Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del necessario titolo. Omessa notifica delle cartelle di pagamento.

    La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria non potesse più estendersi agli atti prodromici (cartelle di pagamento e intimazioni) in quanto questi ultimi, in particolare l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente, erano già stati impugnati tardivamente.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito – estinzione dell'ipoteca.

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione triennale non fosse decorso tra la notifica dell'intimazione di pagamento e la notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento d'iscrizione per mancata allegazione degli atti prodromici.

    La Corte ha affermato che, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento che richiamava le cartelle, non vi era obbligo di allegare nuovamente gli atti prodromici già notificati e conosciuti o conoscibili dal contribuente.

  • Rigettato
    Nullità dei provvedimenti d'iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle di pagamento per violazione dell'art. 49, comma 3, D.P.R. 602/73.

    La Corte ha ritenuto che l'articolo citato non fosse applicabile al caso di specie in quanto attinente alle imposte sui redditi e all'espropriazione forzata, mentre l'atto impugnato era una mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

  • Rigettato
    Nullità per omessa motivazione.

    La Corte ha ritenuto l'atto sufficientemente motivato, essendo conforme al modello ministeriale e non avendo il ricorrente indicato puntualmente gli elementi mancanti.

  • Rigettato
    Decadenza dal diritto a iscrivere a ruolo.

    La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria non potesse più estendersi agli atti prodromici (cartelle di pagamento e intimazioni) in quanto questi ultimi, in particolare l'intimazione di pagamento notificata al ricorrente, erano già stati impugnati tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia
    Numero : 259
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo