione autentica il Tribunale di Torino ha deciso la controversia nel medesimo senso con la sentenza 23 aprile 2002 (così si legge in sentenza 9248 cit.: “il dissenso isolato, di un unico soggetto, ha impedito la soluzione del problema con i meccanismi interni all'autonomia collettiva (ai sensi del secondo comma dell'art. 64, del T.U. sul pubblico impiego), ma la convergenza di indicazioni da parte dell' e della larghissima maggioranza delle CP_2 organizzazioni sindacali dei lavoratori, non può essere trascurata in sede di interpretazione giudiziale, quando, come nel caso in esame, appare perfettamente coincidente con la soluzione derivante dall'applicazione degli altri criteri ermeneutica fissati dall'art. 1362 c.c. e ss.”).
Di pari avviso è stata la più volte citata sentenza della Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Campania n.12 del 2009 prodotta dalla parte convenuta, ove si legge espressamente: “il citato art.44 comma 6 lettera c … riproduce … in maniera pressocchè pedissequa, il contenuto dell'art. 49 del DPR n.384/1990 .. Tale disposizione era già stata interpretata con nota n.78278 del
2/8/1991 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale ne aveva chiarito la portata applicativa ed aveva fugato ogni dubbio sul significato della dizione “malattie infettive”, d intendersi – come chiarito- in senso tecnico e cioè come disciplina clinica di malattie infettive prevista dal DM 31/3/1983 e successive modificazioni. In tale ottica, sia il DM del 1983 che il successivo DM del 30/1/1998 espressamente specificavano che non solo la definizione di “malattia infettiva” è di competenza del e non delle parti negoziali, ma che le Organizzazione_15 individuate equipollenze dovevano ritenersi tassative e riferirsi esclusivamente ai servizi presso la clinica delle malattie infettive, virologia clinica e le relative scuole (circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n.88392 del 2 giugno 1992)”. Pertanto, poiché nel caso di specie non risulta neppure dedotto che i d.m. 31.3.1983 e successive integrazioni (es. dm 30.1.1998 citato dalla Corte dei Conti) o altre fonti di pari rango abbiano considerato il SERT (ma analogo discorso potrebbe essere fatto per gli operatori di pronto soccorso, ) come servizio equipollente ai servizi Organizzazione_16 di cui all'art. 44 lett.b o al servizio malattie infettive , va ritenuto che è infondata la domanda di corresponsione dell'indennità sub lett. B e al tempo stesso che l'accordo decentrato del 12 settembre 2000, nell'estendere agli operatori di tali settori il beneficio di cui all'art. 44 co.6 lett. C, abbia travalicato i limiti prescritti dal comma 9 dello stesso articolo, risultando quindi affetto da nullità per violazione dell'art. 40 d.lgs. 165/2001.
Peraltro, per completezza espositiva, il Tribunale disponeva ex art. 421 c.p.c. il deposito del d.m. del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1998 in GU n.37 del 14.2.1998, dalla lettura del quale emerge con chiarezza come il servizio SERT sia stato annoverato nei servizi equipollenti nell'area di psicologia e non di malattie infettive, i cui servizi equipollenti sono “clinica delle malattie infettive”, “clinica delle malattie infettive e tropicali”, “malattie tropicali”, “parassitologia clinica”, “virologia clinica” (in tal senso sent. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1962 del 29 marzo 2013).
Si tratta di un'ipotesi di nullità della clausola per contrarietà a norma imperativa e di ordine pubblico discendendo dalla superiore fonte l'imposizione del rispetto di principi in materia di contabilità pubblica e contenimento della spesa, vincolandosi le amministrazioni pubbliche all'osservanza, in sede decentrata, non solo dei limiti della copertura finanziaria programmata, ma anche dei limiti delle materie sulle quali incentrare le trattative, limiti il cui superamento è apertamente sanzionato dal citato art. 40 con la nullità le clausole degli accordi integrativi importanti oneri aggiuntivi non previsti (in tal senso leggasi Cassazione sez. L 18860 del 30 agosto
2010: stabilito che nel settore pubblico il contratto collettivo può essere esclusivamente quadro, nazionale ed integrativo, il d.lgs. 165 del 2001, art. 40 co. 3 (nel testo vigente prima della sostituzione operata dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, art. 54 e comma 1), disciplina i rapporti tra contratto nazionale e contratto e integrativo nel senso che il secondo è abilitato a disciplinare soltanto le materie delegate dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti, né può contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali, recando la previsione esplicita della sanzione della nullità delle clausole difformi”; di pari avviso, nella giurisprudenza di merito,
è la sentenza Tribunale di Palmi 9 marzo 2007).
Tale nullità, per costante orientamento giurisprudenziale, risulta rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalle attività assertive delle parti, trattandosi di controversie “promosse per far valere diritti che presuppongono la validità di un determinato contratto … rientrando nel potere dovere del giudice la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione … e senza incorrere in vizio di ultrapetizione se il contratto configura un elemento costitutivo della domanda” (Cass. sez.
2 sentenza 11279/2010, che richiama sent. Cass. L nn.18374/2006, 15561/2004, 11847/2003).
Ne discende che la domanda attorea, in quanto fondata su una delibera basata a sua volta sul recepimento integrale di un accordo nullo, non può essere accolta. Peraltro, anche a voler ritenere
– contrariamente alle stesse deduzioni delle parti- siffatta delibera 864/2000 come autonoma rispetto al pregresso accordo, essa risulterebbe non solo ancor più illogica ma comunque affetta da nullità per avere la parte datoriale riconosciuto emolumenti al di fuori delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, unica deputata al delineamento delle condizioni retributive dei lavoratori.
Né può ritenersi che il potere della PA di procedere al recupero dell'indebito trovi ostacolo nell'affidamento della controparte: infatti, la pur suggestiva tesi di parte ricorrente poggia Part sull'idea che nel caso di specie l' si sia limitata a ripensare le sue posizioni sulla scorta di una tardiva adesione ad una diversa interpretazione dell'art. 44 in presenza, tuttavia, di un “atto pienamente efficace fino a quando non sia annullato in autotutela”, dal quale sarebbe derivata la legittima “corresponsione della maggiore retribuzione”. Al contrario, la declaratoria di nullità degli atti che rappresentano i presupposti dell'elargizione determina l'inefficacia ex tunc dei medesimi: invero la scelta legislativa espressa dall'art. 40 del d.lgs. 165/2001 di colpire le clausole di contrattazione decentrata difformi dai limiti previsti dalla contrattazione superiore, qualificando le stesse apertamente come nulle e quindi inapplicabili ope legis, non può non determinare l'obbligo (non una mera opzione) per la parte datoriale di procedere al recupero.
Peraltro, anche a voler forzatamente considerare non sussistente nel caso di specie un'ipotesi di obbligo di recupero, residuerebbe che la scelta dell' di procedere al medesimo non Pt_3 sarebbe né immotivata né contra legem, ma al contrario espressione di una ponderata scelta di tutelare il superiore interesse al contenimento della spesa pubblica, afferendo eventualmente l' indubbia buona fede degli accipienti ad altre sfere, quali quella della decorrenza degli interessi ex art.2033 c.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010) […]
L'applicazione coerente dei principi sopra esposti determina il rigetto della domanda.
Invero, parte ricorrente non ha provato di aver operato presso un servizio malattie infettive e non lo ha nemmeno dedotto;
l'istante ha fondato la sua pretesa invocando “i diritti quesiti” superati dalla previsione anzidetta. Pertanto, l'elargizione della indennità è avvenuta sine titulo o, rectius, è stata basata su una contrattazione decentrata affetta da nullità quanto meno in parte qua;
risulta allora Part fondata la richiesta di restituzione dell'
Il ricorrente ha, infatti, percepito somme indebite e tanto giustifica il recupero ai sensi dell'art. 2033
c.c..
Né assume rilievo la buona fede o, comunque, il legittimo affidamento nella stabile percezione delle somme così acquisite al patrimonio dell'istante. Ed invero, secondo i principi di diritto comune il pagamento “sine titulo” con buona fede dell'accipiens rileva ai soli fini della disciplina degli interessi che, nel caso in esame, non risultano oggetto di recupero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite che liquida in euro 1350,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 13 marzo 2024
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni