Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Decreto presidenziale 3 aprile 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/11/2022, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01197/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2022, proposto da
Sitower S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bia e Francesco Maria Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arnesano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota prot. n. 8080 del 26.8.2022 a firma del Responsabile dell'Area 2 - Gestione del Territorio del Comune di Arnesano (Le), ad oggetto: “ Progetto per la realizzazione di infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, opere relative e micro-impianti wifi” su porzione di un lotto di terreno individuato nel N.C.T. di questo Comune al Foglio 10, Par.lla 470, su strada di proprietà privata costituente una traversa della S.P. 7 Lecce-Arnesano. Comunicazione motivi ostativi ”, che, in relazione alla S.C.I.A. presentata dalla Società odierna ricorrente il 28.04.2022, ha significato che la S.C.I.A. predetta è priva di efficacia, occorrendo il permesso di costruire;
- di tutti gli atti alla predetta presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, incluse ove occorra, in parte qua e nei limiti specificati, le N.T.A. del P.U.G. vigente approvato con D.C.A. n. 1 del 22.9.2021, nonchè
per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza e sulla S.C.I.A. presentate dalla Sitower S.r.l. in data 28.04.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arnesano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to M. Bia, avv.to F. M. Fucci e avv.to F. Romano;
Considerato che il ricorso, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, non appare assistito dal necessario presupposto del fumus boni iuris, in quanto:
-l’opera da realizzare consiste nella installazione di un palo metallico poligonale prefabbricato a supporto dei futuri elementi radianti, all'interno di un'area recintata, avente dimensioni 8.00 x 7.00 mt., con rete metallica plastificata (H = 2.00 mt. e da fissarsi su un cordolo in cemento armato di altezza 20 cm., atta a delimitare un’area di 56 mq.), con scala di risalita tipo FABA, avente un’altezza di 36.00 metri con in sommità un ballatoio e un pennone di altezza 6.00 m. “sui quali saranno posizionate le future antenne e parabole degli impianti trasmissivi” (con una altezza totale di 42 metri);
se, in linea astratta, le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, assimilate in toto alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, D. Lgs. n. 259 del 2003), non necessitano del permesso di costruire, essendo piuttosto sufficienti per la loro realizzazione e modifica, rispettivamente, l'autorizzazione unica o la S.C.I.A., entrambe disciplinate dagli artt. 87 e seguenti del Codice delle comunicazioni predetto e ss.mm., purtuttavia - sul piano concreto - laddove, come nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, alle stesse - di per sé particolarmente rilevanti per dimensioni e altezza - si affianchino altresì opere accessorie ad evidente impatto urbanistico ed edilizio, appare necessario il previo assenso edilizio, anche alla luce del disposto di cui all’art. 3 del D. Lgs. n.380/2001(che definisce, fra gli altri, quali interventi di nuova costruzione: gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione -comma 1 lett. e2, e3, e4);
anche alla luce delle suindicate considerazioni deve escludersi, nella specie, l’allegata formazione del silenzio - assenso sulla S.C.I.A. presentata dalla ricorrente il 28.04.2022, stante il mancato rispetto della fattispecie legale abilitativa all’uopo necessaria (permesso di costruire);
peraltro, è da escludere è che Segnalazione Certificata di Inizio Attività, in quanto dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge, richieda, prima dell'esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei relativi poteri di controllo e inibitori, la comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO