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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
In persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 376/2023 del Giudice di pace di
Montecorvino Rovella, pubblicata il 21 aprile 2023, iscritto al n. 4526 del ruolo generale
degli affari contenziosi dell'anno 2023, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre
2025 e pendente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma, alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali, costituitosi in persona di , Responsabile Contenzioso in virtù Parte_2 CP_1
dei poteri conferitigli giusta la procura speciale del 20 aprile 2023 autenticata nelle firme per atto del notaio racc.179856 e rep. 12275, rappresentata e difesa, per Persona_1
procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Domenico Di Giuseppe (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via C.F._1
Vienna n. 27
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e ivi residente a[...]; C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
- appellati -
N. 4526/2023 R.G. 1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 12 dicembre 2021, evocò in giudizio Controparte_2
dinanzi al Giudice di pace di Montecorvino Rovella l e la Parte_1
, assumendo di essere venuto a conoscenza “tramite accertamento Controparte_3
(estratti di ruolo allegati agli atti) presso , Parte_1
Agente della Prov. Di Salerno, dell'esistenza di cartelle di pagamento emesse nei propri
confronti, avente come carico debitorio presunto omesso pagamento di Tasse
automobilistiche” relative all'anno d'imposta 2007. Premesso il suo “interesse ad agire, al
fine di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale suindicata, nonché della
pretesa impositiva in essa contenuta”, e argomentato della giurisdizione ordinaria sulla sua domanda e del suo interesse “di evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'Agente
della Riscossione”, l'attore chiese: “accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa
l'estinzione della pretesa creditoria vantata dall'Ente convenuto, per intervenuta
prescrizione del credito e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata e tutti gli
atti presupposti ad essa, con declaratoria di non debenza;
accertare e dichiarare inesistenza
e/o illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria vantata nella cartella di pagamento
impugnata per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la decadenza
dell'Ente riscossore al diritto alla riscossione per le motivazione di cui in narrativa;
per
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo della
sanzione amministrativa e relativa maggiorazione. Con vittoria di spese e competenze di
lite, oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, CAP (IVA esente), in
sentenza come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari, anche
con facoltà disgiunta.”
Costituendosi, l eccepì l'inammissibilità della Parte_1
domanda proposta avverso un estratto di ruolo, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, per essere la controversia riservata alla giurisdizione del giudice tributario,
N. 4526/2023 R.G. 2 l'incompetenza del giudice di pace, per essere la causa riservata alla competenza del tribunale, l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda, per la regolare notifica della cartella esattoriale, non impugnata, l'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione. L'Agenzia, quindi, chiese: “-in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo ex L.125/2021; -in via preliminare accertare e
dichiarare per le motivazioni sub I il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Magistratura Tributaria ed in ragione dei crediti iscritti a ru0olo; -sempre in via preliminare
accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione così come proposta,
per non essere l'estratto di ruolo, atto autonomamente impugnabile, qualora questo risulti
già preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e/o dagli atti successivi, nei termini
esposti nella presente , che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto volta (in assenza di attuali
Contr iniziative riscuotive dell' ) ad introdurre un'azione di mero accertamento intesa, tra l'altro,
alla declaratoria dell'estinzione della pretesa per asserita prescrizione con conseguente
carenza di interesse ad agire dell'opponente ex art. 100 c.p.c., ovvero nei termini esposti
nella presente, che qui si intendon integralmente riportati e trascritti;
-nel merito rigettare la
domanda proposta siccome inammissibile, improponibile ed infondata, nei termini sopra
esposti, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, con ogni consequenziale
pronunzia anche in ordine alle spese ed alle competenze, da porsi a carico della opponente,
al più da compensarsi”.
La non si costituì. Controparte_3
Istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, la causa fu decisa dal giudice di pace con la sentenza n. 376/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 376/2023, pronunciata il 6 giugno 2022 e resa pubblicata il 21
aprile 2023, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella affermò la sua competenza territoriale e la sua giurisdizione, l'interesse dall'attore all'impugnazione dell'estratto di ruolo,
N. 4526/2023 R.G. 3 la mancata nullità della notifica della cartella esattoriale e la maturata prescrizione del credito.
In conclusione, il primo giudice accolse la domanda e annullò “il titolo esecutivo
iscritto a ruolo dalla e portato dalla cartella n. 10020120002598283000 Controparte_3
di euro 697,17”, pure annullata, “per intervenuta prescrizione del credito”, condannando l al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 350,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre accessori, e direttamente attribuite al procuratore anticipatario.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 9 giugno 2023, l Parte_1
s'appellò a questo Tribunale di Salerno avverso l'indicata decisione dolendosi: dell'omessa pronuncia in ordine alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
del mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia riservata al giudice tributario;
dell'errata affermazione della prescrizione del credito tributario;
del mancato rilievo dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo del credito tributario;
dell'errata valutazione delle prove documentali, confortanti la rituale notifica della cartella esattoriale.
L' , quindi, chiese: “• dichiarare inammissibile e/o improponibile ovvero rigettare Pt_1
l'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad
agire ex art.100 cpc, anche ai sensi del disposto di cui all'art.12 dpr 602/73 comma 4bis,
essendo in particolar modo notificata la cartella di pagamento;
• accertare e dichiarare il
difetto di giurisdizione dall'A.G.O. in favore della Magistratura Tributaria competente per
territorio ed in ragione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo;
• rigettare la domanda
proposta dall'attore in primo grado, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente
conferma della piena validità del ruolo n.6961 del 2011 recato dalla cartella di pagamento e
delle somme come iscritte a ruolo dalla;
• riformare il capo di sentenza Controparte_3
statuente la condanna alle spese di lite di;
• ristoro di Parte_1
spese e compensi del doppio grado del giudizio;
• condannare, in accoglimento dello
spiegato appello, la parte attrice alla restituzione dell'importo pagato dall'agente della
N. 4526/2023 R.G. 4 riscossione a titolo di spese di lite di cui alla sentenza impugnata.”
e la non si costituirono. Controparte_2 Controparte_3
Riassegnato a questo giudice, il processo, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, conformi a quelle proposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 24
settembre 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione,
essendo stati concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 352 c.p.c.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Va dichiarata la contumacia della , citata con l'atto notificato Controparte_3
il 9 giugno 2023 e non costituita.
4.2.- Tra i motivi di gravame, è pregiudiziale quello pertinente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, assumendo l'appellante essere la controversia riservata alla cognizione del giudice tributario.
È insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. tra le tante Cass., Sez. U., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 , cui si fa integrale rimando, e,
più recente, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
Premesso che è pacifica l'affermazione della giurisdizione tributaria sulla questione dell'eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella (discutendosi di un rapporto giuridico di natura tributaria), nell'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica
N. 4526/2023 R.G. 5 o dalla sua inesistenza o nullità, la giurisprudenza ha già ritenuto che l'attribuzione al giudice tributario – a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass., S.U., n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, aveva fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale). Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive,
radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è
senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992,
alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti
N. 4526/2023 R.G. 6 dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (cfr. Cass., S.U., n. 28709/2020, n.
20693/2021, n. 2642/2021 e n. 1394/2022) e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute.
Nel caso all'esame di questo tribunale, ha dichiaratamente Controparte_2
proposto, innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, “opposizione ex art. 615
c.p.c.” per l'“accertamento negativo del credito” da lui conosciuto solo attraverso l'acquisizione di un estratto di ruolo, relativo ad un debito d'imposta per tasse automobilistiche, contestato non già nella sua esistenza ma a suo dire estinto per il decorso del termine di prescrizione.
La fattispecie, pertanto, rientra tra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario.
Per l'effetto, assorbiti gli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata va annullata e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, dinanzi alla quale potranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dalla presente sentenza.
4.3.- Non può accogliersi la domanda di condanna dell'appellato alla restituzione della somma che si assume pagata per le spese processuali del primo grado, per la genericità della relativa allegazione e il difetto della relativa prova, necessaria per verificarne la verità e la data (cfr. Cass., Sez. L, ordinanza n. 12374 del 2025).
5.- Le spese.
La soccombenza dell'appellato, da ravvisarsi per la manifestata insistenza nell'operatività della giurisdizione ordinaria ad onta dell'eccezione sollevata dalla convenuta già in primo grado, ne impone la condanna alla refusione in favore dell'appellante delle
N. 4526/2023 R.G. 7 spese dell'appello, che vanno liquidate – in applicazione dei parametri dettati dai decreti del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo e del mancato svolgimento in questa fase d'impugnazione di una vera e propria fase istruttoria – per il primo grado in € 60,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 60,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 140,00 per la fase conclusionale e, per il presente grado, in € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 376/2023 del Parte_1
Giudice di pace di Montecorvino Rovella, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2) accoglie l'appello e, in riforma della gravata decisione, dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
3) assegna alle parti termine di tre mesi dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
4) condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_5 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in complessivi € 340,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 400,00 per compensi professionali, importi maggiorati di rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 1° ottobre 2025.
Il giudice
N. 4526/2023 R.G. 8 N. 4526/2023 R.G.
dott. Andrea Luce
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
In persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 376/2023 del Giudice di pace di
Montecorvino Rovella, pubblicata il 21 aprile 2023, iscritto al n. 4526 del ruolo generale
degli affari contenziosi dell'anno 2023, rimesso in decisione all'udienza del 24 settembre
2025 e pendente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Roma, alla via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n. 14, in qualità di concessionario per la riscossione coattiva delle entrate locali, costituitosi in persona di , Responsabile Contenzioso in virtù Parte_2 CP_1
dei poteri conferitigli giusta la procura speciale del 20 aprile 2023 autenticata nelle firme per atto del notaio racc.179856 e rep. 12275, rappresentata e difesa, per Persona_1
procura speciale allegata all'appello, dall'avvocato Domenico Di Giuseppe (C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla via C.F._1
Vienna n. 27
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) e ivi residente a[...]; C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
- appellati -
N. 4526/2023 R.G. 1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
Con citazione notificata il 12 dicembre 2021, evocò in giudizio Controparte_2
dinanzi al Giudice di pace di Montecorvino Rovella l e la Parte_1
, assumendo di essere venuto a conoscenza “tramite accertamento Controparte_3
(estratti di ruolo allegati agli atti) presso , Parte_1
Agente della Prov. Di Salerno, dell'esistenza di cartelle di pagamento emesse nei propri
confronti, avente come carico debitorio presunto omesso pagamento di Tasse
automobilistiche” relative all'anno d'imposta 2007. Premesso il suo “interesse ad agire, al
fine di accertare l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale suindicata, nonché della
pretesa impositiva in essa contenuta”, e argomentato della giurisdizione ordinaria sulla sua domanda e del suo interesse “di evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'Agente
della Riscossione”, l'attore chiese: “accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa
l'estinzione della pretesa creditoria vantata dall'Ente convenuto, per intervenuta
prescrizione del credito e per l'effetto annullare la cartella di pagamento impugnata e tutti gli
atti presupposti ad essa, con declaratoria di non debenza;
accertare e dichiarare inesistenza
e/o illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria vantata nella cartella di pagamento
impugnata per tutte le motivazioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare la decadenza
dell'Ente riscossore al diritto alla riscossione per le motivazione di cui in narrativa;
per
l'effetto dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'iscrizione a ruolo della
sanzione amministrativa e relativa maggiorazione. Con vittoria di spese e competenze di
lite, oltre rimborso spese generali ex art. 15 della tariffa professionale, CAP (IVA esente), in
sentenza come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati antistatari, anche
con facoltà disgiunta.”
Costituendosi, l eccepì l'inammissibilità della Parte_1
domanda proposta avverso un estratto di ruolo, il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, per essere la controversia riservata alla giurisdizione del giudice tributario,
N. 4526/2023 R.G. 2 l'incompetenza del giudice di pace, per essere la causa riservata alla competenza del tribunale, l'inammissibilità e infondatezza dell'avversa domanda, per la regolare notifica della cartella esattoriale, non impugnata, l'infondatezza dell'avversa doglianza in punto di prescrizione. L'Agenzia, quindi, chiese: “-in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità
dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo ex L.125/2021; -in via preliminare accertare e
dichiarare per le motivazioni sub I il proprio difetto di giurisdizione in favore della
Magistratura Tributaria ed in ragione dei crediti iscritti a ru0olo; -sempre in via preliminare
accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improponibilità dell'azione così come proposta,
per non essere l'estratto di ruolo, atto autonomamente impugnabile, qualora questo risulti
già preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e/o dagli atti successivi, nei termini
esposti nella presente , che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti;
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, in quanto volta (in assenza di attuali
Contr iniziative riscuotive dell' ) ad introdurre un'azione di mero accertamento intesa, tra l'altro,
alla declaratoria dell'estinzione della pretesa per asserita prescrizione con conseguente
carenza di interesse ad agire dell'opponente ex art. 100 c.p.c., ovvero nei termini esposti
nella presente, che qui si intendon integralmente riportati e trascritti;
-nel merito rigettare la
domanda proposta siccome inammissibile, improponibile ed infondata, nei termini sopra
esposti, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, con ogni consequenziale
pronunzia anche in ordine alle spese ed alle competenze, da porsi a carico della opponente,
al più da compensarsi”.
La non si costituì. Controparte_3
Istruita con i soli documenti prodotti dalle parti, la causa fu decisa dal giudice di pace con la sentenza n. 376/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 376/2023, pronunciata il 6 giugno 2022 e resa pubblicata il 21
aprile 2023, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella affermò la sua competenza territoriale e la sua giurisdizione, l'interesse dall'attore all'impugnazione dell'estratto di ruolo,
N. 4526/2023 R.G. 3 la mancata nullità della notifica della cartella esattoriale e la maturata prescrizione del credito.
In conclusione, il primo giudice accolse la domanda e annullò “il titolo esecutivo
iscritto a ruolo dalla e portato dalla cartella n. 10020120002598283000 Controparte_3
di euro 697,17”, pure annullata, “per intervenuta prescrizione del credito”, condannando l al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 350,00 per compensi Pt_1
professionali, oltre accessori, e direttamente attribuite al procuratore anticipatario.
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 9 giugno 2023, l Parte_1
s'appellò a questo Tribunale di Salerno avverso l'indicata decisione dolendosi: dell'omessa pronuncia in ordine alla non impugnabilità dell'estratto di ruolo;
del mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la controversia riservata al giudice tributario;
dell'errata affermazione della prescrizione del credito tributario;
del mancato rilievo dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo del credito tributario;
dell'errata valutazione delle prove documentali, confortanti la rituale notifica della cartella esattoriale.
L' , quindi, chiese: “• dichiarare inammissibile e/o improponibile ovvero rigettare Pt_1
l'opposizione proposta in primo grado avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad
agire ex art.100 cpc, anche ai sensi del disposto di cui all'art.12 dpr 602/73 comma 4bis,
essendo in particolar modo notificata la cartella di pagamento;
• accertare e dichiarare il
difetto di giurisdizione dall'A.G.O. in favore della Magistratura Tributaria competente per
territorio ed in ragione delle tasse automobilistiche iscritte a ruolo;
• rigettare la domanda
proposta dall'attore in primo grado, siccome infondata in fatto e diritto, con conseguente
conferma della piena validità del ruolo n.6961 del 2011 recato dalla cartella di pagamento e
delle somme come iscritte a ruolo dalla;
• riformare il capo di sentenza Controparte_3
statuente la condanna alle spese di lite di;
• ristoro di Parte_1
spese e compensi del doppio grado del giudizio;
• condannare, in accoglimento dello
spiegato appello, la parte attrice alla restituzione dell'importo pagato dall'agente della
N. 4526/2023 R.G. 4 riscossione a titolo di spese di lite di cui alla sentenza impugnata.”
e la non si costituirono. Controparte_2 Controparte_3
Riassegnato a questo giudice, il processo, sulle conclusioni rassegnate dall'appellante, conformi a quelle proposte con l'atto introduttivo, all'udienza del 24
settembre 2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione,
essendo stati concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 352 c.p.c.
4.- La decisione del Tribunale.
4.1.- Va dichiarata la contumacia della , citata con l'atto notificato Controparte_3
il 9 giugno 2023 e non costituita.
4.2.- Tra i motivi di gravame, è pregiudiziale quello pertinente il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, assumendo l'appellante essere la controversia riservata alla cognizione del giudice tributario.
È insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità
della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione,
ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. tra le tante Cass., Sez. U., ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 , cui si fa integrale rimando, e,
più recente, Cass. Sez. 3, ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
Premesso che è pacifica l'affermazione della giurisdizione tributaria sulla questione dell'eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella (discutendosi di un rapporto giuridico di natura tributaria), nell'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica
N. 4526/2023 R.G. 5 o dalla sua inesistenza o nullità, la giurisprudenza ha già ritenuto che l'attribuzione al giudice tributario – a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass., S.U., n.23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, aveva fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale). Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive,
radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida la giurisdizione è
senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992,
alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti
N. 4526/2023 R.G. 6 dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale (cfr. Cass., S.U., n. 28709/2020, n.
20693/2021, n. 2642/2021 e n. 1394/2022) e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute.
Nel caso all'esame di questo tribunale, ha dichiaratamente Controparte_2
proposto, innanzi al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, “opposizione ex art. 615
c.p.c.” per l'“accertamento negativo del credito” da lui conosciuto solo attraverso l'acquisizione di un estratto di ruolo, relativo ad un debito d'imposta per tasse automobilistiche, contestato non già nella sua esistenza ma a suo dire estinto per il decorso del termine di prescrizione.
La fattispecie, pertanto, rientra tra quelle riservate alla cognizione del giudice tributario.
Per l'effetto, assorbiti gli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata va annullata e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio, dinanzi alla quale potranno riassumere il giudizio nel termine di tre mesi dalla presente sentenza.
4.3.- Non può accogliersi la domanda di condanna dell'appellato alla restituzione della somma che si assume pagata per le spese processuali del primo grado, per la genericità della relativa allegazione e il difetto della relativa prova, necessaria per verificarne la verità e la data (cfr. Cass., Sez. L, ordinanza n. 12374 del 2025).
5.- Le spese.
La soccombenza dell'appellato, da ravvisarsi per la manifestata insistenza nell'operatività della giurisdizione ordinaria ad onta dell'eccezione sollevata dalla convenuta già in primo grado, ne impone la condanna alla refusione in favore dell'appellante delle
N. 4526/2023 R.G. 7 spese dell'appello, che vanno liquidate – in applicazione dei parametri dettati dai decreti del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo e del mancato svolgimento in questa fase d'impugnazione di una vera e propria fase istruttoria – per il primo grado in € 60,00 per la fase di studio, € 60,00 per la fase introduttiva, € 60,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 140,00 per la fase conclusionale e, per il presente grado, in € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 100,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 376/2023 del Parte_1
Giudice di pace di Montecorvino Rovella, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_3
2) accoglie l'appello e, in riforma della gravata decisione, dichiara la giurisdizione del giudice tributario;
3) assegna alle parti termine di tre mesi dalla presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente;
4) condanna l'appellato a pagare all'appellante Controparte_5 [...]
le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo Parte_1
grado in complessivi € 340,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 400,00 per compensi professionali, importi maggiorati di rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 1° ottobre 2025.
Il giudice
N. 4526/2023 R.G. 8 N. 4526/2023 R.G.
dott. Andrea Luce
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