Versione
24 novembre 1987
24 novembre 1987
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle seguenti: "lire 28.500".
All'articolo 2:
al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite dalle seguenti: "sono raddoppiate".
All'articolo 3:
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 5:
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta.
La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1987.
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle seguenti: "lire 28.500".
All'articolo 2:
al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite dalle seguenti: "sono raddoppiate".
All'articolo 3:
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 5:
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta.
La somma versata in eccedenza e' rimborsata ai sensi dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1987.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 23/12/1996 n. 306 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 23 dicembre 1996 · 0.87815
PREMESSA In attuazione della disposizione contenuta nell\'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e\' stato emanato il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1997, sono state apportate sostanziali modifiche all\'attuale regime della ritenuta alla fonte sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari che maggiormente influenzano il mercato italiano. Tra le finalita\' piu\' importanti del provvedimento va segnalata, in primo luogo, quella concernente il passaggio da un generalizzato sistema di applicazione della ritenuta alla fonte ad un altro in cui la stessa viene completamente abolita - …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Cassino, sentenza 09/04/2025, n. 452Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE CIVILE area B in persona del Giudice Unico, Avv. AN TA, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 147 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra TRA Parte_1 (c.f. C.F._1 ) e Parte_2 (c.f. C.F._2 ) rappresentati e difesi dall'Avv. SCARANO SALVATORE e dall'avv. SO OM presso il cui studio e indirizzo digitale sono domiciliati come da mandato in atti Attori E Controparte_1 (c.f. P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. FEBBO DDOMENICO presso il cui studio e …Leggi di più...
- D.P.R. 600/1973·
- imposta sostitutiva·
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- capitalizzazione interessi·
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