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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5584 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3945/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea C.F._5
Vadalà;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
- resistente contumace –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Ruggero Vincifori, Francesca Paola Di Gregoli e Paolo Ducato;
- parte resistente –
e
, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente – 1 e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_4 P.IVA_3
- parte resistente –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 marzo 2023 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno chiesto che l'
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
e l' Controparte_1 Parte_6
vengano condannate al pagamento dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 e sostanzialmente corrispondente alle differenze retributive tra la categoria sanitaria DS6 ed il trattamento fondamentale spettante al dirigente sanitario di I livello non medico secondo la contrattazione collettiva di settore a decorrere dal 3 gennaio
2019. A sostegno della superiore pretesa i ricorrenti, dipendenti dell'Università in servizio presso l' equiparati ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 alla categoria DS, hanno CP_5
dedotto che in base all'art. 1, comma 3, lett. A, CCNL 1994/1997 avrebbero diritto all'equiparazione all'inquadramento superiore, così come già accertato per periodi precedenti da sentenze di questo Tribunale ormai definitive (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 marzo 2024 l' Parte_6
, in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'
[...] [...]
; nel merito, invece, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, visto che l'indennità richiesta dai ricorrenti sarebbe finanziata da fondi regionali ed “erogata per il tramite del bilancio dell' ”; in via Controparte_1 riconvenzionale, invece, ha chiesto che i ricorrenti vengano condannati alla restituzione della differenza tra quanto percepito in base alle sentenze del Tribunale di Palermo nn.
2410, 2413 e 2415 del 2011 (cioè € 100.447,68 il , € 70.982,36 il € 68.049,56 Pt_4 Pt_5 il , € 68.053,22 il ed € 67.811,74 il , tutte somme comprensive Pt_1 Pt_2 Parte_3
degli accessori maturati medio tempore) e quanto effettivamente spettante all'esito della riforma delle medesime pronunce (cfr. memoria).
2 Con la memoria di costituzione depositata il 5 marzo 2024 l' ha chiesto CP_4
l'accoglimento della domanda dei lavoratori volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, nonché, in ogni caso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 gennaio 2025 l' Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il
[...]
credito dei ricorrenti dovrebbe gravare esclusivamente sull'
[...]
(cfr. memoria). Controparte_1
L' , ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Con la memoria di risposta depositata il 27 dicembre 2024 i ricorrenti hanno riconosciuto la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando che le somme da restituire sarebbero inferiori (dovendosi fare riferimento, infatti, agli importi netti e non a quelli lordi indicati dall' ) e sostenendo che l' potrebbe Parte_6 Parte_6 recuperare soltanto il 50% di quanto indebitamente ricevuto dai lavoratori (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sul merito delle pretese creditorie dei lavoratori.
Dopo tre giudizi intervenuti tra le stesse parti sulla stessa identica questione (a parte il periodo di riferimento) è del tutto evidente che non possa dubitarsi della fondatezza delle pretese dei ricorrenti, almeno sotto il profilo dell'an debeatur: sul punto appare sufficiente rinviare ai precedenti richiamati nell'atto introduttivo e diligentemente allegati (nn. 1, 2 e
3) al medesimo.
Va subito detto, poi, che l'ammontare delle differenze retributive lorde maturate da ciascuno dei lavoratori nel periodo oggetto di causa (3 gennaio 2019 – 29 marzo 2023) corrisponde ad € 50.811,42 (cfr. relazione di c.t.u.).
Sulla legittimazione passiva dei due convenuti.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_6 passiva, sostenendo che il costo dell'indennità di cui si discute graverebbe sull'
[...]
. CP_1
3 Ebbene, tale ultimo assunto (a prescindere dalla sua veridicità) è del tutto irrilevante rispetto alla responsabilità dell' nel pagamento dell'indennità spettante ai Parte_6
ricorrenti: come già ripetutamente affermato nei precedenti giurisprudenziali ben noti alle parti, infatti, tanto l , quanto l rispondono per tale Parte_6 Controparte_1
obbligazione in solido (anche in questo caso è sufficiente rinviare alle sentenze allegate al ricorso: d'altra parte, non è in dubbio che l' sia il datore di lavoro dei ricorrenti). Parte_6
Sulla posizione processuale dell' . Controparte_3
Secondo la stessa prospettazione difensiva dell' è del tutto Parte_6
evidente che l'Assessorato chiamato in causa non rivesta la qualità di litisconsorte necessario nel procedimento introdotto dai lavoratori correttamente soltanto nei confronti dei due soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità, cioè il datore di lavoro
(l' ) e l'utilizzatore della prestazione (l' ). Parte_6 Controparte_1
Sulla domanda riconvenzionale dell' . Parte_6 Parte_6
L' ha chiesto che i lavoratori vengano condannati a Parte_6 restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione delle sentenze nn. 2410, 2413 e
2415 del 2011, prima della loro parziale riforma.
I ricorrenti hanno contrastato tale pretesa soltanto sotto il profilo del quantum debeatur
(cfr. memoria del 27 dicembre 2024).
La prima doglianza, secondo cui gli importi da compensare dovrebbero essere calcolati al netto della ritenuta d'acconto (20%) operata dall'istituto bancario in sede di pagamento,
è certamente fondata, ma nella pratica risulta irrilevante nella misura in cui la condanna al pagamento delle differenze retributive da parte del Tribunale va effettuata al lordo. Con riferimento ai conteggi effettuati dal c.t.u., dunque, basterà prendere in considerazione gli importi lordi (in modo omogeneo tanto per i crediti, quanto per i contrapposti debiti), ferma restando la condivisibilità dei conteggi del c.t.u. concernenti anche gli importi netti.
Con riguardo alla doglianza relativa alla non compensabilità delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali valgono le stesse considerazioni di cui sopra: ferma restando la correttezza dei conteggi degli importi netti individuati dal c.t.u., la condanna al pagamento delle differenze retributive lorde sterilizza in questa sede la questione (a ben guardare, neppure controversa tra le parti: cfr. le difese dell'Università successive alle precisazioni dei ricorrenti ed alla relazione di c.t.u.).
4 L'ultima doglianza riguarda la possibilità dell' di eccepire in compensazione Parte_6
soltanto il 50% degli importi erogati, perché ai sensi dell'art. 1302 c.c. “ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo e quindi non per l'intero” (cfr. memoria difensiva depositata il 18 novembre 2025 avverso la domanda riconvenzionale: “Non sfuggirà la circostanza per cui la stessa Università ammette che con accordo del 01.08.2014 ha regolato in compensazione con
l'A.O.U. le somme dovute, recuperando quindi il suo 50% dalla A.O.U. (cfr. pagina 10 memoria di costituzione avversaria)”). Tale difesa, ad avviso del Tribunale, non merita di essere condivisa perché nella fattispecie l' non ha opposto in compensazione un Parte_6
credito della condebitrice visto che quest'ultima (per effetto del Controparte_1
giudicato intervenuto a seguito del rigetto del suo ricorso in Cassazione) non ha diritto di ripetere nei confronti degli odierni ricorrenti alcunché (cfr. sul punto le stesse difese svolte, seppur per diversa finalità, nelle memoria difensiva depositata dai lavoratori il 18 novembre 2025).
Statuizioni conclusive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può procedersi alle statuizioni consequenziali e conclusive, precisandosi, da un lato, che le stesse vengono limitate al periodo oggetto di causa (3 gennaio 2019 – 29 marzo 2023) e, dall'altro lato, che la doverosa quantificazione al lordo non esclude la fondatezza delle difese attore circa le somme “concretamente” spettanti nei termini sopra esaminati.
Ciò detto, l' e l' Parte_6 Parte_6 [...]
vanno condannate in solido al pagamento dei Controparte_1
seguenti importi lordi, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo: € 25.142,56 ciascuno in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 29 marzo 2023; € 21.166,86 in favore di
[...]
per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 29 marzo 2023; € 28.182,17 in favore Parte_4 di per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 31 gennaio 2023. Parte_5
L' , rispetto alla Controparte_1
quale non va operata alcuna compensazione in conseguenza del giudicato rilevato dalla
Corte d'Appello nella sentenza n. 451/2022 (cfr. allegato n. 10 della memoria di costituzione dell' ), va condannata, inoltre, al pagamento delle ulteriori somme Parte_6
5 corrispondenti alla differenza tra gli importi di cui sopra ed il credito complessivo maturato dai ricorrenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra il 3 gennaio 2019 ed il 29 marzo 2023 (€ 50.811,42) e dal ricorrente Parte_4 tra il 3 gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2023 (€ 49.058,85) e, quindi, segnatamente Pt_5
(oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo): € 25.668,86 in favore di ciascuno dei ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; € 29.644,56 in favore di;
€ 20.876,68 in favore di
[...] Parte_4 Pt_5
[...]
Allo stesso tempo l e l' Parte_6 [...]
vanno condannate alla regolarizzazione Controparte_1
contributiva dei rapporti nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
La domanda di manleva proposta dall' nei confronti Parte_6
dell' va dichiarata inammissibile perché la chiamata in causa di Controparte_3
quest'ultima non è stata mai autorizzata dal Tribunale: la convenuta, infatti, ha provveduto autonomamente e senza alcuna autorizzazione a chiamare in causa il terzo.
Regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite l' e l' Parte_6 [...]
vanno condannate al Controparte_1 pagamento delle spese giudiziali degli attori, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Tra l' e le altre parti in causa appare equo disporre l'integrale compensazione delle CP_4
spese giudiziali, vista la peculiarità della posizione processuale dell'ente previdenziale.
L' va condannata al rimborso delle spese giudiziali Parte_6 dell' , visto che quest'ultimo veniva evocato in giudizio senza Controparte_3
alcuna autorizzazione giudiziale;
al contempo, però, dette spese vengono liquidate in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione della semplicità dello sforzo difensivo richiesto e conseguentemente impiegato dall' per le sue difese. CP_3
Infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dell' e dell' Parte_6 [...]
, in solido tra loro. Controparte_1
6
P.Q.M.
nella contumacia dell' Controparte_1
,
[...] condanna l' e l Parte_6 [...]
in solido al pagamento Controparte_1
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre accessori Parte_1
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre accessori Parte_2 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre Parte_3
accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 21.166,86, oltre accessori Parte_4
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 28.182,17, oltre accessori Parte_5 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna soltanto l Controparte_1
all'ulteriore pagamento
[...]
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre accessori Parte_1 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre accessori Parte_2
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre Parte_3
accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 29.644,56, oltre accessori Parte_4
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 20.876,68, oltre accessori Parte_5 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna l' e l Parte_6 [...]
alla regolarizzazione contributiva dei rapporti nei Controparte_1 limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale;
7 dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall' Parte_6
nei confronti dell' ;
[...] Controparte_3
condanna l' e l Parte_6 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, , e delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudiziali, che liquida complessivamente in € 11.285,25, di cui € 569,25 per esborsi ed €
10.716,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell' Parte_6 Parte_7
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e le altre parti in CP_4 causa;
pone definitivamente a carico dell' e dell' Parte_6 [...]
le spese di c.t.u. liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3945/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. e (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Fernando Rizzo ed Andrea C.F._5
Vadalà;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...] P.IVA_1
- resistente contumace –
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Ruggero Vincifori, Francesca Paola Di Gregoli e Paolo Ducato;
- parte resistente –
e
, rappresentata e Controparte_3
difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente – 1 e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_4 P.IVA_3
- parte resistente –
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 19 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 19 marzo 2023 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno chiesto che l'
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
e l' Controparte_1 Parte_6
vengano condannate al pagamento dell'indennità di perequazione prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1971 e sostanzialmente corrispondente alle differenze retributive tra la categoria sanitaria DS6 ed il trattamento fondamentale spettante al dirigente sanitario di I livello non medico secondo la contrattazione collettiva di settore a decorrere dal 3 gennaio
2019. A sostegno della superiore pretesa i ricorrenti, dipendenti dell'Università in servizio presso l' equiparati ex art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 alla categoria DS, hanno CP_5
dedotto che in base all'art. 1, comma 3, lett. A, CCNL 1994/1997 avrebbero diritto all'equiparazione all'inquadramento superiore, così come già accertato per periodi precedenti da sentenze di questo Tribunale ormai definitive (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 12 marzo 2024 l' Parte_6
, in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'
[...] [...]
; nel merito, invece, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva, visto che l'indennità richiesta dai ricorrenti sarebbe finanziata da fondi regionali ed “erogata per il tramite del bilancio dell' ”; in via Controparte_1 riconvenzionale, invece, ha chiesto che i ricorrenti vengano condannati alla restituzione della differenza tra quanto percepito in base alle sentenze del Tribunale di Palermo nn.
2410, 2413 e 2415 del 2011 (cioè € 100.447,68 il , € 70.982,36 il € 68.049,56 Pt_4 Pt_5 il , € 68.053,22 il ed € 67.811,74 il , tutte somme comprensive Pt_1 Pt_2 Parte_3
degli accessori maturati medio tempore) e quanto effettivamente spettante all'esito della riforma delle medesime pronunce (cfr. memoria).
2 Con la memoria di costituzione depositata il 5 marzo 2024 l' ha chiesto CP_4
l'accoglimento della domanda dei lavoratori volta alla regolarizzazione contributiva del rapporto, previo accertamento dei relativi presupposti fattuali e giuridici, nonché, in ogni caso, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 2 gennaio 2025 l' Controparte_3
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che il
[...]
credito dei ricorrenti dovrebbe gravare esclusivamente sull'
[...]
(cfr. memoria). Controparte_1
L' , ritualmente Controparte_1
evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Con la memoria di risposta depositata il 27 dicembre 2024 i ricorrenti hanno riconosciuto la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale, evidenziando che le somme da restituire sarebbero inferiori (dovendosi fare riferimento, infatti, agli importi netti e non a quelli lordi indicati dall' ) e sostenendo che l' potrebbe Parte_6 Parte_6 recuperare soltanto il 50% di quanto indebitamente ricevuto dai lavoratori (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sul merito delle pretese creditorie dei lavoratori.
Dopo tre giudizi intervenuti tra le stesse parti sulla stessa identica questione (a parte il periodo di riferimento) è del tutto evidente che non possa dubitarsi della fondatezza delle pretese dei ricorrenti, almeno sotto il profilo dell'an debeatur: sul punto appare sufficiente rinviare ai precedenti richiamati nell'atto introduttivo e diligentemente allegati (nn. 1, 2 e
3) al medesimo.
Va subito detto, poi, che l'ammontare delle differenze retributive lorde maturate da ciascuno dei lavoratori nel periodo oggetto di causa (3 gennaio 2019 – 29 marzo 2023) corrisponde ad € 50.811,42 (cfr. relazione di c.t.u.).
Sulla legittimazione passiva dei due convenuti.
L' ha eccepito il proprio difetto di legittimazione Parte_6 passiva, sostenendo che il costo dell'indennità di cui si discute graverebbe sull'
[...]
. CP_1
3 Ebbene, tale ultimo assunto (a prescindere dalla sua veridicità) è del tutto irrilevante rispetto alla responsabilità dell' nel pagamento dell'indennità spettante ai Parte_6
ricorrenti: come già ripetutamente affermato nei precedenti giurisprudenziali ben noti alle parti, infatti, tanto l , quanto l rispondono per tale Parte_6 Controparte_1
obbligazione in solido (anche in questo caso è sufficiente rinviare alle sentenze allegate al ricorso: d'altra parte, non è in dubbio che l' sia il datore di lavoro dei ricorrenti). Parte_6
Sulla posizione processuale dell' . Controparte_3
Secondo la stessa prospettazione difensiva dell' è del tutto Parte_6
evidente che l'Assessorato chiamato in causa non rivesta la qualità di litisconsorte necessario nel procedimento introdotto dai lavoratori correttamente soltanto nei confronti dei due soggetti obbligati alla corresponsione dell'indennità, cioè il datore di lavoro
(l' ) e l'utilizzatore della prestazione (l' ). Parte_6 Controparte_1
Sulla domanda riconvenzionale dell' . Parte_6 Parte_6
L' ha chiesto che i lavoratori vengano condannati a Parte_6 restituire le somme indebitamente percepite in esecuzione delle sentenze nn. 2410, 2413 e
2415 del 2011, prima della loro parziale riforma.
I ricorrenti hanno contrastato tale pretesa soltanto sotto il profilo del quantum debeatur
(cfr. memoria del 27 dicembre 2024).
La prima doglianza, secondo cui gli importi da compensare dovrebbero essere calcolati al netto della ritenuta d'acconto (20%) operata dall'istituto bancario in sede di pagamento,
è certamente fondata, ma nella pratica risulta irrilevante nella misura in cui la condanna al pagamento delle differenze retributive da parte del Tribunale va effettuata al lordo. Con riferimento ai conteggi effettuati dal c.t.u., dunque, basterà prendere in considerazione gli importi lordi (in modo omogeneo tanto per i crediti, quanto per i contrapposti debiti), ferma restando la condivisibilità dei conteggi del c.t.u. concernenti anche gli importi netti.
Con riguardo alla doglianza relativa alla non compensabilità delle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali valgono le stesse considerazioni di cui sopra: ferma restando la correttezza dei conteggi degli importi netti individuati dal c.t.u., la condanna al pagamento delle differenze retributive lorde sterilizza in questa sede la questione (a ben guardare, neppure controversa tra le parti: cfr. le difese dell'Università successive alle precisazioni dei ricorrenti ed alla relazione di c.t.u.).
4 L'ultima doglianza riguarda la possibilità dell' di eccepire in compensazione Parte_6
soltanto il 50% degli importi erogati, perché ai sensi dell'art. 1302 c.c. “ciascuno dei debitori in solido può opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo e quindi non per l'intero” (cfr. memoria difensiva depositata il 18 novembre 2025 avverso la domanda riconvenzionale: “Non sfuggirà la circostanza per cui la stessa Università ammette che con accordo del 01.08.2014 ha regolato in compensazione con
l'A.O.U. le somme dovute, recuperando quindi il suo 50% dalla A.O.U. (cfr. pagina 10 memoria di costituzione avversaria)”). Tale difesa, ad avviso del Tribunale, non merita di essere condivisa perché nella fattispecie l' non ha opposto in compensazione un Parte_6
credito della condebitrice visto che quest'ultima (per effetto del Controparte_1
giudicato intervenuto a seguito del rigetto del suo ricorso in Cassazione) non ha diritto di ripetere nei confronti degli odierni ricorrenti alcunché (cfr. sul punto le stesse difese svolte, seppur per diversa finalità, nelle memoria difensiva depositata dai lavoratori il 18 novembre 2025).
Statuizioni conclusive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, può procedersi alle statuizioni consequenziali e conclusive, precisandosi, da un lato, che le stesse vengono limitate al periodo oggetto di causa (3 gennaio 2019 – 29 marzo 2023) e, dall'altro lato, che la doverosa quantificazione al lordo non esclude la fondatezza delle difese attore circa le somme “concretamente” spettanti nei termini sopra esaminati.
Ciò detto, l' e l' Parte_6 Parte_6 [...]
vanno condannate in solido al pagamento dei Controparte_1
seguenti importi lordi, oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo: € 25.142,56 ciascuno in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 29 marzo 2023; € 21.166,86 in favore di
[...]
per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 29 marzo 2023; € 28.182,17 in favore Parte_4 di per il periodo dal 3 gennaio 2019 al 31 gennaio 2023. Parte_5
L' , rispetto alla Controparte_1
quale non va operata alcuna compensazione in conseguenza del giudicato rilevato dalla
Corte d'Appello nella sentenza n. 451/2022 (cfr. allegato n. 10 della memoria di costituzione dell' ), va condannata, inoltre, al pagamento delle ulteriori somme Parte_6
5 corrispondenti alla differenza tra gli importi di cui sopra ed il credito complessivo maturato dai ricorrenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tra il 3 gennaio 2019 ed il 29 marzo 2023 (€ 50.811,42) e dal ricorrente Parte_4 tra il 3 gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2023 (€ 49.058,85) e, quindi, segnatamente Pt_5
(oltre accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo): € 25.668,86 in favore di ciascuno dei ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
; € 29.644,56 in favore di;
€ 20.876,68 in favore di
[...] Parte_4 Pt_5
[...]
Allo stesso tempo l e l' Parte_6 [...]
vanno condannate alla regolarizzazione Controparte_1
contributiva dei rapporti nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
La domanda di manleva proposta dall' nei confronti Parte_6
dell' va dichiarata inammissibile perché la chiamata in causa di Controparte_3
quest'ultima non è stata mai autorizzata dal Tribunale: la convenuta, infatti, ha provveduto autonomamente e senza alcuna autorizzazione a chiamare in causa il terzo.
Regolamentazione delle spese giudiziali.
Visto l'esito complessivo della lite l' e l' Parte_6 [...]
vanno condannate al Controparte_1 pagamento delle spese giudiziali degli attori, che si liquidano come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
Tra l' e le altre parti in causa appare equo disporre l'integrale compensazione delle CP_4
spese giudiziali, vista la peculiarità della posizione processuale dell'ente previdenziale.
L' va condannata al rimborso delle spese giudiziali Parte_6 dell' , visto che quest'ultimo veniva evocato in giudizio senza Controparte_3
alcuna autorizzazione giudiziale;
al contempo, però, dette spese vengono liquidate in un importo inferiore ai valori tariffari minimi in considerazione della semplicità dello sforzo difensivo richiesto e conseguentemente impiegato dall' per le sue difese. CP_3
Infine, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente ed integralmente a carico dell' e dell' Parte_6 [...]
, in solido tra loro. Controparte_1
6
P.Q.M.
nella contumacia dell' Controparte_1
,
[...] condanna l' e l Parte_6 [...]
in solido al pagamento Controparte_1
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre accessori Parte_1
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre accessori Parte_2 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.142,56, oltre Parte_3
accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 21.166,86, oltre accessori Parte_4
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 28.182,17, oltre accessori Parte_5 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna soltanto l Controparte_1
all'ulteriore pagamento
[...]
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre accessori Parte_1 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre accessori Parte_2
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 25.668,86, oltre Parte_3
accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 29.644,56, oltre accessori Parte_4
nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
• in favore di della somma lorda di € 20.876,68, oltre accessori Parte_5 nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo;
condanna l' e l Parte_6 [...]
alla regolarizzazione contributiva dei rapporti nei Controparte_1 limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale;
7 dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dall' Parte_6
nei confronti dell' ;
[...] Controparte_3
condanna l' e l Parte_6 [...]
al pagamento in favore dei ricorrenti , Controparte_1 Parte_1
, , e delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
giudiziali, che liquida complessivamente in € 11.285,25, di cui € 569,25 per esborsi ed €
10.716,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l' al pagamento in favore dell' Parte_6 Parte_7
delle spese giudiziali, che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra l' e le altre parti in CP_4 causa;
pone definitivamente a carico dell' e dell' Parte_6 [...]
le spese di c.t.u. liquidate Controparte_1 con separato decreto.
Così deciso il 22/12/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
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