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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 7403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7403 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34333 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto azione di simulazione soggettiva e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
nella qualità di eredi di Parte_5 [...]
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Gioacchino Bifulco e Federico de Ritis, in virtù Per_1 di procura in calce all'atto di riassunzione depositato in data 24/1/2025.
ATTORI
E
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla minore , rapp.ti e difesi dall'avv. Emanuela Persona_2
Giuseppina Perna, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
e convenivano in giudizio , in proprio e nella Parte_1 Persona_1 Controparte_1 suindicata qualità, esponendo:
- che avevano contratto matrimonio in comunione dei beni nel 1964 e che dalla loro unione erano nati sei figli;
- che nel 1985 avevano deciso di acquistare l'immobile sito in Napoli - Marianella alla via Emilio Scaglione 356, dove il nucleo familiare aveva sempre vissuto;
- che, tuttavia, non potendo presenziare per motivi di lavoro alla stipula dell'atto, fissato dal Notaio l'ultimo giorno utile per godere dei benefici della legge cd. "Bucalossi", avevano deciso di farvi partecipare la figlia unica figlia allora maggiorenne e Per_3 libera da impegni di lavoro perché studentessa e disoccupata;
- che esso qualche giorno prima dell'appuntamento fissato innanzi al Persona_1 notaio, aveva liquidato a , marito della venditrice, l'importo di lire Persona_4
28.000.000 (ventotto milioni) a titolo di acconto del prezzo di vendita pattuito nella somma - non dichiarata - di lire 88.000.000 (ottantotto milioni);
- che il. aveva rilasciato quietanza ddetto importo, allegando anche copia della Per_4 matrice dell'assegno tratto da esso istante sul proprio conto corrente;
- che in data 31/1/1985, con atto per OT in Torre Annunziata, la Persona_5 figlia aveva acquistato da "la piena proprietà Per_3 Controparte_2 dell'appartamento sito alla scala B al piano secondo int. 4 di vani 4 ed accessori … ubicato in Napoli alla via Emilio Scaglione 356";
- che il prezzo della vendita nell'atto era stato indicato in lite 36.000.000, somma che l'acquirente aveva pagato in contati;
- che sempre nella stessa data e sempre con atto per OT , la Persona_5 predetta aveva acquistato anche "la piena proprietà del locale box … ubicato alla via
Scaglione 356 in Napoli - Marianella."; al prezzo di lire 4.000.000;
- che le parti tutte per le sopraindicate ragioni avevano concordato di intestare l' immobile alla figlia redigendo e firmando in pari data una Per_3
"controdichiarazione" nella quale avevano dato atto che il bene immobile era in realtà di proprietà di essi istanti e che non costituiva una donazione indiretta in favore della predetta figlia;
- che nel corso degli anni successivi in considerazione dei buoni rapporti familiari, oltre che per una depressa situazione economica, non era mai emersa la necessità di effettuare il "ritrasferimento” dell'immobile ai legittimi proprietari;
- che nel luglio 2009 aveva contratto matrimonio con e dalla loro Per_3 Controparte_1 unione era nata la figlia;
Persona_2
- che, dopo qualche anno, si era ammalata e il 16/4/2018 era deceduta, Per_3 lasciando come suoi eredi il marito e la figlia;
Controparte_1 Persona_2
- che nell'asse ereditario era ricaduto anche l'appartamento acquistato da essi istanti nel
1985, che era rimasto sempre nella loro piena disponibilità;
- che il dopo la morte della moglie, aveva dichiarato di non avere intenzione CP_1 di restituire l'immobile, se non dietro il pagamento di somme eccedenti i normali costi di registrazione e trascrizione;
Tanto premesso chiedevano dichiararsi l'inefficacia, ex art. 1414 c.c., dei contratti di compravendita stipulati in data 31 gennaio 1985 dal notaio ed Persona_5 intervenuti tra gli attori e la figlia relativi, rispettivamente, CP_3 all'appartamento e al box auto siti in Napoli - Marianella alla via Emilio Scaglione 365; dichiararsi l'inefficacia di detti contratti di compravendita anche in danno degli eredi di e;
dichiararsi essi attori CP_3 Controparte_1 Persona_2 legittimi proprietari degli immobili;
ordinare al competente Conservatore dei RR.Il. di trascrivere ed annotare la sentenza;
condannarsi in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, resistendo alla domanda ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, deducendo:
- che sia lui che la figlia dovevano considerarsi privi di “legittimazione passiva” per non aver accettato l'eredità di CP_3
- che l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- che la controdichiarazione prodotta dagli attori non era stata sottoscritta dalla moglie e che pertanto la disconosceva sia nel contenuto che nella firma, oltre che nella conformità della copia depositata rispetto all'originale;
- che, comunque, non vi era corrispondenza tra la ricevuta rilasciata dal , Per_4 marito della venditrice, e la matrice dell'assegno circolare allegata in copia, né per importo, né per data di emissione;
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori nella prima memoria depositata in data 18/12/2019, proponevano istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta dal CP_1
Compiuta l'istruttoria, ammessa ed espletata CTU grafologica, con ordinanza in data
18/11/2024, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante l'avvenuto decesso dell'attore dichiarato dal procuratore costituito nell'interesse dello Persona_1 stesso.
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, il processo veniva riassunto dagli eredi del predetto. Indi, all'udienza del 27/3/2025, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della domanda in quanto dal complesso dell'atto introduttivo e dalle stesse conclusioni formulate dagli attori è possibile comprendere in modo chiaro ed esauriente tanto il petitum (mediato e immediato) quanto la causa petendi, consistenti nella declaratoria di inefficacia dei contratti di compravendita asseritamente simulati in forza dell'accordo simulatorio consacrato nella controdichiarazione prodotta in atti. Sempre in via preliminare va poi dato atto che, nelle more del giudizio, a seguito della proposizione dell'actio interrogatoria da parte degli attori, il convenuto in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha accettato l'eredità della de cuius sicchè ogni questione circa la carenza di CP_3 legittimazione passiva del predetto deve ritenersi superata.
Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
In materia di simulazione le parti dell'accordo simulatorio possono fornire la prova dell'esistenza dello stesso solo producendo in giudizio la controdichiarazione mentre non possono avvalersi della prova testimoniale (cfr. art 1417 c.c.). In particolare, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo, rappresenta lo strumento idoneo a soddisfare l'onere di prova della simulazione di un negozio giuridico tra le parti. Infatti, essa si allontana dalla necessità di rispettare le forme solenni prescritte ad substantiam per l'atto principale simulato, in quanto il suo fine è puramente di natura probatoria e non di costituire, modificare o estinguere diritti soggettivi.
Sostanzialmente, questa dichiarazione svolge una funzione di prova della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente, con la particolarità che l'accordo simulatorio può essere solo contemporaneo o antecedente, ma mai successivo al negozio apparente (cfr. Cass. 18/4/2025, n. 10261).
Ebbene, nel caso di specie, la controdichiarazione prodotta dagli istanti a sostegno della natura simulata dell'atto di compravendita per OT , avente ad Persona_5 oggetto l'appartamento sito in Napoli, alla via Emilio Scaglione n, 356, è risulta falsa - all'esito della espletata CTU grafologica –con riferimento alla sottoscrizione della de cuius Invero, il nominato CTU ha escluso la genuinità di tale CP_3 sottoscrizione, evidenziando mediante fondate argomentazioni e rappresentazioni fotografiche, la presenza di numerosi indici che depongono nettamente per la non corrispondenza della firma de qua con la gestualità della grafica delle sottoscrizioni utilizzate per la comparazione. In particolare, l'Ausiliare ha sottolineato come da un primo confronto emerga “un'apparente somiglianza di tipo morfologico ma una sostanziale difformità di evoluzione grafica” tra la firma in verifica e le firme di confronto, essendo sostanzialmente contrastanti “alcuni movimenti formativi delle lettere, i punti di attacco o fine, gli assetti, i legamenti e le soste, i rapporti dimensionali
e i calibri”. L'Ausiliare ha anche sottolineato come il “ritmo” della sottoscrizione contestata non sia compatibile con le scritture sicuramente autografe della Per_1 presentando maggiori distacchi nell'esecuzione delle singole lettere, mai presenti nelle firme autografe. Soltanto nella firma in verifica si rilevano più elementi letterali che compongono le due “mm” di “Somma”, mentre non si rilevano i “ganci” presenti nei tratti iniziali/finali della lettera “F” delle sottoscrizioni autografe. Il Consulente ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto rilevato dal CT di parte attrice, “le firme autografe comparative di non presentano affatto incertezze esecutive, CP_3 arresti e riprese del moto grafico, slegature e/o correzioni. Vi è un evidente ripasso sulle prime due lettere iniziali della prima firma apposta sull'atto di compravendita del gennaio 1985 (Foto 37-38) … dovuta alla mancata familiarità della sottoscrittrice con il mezzo scrittorio o utilizzato … “ Ed ancora, sempre in risposta alle osservazioni critiche di parte attrice, il CTU ha sottolineato che la lettera “t” del nome Per_3
“eseguita in tre distinti tempi esecutivi, con ingiustificati stop e riprese della penna, non può lasciare dubbi sulla palese falsità della firma indagata”.
Né le risultanze della prova testimoniale espletata hanno consentito di acquisire elementi di convincimento contrastanti con le conclusioni cui è giunto il nominato CTU, essendo le stesse incentrate soltanto sulle ragioni per cui i genitori di CP_3 erano stati impossibilitati a presentarsi all'appuntamento fissato presso il Notaio.
Peraltro, la stessa circostanza allegata dai predetti di non poter presenziare per motivi di lavoro alla stipula del rogito appare poco credibile, tenuto conto sia del fatto che è inverosimile che l'appuntamento presso il Notaio non fosse stato fissato con un minimo di preavviso, sia del fatto che una simile evenienza ben avrebbe potuto essere risolta mediante il rilascio di una procura a vendere in favore della propria figlia.
La non riferibilità a della sottoscrizione apposta in calce alla CP_3 controscrittura, costituisce, dunque, elemento ostativo all'accertamento dell'invocata natura simulato dell'atto di compravendita per OT . Persona_5
In proposito, va infatti evidenziato, che alla mancanza della controscrittura non può sopperirsi con la prova testimoniale la quale, nella fattispecie in esame, è stata ammessa non già ai fini della prova della simulazione, ma quale prova, nell'ambito del giudizio di verificazione, delle sole circostanze volte a corroborare il fatto storico della mancata partecipazione degli attori alla stipula del rogito. Infatti, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c. comma 2 e art. 2725 c.c,, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
D'altronde giammai potrebbe configurarsi la sussistenza di un accordo simulatorio, atteso che in base alle stesse allegazioni degli attori a detto accordo non avrebbe partecipato anche il terzo venditore. Infatti, secondo il più recente orientamento della
Corte regolatrice mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo, considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto dissimulato;
nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto, l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito dell'accordo e della sottoscrizione (cfr. 12/10/2018, n. 25578).
Alla luce delle considerazioni precedono, la domanda di simulazione proposta con riferimento sia all'atto di compravendita dell'appartamento che del garage non può che essere rigettata, non essendo stata fornita prova idonea della dedotta interposizione fittizia di persona.
Non ricorrono, infine, i presupposti per ordinare la cancellazione di “di eventuali annotazioni e/o trascrizioni dell'atto introduttivo del giudizio” come richiesto dal convenuto, non risultando dagli atti di causa alcuna documentazione con riferimento alle formalità relative alla trascrizione della domanda.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, come liquidate con decreto pronunciato in data 18/3/2023, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore dei beni oggetto di trasferimento (cfr.
Cass. 6/11/1922, n. 12011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
e, per esso dopo la morte di quest'ultimo dai suoi eredi, nei confronti Persona_1 di , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
, così provvede;
Persona_2 a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 18/3/2023, definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 22/7/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Carla Sorrentini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 34333 R.G.A.C. dell'anno 2018, avente ad oggetto azione di simulazione soggettiva e vertente
TRA
, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
nella qualità di eredi di Parte_5 [...]
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Gioacchino Bifulco e Federico de Ritis, in virtù Per_1 di procura in calce all'atto di riassunzione depositato in data 24/1/2025.
ATTORI
E
in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale sulla minore , rapp.ti e difesi dall'avv. Emanuela Persona_2
Giuseppina Perna, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27.3.2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
e convenivano in giudizio , in proprio e nella Parte_1 Persona_1 Controparte_1 suindicata qualità, esponendo:
- che avevano contratto matrimonio in comunione dei beni nel 1964 e che dalla loro unione erano nati sei figli;
- che nel 1985 avevano deciso di acquistare l'immobile sito in Napoli - Marianella alla via Emilio Scaglione 356, dove il nucleo familiare aveva sempre vissuto;
- che, tuttavia, non potendo presenziare per motivi di lavoro alla stipula dell'atto, fissato dal Notaio l'ultimo giorno utile per godere dei benefici della legge cd. "Bucalossi", avevano deciso di farvi partecipare la figlia unica figlia allora maggiorenne e Per_3 libera da impegni di lavoro perché studentessa e disoccupata;
- che esso qualche giorno prima dell'appuntamento fissato innanzi al Persona_1 notaio, aveva liquidato a , marito della venditrice, l'importo di lire Persona_4
28.000.000 (ventotto milioni) a titolo di acconto del prezzo di vendita pattuito nella somma - non dichiarata - di lire 88.000.000 (ottantotto milioni);
- che il. aveva rilasciato quietanza ddetto importo, allegando anche copia della Per_4 matrice dell'assegno tratto da esso istante sul proprio conto corrente;
- che in data 31/1/1985, con atto per OT in Torre Annunziata, la Persona_5 figlia aveva acquistato da "la piena proprietà Per_3 Controparte_2 dell'appartamento sito alla scala B al piano secondo int. 4 di vani 4 ed accessori … ubicato in Napoli alla via Emilio Scaglione 356";
- che il prezzo della vendita nell'atto era stato indicato in lite 36.000.000, somma che l'acquirente aveva pagato in contati;
- che sempre nella stessa data e sempre con atto per OT , la Persona_5 predetta aveva acquistato anche "la piena proprietà del locale box … ubicato alla via
Scaglione 356 in Napoli - Marianella."; al prezzo di lire 4.000.000;
- che le parti tutte per le sopraindicate ragioni avevano concordato di intestare l' immobile alla figlia redigendo e firmando in pari data una Per_3
"controdichiarazione" nella quale avevano dato atto che il bene immobile era in realtà di proprietà di essi istanti e che non costituiva una donazione indiretta in favore della predetta figlia;
- che nel corso degli anni successivi in considerazione dei buoni rapporti familiari, oltre che per una depressa situazione economica, non era mai emersa la necessità di effettuare il "ritrasferimento” dell'immobile ai legittimi proprietari;
- che nel luglio 2009 aveva contratto matrimonio con e dalla loro Per_3 Controparte_1 unione era nata la figlia;
Persona_2
- che, dopo qualche anno, si era ammalata e il 16/4/2018 era deceduta, Per_3 lasciando come suoi eredi il marito e la figlia;
Controparte_1 Persona_2
- che nell'asse ereditario era ricaduto anche l'appartamento acquistato da essi istanti nel
1985, che era rimasto sempre nella loro piena disponibilità;
- che il dopo la morte della moglie, aveva dichiarato di non avere intenzione CP_1 di restituire l'immobile, se non dietro il pagamento di somme eccedenti i normali costi di registrazione e trascrizione;
Tanto premesso chiedevano dichiararsi l'inefficacia, ex art. 1414 c.c., dei contratti di compravendita stipulati in data 31 gennaio 1985 dal notaio ed Persona_5 intervenuti tra gli attori e la figlia relativi, rispettivamente, CP_3 all'appartamento e al box auto siti in Napoli - Marianella alla via Emilio Scaglione 365; dichiararsi l'inefficacia di detti contratti di compravendita anche in danno degli eredi di e;
dichiararsi essi attori CP_3 Controparte_1 Persona_2 legittimi proprietari degli immobili;
ordinare al competente Conservatore dei RR.Il. di trascrivere ed annotare la sentenza;
condannarsi in ogni caso i convenuti al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il quale, resistendo alla domanda ne chiedeva il Controparte_1 rigetto, deducendo:
- che sia lui che la figlia dovevano considerarsi privi di “legittimazione passiva” per non aver accettato l'eredità di CP_3
- che l'atto di citazione era nullo per indeterminatezza dell'oggetto;
- che la controdichiarazione prodotta dagli attori non era stata sottoscritta dalla moglie e che pertanto la disconosceva sia nel contenuto che nella firma, oltre che nella conformità della copia depositata rispetto all'originale;
- che, comunque, non vi era corrispondenza tra la ricevuta rilasciata dal , Per_4 marito della venditrice, e la matrice dell'assegno circolare allegata in copia, né per importo, né per data di emissione;
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., gli attori nella prima memoria depositata in data 18/12/2019, proponevano istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta dal CP_1
Compiuta l'istruttoria, ammessa ed espletata CTU grafologica, con ordinanza in data
18/11/2024, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio stante l'avvenuto decesso dell'attore dichiarato dal procuratore costituito nell'interesse dello Persona_1 stesso.
Con ricorso depositato in data 24/1/2025, il processo veniva riassunto dagli eredi del predetto. Indi, all'udienza del 27/3/2025, la causa veniva riservata in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della domanda in quanto dal complesso dell'atto introduttivo e dalle stesse conclusioni formulate dagli attori è possibile comprendere in modo chiaro ed esauriente tanto il petitum (mediato e immediato) quanto la causa petendi, consistenti nella declaratoria di inefficacia dei contratti di compravendita asseritamente simulati in forza dell'accordo simulatorio consacrato nella controdichiarazione prodotta in atti. Sempre in via preliminare va poi dato atto che, nelle more del giudizio, a seguito della proposizione dell'actio interrogatoria da parte degli attori, il convenuto in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, ha accettato l'eredità della de cuius sicchè ogni questione circa la carenza di CP_3 legittimazione passiva del predetto deve ritenersi superata.
Nel merito, rileva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e va, pertanto, rigettata.
In materia di simulazione le parti dell'accordo simulatorio possono fornire la prova dell'esistenza dello stesso solo producendo in giudizio la controdichiarazione mentre non possono avvalersi della prova testimoniale (cfr. art 1417 c.c.). In particolare, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo, rappresenta lo strumento idoneo a soddisfare l'onere di prova della simulazione di un negozio giuridico tra le parti. Infatti, essa si allontana dalla necessità di rispettare le forme solenni prescritte ad substantiam per l'atto principale simulato, in quanto il suo fine è puramente di natura probatoria e non di costituire, modificare o estinguere diritti soggettivi.
Sostanzialmente, questa dichiarazione svolge una funzione di prova della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente, con la particolarità che l'accordo simulatorio può essere solo contemporaneo o antecedente, ma mai successivo al negozio apparente (cfr. Cass. 18/4/2025, n. 10261).
Ebbene, nel caso di specie, la controdichiarazione prodotta dagli istanti a sostegno della natura simulata dell'atto di compravendita per OT , avente ad Persona_5 oggetto l'appartamento sito in Napoli, alla via Emilio Scaglione n, 356, è risulta falsa - all'esito della espletata CTU grafologica –con riferimento alla sottoscrizione della de cuius Invero, il nominato CTU ha escluso la genuinità di tale CP_3 sottoscrizione, evidenziando mediante fondate argomentazioni e rappresentazioni fotografiche, la presenza di numerosi indici che depongono nettamente per la non corrispondenza della firma de qua con la gestualità della grafica delle sottoscrizioni utilizzate per la comparazione. In particolare, l'Ausiliare ha sottolineato come da un primo confronto emerga “un'apparente somiglianza di tipo morfologico ma una sostanziale difformità di evoluzione grafica” tra la firma in verifica e le firme di confronto, essendo sostanzialmente contrastanti “alcuni movimenti formativi delle lettere, i punti di attacco o fine, gli assetti, i legamenti e le soste, i rapporti dimensionali
e i calibri”. L'Ausiliare ha anche sottolineato come il “ritmo” della sottoscrizione contestata non sia compatibile con le scritture sicuramente autografe della Per_1 presentando maggiori distacchi nell'esecuzione delle singole lettere, mai presenti nelle firme autografe. Soltanto nella firma in verifica si rilevano più elementi letterali che compongono le due “mm” di “Somma”, mentre non si rilevano i “ganci” presenti nei tratti iniziali/finali della lettera “F” delle sottoscrizioni autografe. Il Consulente ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto rilevato dal CT di parte attrice, “le firme autografe comparative di non presentano affatto incertezze esecutive, CP_3 arresti e riprese del moto grafico, slegature e/o correzioni. Vi è un evidente ripasso sulle prime due lettere iniziali della prima firma apposta sull'atto di compravendita del gennaio 1985 (Foto 37-38) … dovuta alla mancata familiarità della sottoscrittrice con il mezzo scrittorio o utilizzato … “ Ed ancora, sempre in risposta alle osservazioni critiche di parte attrice, il CTU ha sottolineato che la lettera “t” del nome Per_3
“eseguita in tre distinti tempi esecutivi, con ingiustificati stop e riprese della penna, non può lasciare dubbi sulla palese falsità della firma indagata”.
Né le risultanze della prova testimoniale espletata hanno consentito di acquisire elementi di convincimento contrastanti con le conclusioni cui è giunto il nominato CTU, essendo le stesse incentrate soltanto sulle ragioni per cui i genitori di CP_3 erano stati impossibilitati a presentarsi all'appuntamento fissato presso il Notaio.
Peraltro, la stessa circostanza allegata dai predetti di non poter presenziare per motivi di lavoro alla stipula del rogito appare poco credibile, tenuto conto sia del fatto che è inverosimile che l'appuntamento presso il Notaio non fosse stato fissato con un minimo di preavviso, sia del fatto che una simile evenienza ben avrebbe potuto essere risolta mediante il rilascio di una procura a vendere in favore della propria figlia.
La non riferibilità a della sottoscrizione apposta in calce alla CP_3 controscrittura, costituisce, dunque, elemento ostativo all'accertamento dell'invocata natura simulato dell'atto di compravendita per OT . Persona_5
In proposito, va infatti evidenziato, che alla mancanza della controscrittura non può sopperirsi con la prova testimoniale la quale, nella fattispecie in esame, è stata ammessa non già ai fini della prova della simulazione, ma quale prova, nell'ambito del giudizio di verificazione, delle sole circostanze volte a corroborare il fatto storico della mancata partecipazione degli attori alla stipula del rogito. Infatti, nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto dell'art. 1414 c.c. comma 2 e art. 2725 c.c,, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
D'altronde giammai potrebbe configurarsi la sussistenza di un accordo simulatorio, atteso che in base alle stesse allegazioni degli attori a detto accordo non avrebbe partecipato anche il terzo venditore. Infatti, secondo il più recente orientamento della
Corte regolatrice mentre in caso di simulazione relativa in senso oggettivo, considerata l'identità fra le parti dei due contratti, i requisiti di sostanza e di forma presenti nel contratto simulato valgono a sorreggere l'efficacia, tra le medesime parti, del contratto dissimulato;
nel caso di simulazione soggettiva, gli effetti del contratto realmente voluto dalle parti sono destinati a prodursi, in via diretta ed immediata, nei confronti di un soggetto, l'interponente, estraneo all'atto simulato, che deve allora necessariamente partecipare all'atto dissimulato, così che quest'ultimo deve presentare, quanto meno, il requisito dell'accordo e della sottoscrizione (cfr. 12/10/2018, n. 25578).
Alla luce delle considerazioni precedono, la domanda di simulazione proposta con riferimento sia all'atto di compravendita dell'appartamento che del garage non può che essere rigettata, non essendo stata fornita prova idonea della dedotta interposizione fittizia di persona.
Non ricorrono, infine, i presupposti per ordinare la cancellazione di “di eventuali annotazioni e/o trascrizioni dell'atto introduttivo del giudizio” come richiesto dal convenuto, non risultando dagli atti di causa alcuna documentazione con riferimento alle formalità relative alla trascrizione della domanda.
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, come liquidate con decreto pronunciato in data 18/3/2023, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore dei beni oggetto di trasferimento (cfr.
Cass. 6/11/1922, n. 12011).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1
e, per esso dopo la morte di quest'ultimo dai suoi eredi, nei confronti Persona_1 di , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Controparte_1
, così provvede;
Persona_2 a) rigetta la domanda;
b) condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
c) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 18/3/2023, definitivamente a carico di parte attrice.
Napoli, 22/7/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Carla Sorrentini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, Magistrato Ordinario in Tirocinio.