Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1584/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1584/2024 promossa con ricorso depositato il 26 marzo 2024 da:
1) Parte_1
Nato a Saronno (VA) il 23.10.1974
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Paola Conti e Giordano Meda
e
2) Controparte_1
Nata a Rho (MI) il 14.09.1980
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con gli Avv.ti Salvatore Verdoliva e Raffaella Marzocca
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in regime di separazione dei beni, in Cerro Maggiore (MI), in data 21 febbraio 2004 (trascritto al n. 3, parte II,
Serie A, anno 2004, Ufficio 1)
separati consensualmente con verbale in data 16 aprile 2024, omologato con Sentenza n.
201/2024 pubblicata il 22 aprile 2024, passata in giudicato
• nato a [...] in data [...] (maggiorenne) Parte_2
• nata a [...] in data [...] (minorenne) Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26 marzo 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Uboldo, via IV Novembre n. 157, con tutti i beni mobili e gli arredi, viene assegnata al sig. che vi abiterà con il figlio maggiore Pt_1 Pt_2
3. la sig.ra che d'accordo con il sig. si è già trasferita presso diversa CP_1 Pt_1
abitazione, ha prelevato i propri effetti personali e gli oggetti di sua esclusiva proprietà;
4. la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Pt_3
collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori che si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla sua salute, educazione e istruzione. Per le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori, i quali, pertanto, limitatamente a tali questioni, adotteranno liberamente le decisioni ritenute più opportune per durante il periodo Pt_3
di rispettiva permanenza con gli stessi. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in questo ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé la minore ogni volta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della figlia e previo accordo con la madre;
6. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di concorso al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 mensili. Il versamento avverrà a mezzo di bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita;
Pag. 2 di 5 7. il sig. contribuirà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie Pt_1 contratte nell'interesse della figlia , come da protocollo del CNF e precisamente: Pt_3
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
* spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente
Pag. 3 di 5 abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
8. in assenza di accordo tutte le spese, ad eccezione di quelle mediche urgenti e indifferibili e di quelle inerenti la frequentazione della scuola pubblica, resteranno a totale carico del genitore che le avrà arbitrariamente decise. I conguagli dare-avere tra le parti degli esborsi anticipati nell'interesse della minore verranno fatti entro 10 giorni dalla messa a disposizione dei relativi documenti giustificativi;
9. ciascuno dei coniugi resterà proprietario dei veicoli loro già intestati, sostenendone i relativi costi;
10. l'assegno unico sarà percepito dai sigg.ri e nella misura del 50% Pt_1 CP_1
ciascuno;
11. le detrazione fiscali della figlia minore percepite dai sigg.ri e saranno Pt_1 CP_1
divise al 50% tra gli stessi;
12. i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di avere definito, con le condizioni tutte di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione al loro matrimonio o ad altra qualsivoglia titolo o ragione;
13. i coniugi si autorizzano sin da ora reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia;
14. i coniugi dichiarano l'inesistenza di altri procedimenti civili, penali, o di qualsivoglia altra natura, aventi oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande connesse;
15. le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti;
16. i sigg.ri e chiedono emettersi sentenza che pronunci la cessazione Pt_1 CP_1
degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate;
17. ordinarsi al Comune di Cerro Maggiore di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 3, parte II, Serie A, anno 2004, Ufficio 1.
*********
Pag. 4 di 5 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 21 febbraio 2004, in Cerro Maggiore (MI), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cerro Maggiore (MI) (anno 2004, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _22.1.2025__________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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