TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 18113/2024
Alle ore 11,35 compaiono:
- l'avv. Padovan M in sostituzione dell'avv. ROSSI GISELLA per
Parte_1
- l'avv. MIGLSE TI ES per Controparte_1
[...]
Assistono all'udienza:
- dr. ssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
L'avv. Padovan insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che non sono stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc per la notifica del provvedimento di decadenza il quale prevede l'invio e l'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
L'avv. Migliarese Caputi contesta le avverse deduzioni, insiste nell'eccezione di tardività e chiede il rigetto del ricorso.
L'Avvocata Migliarese Caputi e l'Avv. Padovan rinunciano alla lettura della sentenza
1 Il giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18113/2024 tra le parti:
Parte attrice: , con l'Avv. ROSSI GISELLA Parte_1
Convenuto: Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
SE TI ES
Ritenuto in fatto e in diritto
si oppone al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio Parte_1 residenziale adottato da il 17 ottobre 2024 per uso non consentito CP_3 dell'alloggio.
L'opponente eccepisce di essersi allontanata dall'immobile nel periodo febbraio 2023 – settembre 2023 per ragione di salute e che la persona rinvenuta in una circostanza dalla Polizia Municipale era un amico incaricato di tenere in ordine l'appartamento.
Pertanto, chiede l'annullamento del provvedimento. Parte_1 si difende eccependo la tardività del ricorso e allegando l'abbandono CP_3 dell'alloggio da parte dell'assegnataria, nonché l'utilizzo dello stesso da parte di terze persone non autorizzate.
Pertanto, chiede il rigetto del ricorso. CP_3
Il ricorso è inammissibile.
I dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito sono spirati il 18 novembre 2024. Dunque dal 19 novembre compreso iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso, a sua volta spirato il 18 dicembre 2024. Il deposito del ricorso il 19 dicembre 2024 evidenzia la sua tardività.
3 In ogni caso, il Tribunale osserva che la documentazione medica allegata non rende di per sé ragione dell'abbandono dell'alloggio, non contestato e comunque provato dagli accessi della Polizia Municipale, posto che l'assistenza di cui la ricorrente è bisognosa avrebbe potuto essere resa presso l'immobile assegnatole, invece che in altre dimore private, con ciò giustificando la fruizione dell'edilizia residenziale pubblica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 CP_3 liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA
R.G. 18113/2024
Alle ore 11,35 compaiono:
- l'avv. Padovan M in sostituzione dell'avv. ROSSI GISELLA per
Parte_1
- l'avv. MIGLSE TI ES per Controparte_1
[...]
Assistono all'udienza:
- dr. ssa Brigida Zanconi GDP in tirocinio drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
L'avv. Padovan insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che non sono stati rispettati gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc per la notifica del provvedimento di decadenza il quale prevede l'invio e l'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito.
L'avv. Migliarese Caputi contesta le avverse deduzioni, insiste nell'eccezione di tardività e chiede il rigetto del ricorso.
L'Avvocata Migliarese Caputi e l'Avv. Padovan rinunciano alla lettura della sentenza
1 Il giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 12/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 18113/2024 tra le parti:
Parte attrice: , con l'Avv. ROSSI GISELLA Parte_1
Convenuto: Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...]
SE TI ES
Ritenuto in fatto e in diritto
si oppone al provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio Parte_1 residenziale adottato da il 17 ottobre 2024 per uso non consentito CP_3 dell'alloggio.
L'opponente eccepisce di essersi allontanata dall'immobile nel periodo febbraio 2023 – settembre 2023 per ragione di salute e che la persona rinvenuta in una circostanza dalla Polizia Municipale era un amico incaricato di tenere in ordine l'appartamento.
Pertanto, chiede l'annullamento del provvedimento. Parte_1 si difende eccependo la tardività del ricorso e allegando l'abbandono CP_3 dell'alloggio da parte dell'assegnataria, nonché l'utilizzo dello stesso da parte di terze persone non autorizzate.
Pertanto, chiede il rigetto del ricorso. CP_3
Il ricorso è inammissibile.
I dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito sono spirati il 18 novembre 2024. Dunque dal 19 novembre compreso iniziava a decorrere il termine di 30 giorni per il ricorso, a sua volta spirato il 18 dicembre 2024. Il deposito del ricorso il 19 dicembre 2024 evidenzia la sua tardività.
3 In ogni caso, il Tribunale osserva che la documentazione medica allegata non rende di per sé ragione dell'abbandono dell'alloggio, non contestato e comunque provato dagli accessi della Polizia Municipale, posto che l'assistenza di cui la ricorrente è bisognosa avrebbe potuto essere resa presso l'immobile assegnatole, invece che in altre dimore private, con ciò giustificando la fruizione dell'edilizia residenziale pubblica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022 tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) condanna a rifondere ad le spese di lite, Parte_1 CP_3 liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 12/02/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
4