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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 11 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Codognotto, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Claudia Sparano, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che con sentenza di divorzio n. 1165/2022 pubblicata il 09/11/2022 (R.G.
n. 2562/2022) il Tribunale di Civitavecchia ha disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 350,00 mensili;
Per_1
- che il ricorrente è stato colpito da una grave patologia invalidante, e che nel
1 mese di agosto 2022 agosto 2022, è stato sottoposto a ricovero ospedaliero di urgenza per “Sindrome Coronarica Acuta STEMI-Anteriore”, con decorso clinico complicato da trombosi apicale del ventricolo sinistro, e gli è stato diagnosticato un “infarto miocardico acuto di altra parte della parete anteriore”, con complicazioni quali “embolia e trombosi”, tale da incidere sulle sue capacità lavorative ed in particolare di effettuare delle turnazioni ovvero di prestare lavoro straordinario e conseguente riduzione della sua capacità reddituale;
- che il ricorrente lavora come dipendente presso l'Azienda Swissport Italia
SpA percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00 circa ed è proprietario di un immobile fatiscente che non può essere utilizzato e messo a rendita.
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio nel senso di accertare e dichiarare l'intervenuta autonomia economica del figlio e, per l'effetto, disporre la revoca Per_1 dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio con conferma delle ulteriori condizioni disposte nel giudizio di divorzio, con vittoria delle spese di lite.
In data 20.03.2024 si è costituita la quale ha dedotto: Controparte_1
- che non vi sono state modifiche intercorse successivamente al divorzio che possano giustificare una modifica delle condizioni concordate dalle parti;
- che la patologia cui fa riferimento il SA è antecedente rispetto al divorzio essendo intervenuta nel mese di agosto 2022 mentre la sentenza di divorzio è stata emessa nel mese di novembre 2022;
- che il figlio quando le parti hanno divorziato, già aveva svolto Per_1 un'attività lavorativa part-time a tempo determinato (cameriere presso L'Antica
Focacceria di San Francesco, punto ristoro presente all'interno dell'aeroporto di Fiumicino) e che le sue legittime aspirazioni erano di intraprendere un percorso professionale per diventare parrucchiere;
- che il figlio ha lavorato per sostenere il corso di parrucchiere iniziato nel mese di settembre 2022 e che si concluderà nel mese di settembre 2024 (corso professionale di parrucchiere presso il centro riconosciuto dalla Regione Lazio
“GENESIS Liceo del parrucchiere s.n.c.& c.”);
- che all'esito del corso potrà conseguire l'attestato di qualifica Per_1 professionale di “Acconciatore” rilasciato e riconosciuto dalla Regione Lazio, e necessario per accedere al corso di specializzazione della durata di circa sei mesi per ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani e procedere alla apertura 2 della relativa partita iva presso la camera di commercio;
- che il corso prevede una frequenza dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, e lo stesso sostiene le spese per una utilitaria necessaria per raggiungere il luogo di lavoro in aeroporto;
- che il costo del percorso professionale intrapreso dal figlio Per_1 ammonta a circa 7.800 euro, nello specifico il corso biennale ha un costo di euro 300,00 per l'iscrizione al primo anno e di euro 245,00 per 11 mensilità e successivamente di euro 300,00 per l'iscrizione al secondo anno e di euro
245,00 per ulteriori 11 mensilità, a cui dovranno aggiungersi euro 300,00 per l'iscrizione al corso di specializzazione e di euro 245,00 per 6 mensilità;
- che il figlio, per conciliare studio e lavoro, è stato assunto con contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per circa 7 mesi annui e con retribuzione di euro 700,00 / 900,00 mensili;
- che la resistente è dipendente a tempo indeterminato part-time presso con uno stipendio mensile netto che oscilla in media tra Controparte_2 gli 800,00/1.000,00 euro ed ha subito in data 6.06.2022 presso l'Ospedale San
Camillo di Roma un intervento di conizzazione della cervice per la presenza di cellule tumorali;
- che il ricorrente ha dichiarato un reddito di euro 25.084 per l'anno 2021, di euro 24.448 per l'anno 2022 e di euro 24.403 per l'anno 2023;
- che il SA convive con la madre che percepisce una pensione di euro
2.000,00 mensili circa.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto il rigetto della domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio con conseguente conferma della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1165/2022, pubblicata il 09/11/2022, R.G. n. 2562/2022, emessa dal
Tribunale di Civitavecchia nella misura di euro 350,00 aggiornata secondo gli indici Istat o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice delegato ha sentito le parti ed all'esito ha disposto l'audizione del figlio per l'udienza del 04.12.2024.
Il Giudice delegato, in tale udienza ha sentito il figlio delle parti e, su richiesta dei difensori, ha concesso termine per note autorizzate conclusive e documenti
- che sono state depositati nei termini - ed ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
3 *******
Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento dell'assegno Parte_1 di mantenimento per il figlio deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto Per_1 la revoca dell'assegno di mantenimento di 350,00 euro a favore del figlio deducendo che lo stesso lavora e si è reso autonomo economicamente e che vi
è stato un peggioramento della sua condizione economica.
La parte resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, non avendo il figlio raggiunto una condizione di indipendenza economica e non avendo controparte assolto l'onere probatorio di documentare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
In merito alla condizione attuale del figlio va rilevato che è stato Per_1 sentito all'udienza del 04.12.2024 ed ha dichiarato: “Vivo con mia madre da quando
i miei genitori si sono lasciati. Quando i miei genitori si sono lasciati avevo 16 anni.
Frequento un'accademia per parrucchieri Genesis a Roma via Pieve Ligure n. 30. Il primo ciclo è durato due anni ed ho fatto l'esame il 14 ottobre 2024 ed ho preso 28 su 30 come voto. Adesso c'è un ulteriore corso per la specializzazione che consentirà in un futuro di aprire un'attività per mio conto. La specializzazione è iniziata e dura sei mesi. Inizialmente ho lavorato per preso l'Aeroporto di Fiumicino da aprile 2022 fino al Parte_2
31 ottobre 2022 e guadagnavo circa 1000 euro mensili con contratto a tempo determinato part time. Da novembre 2022 fino a febbraio 2023 non ho lavorato e poi dal 1 marzo
2023 sono stato assunto da sempre in Aeroporto, all'inizio a tempo Controparte_2 determinato fino a febbraio 2024 e poi indeterminato ciclico (circa 6 mesi a casa e 5 di lavoro) con paga di euro 1.000 euro circa mensili. La mia aspirazione è di aprire un salone di parrucchieri. Per gli studi ho pagato 300 euro di iscrizione annui e 250 euro mensili per
22 mesi per la prima parte dei corsi e 250 mensili per altri sei mesi e ad ottobre ho pagato
150 euro di tassa di esame e all'esito del corso dovrò pagare la stessa cifra. Ho pagato gli studi con il mio lavoro.”
Deve ritenersi che, alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio e dalla documentazione depositata dal difensore della resistente, non può ritenersi che il figlio abbia raggiunto una condizione di autosufficienza economica Per_1 ma che la stessa abbia svolto lavori part time per sostenersi negli studi.
Inoltre, non può ritenersi che il figlio non si sia impegnato in un corso di studi in quanto ha sostenuto esami, avendo anche lavorato durante la Per_1 frequentazione del corso per parrucchieri e che il figlio, che ha 22 anni, ha delle
4 legittime aspirazioni lavorative per raggiungere le quali si sta impegnando con serietà, come dimostrato anche dalla circostanza per cui ha dovuto lavorare solo con contratti part time e per alcuni mesi durante l'anno e non in maniera stabile.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta adeguatamente documentata mentre in relazione alla sua condizione medica - documentalmente provata in giudizio - il ricorrente non ha provato di avere sostenuto rilevanti spese per interventi o cure mediche, ed inoltre l'intervento per problemi cardiaci è stato effettuato nel mese di agosto 2022 mentre le parti hanno depositato conclusioni congiunte nel giudizio di divorzio nel mese di ottobre 2022. Deve tuttavia rilevarsi, tuttavia, che il ricorrente ha documentato che le patologie intervenute hanno determinato una riduzione delle sue capacità lavorative che ha inciso sulla possibilità di svolgere lavori straordinari o maggiori turni lavorativi.
In particolare, il ricorrente ha documentato di avere dichiarato un reddito lordo di euro 25.084 per l'anno 2020, di euro 24.448 per l'anno 2021 e di euro 24.403 per l'anno 2022 con uno stipendio di circa 1.500,00 / 1.600,00 euro mensili ma non ha depositato gli estratti dei conti correnti con riguardo agli anni 2023 e
2024 non consentendo di ricostruire compiutamente la sua situazione reddituale.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, in quanto sebbene la stessa attualmente guadagna uno stipendio di euro 800,00 / 1.000,0 mensili come anche in precedenza ed ha sostenuto un intervento chirurgico anch'essa nell'anno 2022.
Con rifermento alla dedotta autonomia economica del figlio il Collegio Per_1 osserva preliminarmente che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 agosto 2020 n. 17183 ha mutato il proprio precedente orientamento, fondando il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sul principio della cd. “autoresponsabilità” e ponendo in risalto la “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”.
La Suprema Corte ha precisato che “La funzione educativa del mantenimento è
5 nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per
l'inserimento nella società”.
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che i genitori hanno l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma lo specifico obbligo di mantenimento trova come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro. Per altro verso, un obbligo non può estendersi oltre a ciò che è materialmente esigibile dal soggetto su cui incombe. Così, si è precisato che il progetto educativo-formativo ed il percorso prescelto dal figlio devono essere
“compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
Inoltre, non si può pretendere dal genitore di prolungare il mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro, oggi peraltro mutate, consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Quel che è esigibile dal genitore è assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
La qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità dell'occupazione non dipendono dal genitore e “non può il figlio, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.
Rientra nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro, ricercare un'occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Secondo il recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi che una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. in tal senso Cass. 22/11/2010 n. 23590 e Cass. 22/07/2019 n. 19609).
Al fine di giungere ad una più semplice identificazione delle fattispecie per le quali disporre il mantenimento del figlio da parte dei genitori, la Suprema Corte ha redatto un inventario delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento dei genitori non possa protrarsi sine die e che esso trovi il suo limite logico e naturale:
6 1. allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
2. quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
3. quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
4. quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi;
5. infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nella quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Deve osservarsi inoltre che la principale novità introdotta dalla Suprema Corte con l'ordinanza in esame risiede nell'inversione dell'onere della prova. In base al precedente orientamento giurisprudenziale, il genitore obbligato era altresì gravato del peso di tale onere, sebbene moderato dalle possibilità di ricorso alle presunzioni.
Al contrario, i giudici di legittimità, coerentemente con le esigenze valutative emerse dall'analisi del tema, hanno ritenuto opportuno porre a carico del richiedente l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento.
Affinchè si assista all'accoglimento della domanda, è necessario che il figlio maggiorenne dia prova non solo del mancato raggiungimento di indipendenza economica ma anche di aver conseguito diligentemente una preparazione professionale o tecnica e, conseguentemente, di aver esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Applicando i suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie, deve ritenersi che il figlio che ha 22 anni, tuttora Per_1 frequenta l'accademia per parrucchieri ed ha lavorato part time dal mese di aprile
2022 al mese di settembre 2023 in maniera saltuaria e con contratti a tempo determinato e dal mese di febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato part time ciclico per sette mesi annui e con retribuzione di circa 1.000,00 euro mensili ma sostenendo spese rilevanti per la prosecuzione degli studi per aprire un salone di parrucchiere.
In relazione agli studi effettuati ed alle legittime aspirazioni del figlio il Per_1
7 Tribunale ritiene che lo stesso non possa ritenersi, allo stato, economicamente indipendente ma che il figlio abbia voluto effettuare delle esperienze lavorative per contribuire al pagamento degli studi di formazione e per spese extrascolastiche.
Infine, non può ritenersi che abbia ricevuto la possibilità di conseguire Per_1 occasioni sufficienti per esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbia inteso approfittarne, in quanto risulta invece che il figlio abbia lavorato solo in maniera saltuaria con retribuzione modesta.
Il Collegio, pertanto, ritiene dunque che in considerazione della situazione reddituale delle parti come ricostruita e del percorso di autonomia economica intrapreso dal figlio di dovere disporre la riduzione dell'assegno di Per_1 mantenimento a favore del figlio, nella diversa somma mensile di euro 250,00 a far data dalla domanda giudiziale e con aggiornamento Istat. Tale assegno di mantenimento dovrà essere effettuato al domicilio della resistente con cui il figlio tuttora convive con decorrenza dal mese di gennaio 2024, ossia dalla domanda giudiziale.
La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27.12.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) pone a carico di e a beneficio di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili, somma Per_1 da versare entro il 5 di ciascun mese al domicilio della con decorrenza CP_1 dal mese di gennaio 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2024;
2) conferma, nel resto, le condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 13 maggio 2025.
8 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 11 del Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Codognotto, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Claudia Sparano, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.12.2023 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che con sentenza di divorzio n. 1165/2022 pubblicata il 09/11/2022 (R.G.
n. 2562/2022) il Tribunale di Civitavecchia ha disposto un assegno di mantenimento a carico del padre per il figlio di euro 350,00 mensili;
Per_1
- che il ricorrente è stato colpito da una grave patologia invalidante, e che nel
1 mese di agosto 2022 agosto 2022, è stato sottoposto a ricovero ospedaliero di urgenza per “Sindrome Coronarica Acuta STEMI-Anteriore”, con decorso clinico complicato da trombosi apicale del ventricolo sinistro, e gli è stato diagnosticato un “infarto miocardico acuto di altra parte della parete anteriore”, con complicazioni quali “embolia e trombosi”, tale da incidere sulle sue capacità lavorative ed in particolare di effettuare delle turnazioni ovvero di prestare lavoro straordinario e conseguente riduzione della sua capacità reddituale;
- che il ricorrente lavora come dipendente presso l'Azienda Swissport Italia
SpA percependo uno stipendio mensile di € 1.500,00 circa ed è proprietario di un immobile fatiscente che non può essere utilizzato e messo a rendita.
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio nel senso di accertare e dichiarare l'intervenuta autonomia economica del figlio e, per l'effetto, disporre la revoca Per_1 dell'assegno posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento del figlio con conferma delle ulteriori condizioni disposte nel giudizio di divorzio, con vittoria delle spese di lite.
In data 20.03.2024 si è costituita la quale ha dedotto: Controparte_1
- che non vi sono state modifiche intercorse successivamente al divorzio che possano giustificare una modifica delle condizioni concordate dalle parti;
- che la patologia cui fa riferimento il SA è antecedente rispetto al divorzio essendo intervenuta nel mese di agosto 2022 mentre la sentenza di divorzio è stata emessa nel mese di novembre 2022;
- che il figlio quando le parti hanno divorziato, già aveva svolto Per_1 un'attività lavorativa part-time a tempo determinato (cameriere presso L'Antica
Focacceria di San Francesco, punto ristoro presente all'interno dell'aeroporto di Fiumicino) e che le sue legittime aspirazioni erano di intraprendere un percorso professionale per diventare parrucchiere;
- che il figlio ha lavorato per sostenere il corso di parrucchiere iniziato nel mese di settembre 2022 e che si concluderà nel mese di settembre 2024 (corso professionale di parrucchiere presso il centro riconosciuto dalla Regione Lazio
“GENESIS Liceo del parrucchiere s.n.c.& c.”);
- che all'esito del corso potrà conseguire l'attestato di qualifica Per_1 professionale di “Acconciatore” rilasciato e riconosciuto dalla Regione Lazio, e necessario per accedere al corso di specializzazione della durata di circa sei mesi per ottenere l'iscrizione all'albo degli artigiani e procedere alla apertura 2 della relativa partita iva presso la camera di commercio;
- che il corso prevede una frequenza dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì, e lo stesso sostiene le spese per una utilitaria necessaria per raggiungere il luogo di lavoro in aeroporto;
- che il costo del percorso professionale intrapreso dal figlio Per_1 ammonta a circa 7.800 euro, nello specifico il corso biennale ha un costo di euro 300,00 per l'iscrizione al primo anno e di euro 245,00 per 11 mensilità e successivamente di euro 300,00 per l'iscrizione al secondo anno e di euro
245,00 per ulteriori 11 mensilità, a cui dovranno aggiungersi euro 300,00 per l'iscrizione al corso di specializzazione e di euro 245,00 per 6 mensilità;
- che il figlio, per conciliare studio e lavoro, è stato assunto con contratti a tempo determinato di 24 ore settimanali per circa 7 mesi annui e con retribuzione di euro 700,00 / 900,00 mensili;
- che la resistente è dipendente a tempo indeterminato part-time presso con uno stipendio mensile netto che oscilla in media tra Controparte_2 gli 800,00/1.000,00 euro ed ha subito in data 6.06.2022 presso l'Ospedale San
Camillo di Roma un intervento di conizzazione della cervice per la presenza di cellule tumorali;
- che il ricorrente ha dichiarato un reddito di euro 25.084 per l'anno 2021, di euro 24.448 per l'anno 2022 e di euro 24.403 per l'anno 2023;
- che il SA convive con la madre che percepisce una pensione di euro
2.000,00 mensili circa.
Tutto ciò dedotto, la resistente ha richiesto il rigetto della domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio con conseguente conferma della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
1165/2022, pubblicata il 09/11/2022, R.G. n. 2562/2022, emessa dal
Tribunale di Civitavecchia nella misura di euro 350,00 aggiornata secondo gli indici Istat o nella diversa misura ritenuta congrua dal Tribunale.
All'udienza del 18.09.2024 il Giudice delegato ha sentito le parti ed all'esito ha disposto l'audizione del figlio per l'udienza del 04.12.2024.
Il Giudice delegato, in tale udienza ha sentito il figlio delle parti e, su richiesta dei difensori, ha concesso termine per note autorizzate conclusive e documenti
- che sono state depositati nei termini - ed ha rimesso la causa in decisione al
Collegio.
3 *******
Quanto all'obbligo posto a carico di al pagamento dell'assegno Parte_1 di mantenimento per il figlio deve rilevarsi che il ricorrente ha richiesto Per_1 la revoca dell'assegno di mantenimento di 350,00 euro a favore del figlio deducendo che lo stesso lavora e si è reso autonomo economicamente e che vi
è stato un peggioramento della sua condizione economica.
La parte resistente ha richiesto il rigetto del ricorso non essendovi elementi sopravvenuti rispetto alla sentenza di divorzio, non avendo il figlio raggiunto una condizione di indipendenza economica e non avendo controparte assolto l'onere probatorio di documentare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo.
In merito alla condizione attuale del figlio va rilevato che è stato Per_1 sentito all'udienza del 04.12.2024 ed ha dichiarato: “Vivo con mia madre da quando
i miei genitori si sono lasciati. Quando i miei genitori si sono lasciati avevo 16 anni.
Frequento un'accademia per parrucchieri Genesis a Roma via Pieve Ligure n. 30. Il primo ciclo è durato due anni ed ho fatto l'esame il 14 ottobre 2024 ed ho preso 28 su 30 come voto. Adesso c'è un ulteriore corso per la specializzazione che consentirà in un futuro di aprire un'attività per mio conto. La specializzazione è iniziata e dura sei mesi. Inizialmente ho lavorato per preso l'Aeroporto di Fiumicino da aprile 2022 fino al Parte_2
31 ottobre 2022 e guadagnavo circa 1000 euro mensili con contratto a tempo determinato part time. Da novembre 2022 fino a febbraio 2023 non ho lavorato e poi dal 1 marzo
2023 sono stato assunto da sempre in Aeroporto, all'inizio a tempo Controparte_2 determinato fino a febbraio 2024 e poi indeterminato ciclico (circa 6 mesi a casa e 5 di lavoro) con paga di euro 1.000 euro circa mensili. La mia aspirazione è di aprire un salone di parrucchieri. Per gli studi ho pagato 300 euro di iscrizione annui e 250 euro mensili per
22 mesi per la prima parte dei corsi e 250 mensili per altri sei mesi e ad ottobre ho pagato
150 euro di tassa di esame e all'esito del corso dovrò pagare la stessa cifra. Ho pagato gli studi con il mio lavoro.”
Deve ritenersi che, alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio e dalla documentazione depositata dal difensore della resistente, non può ritenersi che il figlio abbia raggiunto una condizione di autosufficienza economica Per_1 ma che la stessa abbia svolto lavori part time per sostenersi negli studi.
Inoltre, non può ritenersi che il figlio non si sia impegnato in un corso di studi in quanto ha sostenuto esami, avendo anche lavorato durante la Per_1 frequentazione del corso per parrucchieri e che il figlio, che ha 22 anni, ha delle
4 legittime aspirazioni lavorative per raggiungere le quali si sta impegnando con serietà, come dimostrato anche dalla circostanza per cui ha dovuto lavorare solo con contratti part time e per alcuni mesi durante l'anno e non in maniera stabile.
In merito al lamentato peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, la stessa non risulta adeguatamente documentata mentre in relazione alla sua condizione medica - documentalmente provata in giudizio - il ricorrente non ha provato di avere sostenuto rilevanti spese per interventi o cure mediche, ed inoltre l'intervento per problemi cardiaci è stato effettuato nel mese di agosto 2022 mentre le parti hanno depositato conclusioni congiunte nel giudizio di divorzio nel mese di ottobre 2022. Deve tuttavia rilevarsi, tuttavia, che il ricorrente ha documentato che le patologie intervenute hanno determinato una riduzione delle sue capacità lavorative che ha inciso sulla possibilità di svolgere lavori straordinari o maggiori turni lavorativi.
In particolare, il ricorrente ha documentato di avere dichiarato un reddito lordo di euro 25.084 per l'anno 2020, di euro 24.448 per l'anno 2021 e di euro 24.403 per l'anno 2022 con uno stipendio di circa 1.500,00 / 1.600,00 euro mensili ma non ha depositato gli estratti dei conti correnti con riguardo agli anni 2023 e
2024 non consentendo di ricostruire compiutamente la sua situazione reddituale.
Al contempo, alcuna significativa modifica migliorativa delle condizioni della resistente - per quanto la stessa possa essere rilevante nel presente giudizio – è emersa nella sua situazione reddituale e patrimoniale, in quanto sebbene la stessa attualmente guadagna uno stipendio di euro 800,00 / 1.000,0 mensili come anche in precedenza ed ha sostenuto un intervento chirurgico anch'essa nell'anno 2022.
Con rifermento alla dedotta autonomia economica del figlio il Collegio Per_1 osserva preliminarmente che di recente la Corte di Cassazione con ordinanza del 14 agosto 2020 n. 17183 ha mutato il proprio precedente orientamento, fondando il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sul principio della cd. “autoresponsabilità” e ponendo in risalto la “stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo”.
La Suprema Corte ha precisato che “La funzione educativa del mantenimento è
5 nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per
l'inserimento nella società”.
Dunque, alla luce della giurisprudenza di legittimità deve ritenersi che i genitori hanno l'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli, ma lo specifico obbligo di mantenimento trova come limite la conclusione del percorso educativo- formativo che rende esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca di un lavoro. Per altro verso, un obbligo non può estendersi oltre a ciò che è materialmente esigibile dal soggetto su cui incombe. Così, si è precisato che il progetto educativo-formativo ed il percorso prescelto dal figlio devono essere
“compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
Inoltre, non si può pretendere dal genitore di prolungare il mantenimento fino a quando le condizioni del mercato del lavoro, oggi peraltro mutate, consentano al figlio lo svolgimento di un'attività all'altezza della sua professionalità. Quel che è esigibile dal genitore è assicurare al figlio il conseguimento della capacità lavorativa, attraverso il mantenimento fino alla conclusione del percorso formativo.
La qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità dell'occupazione non dipendono dal genitore e “non può il figlio, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore”.
Rientra nella responsabilità del figlio, conseguita la capacità di lavoro, ricercare un'occupazione (essendo il lavoro anche un dovere), senza continuare a gravare sul genitore.
Secondo il recente orientamento della Cassazione, deve ritenersi che una volta iniziato un qualche lavoro, anche se precario e anche se la retribuzione percepita è modesta, il diritto al mantenimento cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o negativo andamento della stessa, soprattutto se sovviene l'assistenza pubblica: circostanze queste che non consentono che possa rivivere un obbligo i cui presupposti erano già venuti meno (cfr. in tal senso Cass. 22/11/2010 n. 23590 e Cass. 22/07/2019 n. 19609).
Al fine di giungere ad una più semplice identificazione delle fattispecie per le quali disporre il mantenimento del figlio da parte dei genitori, la Suprema Corte ha redatto un inventario delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento dei genitori non possa protrarsi sine die e che esso trovi il suo limite logico e naturale:
6 1. allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
2. quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
3. quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
4. quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sè stessi;
5. infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nella quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine.
Deve osservarsi inoltre che la principale novità introdotta dalla Suprema Corte con l'ordinanza in esame risiede nell'inversione dell'onere della prova. In base al precedente orientamento giurisprudenziale, il genitore obbligato era altresì gravato del peso di tale onere, sebbene moderato dalle possibilità di ricorso alle presunzioni.
Al contrario, i giudici di legittimità, coerentemente con le esigenze valutative emerse dall'analisi del tema, hanno ritenuto opportuno porre a carico del richiedente l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento.
Affinchè si assista all'accoglimento della domanda, è necessario che il figlio maggiorenne dia prova non solo del mancato raggiungimento di indipendenza economica ma anche di aver conseguito diligentemente una preparazione professionale o tecnica e, conseguentemente, di aver esperito ogni possibile tentativo al fine di rinvenire un'occupazione lavorativa.
Applicando i suddetti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di specie, deve ritenersi che il figlio che ha 22 anni, tuttora Per_1 frequenta l'accademia per parrucchieri ed ha lavorato part time dal mese di aprile
2022 al mese di settembre 2023 in maniera saltuaria e con contratti a tempo determinato e dal mese di febbraio 2024 con contratto a tempo indeterminato part time ciclico per sette mesi annui e con retribuzione di circa 1.000,00 euro mensili ma sostenendo spese rilevanti per la prosecuzione degli studi per aprire un salone di parrucchiere.
In relazione agli studi effettuati ed alle legittime aspirazioni del figlio il Per_1
7 Tribunale ritiene che lo stesso non possa ritenersi, allo stato, economicamente indipendente ma che il figlio abbia voluto effettuare delle esperienze lavorative per contribuire al pagamento degli studi di formazione e per spese extrascolastiche.
Infine, non può ritenersi che abbia ricevuto la possibilità di conseguire Per_1 occasioni sufficienti per esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbia inteso approfittarne, in quanto risulta invece che il figlio abbia lavorato solo in maniera saltuaria con retribuzione modesta.
Il Collegio, pertanto, ritiene dunque che in considerazione della situazione reddituale delle parti come ricostruita e del percorso di autonomia economica intrapreso dal figlio di dovere disporre la riduzione dell'assegno di Per_1 mantenimento a favore del figlio, nella diversa somma mensile di euro 250,00 a far data dalla domanda giudiziale e con aggiornamento Istat. Tale assegno di mantenimento dovrà essere effettuato al domicilio della resistente con cui il figlio tuttora convive con decorrenza dal mese di gennaio 2024, ossia dalla domanda giudiziale.
La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27.12.2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) pone a carico di e a beneficio di un Parte_1 Controparte_1 assegno di mantenimento per il figlio di euro 250,00 mensili, somma Per_1 da versare entro il 5 di ciascun mese al domicilio della con decorrenza CP_1 dal mese di gennaio 2024 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2024;
2) conferma, nel resto, le condizioni concordate dalle parti in sede di divorzio;
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 13 maggio 2025.
8 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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