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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 259/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1227/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000951042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000951042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004119270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 16.09.2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000611000 (e relativa a due sottese cartelle di pagamento per tasse automobilistiche anni
2005-2006 e 2008), a lui notificata in data 2.09.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del necessario titolo. Omessa notifica delle cartelle di pagamento.
2. Prescrizione del credito – estinzione dell'ipoteca.
3. Nullità del provvedimento d'iscrizione per mancata allegazione degli atti prodromici – art. 3, L. 241/90,
e art. 7, L. 212/2000.
4. Nullità dei provvedimenti d'iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle di pagamento per violazione dell'art. 49, comma 3, D.P.R. 602/73.
5. Nullità per omessa motivazione.
6. Decadenza dal diritto a iscrivere a ruolo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Riteneva, comunque, di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento prodromiche
(entrambe per compiuta giacenza, a seguito di assenza temporanea e con invio di CAD), che non sarebbero state ritualmente e tempestivamente impugnate e pertanto sarebbero divenute definitive. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile per tardività. Rispetto all'eccezione di intervenuta prescrizione, deduceva di avere proceduto alla notificazione di atti interruttivi ed in particolare di quattro avvisi di intimazione e comunque si dovrebbe tenere conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica. Ancora, l'atto sarebbe sufficientemente motivato nel rispetto dalla normativa vigente ed il calcolo di sanzioni ed interessi sarebbe corretto.
La difesa del ricorrente depositava dei documenti, la cui rilevanza veniva spiegata con le successive memorie illustrative. In particolare, riteneva correttamente individuato il contraddittore nell'Agenzia delle Entrate
SI, riteneva non ritualmente notificate le due cartelle di pagamento sottese, né le intimazioni di pagamento, con conseguente decorso del termine prescrizionale triennale. Evidenziava poi come il ricorrente, alla data del 6 giugno 2017, non fosse residente nel comune di Francavilla Angitola alla Indirizzo_1, bensì, sin dal 25 giugno 2009, in quello di Pizzo Calabro. Pertanto, le prime due intimazioni non sarebbero state correttamente notificate. Ancora, rispetto alla notificazione della terza intimazione di pagamento, non sarebbero stati sussistenti i presupposti per la notificazione ex art. 140 c.p.c. Nulla eccepiva in ordine alla quarta intimazione di pagamento. Ribadiva gli altri motivi di ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il corretto contraddittore processuale in caso di impugnativa di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è il Concessionario e quindi l'Agenzia delle Entrate SI, essendo i motivi di ricorso tutti riconducibili ad atti propri di quell'Ente e riconducibili alla formazione del ruolo e alla notificazione degli atti conseguenti. Risulta agli atti la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13920249000306886000, ricevuta in data
26.02.2024 dal destinatario personalmente a mani (doc. n. 15).
L'intimazione di pagamento citata riguarda proprio le due cartelle di pagamento sottese all'odierno atto impugnato, ossia la -042 e la -927 per tasse automobilistiche anni 2005-2006 la prima e tasse automobilistiche anno 2008 la seconda (doc. n. 14).
Tale intimazione, come detto, è stata ritualmente notificata al destinatario personalmente e non tempestivamente impugnata;
la stessa è divenuta, pertanto, definitiva. Le eventuali eccezioni avverso gli atti ulteriormente prodromici avrebbero dovuto essere proposte avverso l'impugnativa di tale atto;
la verifica
è quindi oggi preclusa per tardività (ci si riferisce in particolare ai motivi 1e 6 del ricorso).
Residua, quindi, l'analisi dei soli motivi afferenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (motivi nn. 2, 3, 4 e 5).
Intanto, non è decorso il termine di prescrizione triennale dal 26.02.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento) al 2.09.2025 (data di notificazione dell'atto oggi impugnato).
A fronte dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento, che richiama le cartelle di pagamento, non vi è alcun obbligo di allegazione degli atti prodromici già notificati e quindi conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Il riferimento all'art. 49, c. 3, del d.P.R. 602/'73 è fuori fuoco: intanto attiene alle imposte sui redditi (e qui si verte di tasse automobilistiche) e poi riguarda l'espropriazione forzata, mentre l'atto impugnato è una mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia un atto bonario ed interlocutorio.
Da ultimo, l'atto è sufficientemente motivato, essendo redatto in conformità al modello ministeriale e non avendo la difesa del ricorrente indicato in maniera puntuale quale elemento sarebbe stato pretermesso, essendosi invece limitata ad una doglianza di carattere generico.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, che liquida in euro 143,00. IB
Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1227/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 13976202500000611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000951042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920120000951042000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140004119270000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 16.09.2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13976202500000611000 (e relativa a due sottese cartelle di pagamento per tasse automobilistiche anni
2005-2006 e 2008), a lui notificata in data 2.09.2025, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'iscrizione ipotecaria per inesistenza del necessario titolo. Omessa notifica delle cartelle di pagamento.
2. Prescrizione del credito – estinzione dell'ipoteca.
3. Nullità del provvedimento d'iscrizione per mancata allegazione degli atti prodromici – art. 3, L. 241/90,
e art. 7, L. 212/2000.
4. Nullità dei provvedimenti d'iscrizione ipotecaria e delle sottese cartelle di pagamento per violazione dell'art. 49, comma 3, D.P.R. 602/73.
5. Nullità per omessa motivazione.
6. Decadenza dal diritto a iscrivere a ruolo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva. Riteneva, comunque, di avere correttamente notificato le cartelle di pagamento prodromiche
(entrambe per compiuta giacenza, a seguito di assenza temporanea e con invio di CAD), che non sarebbero state ritualmente e tempestivamente impugnate e pertanto sarebbero divenute definitive. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile per tardività. Rispetto all'eccezione di intervenuta prescrizione, deduceva di avere proceduto alla notificazione di atti interruttivi ed in particolare di quattro avvisi di intimazione e comunque si dovrebbe tenere conto del termine di sospensione legato all'emergenza pandemica. Ancora, l'atto sarebbe sufficientemente motivato nel rispetto dalla normativa vigente ed il calcolo di sanzioni ed interessi sarebbe corretto.
La difesa del ricorrente depositava dei documenti, la cui rilevanza veniva spiegata con le successive memorie illustrative. In particolare, riteneva correttamente individuato il contraddittore nell'Agenzia delle Entrate
SI, riteneva non ritualmente notificate le due cartelle di pagamento sottese, né le intimazioni di pagamento, con conseguente decorso del termine prescrizionale triennale. Evidenziava poi come il ricorrente, alla data del 6 giugno 2017, non fosse residente nel comune di Francavilla Angitola alla Indirizzo_1, bensì, sin dal 25 giugno 2009, in quello di Pizzo Calabro. Pertanto, le prime due intimazioni non sarebbero state correttamente notificate. Ancora, rispetto alla notificazione della terza intimazione di pagamento, non sarebbero stati sussistenti i presupposti per la notificazione ex art. 140 c.p.c. Nulla eccepiva in ordine alla quarta intimazione di pagamento. Ribadiva gli altri motivi di ricorso.
All'udienza del 3 febbraio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il corretto contraddittore processuale in caso di impugnativa di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è il Concessionario e quindi l'Agenzia delle Entrate SI, essendo i motivi di ricorso tutti riconducibili ad atti propri di quell'Ente e riconducibili alla formazione del ruolo e alla notificazione degli atti conseguenti. Risulta agli atti la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 13920249000306886000, ricevuta in data
26.02.2024 dal destinatario personalmente a mani (doc. n. 15).
L'intimazione di pagamento citata riguarda proprio le due cartelle di pagamento sottese all'odierno atto impugnato, ossia la -042 e la -927 per tasse automobilistiche anni 2005-2006 la prima e tasse automobilistiche anno 2008 la seconda (doc. n. 14).
Tale intimazione, come detto, è stata ritualmente notificata al destinatario personalmente e non tempestivamente impugnata;
la stessa è divenuta, pertanto, definitiva. Le eventuali eccezioni avverso gli atti ulteriormente prodromici avrebbero dovuto essere proposte avverso l'impugnativa di tale atto;
la verifica
è quindi oggi preclusa per tardività (ci si riferisce in particolare ai motivi 1e 6 del ricorso).
Residua, quindi, l'analisi dei soli motivi afferenti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (motivi nn. 2, 3, 4 e 5).
Intanto, non è decorso il termine di prescrizione triennale dal 26.02.2024 (data di notifica dell'intimazione di pagamento) al 2.09.2025 (data di notificazione dell'atto oggi impugnato).
A fronte dell'avvenuta notificazione dell'intimazione di pagamento, che richiama le cartelle di pagamento, non vi è alcun obbligo di allegazione degli atti prodromici già notificati e quindi conosciuti o conoscibili dal contribuente.
Il riferimento all'art. 49, c. 3, del d.P.R. 602/'73 è fuori fuoco: intanto attiene alle imposte sui redditi (e qui si verte di tasse automobilistiche) e poi riguarda l'espropriazione forzata, mentre l'atto impugnato è una mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ossia un atto bonario ed interlocutorio.
Da ultimo, l'atto è sufficientemente motivato, essendo redatto in conformità al modello ministeriale e non avendo la difesa del ricorrente indicato in maniera puntuale quale elemento sarebbe stato pretermesso, essendosi invece limitata ad una doglianza di carattere generico.
Concludendo, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate SI, che liquida in euro 143,00. IB
Valentia, 3 febbraio 2026 Il Giudice, dott.ssa Sara Amerio