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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18119/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il 26 ottobre Parte_1
1981(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo C.F._1
MANFREDI, con domicilio eletto presso il suo studio a Boscotrecase (NA) alla via G. Matteotti, n. 43; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michele CERUSO e C.F._2
Annunziata MODAFFERI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Taurianova alla Via G. Pepe I Trav. n°3; RESITENTE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 25 Parte_1 CP_1 maggio 2002 a San Giovanni in Persiceto (BO). Dall'unione sono nati il 29 maggio 2003, maggiorenne e autosufficiente e Per_1
, il 20 marzo 2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
Con decreto del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi il 14 settembre 2021. In particolare: a) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata pagina 1 di 4 alla NO;
c) è stato stabilito il calendario di visita paterne ai minori;
d) Pt_1 per il mantenimento ordinario di e è stato posto a carico del marito Per_1 Per_2
l'obbligo di versare alla moglie la somma di 400,00 euro, oltre a 50,00 euro per ciascun figlio sulla carta prepagata intestata agli stessi e al 50% delle spese mediche e scolastiche di natura straordinaria.
2. Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 la NO ha chiesto Pt_1 che: a) sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) sia disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre;
c) sia posto a carico del padre un contributo di 350,00 mensili euro per il mantenimento ordinario del minore oltre al 50% delle spese straordinarie come dalla stessa individuate.
Si è costituito nel giudizio il signor , contestando integralmente le allegazioni CP_1 di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso di e domandando per il resto: a) di confermare le condizioni Per_2 stabilite in sede di separazione rispetto all'assegnazione della casa coniugale e all'importo dell'assegno a proprio carico per il mantenimento di;
b) di Per_2 determinare l'ammontare del rimborso delle spese straordinarie, individuandole come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Nell'udienza dell'8 aprile 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è
pagina 2 di 4 confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento della primogenita che è economicamente autosufficiente. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata a San Giovanni in [...] il [...]e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San
[...]
Giovanni in Persiceto il 25 maggio 2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A u.
1 - anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto: 1) a decorrere dalla data di deposito della domanda, revoca l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1 Per_1
2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) dispone che le spese straordinarie per siano poste a carico di entrambi i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 4 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
4) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla NO;
Pt_1
5) assegna la casa coniugale alla NO;
Pt_1
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 9 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a San Giovanni in [...] il 26 ottobre Parte_1
1981(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo C.F._1
MANFREDI, con domicilio eletto presso il suo studio a Boscotrecase (NA) alla via G. Matteotti, n. 43; RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1
), rappresentato e difeso dagli Avv. ti Michele CERUSO e C.F._2
Annunziata MODAFFERI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Taurianova alla Via G. Pepe I Trav. n°3; RESITENTE
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 25 Parte_1 CP_1 maggio 2002 a San Giovanni in Persiceto (BO). Dall'unione sono nati il 29 maggio 2003, maggiorenne e autosufficiente e Per_1
, il 20 marzo 2007, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2
Con decreto del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza celebratasi il 14 settembre 2021. In particolare: a) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise e collocate presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata pagina 1 di 4 alla NO;
c) è stato stabilito il calendario di visita paterne ai minori;
d) Pt_1 per il mantenimento ordinario di e è stato posto a carico del marito Per_1 Per_2
l'obbligo di versare alla moglie la somma di 400,00 euro, oltre a 50,00 euro per ciascun figlio sulla carta prepagata intestata agli stessi e al 50% delle spese mediche e scolastiche di natura straordinaria.
2. Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 la NO ha chiesto Pt_1 che: a) sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
b) sia disposto l'affido condiviso di a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre;
c) sia posto a carico del padre un contributo di 350,00 mensili euro per il mantenimento ordinario del minore oltre al 50% delle spese straordinarie come dalla stessa individuate.
Si è costituito nel giudizio il signor , contestando integralmente le allegazioni CP_1 di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e all'affido condiviso di e domandando per il resto: a) di confermare le condizioni Per_2 stabilite in sede di separazione rispetto all'assegnazione della casa coniugale e all'importo dell'assegno a proprio carico per il mantenimento di;
b) di Per_2 determinare l'ammontare del rimborso delle spese straordinarie, individuandole come da Protocollo del Tribunale di Bologna.
Nell'udienza dell'8 aprile 2025 sono comparse entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 3 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è
pagina 2 di 4 confermata dal tenore degli atti e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Il contenuto dell'accordo, intervenuto su proposta della Giudice, può essere recepito.
Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento della primogenita che è economicamente autosufficiente. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
, nata a San Giovanni in [...] il [...]e
[...] CP_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a San
[...]
Giovanni in Persiceto il 25 maggio 2002, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 18 p. 2 s. A u.
1 - anno 2002; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e per l'effetto: 1) a decorrere dalla data di deposito della domanda, revoca l'obbligo a carico del signor di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario di CP_1 Per_1
2) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese la somma di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 3) dispone che le spese straordinarie per siano poste a carico di entrambi i Per_2 genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche pagina 3 di 4 precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
4) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla NO;
Pt_1
5) assegna la casa coniugale alla NO;
Pt_1
D) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 9 aprile 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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