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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/06/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. RG 184 /2025 tra le parti:
Attore intimante : Controparte_1
, ), in persona del l.r.p.t.,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SANTINI LORENZO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Convenuto intimato: Controparte_2
, ( c.f. ), in
[...] P.IVA_2 persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. MANCONI FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Decisa a Prato in data 17/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore intimante: declaratoria cessata materia del contendere
Convenuto intimato: declaratoria cessata materia del contendere
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice chiamava in giudizio la parte convenuta per sentire convalidare lo sfratto per morosità con riguardo al contratto di locazione stipulato tra le parti in data
06.06.2018 avente per oggetto una civile abitazione situata a Prato in via Barsanti n. 10 – angolo via Primo
Maggio n. 15 meglio identificato in atti.
Deduceva l'inadempimento della conduttrice con riferimento al pagamento dei canoni di locazione di alcune mensilità ( 15.09.2024/14.10.2024 e
15.10.2024/ 14.11.2024) e al rimborso della imposta del passo carrabile per l'anno 2024, del 50% dell'imposta di registro e di bollo, dei premi di assicurazione per le annualità 2022, 2023 e 2024 per un complessivo debito di €.6.663,62 ed eccepiva anche ulteriori inadempimenti contrattuali;
con vittoria di spese .
Si costituiva in giudizio la parte convenuta che si opponeva alla convalida contestando la morosità; con vittoria di spese.
Erano assegnati termini per note e si giungeva alla successiva udienza del 15.01.2025 dove il giudicante si riservava e con provvedimento del 29.01.2025 in esito alla riserva incamerata non era assunta la ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed era disposto il mutamento del rito previa assegnazione del termine per la procedura di mediazione con fissazione dell'udienza ex art. 420
c.p.c. al 05.05.2025 con termine per memorie integrative al 21.04.2025.
Nel frattempo era iscritto altro procedimento di sfratto dalla parte intimante dove si era costituita la parte convenuta e, alla prima udienza del 19.03.2025 le parti chiedevano concordemente un rinvio e questo era
2 concesso e, alla data del 16.04.2025, le parti non comparivano e il procedimento era estinto, visto il rito.
All'esito del deposito rituale delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter trasmessa al giudicante la causa in riserva il 06.05.2025 era emessa la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Orbene la procedura di mediazione introdotta nel presente procedimento ha avuto esito positivo come da documenti inseriti in atti dalle parti e di ciò si deve tenere atto viste le conclusioni delle parti in tal senso
(cfr. verbale del 01.04.2025 e accordo ivi allegato).
Nell'accordo intercorso si compongono le vertenze pendenti davanti al suintestato ufficio e, quindi ben si può addivenire ad un accoglimento della richiesta delle parti di declaratoria della cessata materia del contendere.
Quest'ultima, infatti, si configura quando le parti si danno reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice ( cfr. Cass. n. 21757/2021).
Nel caso che ci occupa e letto l'accordo intervenuto in sede di mediazione e allegato in pct non vi sono dubbi che si debba addivenire ad una declaratoria di cessata materia del contendere come richiesto dalle parti con compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P Q. M.
3 Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, ex art. 92 c.p.c. compensa integralmente le spese di lite.
Prato, 17/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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