Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1989, n. 422
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 gennaio 1990
Art. 4. 1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale , e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della liberta' personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;
d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;
e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non e' disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come piu' grave reato da altre disposizioni di legge.
Nota all'art. 4 della legge:
Il testo degli articoli da 6 a 11 del codice penale e' il seguente:
"Art. 6 (Reati commessi nel territorio dello Stato). - Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
"Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1) delitti contro la personalita' dello Stato;
2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
3) delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della legge penale italiana.
Art. 8 (Delitto politico commesso all'estero). - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico, non compreso fra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.
Se si tratta di delitto punibile querela della persona offesa occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.
Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto politico il delitto determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Art. 9 (Delitto comune del cittadino all'estero). - Il cittadino, che fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.
Se si tratta di delitto per il quale e' stabilita una pena restrittiva della liberta' personale di minore durata, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza a querela della persona offesa.
Nei casi previdenti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero). - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e' punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.
Se il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero o di uno
straniero, il colpevole e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia sempre che:
1) si trovi nel territorio dello Stato;
2) si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero alla reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
Art. 11 (Rinnovamento del giudizio). - Nel caso indicato all'articolo 6, il cittadino o lo straniero e' giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7, 8 e 9 10 il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, e' giudicato nuovamento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta".
Entrata in vigore il 24 gennaio 1990