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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 4.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1275-1 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazzei presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 111;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marchese presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via Montegrappa n. 40;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006056038000
notificatole il 31.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_2
complessiva somma di € 4.807,19 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 10/2022 al 9/2023.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo la nullità dell'avviso di addebito impugnato atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. Evidenziava, CP_2
inoltre, che la società Angela Sas non svolgerebbe più l'attività commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Eccepiva, infine, l'errata Parte_2
applicazione del regime sanzionatorio.
Concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, perché lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto che la domanda per come formulata nel corpo e nelle conclusioni del ricorso è rivolta soltanto nei confronti dell laddove, per contro, parte ricorrente ha notificato il ricorso CP_2 soltanto piuttosto ad altro ente, l - e non è Controparte_1
dato comprendere il motivo trattandosi oltretutto di opposizione ad avviso di addebito la cui notifica avviene direttamente da parte dell' - per evitare CP_2
ulteriori lungaggini e la tenuta in giudizio di un soggetto palesemente estraneo alla vicenda de qua, ha ritenuto opportuno separare il giudizio tra ricorrente e concedendo termine perentorio di legge per la rinotifica del ricorso nei CP_2
confronti di detto ente e il giudizio tra ricorrente e Controparte_3
pronunciando qui immediatamente la presente sentenza con
[...]
motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile per le ragioni che si vengono Pt_1
qui ad indicare.
In limine litis s'impone di accertare la platea dei soggetti legittimati nel presente giudizio, attesa l'eccezione sollevata in via preliminare dall'
[...]
la quale sostiene che l'atto impugnato è di esclusiva Controparte_1
competenza dell'Ente Impositore, quale l' . CP_2
Sul punto s'impongono i seguenti rilievi.
Seguendo Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep.
16/02/2016), n .2951, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità
del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire o resistere in giudizio mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non può essere fatto nei confronti del convenuto. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,
conseguentemente, diversi.
Orbene, nel caso di specie, difetta la legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto leggendo lo stesso ricorso (corpo e conclusioni) Controparte_1
la domanda è rivolta soltanto nei confronti dell' e tanto correttamente in CP_2
quanto parte ricorrente fa valere solo eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva opposta e oltretutto la notifica dell'avviso di addebito è di esclusiva competenza dell' . Sennonchè - e non è dato comprenderne il motivo - CP_2
parte ricorrente anzicchè notificare il ricorso e instaurare così correttamente il contraddittorio nei confronti dell' l'ha notificato ad altro ente, ad altro CP_2
soggetto, all , costringendola così a Controparte_1
costituirsi in giudizio.
Difetta legittimazione passiva dell' in quanto Controparte_1
secondo la stessa chiara prospettazione attorea la domanda non è stata proposta nei suoi confronti ma nei confronti di altro ente.
Il ricorso non può che essere, allora, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie € 4.807,19).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_3
impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la
[...]
circostanza che la causa sia stata decisa già all'odierna prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1275-1 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 4.4.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 4.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1275-1 del ruolo generale del lavoro 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Mazzei presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 111;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marchese presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Frattamaggiore alla via Montegrappa n. 40;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.2.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240006056038000
notificatole il 31.1.2025 con il quale l' le intimava il pagamento della CP_2
complessiva somma di € 4.807,19 a titolo di omesso versamento di contributi
IVS fissi/percentuale sul minimale relativi al periodo dal 10/2022 al 9/2023.
L'opponente contestava la fondatezza delle pretese creditorie eccependo la nullità dell'avviso di addebito impugnato atteso che ella non rivestirebbe più la carica di socio-lavoratore della società “Angela sas” e di aver anche notiziato l' di tale circostanza con comunicazione dell'1.1.2019. Evidenziava, CP_2
inoltre, che la società Angela Sas non svolgerebbe più l'attività commerciale di essendo a tutt'oggi inattiva. Eccepiva, infine, l'errata Parte_2
applicazione del regime sanzionatorio.
Concludeva, quindi, perché, in via cautelare, fosse sospesa la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito e, nel merito, perché lo stesso fosse annullato con rivalsa delle spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_1
passiva. Chiedeva, quindi, l'estromissione dal giudizio.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto che la domanda per come formulata nel corpo e nelle conclusioni del ricorso è rivolta soltanto nei confronti dell laddove, per contro, parte ricorrente ha notificato il ricorso CP_2 soltanto piuttosto ad altro ente, l - e non è Controparte_1
dato comprendere il motivo trattandosi oltretutto di opposizione ad avviso di addebito la cui notifica avviene direttamente da parte dell' - per evitare CP_2
ulteriori lungaggini e la tenuta in giudizio di un soggetto palesemente estraneo alla vicenda de qua, ha ritenuto opportuno separare il giudizio tra ricorrente e concedendo termine perentorio di legge per la rinotifica del ricorso nei CP_2
confronti di detto ente e il giudizio tra ricorrente e Controparte_3
pronunciando qui immediatamente la presente sentenza con
[...]
motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla è inammissibile per le ragioni che si vengono Pt_1
qui ad indicare.
In limine litis s'impone di accertare la platea dei soggetti legittimati nel presente giudizio, attesa l'eccezione sollevata in via preliminare dall'
[...]
la quale sostiene che l'atto impugnato è di esclusiva Controparte_1
competenza dell'Ente Impositore, quale l' . CP_2
Sul punto s'impongono i seguenti rilievi.
Seguendo Cassazione civile sez. un., 16/02/2016, (ud. 01/12/2015, dep.
16/02/2016), n .2951, la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità
del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 c.p.c., per il quale "fuori
dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel
processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire,
è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire o resistere in giudizio, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire o resistere in giudizio mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o non può essere fatto nei confronti del convenuto. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono,
conseguentemente, diversi.
Orbene, nel caso di specie, difetta la legittimazione passiva dell'
[...]
in quanto leggendo lo stesso ricorso (corpo e conclusioni) Controparte_1
la domanda è rivolta soltanto nei confronti dell' e tanto correttamente in CP_2
quanto parte ricorrente fa valere solo eccezioni attinenti al merito della pretesa contributiva opposta e oltretutto la notifica dell'avviso di addebito è di esclusiva competenza dell' . Sennonchè - e non è dato comprenderne il motivo - CP_2
parte ricorrente anzicchè notificare il ricorso e instaurare così correttamente il contraddittorio nei confronti dell' l'ha notificato ad altro ente, ad altro CP_2
soggetto, all , costringendola così a Controparte_1
costituirsi in giudizio.
Difetta legittimazione passiva dell' in quanto Controparte_1
secondo la stessa chiara prospettazione attorea la domanda non è stata proposta nei suoi confronti ma nei confronti di altro ente.
Il ricorso non può che essere, allora, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 che impone di rapportare le spese di lite alla tipologia di contenzioso (nel caso di specie causa previdenziale) e al valore della causa (nel caso di specie € 4.807,19).
Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all' Controparte_3
impone di attenersi ai valori minimi (non a quelli medi). Inoltre, la
[...]
circostanza che la causa sia stata decisa già all'odierna prima udienza senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1275-1 del ruolo generale lavoro 2025, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna la al pagamento in favore dell' Pt_1 Controparte_3
delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 886,00 oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 4.4.2025
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro