Sentenza 23 agosto 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 23/08/2021, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 01019/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Delucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per
l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS- pubblicata il 10/3/2016, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 16.10.2020, -OMISSIS-, per quanto qui rileva, ha esposto quanto segue:
-con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, sez. Lavoro, accertava il diritto della ricorrente all’indennizzo ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/92, condannando il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo di cui sopra nella misura di legge con decorrenza dal 1° agosto 2012 e con interessi legali sui singoli ratei arretrati a far data dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
-copia autentica spedita in forma esecutiva della suddetta sentenza veniva notificata in data 18.1.2017 al Ministero della Salute a mezzo del servizio postale;
-la sentenza passava in giudicato in quanto non impugnata nei termini di legge, come risultante dalla certificazione rilasciata il 21.9.2020 dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello -OMISSIS-;
-il Ministero non dava esecuzione alla predetta sentenza del Tribunale, nonostante fossero decorsi più di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo: -di ordinare al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla richiamata sentenza del Tribunale di -OMISSIS- e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla ricorrente l’indennizzo ex artt. 1 e 2 della Legge n. 210/1992 nella misura di legge con decorrenza dal 1.8.2012 e con gli interessi legali sui singoli ratei arretrati secondo le modalità previste dal titolo esecutivo; -di nominare fin d’ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili; -di condannare l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla Camera di Consiglio del 10 giugno 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente della somma dovuta secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, che cosi dispone: “ accertato che la ricorrente ha diritto all’indennizzo ex artt. 1 e 2 legge 201/1992 e successive modificazioni, condanna il Ministero della Salute a corrispondere a favore della ricorrente -OMISSIS- l’indennizzo di cui sopra nella misura di legge con decorrenza 1 agosto 2012 e con interessi legali sui singoli ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda. Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che liquida in euro 1200,00 oltre oneri di legge con distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario . “
L’Amministrazione intimata dovrà provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
-ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione, nei termini e modi di cui in motivazione, al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla notificazione ad istanza di parte;
-nomina, quale Commissario ad acta, il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero della Salute, a quanto previsto nel successivo termine di 30 giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.