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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4763/2024 promossa da:
n proprio e con avv. TRIVELLATO FULVIO Parte_1
ATTORE
Contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Nel merito: contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa:
A) autorizzarsi la ricorrente ad accettare l'eredità del defunto IG. , c.f. Persona_1
, deceduto in Padova il 14.9.19, in nome e luogo del rinunziante C.F._1
IG. , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del CP_1 suo credito ai sensi dell'art. 524 c.c.;
B) accertarsi e dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita, da parte del IG. , CP_1 dell'eredità della madre IG.ra , c.f. deceduta in Persona_2 C.F._2
VE di CO (PD), il 12.1.24.
C) Ordinarsi la trascrizione della domanda sub A) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Padova ai sensi del combinato disposto degli artt. 524, 2652 e 2654 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1.
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 la ricorrente citava avanti Parte_1
l'intestato Tribunale il resistente chiedendo di essere autorizzata ex art. 524 CP_1
c.c. ad accettare l'eredità allo stesso pervenuta a seguito del decesso del padre Per_1
avvenuto in data 14.9.2019 e chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione
[...]
tacita di eredità con riguardo all'eredità della madre deceduta in data Persona_2
12.01.2024.
In particolare, la ricorrente allegava:
- di essere creditrice per prestazioni professionali del convenuto in forza di D.I. non opposto emesso dal Tribunale di Padova per un importo di €. 19.836,64;
- che il convenuto era privo di redditi;
- che il padre del convenuto era deceduto il 14.9.2019 lasciando quali eredi Persona_1
legittimi i figli e e la moglie e che non risultava che gli eredi CP_1 CP_2 Persona_2 avessero formalmente o tacitamente accettato l'eredità o che vi avessero rinunciato o che avessero provveduto a compiere gli adempimenti fiscali, quali la denuncia di successione;
- che risultava intestata al de cuius la quota del 50% di due immobili costituenti un'unica unità abitativa sita in Padova via Marchetto da Padova n. 22 (docc. 8 e 9) così catastalmente censita: Via Marchetto da Padova 22, Piano T, Foglio 153, Particella 138, sub 1, Zona 2, Categoria A/7, Classe 2, vani 5,5, rendita € 752,74; Via Marchetto da
Padova 22, Piano S1 - 1, Foglio 153, Particella 138, sub 1, Zona 2, Categoria A/7, Classe
2, vani 7, rendita € 958,03 (rectius: via Marchetto da Padova 22, piano S1-1, Foglio 153,
Particella 138, sub 2, Zona 2, cat. A/7, Classe 2, Vani 7, Rendita euro 958,03 come da documento 9);
- che la ricorrente aveva esperito actio interrogatoria ex art. 481 c.c. per assegnazione del termine a per accettazione dell'eredità paterna, nell'ambito del quale egli non CP_1
effettuava la relativa dichiarazione, risultando perciò decaduto dalla facoltà di accettare;
- che in data 12.01.2024 decedeva anche la madre sig.ra Persona_2
- che, alla morte della madre, il continuava a mantenere la residenza nella casa di via CP_1
Marchetto da Padova 22 e tale circostanza costituiva ipotesi di accettazione tacita di eredità.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa, svoltasi il 6.3.2025, il procedimento veniva rinviato al 10.4.2025 per consentire alla parte resistente di costituirsi.
Alla successiva udienza del 10.4.2025 il resistente restava contumace e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 2. La domanda ex art. 524 c.c. in riferimento all'eredità paterna.
La domanda è fondata.
Innanzitutto, relativamente alla questione se l'azione di cui all'art. 524 c.c. sia esperibile soltanto in presenza di una formale rinunzia all'eredità oppure se sia esperibile anche in presenza di fattispecie diverse quali l'actio interrogatoria di cui all' art. 481 c.c. , occorre ricordare che la Corte di cassazione ha precisato quanto segue: “Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con
l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art.
524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480
c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. (….) È del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria.” (Cass., civ., sez. VI, ordinanza n. 32195, anno 2021).
Ciò posto occorre passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Per l'esercizio dell'impugnazione è richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ciò si verifica non soltanto nel caso in cui al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile ma anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio. (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 4 marzo 2020, n. 5994).
pagina 3 di 5 Tanto premesso, nel caso di specie, il presupposto oggettivo di cui all'art. 524 c.c. deve ritenersi soddisfatto.
Il danno prevedibile alle ragioni creditorie deriva dal solo fatto che, per effetto della decadenza del resistente dal diritto di accettare l'eredità paterna, resta precluso alla ricorrente di soddisfarsi sulla quota di beni che deriverebbero al debitore da tale eredità.
Per queste ragioni la domanda proposta deve trovare accoglimento.
3. La domanda di accertamento della intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna.
La domanda è fondata.
L'attrice ha dedotto la sussistenza nel caso di specie di fatti comportanti accettazione tacita dell'eredità in capo al figlio e in particolare l'attuale possesso dell'immobile di cui si discute in capo al convenuto.
Nel caso di specie risulta effettivamente che il convenuto al momento della morte della madre fosse nel possesso del bene ereditario e che lo sia tuttora, avendo egli ricevuto la notifica per il presente procedimento presso l'indirizzo di Padova, via Marchetto da
Padova 22.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio
d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
Nel caso di specie non risulta che il convenuto, pacificamente nel possesso dei beni ereditari dal 2024, abbia provveduto all'adempimento della formazione dell'inventario, essendo dunque divenuto erede puro e semplice della madre.
4. Atteso l'esito della lite, valorizzata la mancata costituzione del convenuto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Padova il 14.9.2019, in nome e
[...]
pagina 4 di 5 luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza CP_1 del proprio credito e per l'effetto ordina al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
b) dichiara che (C.F. ) nato a [...] il [...] è CP_1 C.F._3
erede di nata a [...] il [...] e deceduta a VE di CO il Persona_2
12.1.2024;
c) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Padova, il 23.5.2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4763/2024 promossa da:
n proprio e con avv. TRIVELLATO FULVIO Parte_1
ATTORE
Contro
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice
Nel merito: contrariis rejectis e per i motivi di cui in narrativa:
A) autorizzarsi la ricorrente ad accettare l'eredità del defunto IG. , c.f. Persona_1
, deceduto in Padova il 14.9.19, in nome e luogo del rinunziante C.F._1
IG. , al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del CP_1 suo credito ai sensi dell'art. 524 c.c.;
B) accertarsi e dichiararsi l'avvenuta accettazione tacita, da parte del IG. , CP_1 dell'eredità della madre IG.ra , c.f. deceduta in Persona_2 C.F._2
VE di CO (PD), il 12.1.24.
C) Ordinarsi la trascrizione della domanda sub A) presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Padova ai sensi del combinato disposto degli artt. 524, 2652 e 2654 c.c., con esonero del Conservatore da responsabilità.
Con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 1.
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 la ricorrente citava avanti Parte_1
l'intestato Tribunale il resistente chiedendo di essere autorizzata ex art. 524 CP_1
c.c. ad accettare l'eredità allo stesso pervenuta a seguito del decesso del padre Per_1
avvenuto in data 14.9.2019 e chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione
[...]
tacita di eredità con riguardo all'eredità della madre deceduta in data Persona_2
12.01.2024.
In particolare, la ricorrente allegava:
- di essere creditrice per prestazioni professionali del convenuto in forza di D.I. non opposto emesso dal Tribunale di Padova per un importo di €. 19.836,64;
- che il convenuto era privo di redditi;
- che il padre del convenuto era deceduto il 14.9.2019 lasciando quali eredi Persona_1
legittimi i figli e e la moglie e che non risultava che gli eredi CP_1 CP_2 Persona_2 avessero formalmente o tacitamente accettato l'eredità o che vi avessero rinunciato o che avessero provveduto a compiere gli adempimenti fiscali, quali la denuncia di successione;
- che risultava intestata al de cuius la quota del 50% di due immobili costituenti un'unica unità abitativa sita in Padova via Marchetto da Padova n. 22 (docc. 8 e 9) così catastalmente censita: Via Marchetto da Padova 22, Piano T, Foglio 153, Particella 138, sub 1, Zona 2, Categoria A/7, Classe 2, vani 5,5, rendita € 752,74; Via Marchetto da
Padova 22, Piano S1 - 1, Foglio 153, Particella 138, sub 1, Zona 2, Categoria A/7, Classe
2, vani 7, rendita € 958,03 (rectius: via Marchetto da Padova 22, piano S1-1, Foglio 153,
Particella 138, sub 2, Zona 2, cat. A/7, Classe 2, Vani 7, Rendita euro 958,03 come da documento 9);
- che la ricorrente aveva esperito actio interrogatoria ex art. 481 c.c. per assegnazione del termine a per accettazione dell'eredità paterna, nell'ambito del quale egli non CP_1
effettuava la relativa dichiarazione, risultando perciò decaduto dalla facoltà di accettare;
- che in data 12.01.2024 decedeva anche la madre sig.ra Persona_2
- che, alla morte della madre, il continuava a mantenere la residenza nella casa di via CP_1
Marchetto da Padova 22 e tale circostanza costituiva ipotesi di accettazione tacita di eredità.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione della causa, svoltasi il 6.3.2025, il procedimento veniva rinviato al 10.4.2025 per consentire alla parte resistente di costituirsi.
Alla successiva udienza del 10.4.2025 il resistente restava contumace e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
pagina 2 di 5 2. La domanda ex art. 524 c.c. in riferimento all'eredità paterna.
La domanda è fondata.
Innanzitutto, relativamente alla questione se l'azione di cui all'art. 524 c.c. sia esperibile soltanto in presenza di una formale rinunzia all'eredità oppure se sia esperibile anche in presenza di fattispecie diverse quali l'actio interrogatoria di cui all' art. 481 c.c. , occorre ricordare che la Corte di cassazione ha precisato quanto segue: “Pur trattandosi di questione dibattuta in dottrina, si rileva che nella giurisprudenza della Corte si è affermata la tesi estensiva, quanto meno con riferimento al meccanismo decadenziale previsto dall'art. 481 c.c. (Cass. n. 7735/2007). La stessa giurisprudenza, in linea con
l'opinione dominante in dottrina, esclude il ricorso all'impugnazione ai sensi dell'art.
524 c.c. allorquando il diritto di accettare l'eredità si sia prescritto ai sensi dell'art. 480
c.c. (Cass. n. 15664/2020). A tale orientamento occorre dare continuità. Il rimedio, previsto dall'art. 524 c.c., deve essere accordato ai creditori del chiamato anche nel caso in cui il chiamato stesso abbia lasciato infruttuosamente decorrere il termine intimatogli ai sensi dell'art. 481 c.c. (….) È del tutto condivisibile il rilievo, proposto in dottrina che, in riferimento al sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non può dirsi eccezionale una norma che, pur configurando uno strumento singolare, è riconducibile al principio di organizzazione del sistema. Questa soluzione è corroborata dal principio di uguaglianza, essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato. Sarebbe quindi iniquo accordare il rimedio al caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria.” (Cass., civ., sez. VI, ordinanza n. 32195, anno 2021).
Ciò posto occorre passare all'esame relativo alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 524 c.c. affinché il creditore possa essere autorizzato dal giudice ad accettare l'eredità in luogo del debitore rinunziante.
Per l'esercizio dell'impugnazione è richiesto, quale unica condizione oggettiva, che la rinunzia dell'eredità da parte del debitore arrechi un danno al suo creditore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità ciò si verifica non soltanto nel caso in cui al momento della proposizione dell'azione il danno sia sicuramente prevedibile ma anche quando l'atto dispositivo determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, circostanze il cui onere probatorio incombe sul creditore che agisce in giudizio. (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 4 marzo 2020, n. 5994).
pagina 3 di 5 Tanto premesso, nel caso di specie, il presupposto oggettivo di cui all'art. 524 c.c. deve ritenersi soddisfatto.
Il danno prevedibile alle ragioni creditorie deriva dal solo fatto che, per effetto della decadenza del resistente dal diritto di accettare l'eredità paterna, resta precluso alla ricorrente di soddisfarsi sulla quota di beni che deriverebbero al debitore da tale eredità.
Per queste ragioni la domanda proposta deve trovare accoglimento.
3. La domanda di accertamento della intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna.
La domanda è fondata.
L'attrice ha dedotto la sussistenza nel caso di specie di fatti comportanti accettazione tacita dell'eredità in capo al figlio e in particolare l'attuale possesso dell'immobile di cui si discute in capo al convenuto.
Nel caso di specie risulta effettivamente che il convenuto al momento della morte della madre fosse nel possesso del bene ereditario e che lo sia tuttora, avendo egli ricevuto la notifica per il presente procedimento presso l'indirizzo di Padova, via Marchetto da
Padova 22.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio
d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
Nel caso di specie non risulta che il convenuto, pacificamente nel possesso dei beni ereditari dal 2024, abbia provveduto all'adempimento della formazione dell'inventario, essendo dunque divenuto erede puro e semplice della madre.
4. Atteso l'esito della lite, valorizzata la mancata costituzione del convenuto, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) autorizza ai sensi dell'art. 524 c.c. ad accettare l'eredità di Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto a Padova il 14.9.2019, in nome e
[...]
pagina 4 di 5 luogo di al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza CP_1 del proprio credito e per l'effetto ordina al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
b) dichiara che (C.F. ) nato a [...] il [...] è CP_1 C.F._3
erede di nata a [...] il [...] e deceduta a VE di CO il Persona_2
12.1.2024;
c) irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Padova, il 23.5.2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
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