Ordinanza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3207/2024
Oggetto: ROGATORA INTERNAZIONALE
Il giudice, dott.ssa Gloria Carlesso, assegnataria del procedimento con decreto del presidente di sezione del 18 marzo 2025; visto il provvedimento dd 11 giugno 2024 con cui il Tribunale di Roma ha richiesto a questo ufficio – competente per territorio - di espletare l'attività istruttoria su istanza dell'autorità giudiziaria rumena
5 nr 5 Sectore 4 Bucarest Controparte_1 Controparte_2
Romania email Email_1
nel procedimento di scioglimento del matrimonio promosso in Romania iscritto al
n. 30711/302/2023 da
Parte_1
Contro
Controparte_3
Figlio Minore: nato il [...] Controparte_4
Rilevato che la causa pendente davanti all'A.G. romena ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e l'accertamento dell'esercizio della potestà genitoriale sul minore CP_4
e il collocamento residenziale del minore stesso presso la madre in Italia;
[...]
che l'A.G romena richiede una indagine sociale sulle possibilità della amdre di crescere ed educare il minore, sulle sue condizioni di vita, lo stato di alloggio e di reddito;
acquisita la relazione del Servizio Sociale del Comune di Trieste UOT 2- area minori di data 4 ottobre 2024 pervenuta il 7 ottobre 2024 che offre informazioni circa la situazione ambientale, la relazione genitori-bambino, la situazione abitativa e la situazione
che la collaborazione della sorella della madre ( giunta in Italia dalla Romania, ha consentito Persona_1
alla genitrice di riprendere il lavoro;
che il minore è inserito in una scuola CP_4 dell'infanzia e che la madre lavora come assistente alla poltrona presso uno studio dentistico;
pertanto, lo stipendio della madre (euro 600 mensili) unito all'indennità di accompagnamento percepito dal figlio disabile (euro 531,76) e all'assegno familiare
(euro 199) consentono di coprire le spese correnti e di assicurare una vita modesta ma dignitosa che potrebbe essere migliorata con un contributo al mantenimento da parte del padre del minore stesso;
visto il regolamento UE 2020/1783 del 25/11/2020 dispone che la Cancelleria trasmetta la relazione all'Autorità giudiziaria richiedente il presente provvedimento unitamente alla relazione del Servizio Sociale.
Trieste, 18 marzo 2025
Il giudice
Dott.ssa Gloria Carlesso