TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/07/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AT TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo R.G.N. 6191/2023, promossa in grado d'appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato alla parte convenuta
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. ELENA MAPELLI (C.F. ) con studio in 20822 Seveso CodiceFiscale_2 (MB), via Manzoni n. 9 presso cui elegge domicilio
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
ING. (nato a [...] il [...] - C.F. CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 CodiceFiscale_4 della stessa in 21040 Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 43
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: opposizione all'esecuzione preventiva;
giudizio di rinvio.
All'udienza del 3.4.2025, celebratasi con trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per parte appellante in riassunzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale Giudice di rinvio, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione anche in rito disattesa, in adesione ai principi tutti enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con l'ordinanza n. 16584/2023, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. con conseguente cassazione della Parte_1 sentenza n. 1009/2021 emessa in data 13/5/2021 dal Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Crivelli, pubblicata in data 18/5/2021 (Rep. n. 2357/2021 del 18/5/2021) e corretta il 29/7/2021, ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di citazione in appello notificato in data 14/1/2020 e, per l'effetto, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 emessa il 10/12/2019 e depositata in data 13/12/2019 per i motivi esposti. 1 Nel merito: in riforma della sentenza Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 emessa il 10/12/2019 e depositata in data 13/12/2019, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 ha corrisposto all'Ing. l'importo di € 1.682,20 - ossia tutto quanto da lui dovuto CP_1 in forza dell'ordinanza collegiale di rigetto del ricorso per ricusazione R.G. n. 16/2018 Ric. emessa dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in data 13/12/2018, depositata in cancelleria in data 20/12/2018 e munita di formula esecutiva il 31/1/2019 - in data antecedente alla notifica di detta ordinanza in forma esecutiva e dell'atto di precetto avvenuta l'8/2/2019, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Ing. non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza del suddetto titolo esecutivo e, Parte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, annullare l'atto di precetto datato 5/2/2019 e notificato al sig. in data 8/2/2019 per i motivi esposti Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a precetto del 18/2/2019 e, quindi, accertare e dichiarare che nulla è ancora dovuto dal sig. all'Ing. in forza dei sopra citati Parte_1 CP_1 titolo e precetto. In ogni caso: - condannare l'Ing. alla rifusione al sig. delle CP_1 Parte_1 anticipazioni esenti, delle spese imponibili, delle spese forfettarie e del compenso di causa ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. dei giudizi di primo e di secondo grado, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, come da note spese separate;
- rigettare la domanda di condanna del sig. a restituire all'Ing. la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 1.932,14 versata con riserva di ripetizione in data 29/6/2023 in esecuzione spontanea dell'ordinanza Corte di Cassazione n. 16584/2023, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'Ing. al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3 C.P.C. patiti CP_1 e patiendi dal sig. da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o modificate del convenuto in riassunzione Ing. e chiede che la causa sia trattenuta CP_1 in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
Per parte appellata in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: In via principale:
-dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal signor nei Parte_1 confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in CP_1 narrativa, respingere il gravame promosso avverso la sentenza n. 1705/2019 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 10.12.2019 e pubblicata in data 13.12.2019 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
-condannare a restituire all'Ing. la somma complessiva di € Parte_1 CP_1 1.932,14 versata con riserva di ripetizione in data 29.06.2023 in esecuzione spontanea dell'ordinanza n. 16584/2023 della Corte di Cassazione - Sez. III Civile, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condannare il signor all'integrale refusione delle spese e del compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, compensare tra le parti tutte le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità o, in via ulteriormente gradata, contenere le richieste di controparte entro i valori tariffari minimi ex D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
2 1. A seguito dell'ordinanza n. 16584/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 12.6.2023 (doc. 3 att.), che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1009/2021 del Tribunale di Monza pubblicata in data 18.5.2021 (doc. 7 att.), il sig. ha riassunto Parte_1 il giudizio d'appello avente ad oggetto la sentenza n.1705/2019 emessa dal Giudice di Pace di Monza sull'opposizione introdotta ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c. nei confronti dell'Ing. (doc. 7 att.). CP_1 In tale giudizio di primo grado l'opponente aveva contestato la validità del precetto notificatogli in data 8.2.2019 nel quale - a fronte di un pagamento di € 1.682,20 (doc. 8 fasc. doc. I grado) ritenuto non esaustivo - era stato intimato l'ulteriore pagamento della somma di € 590,32 (cfr. doc. 5 fasc. doc. I grado . CP_1 L'importo intimato era pari alla somma di € 370,08, per residuo dovuto sulle spese legali liquidate dal Tribunale di Monza, con ordinanza collegiale del 13.12.2018, in € 1.617,50 per compensi (oltre c.p.a. ed iva come di legge) (cfr. doc. 1 precetto e titolo notificato fasc. primo grado), e di € 220,24, per spese relative all'atto di precetto. L'opponente aveva in particolare chiesto accertarsi l'illegittimità della pretesa di rimborso dell'Iva sui compensi legali, perché l'ing. parte vittoriosa, per la propria qualità di CP_1 professionista, aveva titolo per portare in detrazione l'imposta, in assenza di allegazione di circostanze ostative alla detraibilità. L'opposto nel costituirsi precisava che l'importo portato dal precetto era pari ad € 291,68 a titolo di capitale, €11,66 per c.p.a. ed €66,73 per Iva, importo dato dalla differenza tra l'importo liquidato di € 1.617,50 oltre oneri e quello di €1.325,82 oltre oneri esposto nella fattura n. 11/2018 emessa dall'Ing. e registrata a seguito del pagamento ricevuto (doc. 3 e 4 fasc. CP_1 primo grado conv.). Ha dato atto del fatto che eseguendo il pagamento parziale l'opponente aveva riconosciuto la debenza dell'Iva. Ha contestato l'applicabilità del principio invocato da parte opponente poiché nella vicenda sottesa al precedente richiamato da controparte il professionista non aveva versato alcunchè all'erario ma si era limitato a beneficiare del credito Iva derivante dalla fattura emessa dal legale incaricato, mentre nel caso di specie l'ing. CP_1
“aveva versato all'Erario l'Iva, a debito, ricevuta dal sig. con modello di pagamento F24 Pt_1 (doc. 6 fasc. primo grado conv.). Negli scritti autorizzati ex art. 320 c.p.c. parte opponente contestava l'avversaria ricostruzione in fatto e rilevava come la documentazione prodotta non escludeva la detraibilità dell'importo versato a titolo di Iva sulle spese legali liquidate nel titolo esecutivo. Formulava pertanto istanze istruttorie di prova orale ed ordine di esibizione. Parte opposta contestava l'inerenza all'esercizio della professione di ingegnere dei compensi oggetto di liquidazione a suo favore e dei costi da egli sostenuti per il pagamento del difensore. Infatti la liquidazione era avvenuta all'esito di procedimento di ricusazione, autonomo rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per competenze professionali dovute all'ing. da cui era scaturita la controversia. CP_1 Il Giudice di Pace di Monza, dopo aver rigettato le istanze istruttorie, con sentenza n. 1705/2019 depositata il 13.12.2019, rigettava l'opposizione in quanto il provvedimento costituente titolo esecutivo riguardava un giudizio di ricusazione, non inerente all'esercizio dell'attività o della professione dell'opposto, e confermava l'atto di precetto, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre oneri fiscali di legge. Il Tribunale di Monza, adito con l'impugnazione proposta dal soccombente, confermava la pronuncia di primo grado e condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in € 630,00, oltre accessori. Il Tribunale riteneva che il Giudice di Pace avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di indetraibilità dell'iva afferente spese non inerenti all'attività professionale, per l'autonomia del giudizio di ricusazione rispetto a quello sul diritto controverso, anche in ragione della ritenuta inoperatività del principio di non contestazione. Il Tribunale aveva altresì fondato la decisione sulla convinzione che la deduzione sul difetto di inerenza, svolta dal convenuto negli scritti finali del primo grado di giudizio, integrasse una mera
3 difesa non soggetta a preclusioni. Avverso questa pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il soccombente sig. Pt_1 articolando tre diversi motivi di censura (cfr. doc. 4 copia fascicolo ricorrente). Con il primo motivo, non accolto dalla Corte, denunciava la nullità della sentenza per assenza di motivazione in punto di rapporti tra giudizio di ricusazione e giudizio principale. Con il secondo motivo, accolto dalla Suprema Corte il ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 per non avere il Tribunale tenuto conto dei fatti non contestati dal sig. che denotavano la piena detraibilità dell'Iva, per come concretamente CP_1 trattata dal punto di vista fiscale, sia dal legale dello stesso, mediante emissione di fattura nei suoi confronti con ritenuta d'acconto al 20%, sia dall'opposto medesimo, che aveva emesso fattura quietanzata per la minor somma versata dal ricorrente, per di più scorporandone l'Iva. La Corte, nell'accogliere il secondo motivo, ha preliminarmente rilevato la mancata contestazione da parte dell'Ing. di alcuni fatti materiali, ossia: CP_1
“a) il legale del ricevendo il pagamento delle proprie spettanze dal cliente, in conformità CP_1 a quanto liquidato, emise una fattura nei suoi confronti con r.a. al 20%; b) lo stesso in relazione alla somma corrisposta dal er il pagamento delle somme CP_1 Pt_1 liquidate nel procedimento incidentale di ricusazione (il versò quanto dovuto ma senza Pt_1 l'IVA), emise fattura nei confronti dello stesso scorporando l'IVA; Pt_1 c) il registrò detta fattura in contabilità, nel Registro Iva Vendite.” CP_1
La Corte ha altresì dato atto del fatto che da tali fatti materiali pacifici dovevano essere tratte alcune conseguenze giuridiche, in particolare che la parte vittoriosa era stata trattata dal proprio difensore come soggetto Iva, che agiva nell'esercizio della professione ed in contabilità ordinaria, e che la stessa parte aveva agito in conformità a tale qualificazione nell'emettere fattura in ordine alle minori somme ricevute dal soccombente, fattura emessa annotata nel registro iva vendite. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui ha indagato il tema dell'inerenza o meno del costo Iva, sottratto alla giurisdizione ordinaria, anziché valutare se l'Iva fosse in concreto rimasta a carico del quale “consumatore finale” della prestazione resagli dal CP_1 proprio legale nel giudizio di ricusazione, tenendo cioè conto di come la stessa Iva era stata detratta dal medesimo (ossia se l'avesse detratta o meno). “E qui – a parte la totale CP_1 pretermissione dell'accertamento circa l'avvenuto esercizio della detrazione da parte del CP_1 a dire dell'odierno ricorrente pure documentato (v. ricorso p.16)- basti solo evidenziare che il medesimo aveva considerazione l'operazione in discorso come imponibile ai fini IVA, CP_1 emettendo la fattura nei confronti del (così riversando a suo carico l'operazione già Pt_1 fatturatagli dal propri legale, seppure per il minor importo corrispostogli dal come già Pt_1 detto), per di più registrandola: se si fosse trattato di IVA indetraibile - come pure ritenuto dal Tribunale – ciò non sarebbe stato affatto possibile,, al più giustificandosi una ricevuta o una quietanza. Insomma, è proprio l'odierno controricorrente che, emettendo la fattura nei confronti del e registrandola, non si è posto in termini di coerenza con la (sostanzialmente, ma Pt_1 contraddittoriamente) invocata posizione di “consumatore finale”, come tale soggetto a sopportare il carico dell'imposta, secondo il meccanismo di funzionamento dell'IVA (e quindi, in quanto tale, titolare a chiederne il pagamento al proprio avversario soccombente).” In conclusione, la Corte ha dunque ritenuto necessario un nuovo esame dell'appello proposto dal sig. sul punto della avvenuta detrazione o meno dell'imposta da parte del Pt_1 CP_1 poiché nel primo caso resterebbe “escluso che egli possa vantare il diritto al rimborso dell'IVA sulle spese legali liquidate in suo favore”, a prescindere da ogni considerazione in punto di spettanza o meno della detrazione in parola. Ha dunque cassato la sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio e demandato al Tribunale anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4 2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il sig. ha chiesto Pt_1 l'accoglimento dell'originario appello proposto, con declaratoria di nullità della sentenza del Giudice di Pace per non aver posto a base della decisione una fatto non contestato (l'avvenuta detrazione o quanto meno la possibilità di detrazione) e per avere deciso sulla base di fatti eccepiti tardivamente (la non inerenza) e, nel merito, la riforma della sentenza in ragione dell'intervenuta estinzione del debito in data antecedente alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, avvenuta l'8/2/2019, per effetto della corresponsione dell'importo di € 1.682,20. Ha chiesto dunque per l'effetto dichiararsi che il convenuto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in forza dell'ordinanza collegiale di rigetto del ricorso per ricusazione R.G. n. 16/2018 emessa dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in data 13/12/2018, con conseguente inefficacia dell'atto di precetto, condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc e refusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2023 l'Ing. ha dato atto di CP_1 aver restituito ex art. 389 c.p.c. in data 29.06.2023 la somma complessiva di € 1.932,14 pari all'importo capitale, alle spese di lite e agli interessi maturati dalla data di pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado dal (doc. 1 conv.) ed ha precisato le suesposte Pt_1 conclusioni. Ha nuovamente precisato che il credito portato dall'atto di precetto si riferirebbe ad € 291,68 a titolo di capitale, oltre € 11,66 a titolo di CPA e oltre € 66,73 a titolo di IVA e così per complessivi € 370,08. La debenza del non sarebbe dunque ascrivile a sola imposta sul Pt_1 valore aggiunto, contestata, bensì dalla differenza tra € 1.617,50, oltre oneri, liquidato dal Giudice nell'ordinanza del 13.12.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado) e l'importo di € 1.325,82, oltre oneri, di cui alla fattura n. 11/2018, quest'ultima emessa a quietanza dall'Ing. n data 31.12.2018 ex art. 1 e 3 D.P.R. n. 633/1972 a fronte del parziale pagamento ricevuto CP_1 dal signor (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado). Pt_1 Ha quindi nuovamente ribadito integralmente la propria prospettazione in punto di non detraibilità dell'iva pagata al difensore. Infine ha contestato le avversarie richieste di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e di refusione integrale delle spese di lite, chiedendo disporsi la compensazione.
4. Istruita la causa con ordine di esibizione all'ing. del Registro IVA vendite (fatture CP_1 emesse) e del Registro IVA acquisti relativi al periodo 1/10/2018 - 30/4/2019 nonché del modello F24 relativo al versamento del saldo IVA anno 2018, e all'Avv. del CP_2
Registro IVA vendite (fatture emesse) relativo al periodo 1/10/2018 - 31/12/2018, integralmente adempiuto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, "onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità" (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010). Inoltre, nei giudizi di rinvio, il giudice è chiamato a rendere una nuova pronuncia che rimedi ai vizi di motivazione delle precedenti sentenze cassate, specie ove sia stato accertato un errore in tema di valutazione dei mezzi di prova, potendo valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti necessari, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. civ.,
5 Sez. I, Ordinanza, 26/05/2025, n. 14014).
5. Nella vicenda in esame, e alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza di annullamento, va integralmente accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'odierno attore in riassunzione con conseguente riforma integrale della sentenza di primo grado.
6. Anzitutto deve osservarsi come la questione dell'astratta detraibilità o non detraibilità, in ragione dell'inerenza o meno delle spese di difesa sostenute nel giudizio di ricusazione r.g.n. all'attività professionale, posta a fondamento della decisione di primo e secondo grado, sia stata giudicata definitivamente irrilevante dalla Suprema Corte, poiché attinente alla questione del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e non al thema decidendum afferente il diritto al rimborso da parte del soccombente degli effettivi costi sostenuti per la propria difesa. Deve dunque verificarsi in questo giudizio unicamente la fondatezza della prospettazione attorea, in punto di avvenuta detrazione dell'iva corrisposta al difensore, con conseguente inesistenza dell'obbligazione di rimborso in capo al soccombente (cfr. Cass. n. 9904/2009 e Cass. 22279/2019). Preliminarmente, in fatto, deve chiarirsi che tale questione accentra il merito della controversia, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto. Sostiene, l'Ing. che con l'atto di precetto notificato l'8.2.2019 sarebbero state CP_1 inequivocabilmente richieste le somme residue a titolo di capitale (spese legali), oltre ad accessori di legge (c.p.a. ed iva) ed esborsi per atto di precetto, per avere il debitore, mediante il pagamento parziale, implicitamente riconosciuto la debenza dell'Iva. Pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, anche nell'ipotesi di fondatezza dell'avversaria prospettazione, il precetto rimarrebbe parzialmente efficace per il capitale residuo non corrisposto e per il c.p.a. In realtà il tenore dell'atto di precetto (doc. 1 fasc. atti I grado att.) non risulta univocamente conforme a tale prospettazione in merito alla suddivisione delle sotto-voci di credito principale oggetto di intimazione (quota residua capitale, cpa ed iva), né la complessiva condotta delle parti consente di ritenere che il debitore, eseguendo il pagamento, abbia effettuato tale imputazione pro quota per capitale e pro quota per iva. Nell'atto di precetto l'Ing. ha infatti detratto dal CP_1 totale richiesto (€ 2.052,28) la somma pagata spontaneamente senza precisare l'imputazione del pagamento ricevuto a capitale, iva e c.p.a, come invece sostenuto nella comparsa di costituzione dinanzi al G.D.P. e nei successivi gradi. Inoltre dalla disamina dello scambio di corrispondenza (doc. 4, 5,6,7 fasc. doc. I grado att.) precedente al pagamento spontaneo di € 1683,23 (doc. 8 fasc. doc. I grado att.) e al precetto, risulta la costituzione in mora da parte del difensore di CP_1 rispetto al totale comprensivo di Iva (€2.052,28) e altrettanto precisa contestazione da parte del difensore del sig. sulla debenza delle somme richieste a titolo di iva, contestazione a cui Pt_1 ha fatto seguito pagamento dalla seguente causale: “pagamento di quanto dovuto come il 13 dicembre 2018..”. La successiva condotta solutoria tenuta dal e la causale del pagamento Pt_1 rende evidente come il pagamento era stato effettuato a totale estinzione del debito richiesto per capitale e c.p.a., ferma la precedente contestazione dell'iva. Nel merito, all'esito dell'istruttoria espletata, deve ritenersi definitivamente provato il fatto in ordine al quale la Cassazione ha ritenuto sussistente un principio di prova rilevante già sulla base dei documenti prodotti e del contegno assunto dal convenuto nell'ambito della sua costituzione in giudizio. Si allude in particolare ai documenti del fascicolo di primo grado di parte attrice nn. 5,fattura 240/2018 avv. con applicazione ritenuta d'acconto, 10, fattura 11/2018 Pt_1 CP_1 relativa al pagamento spontaneo con addebito dell'iva e al doc.4 del fascicolo di primo grado dell'opposto, estratto registro iva vendite comprovante la registrazione della fattura emessa nei confronti del sig. Da tali documenti e dalle difese contenute nella comparsa emergeva Pt_1
6 infatti come non fosse contestato che l'Ing. fosse stato qualificato come professionista in CP_1 contabilità ordinaria dal suo stesso legale e che egli stesso si fosse qualificato in tale guisa nel ricevere il pagamento parziale spontaneo e nel registrare il relativo ricavo. All'esito dell'ordine di esibizione è stata acquisita piena prova dell'ulteriore fatto, ancora controverso, che l'Ing. avesse non solo sostenuto il costo per IVA dovuta al proprio CP_1 difensore all'atto del pagamento del relativo compenso, in qualità di titolare di P.IVA, ma che lo avesse anche registrato nella propria contabilità (€ 370,08 Pagani Desiree, pagina 4 foglio n. 2018/12 del Registro IVA acquisti dell'Ing. relativo al mese di dicembre 2018) potendo CP_1 dunque beneficiare, nell'ambito del proprio regime fiscale ordinario, di tale costo detraendolo, unitamente agli altri importi detraibili, dai maggiori ricavi per IVA ricevuti nel trimestre. Dall'esame del Registro IVA vendite - annotazione delle liquidazioni delle operazioni relative al IV trimestre del 2018 (pag. 7/11--Foglio numero 2018/11) - si desume infatti che l'Ing. CP_1 ha dedotto dall'IVA esigibile del suddetto trimestre per complessivi € 1.496,31 (v. totali del trimestre - pag. 6/11--Foglio numero 2018/10) l'IVA detraibile del medesimo trimestre pari a complessivi € 925,64 (v. Registro IVA acquisti totali del trimestre - pag. 5/11--Foglio numero2018/13 di cui € 59,15 per ottobre 2018 come da pag. 1/11--Foglio numero 2018/10; € 420,89 per novembre 2018 come da pag. 2/11--Foglio numero 2018/11 e € 445,60 per dicembre 2018 da pag. 4/11--Foglio numero 2018/12). Conseguentemente l'opposizione deve trovare integrale accoglimento poiché è provato da un lato che non era dovuta dal soccombente l'Iva sui compensi liquidati, poiché la parte vittoriosa aveva effettivamente detratto quel costo, e dall'altro che il debitore aveva onorato dunque integralmente il proprio debito mediante il versamento della somma di € 1.682,20 (€ 1.617,50 per compensi + € 64,70 per C.P.A. 4%) con bonifico bancario del 28/12/2018, più di un mese prima della notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto (v. doc. 08 fascicolo di primo grado).
7. Le spese di tutti i gradi di giudizio, inclusi il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, vanno poste a carico del soccombente. Ne deriva il rigetto della richiesta di condanna dell'appellante vittorioso alla restituzione delle somme per spese di lite oggetto di rimborso spontaneo da parte del CP_1 Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, salvo che per le prestazioni interamente concluse alla data di entrata in vigore dello stesso, tenendo conto dell'importo del credito contestato (€ 590,32) e dell'oggetto delle impugnazioni (esteso anche alle domande restitutorie in fase d'appello e di legittimità), oltre che dei parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente svoltesi, dunque esclusa la fase istruttoria del primo procedimento d'appello.
8. Va altresì accolta la condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., da quantificarsi in via equitativa in misura pari al doppio delle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio. È lapalissiano infatti l'inconsistenza delle tesi in fatto e in diritto sostenute dalla parte convenuta all'esito della cassazione con rinvio. Non si rinviene infatti alcuna giustificazione nella condotta della parte convenuta che, consapevole di aver detratto l'iva corrisposta al legale e di aver ritenuto inerenti i compensi pagati per la difesa, ha ciononostante resistito in questa sede, riproponendo integralmente tesi giuridiche in contrasto con tale realtà materiale, persino sul difetto di inerenza, ritenuta chiaramente irrilevante dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 16584/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 12.6.2023, definitivamente
7 pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 promosso da ontro Parte_1 CP_1 riforma la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di quest'ultimo di procedere all'esecuzione forzata per il recupero della somma intimata nel precetto datato 5.02.2019, risultando integralmente estinto il debito per effetto del pagamento eseguito;
- condanna al pagamento in favore di elle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi Euro 330,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, ed esborsi pari ad € 43,00, quanto al giudizio di secondo grado in complessivi Euro 440,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, ed esborsi pari ad € 91,50, quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in complessivi Euro 1875, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre esborsi per € 423,00 e quando al presente giudizio di rinvio in complessivi Euro 662,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge ed esborsi per € 282,14;
- condanna al risarcimento del danno da lite temeraria in favore di CP_1 he si quantifica in € 1.324,00, con interessi ex art. 1284 primo comma Parte_1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Così deciso in Monza, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
AT TO
8
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa AT TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo R.G.N. 6191/2023, promossa in grado d'appello con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato alla parte convenuta
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] rappresentato e difeso, dall'Avv. ELENA MAPELLI (C.F. ) con studio in 20822 Seveso CodiceFiscale_2 (MB), via Manzoni n. 9 presso cui elegge domicilio
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
ING. (nato a [...] il [...] - C.F. CP_1 C.F._3
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
[...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 CodiceFiscale_4 della stessa in 21040 Uboldo (VA), Via IV Novembre n. 43
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
Oggetto: opposizione all'esecuzione preventiva;
giudizio di rinvio.
All'udienza del 3.4.2025, celebratasi con trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per parte appellante in riassunzione
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito quale Giudice di rinvio, ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione anche in rito disattesa, in adesione ai principi tutti enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con l'ordinanza n. 16584/2023, in accoglimento del ricorso presentato dal sig. con conseguente cassazione della Parte_1 sentenza n. 1009/2021 emessa in data 13/5/2021 dal Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, in persona del Giudice Dott. Alberto Crivelli, pubblicata in data 18/5/2021 (Rep. n. 2357/2021 del 18/5/2021) e corretta il 29/7/2021, ritenere fondati i motivi esposti con l'atto di citazione in appello notificato in data 14/1/2020 e, per l'effetto, così giudicare: In via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 emessa il 10/12/2019 e depositata in data 13/12/2019 per i motivi esposti. 1 Nel merito: in riforma della sentenza Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 emessa il 10/12/2019 e depositata in data 13/12/2019, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 ha corrisposto all'Ing. l'importo di € 1.682,20 - ossia tutto quanto da lui dovuto CP_1 in forza dell'ordinanza collegiale di rigetto del ricorso per ricusazione R.G. n. 16/2018 Ric. emessa dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in data 13/12/2018, depositata in cancelleria in data 20/12/2018 e munita di formula esecutiva il 31/1/2019 - in data antecedente alla notifica di detta ordinanza in forma esecutiva e dell'atto di precetto avvenuta l'8/2/2019, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che l'Ing. non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata nei confronti del sig. in forza del suddetto titolo esecutivo e, Parte_1 conseguentemente, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, annullare l'atto di precetto datato 5/2/2019 e notificato al sig. in data 8/2/2019 per i motivi esposti Parte_1 nell'atto di citazione in opposizione a precetto del 18/2/2019 e, quindi, accertare e dichiarare che nulla è ancora dovuto dal sig. all'Ing. in forza dei sopra citati Parte_1 CP_1 titolo e precetto. In ogni caso: - condannare l'Ing. alla rifusione al sig. delle CP_1 Parte_1 anticipazioni esenti, delle spese imponibili, delle spese forfettarie e del compenso di causa ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. dei giudizi di primo e di secondo grado, del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, come da note spese separate;
- rigettare la domanda di condanna del sig. a restituire all'Ing. la Parte_1 CP_1 complessiva somma di € 1.932,14 versata con riserva di ripetizione in data 29/6/2023 in esecuzione spontanea dell'ordinanza Corte di Cassazione n. 16584/2023, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare l'Ing. al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3 C.P.C. patiti CP_1 e patiendi dal sig. da liquidarsi in via equitativa. Parte_1
Dichiara, infine, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove o modificate del convenuto in riassunzione Ing. e chiede che la causa sia trattenuta CP_1 in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
Per parte appellata in riassunzione:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: In via principale:
-dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal signor nei Parte_1 confronti dell'Ing. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in CP_1 narrativa, respingere il gravame promosso avverso la sentenza n. 1705/2019 emessa dal Giudice di Pace di Monza in data 10.12.2019 e pubblicata in data 13.12.2019 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
-condannare a restituire all'Ing. la somma complessiva di € Parte_1 CP_1 1.932,14 versata con riserva di ripetizione in data 29.06.2023 in esecuzione spontanea dell'ordinanza n. 16584/2023 della Corte di Cassazione - Sez. III Civile, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- condannare il signor all'integrale refusione delle spese e del compenso Parte_1 professionale, oltre rimborso spese forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge. In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, compensare tra le parti tutte le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità o, in via ulteriormente gradata, contenere le richieste di controparte entro i valori tariffari minimi ex D.M. n. 55/2014.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
2 1. A seguito dell'ordinanza n. 16584/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 12.6.2023 (doc. 3 att.), che ha annullato con rinvio la sentenza n. 1009/2021 del Tribunale di Monza pubblicata in data 18.5.2021 (doc. 7 att.), il sig. ha riassunto Parte_1 il giudizio d'appello avente ad oggetto la sentenza n.1705/2019 emessa dal Giudice di Pace di Monza sull'opposizione introdotta ai sensi dell'art. 615 primo comma c.p.c. nei confronti dell'Ing. (doc. 7 att.). CP_1 In tale giudizio di primo grado l'opponente aveva contestato la validità del precetto notificatogli in data 8.2.2019 nel quale - a fronte di un pagamento di € 1.682,20 (doc. 8 fasc. doc. I grado) ritenuto non esaustivo - era stato intimato l'ulteriore pagamento della somma di € 590,32 (cfr. doc. 5 fasc. doc. I grado . CP_1 L'importo intimato era pari alla somma di € 370,08, per residuo dovuto sulle spese legali liquidate dal Tribunale di Monza, con ordinanza collegiale del 13.12.2018, in € 1.617,50 per compensi (oltre c.p.a. ed iva come di legge) (cfr. doc. 1 precetto e titolo notificato fasc. primo grado), e di € 220,24, per spese relative all'atto di precetto. L'opponente aveva in particolare chiesto accertarsi l'illegittimità della pretesa di rimborso dell'Iva sui compensi legali, perché l'ing. parte vittoriosa, per la propria qualità di CP_1 professionista, aveva titolo per portare in detrazione l'imposta, in assenza di allegazione di circostanze ostative alla detraibilità. L'opposto nel costituirsi precisava che l'importo portato dal precetto era pari ad € 291,68 a titolo di capitale, €11,66 per c.p.a. ed €66,73 per Iva, importo dato dalla differenza tra l'importo liquidato di € 1.617,50 oltre oneri e quello di €1.325,82 oltre oneri esposto nella fattura n. 11/2018 emessa dall'Ing. e registrata a seguito del pagamento ricevuto (doc. 3 e 4 fasc. CP_1 primo grado conv.). Ha dato atto del fatto che eseguendo il pagamento parziale l'opponente aveva riconosciuto la debenza dell'Iva. Ha contestato l'applicabilità del principio invocato da parte opponente poiché nella vicenda sottesa al precedente richiamato da controparte il professionista non aveva versato alcunchè all'erario ma si era limitato a beneficiare del credito Iva derivante dalla fattura emessa dal legale incaricato, mentre nel caso di specie l'ing. CP_1
“aveva versato all'Erario l'Iva, a debito, ricevuta dal sig. con modello di pagamento F24 Pt_1 (doc. 6 fasc. primo grado conv.). Negli scritti autorizzati ex art. 320 c.p.c. parte opponente contestava l'avversaria ricostruzione in fatto e rilevava come la documentazione prodotta non escludeva la detraibilità dell'importo versato a titolo di Iva sulle spese legali liquidate nel titolo esecutivo. Formulava pertanto istanze istruttorie di prova orale ed ordine di esibizione. Parte opposta contestava l'inerenza all'esercizio della professione di ingegnere dei compensi oggetto di liquidazione a suo favore e dei costi da egli sostenuti per il pagamento del difensore. Infatti la liquidazione era avvenuta all'esito di procedimento di ricusazione, autonomo rispetto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per competenze professionali dovute all'ing. da cui era scaturita la controversia. CP_1 Il Giudice di Pace di Monza, dopo aver rigettato le istanze istruttorie, con sentenza n. 1705/2019 depositata il 13.12.2019, rigettava l'opposizione in quanto il provvedimento costituente titolo esecutivo riguardava un giudizio di ricusazione, non inerente all'esercizio dell'attività o della professione dell'opposto, e confermava l'atto di precetto, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 oltre oneri fiscali di legge. Il Tribunale di Monza, adito con l'impugnazione proposta dal soccombente, confermava la pronuncia di primo grado e condannava alla refusione delle spese di lite liquidate in € 630,00, oltre accessori. Il Tribunale riteneva che il Giudice di Pace avesse correttamente applicato i principi di diritto in materia di indetraibilità dell'iva afferente spese non inerenti all'attività professionale, per l'autonomia del giudizio di ricusazione rispetto a quello sul diritto controverso, anche in ragione della ritenuta inoperatività del principio di non contestazione. Il Tribunale aveva altresì fondato la decisione sulla convinzione che la deduzione sul difetto di inerenza, svolta dal convenuto negli scritti finali del primo grado di giudizio, integrasse una mera
3 difesa non soggetta a preclusioni. Avverso questa pronuncia proponeva ricorso per Cassazione il soccombente sig. Pt_1 articolando tre diversi motivi di censura (cfr. doc. 4 copia fascicolo ricorrente). Con il primo motivo, non accolto dalla Corte, denunciava la nullità della sentenza per assenza di motivazione in punto di rapporti tra giudizio di ricusazione e giudizio principale. Con il secondo motivo, accolto dalla Suprema Corte il ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 per non avere il Tribunale tenuto conto dei fatti non contestati dal sig. che denotavano la piena detraibilità dell'Iva, per come concretamente CP_1 trattata dal punto di vista fiscale, sia dal legale dello stesso, mediante emissione di fattura nei suoi confronti con ritenuta d'acconto al 20%, sia dall'opposto medesimo, che aveva emesso fattura quietanzata per la minor somma versata dal ricorrente, per di più scorporandone l'Iva. La Corte, nell'accogliere il secondo motivo, ha preliminarmente rilevato la mancata contestazione da parte dell'Ing. di alcuni fatti materiali, ossia: CP_1
“a) il legale del ricevendo il pagamento delle proprie spettanze dal cliente, in conformità CP_1 a quanto liquidato, emise una fattura nei suoi confronti con r.a. al 20%; b) lo stesso in relazione alla somma corrisposta dal er il pagamento delle somme CP_1 Pt_1 liquidate nel procedimento incidentale di ricusazione (il versò quanto dovuto ma senza Pt_1 l'IVA), emise fattura nei confronti dello stesso scorporando l'IVA; Pt_1 c) il registrò detta fattura in contabilità, nel Registro Iva Vendite.” CP_1
La Corte ha altresì dato atto del fatto che da tali fatti materiali pacifici dovevano essere tratte alcune conseguenze giuridiche, in particolare che la parte vittoriosa era stata trattata dal proprio difensore come soggetto Iva, che agiva nell'esercizio della professione ed in contabilità ordinaria, e che la stessa parte aveva agito in conformità a tale qualificazione nell'emettere fattura in ordine alle minori somme ricevute dal soccombente, fattura emessa annotata nel registro iva vendite. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui ha indagato il tema dell'inerenza o meno del costo Iva, sottratto alla giurisdizione ordinaria, anziché valutare se l'Iva fosse in concreto rimasta a carico del quale “consumatore finale” della prestazione resagli dal CP_1 proprio legale nel giudizio di ricusazione, tenendo cioè conto di come la stessa Iva era stata detratta dal medesimo (ossia se l'avesse detratta o meno). “E qui – a parte la totale CP_1 pretermissione dell'accertamento circa l'avvenuto esercizio della detrazione da parte del CP_1 a dire dell'odierno ricorrente pure documentato (v. ricorso p.16)- basti solo evidenziare che il medesimo aveva considerazione l'operazione in discorso come imponibile ai fini IVA, CP_1 emettendo la fattura nei confronti del (così riversando a suo carico l'operazione già Pt_1 fatturatagli dal propri legale, seppure per il minor importo corrispostogli dal come già Pt_1 detto), per di più registrandola: se si fosse trattato di IVA indetraibile - come pure ritenuto dal Tribunale – ciò non sarebbe stato affatto possibile,, al più giustificandosi una ricevuta o una quietanza. Insomma, è proprio l'odierno controricorrente che, emettendo la fattura nei confronti del e registrandola, non si è posto in termini di coerenza con la (sostanzialmente, ma Pt_1 contraddittoriamente) invocata posizione di “consumatore finale”, come tale soggetto a sopportare il carico dell'imposta, secondo il meccanismo di funzionamento dell'IVA (e quindi, in quanto tale, titolare a chiederne il pagamento al proprio avversario soccombente).” In conclusione, la Corte ha dunque ritenuto necessario un nuovo esame dell'appello proposto dal sig. sul punto della avvenuta detrazione o meno dell'imposta da parte del Pt_1 CP_1 poiché nel primo caso resterebbe “escluso che egli possa vantare il diritto al rimborso dell'IVA sulle spese legali liquidate in suo favore”, a prescindere da ogni considerazione in punto di spettanza o meno della detrazione in parola. Ha dunque cassato la sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Monza, in diversa composizione, dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso relativo alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio e demandato al Tribunale anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
4 2. Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il sig. ha chiesto Pt_1 l'accoglimento dell'originario appello proposto, con declaratoria di nullità della sentenza del Giudice di Pace per non aver posto a base della decisione una fatto non contestato (l'avvenuta detrazione o quanto meno la possibilità di detrazione) e per avere deciso sulla base di fatti eccepiti tardivamente (la non inerenza) e, nel merito, la riforma della sentenza in ragione dell'intervenuta estinzione del debito in data antecedente alla notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, avvenuta l'8/2/2019, per effetto della corresponsione dell'importo di € 1.682,20. Ha chiesto dunque per l'effetto dichiararsi che il convenuto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti in forza dell'ordinanza collegiale di rigetto del ricorso per ricusazione R.G. n. 16/2018 emessa dal Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, in data 13/12/2018, con conseguente inefficacia dell'atto di precetto, condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc e refusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.12.2023 l'Ing. ha dato atto di CP_1 aver restituito ex art. 389 c.p.c. in data 29.06.2023 la somma complessiva di € 1.932,14 pari all'importo capitale, alle spese di lite e agli interessi maturati dalla data di pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado dal (doc. 1 conv.) ed ha precisato le suesposte Pt_1 conclusioni. Ha nuovamente precisato che il credito portato dall'atto di precetto si riferirebbe ad € 291,68 a titolo di capitale, oltre € 11,66 a titolo di CPA e oltre € 66,73 a titolo di IVA e così per complessivi € 370,08. La debenza del non sarebbe dunque ascrivile a sola imposta sul Pt_1 valore aggiunto, contestata, bensì dalla differenza tra € 1.617,50, oltre oneri, liquidato dal Giudice nell'ordinanza del 13.12.2018 (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado) e l'importo di € 1.325,82, oltre oneri, di cui alla fattura n. 11/2018, quest'ultima emessa a quietanza dall'Ing. n data 31.12.2018 ex art. 1 e 3 D.P.R. n. 633/1972 a fronte del parziale pagamento ricevuto CP_1 dal signor (cfr. doc. 3 fascicolo primo grado). Pt_1 Ha quindi nuovamente ribadito integralmente la propria prospettazione in punto di non detraibilità dell'iva pagata al difensore. Infine ha contestato le avversarie richieste di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e di refusione integrale delle spese di lite, chiedendo disporsi la compensazione.
4. Istruita la causa con ordine di esibizione all'ing. del Registro IVA vendite (fatture CP_1 emesse) e del Registro IVA acquisti relativi al periodo 1/10/2018 - 30/4/2019 nonché del modello F24 relativo al versamento del saldo IVA anno 2018, e all'Avv. del CP_2
Registro IVA vendite (fatture emesse) relativo al periodo 1/10/2018 - 31/12/2018, integralmente adempiuto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.4.2025, a seguito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
5. Occorre premettere che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, "onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità" (v. ad es. Cass., sent. n. 17353/2010). Inoltre, nei giudizi di rinvio, il giudice è chiamato a rendere una nuova pronuncia che rimedi ai vizi di motivazione delle precedenti sentenze cassate, specie ove sia stato accertato un errore in tema di valutazione dei mezzi di prova, potendo valutare liberamente i fatti già accertati e indagare su altri fatti necessari, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi (Cass. civ.,
5 Sez. I, Ordinanza, 26/05/2025, n. 14014).
5. Nella vicenda in esame, e alla luce del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza di annullamento, va integralmente accolta l'opposizione all'esecuzione proposta dall'odierno attore in riassunzione con conseguente riforma integrale della sentenza di primo grado.
6. Anzitutto deve osservarsi come la questione dell'astratta detraibilità o non detraibilità, in ragione dell'inerenza o meno delle spese di difesa sostenute nel giudizio di ricusazione r.g.n. all'attività professionale, posta a fondamento della decisione di primo e secondo grado, sia stata giudicata definitivamente irrilevante dalla Suprema Corte, poiché attinente alla questione del corretto adempimento dell'obbligazione tributaria nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e non al thema decidendum afferente il diritto al rimborso da parte del soccombente degli effettivi costi sostenuti per la propria difesa. Deve dunque verificarsi in questo giudizio unicamente la fondatezza della prospettazione attorea, in punto di avvenuta detrazione dell'iva corrisposta al difensore, con conseguente inesistenza dell'obbligazione di rimborso in capo al soccombente (cfr. Cass. n. 9904/2009 e Cass. 22279/2019). Preliminarmente, in fatto, deve chiarirsi che tale questione accentra il merito della controversia, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto. Sostiene, l'Ing. che con l'atto di precetto notificato l'8.2.2019 sarebbero state CP_1 inequivocabilmente richieste le somme residue a titolo di capitale (spese legali), oltre ad accessori di legge (c.p.a. ed iva) ed esborsi per atto di precetto, per avere il debitore, mediante il pagamento parziale, implicitamente riconosciuto la debenza dell'Iva. Pertanto, secondo la prospettazione della parte convenuta, anche nell'ipotesi di fondatezza dell'avversaria prospettazione, il precetto rimarrebbe parzialmente efficace per il capitale residuo non corrisposto e per il c.p.a. In realtà il tenore dell'atto di precetto (doc. 1 fasc. atti I grado att.) non risulta univocamente conforme a tale prospettazione in merito alla suddivisione delle sotto-voci di credito principale oggetto di intimazione (quota residua capitale, cpa ed iva), né la complessiva condotta delle parti consente di ritenere che il debitore, eseguendo il pagamento, abbia effettuato tale imputazione pro quota per capitale e pro quota per iva. Nell'atto di precetto l'Ing. ha infatti detratto dal CP_1 totale richiesto (€ 2.052,28) la somma pagata spontaneamente senza precisare l'imputazione del pagamento ricevuto a capitale, iva e c.p.a, come invece sostenuto nella comparsa di costituzione dinanzi al G.D.P. e nei successivi gradi. Inoltre dalla disamina dello scambio di corrispondenza (doc. 4, 5,6,7 fasc. doc. I grado att.) precedente al pagamento spontaneo di € 1683,23 (doc. 8 fasc. doc. I grado att.) e al precetto, risulta la costituzione in mora da parte del difensore di CP_1 rispetto al totale comprensivo di Iva (€2.052,28) e altrettanto precisa contestazione da parte del difensore del sig. sulla debenza delle somme richieste a titolo di iva, contestazione a cui Pt_1 ha fatto seguito pagamento dalla seguente causale: “pagamento di quanto dovuto come il 13 dicembre 2018..”. La successiva condotta solutoria tenuta dal e la causale del pagamento Pt_1 rende evidente come il pagamento era stato effettuato a totale estinzione del debito richiesto per capitale e c.p.a., ferma la precedente contestazione dell'iva. Nel merito, all'esito dell'istruttoria espletata, deve ritenersi definitivamente provato il fatto in ordine al quale la Cassazione ha ritenuto sussistente un principio di prova rilevante già sulla base dei documenti prodotti e del contegno assunto dal convenuto nell'ambito della sua costituzione in giudizio. Si allude in particolare ai documenti del fascicolo di primo grado di parte attrice nn. 5,fattura 240/2018 avv. con applicazione ritenuta d'acconto, 10, fattura 11/2018 Pt_1 CP_1 relativa al pagamento spontaneo con addebito dell'iva e al doc.4 del fascicolo di primo grado dell'opposto, estratto registro iva vendite comprovante la registrazione della fattura emessa nei confronti del sig. Da tali documenti e dalle difese contenute nella comparsa emergeva Pt_1
6 infatti come non fosse contestato che l'Ing. fosse stato qualificato come professionista in CP_1 contabilità ordinaria dal suo stesso legale e che egli stesso si fosse qualificato in tale guisa nel ricevere il pagamento parziale spontaneo e nel registrare il relativo ricavo. All'esito dell'ordine di esibizione è stata acquisita piena prova dell'ulteriore fatto, ancora controverso, che l'Ing. avesse non solo sostenuto il costo per IVA dovuta al proprio CP_1 difensore all'atto del pagamento del relativo compenso, in qualità di titolare di P.IVA, ma che lo avesse anche registrato nella propria contabilità (€ 370,08 Pagani Desiree, pagina 4 foglio n. 2018/12 del Registro IVA acquisti dell'Ing. relativo al mese di dicembre 2018) potendo CP_1 dunque beneficiare, nell'ambito del proprio regime fiscale ordinario, di tale costo detraendolo, unitamente agli altri importi detraibili, dai maggiori ricavi per IVA ricevuti nel trimestre. Dall'esame del Registro IVA vendite - annotazione delle liquidazioni delle operazioni relative al IV trimestre del 2018 (pag. 7/11--Foglio numero 2018/11) - si desume infatti che l'Ing. CP_1 ha dedotto dall'IVA esigibile del suddetto trimestre per complessivi € 1.496,31 (v. totali del trimestre - pag. 6/11--Foglio numero 2018/10) l'IVA detraibile del medesimo trimestre pari a complessivi € 925,64 (v. Registro IVA acquisti totali del trimestre - pag. 5/11--Foglio numero2018/13 di cui € 59,15 per ottobre 2018 come da pag. 1/11--Foglio numero 2018/10; € 420,89 per novembre 2018 come da pag. 2/11--Foglio numero 2018/11 e € 445,60 per dicembre 2018 da pag. 4/11--Foglio numero 2018/12). Conseguentemente l'opposizione deve trovare integrale accoglimento poiché è provato da un lato che non era dovuta dal soccombente l'Iva sui compensi liquidati, poiché la parte vittoriosa aveva effettivamente detratto quel costo, e dall'altro che il debitore aveva onorato dunque integralmente il proprio debito mediante il versamento della somma di € 1.682,20 (€ 1.617,50 per compensi + € 64,70 per C.P.A. 4%) con bonifico bancario del 28/12/2018, più di un mese prima della notifica del titolo in forma esecutiva e dell'atto di precetto (v. doc. 08 fascicolo di primo grado).
7. Le spese di tutti i gradi di giudizio, inclusi il giudizio di Cassazione e il presente giudizio di rinvio, vanno poste a carico del soccombente. Ne deriva il rigetto della richiesta di condanna dell'appellante vittorioso alla restituzione delle somme per spese di lite oggetto di rimborso spontaneo da parte del CP_1 Le spese sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, salvo che per le prestazioni interamente concluse alla data di entrata in vigore dello stesso, tenendo conto dell'importo del credito contestato (€ 590,32) e dell'oggetto delle impugnazioni (esteso anche alle domande restitutorie in fase d'appello e di legittimità), oltre che dei parametri medi per ciascuna delle fasi effettivamente svoltesi, dunque esclusa la fase istruttoria del primo procedimento d'appello.
8. Va altresì accolta la condanna del convenuto al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c., da quantificarsi in via equitativa in misura pari al doppio delle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio. È lapalissiano infatti l'inconsistenza delle tesi in fatto e in diritto sostenute dalla parte convenuta all'esito della cassazione con rinvio. Non si rinviene infatti alcuna giustificazione nella condotta della parte convenuta che, consapevole di aver detratto l'iva corrisposta al legale e di aver ritenuto inerenti i compensi pagati per la difesa, ha ciononostante resistito in questa sede, riproponendo integralmente tesi giuridiche in contrasto con tale realtà materiale, persino sul difetto di inerenza, ritenuta chiaramente irrilevante dalla Suprema Corte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, quale giudice in sede di rinvio, in forza dell'ordinanza n. 16584/2023 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione e pubblicata il 12.6.2023, definitivamente
7 pronunciando nel contraddittorio fra le parti, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Monza n. 1705/2019 promosso da ontro Parte_1 CP_1 riforma la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di quest'ultimo di procedere all'esecuzione forzata per il recupero della somma intimata nel precetto datato 5.02.2019, risultando integralmente estinto il debito per effetto del pagamento eseguito;
- condanna al pagamento in favore di elle spese CP_1 Parte_1 processuali, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi Euro 330,00 oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, ed esborsi pari ad € 43,00, quanto al giudizio di secondo grado in complessivi Euro 440,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, ed esborsi pari ad € 91,50, quanto al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in complessivi Euro 1875, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge, oltre esborsi per € 423,00 e quando al presente giudizio di rinvio in complessivi Euro 662,00, oltre spese forfettarie ex art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, oltre IVA e CPA secondo legge ed esborsi per € 282,14;
- condanna al risarcimento del danno da lite temeraria in favore di CP_1 he si quantifica in € 1.324,00, con interessi ex art. 1284 primo comma Parte_1 c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Così deciso in Monza, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
AT TO
8