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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
il giorno 5 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso per procura in P.IVA_1 atti dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
APPELLANTE
E
, nata a Roma il [...], in [...] erede di Controparte_1
nata a [...] l'[...] e ivi deceduta il Persona_1
13.08.2015, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Nicola Staniscia
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 8590/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande dell'originario ricorrente e, per l'effetto, confermare integralmente l'indebito di €.
6.816,26. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: rigettare l'appello, con vittoria di spese, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellata agiva nei confronti dell' chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito comunicatole in data 21.11.2019, e di dichiarare per l'effetto non dovuta, in tutto o in parte, la somma di € 6.816,25.
A tal fine la ricorrente, illustrata la normativa rilevante in materia di indebito, deduceva: di essere erede di già titolare di pensione di Persona_1
reversibilità cat. SO n. 20050151 fino al giorno del decesso avvenuto il 13.8.2015; CP_ che, con comunicazione ricevuta in data in data 21.11.2019, l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.816,26 indebitamente erogata alla de cuius negli anni 2011-2012, in quanto “l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995”; CP_ che il provvedimento dell' era generico in quanto non sufficientemente motivato;
che il provvedimento dell' era inoltre illegittimo attesa la pregressa CP_2
conoscenza da parte dell'Istituto dei redditi percepiti dalla de cuius, in applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/91, norma di interpretazione dell'art. 52 della L. n.
88/89. CP_ L' si costituiva replicando in diritto sulla normativa dell'indebito e in punto di fatto che l'indebito conseguiva all'importo dei redditi percepiti dalla Per_1 per gli anni 2011 e 2012 (€. 29.112,00), e a fronte della relativa comunicazione del provvedimento del 18.12.2012 nessuna contestazione era venuta dall'interessata.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, riepilogata la normativa generale in materia di indebito previdenziale, ha accolto la domanda sulla scorta della seguente motivazione di merito: ≪ Come dedotto dalla ricorrente, la de cuius aveva riportato, nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative agni anni 2010, 2011, 2012, i redditi percepiti (doc. 3 fasc. ric.) mettendo così a disposizione le informazioni relative alla sua complessiva situazione reddituale, che l'ente era quindi in condizione di acquisire facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. L'adempimento dell'obbligo di denuncia annuale dei redditi consente di escludere il dolo dell'accipiens. Alla luce di quanto esposto, si ritengono sussistenti le condizioni per l'accertamento dell'irripetibilità delle
CP_ somme richieste dall' a titolo di indebito previdenziale (Cass. 5984/2022, cit.).≫.
CP_ L' ha impugnato la sentenza, ricordando anzitutto i principi disciplinanti la materia in esame.
L' osserva poi che è pacifica l'ostatività del requisito reddituale alla Pt_1
prestazione riconosciuta in favore della de cuius sino alla comunicazione dell'indebito, evidenziando che ≪Come emerge dal provvedimento TE08 del
24.9.2012 (all.2 alla memoria di primo grado), la percezione dei redditi
(€.29.112,00) ha comportato la riduzione del rateo pensionistico per gli anni 2011
e 2012. […] Il rateo a calcolo è stato ridotto dell'importo di €.326,21 per l'anno
2011 e 334,69 per l'anno 2012.≫.
CP_ L' critica quindi la sentenza per non avere considerato che nella fattispecie non si versi in ipotesi di errore dell' nella determinazione del Pt_1
trattamento, bensì in ipotesi di successiva verifica del requisito reddituale, nient'affatto esclusa dall'assenza di dolo del percipiente. CP_ Sostiene l'
≪deve ribadirsi l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale che ha fatto riferimento alla mancanza di dolo della percettrice del trattamento, essendo del tutto irrilevante la condizione psicologia in relazione agli indebiti scaturenti da motivi reddituali. Ed infatti, in relazione agli indebiti previdenziali, la portata dell'originario art. 52 della L. n. 88/89 è stata ridotta attraverso la sua interpretazione autentica operata con l'art.13 della legge n. 412/1991, composto da due diverse disposizioni. Al primo comma prevede che la sanatoria contenuta nella norma interpretata “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.” Al secondo comma, disciplina l'ipotesi di indebiti determinati da motivi reddituali (non, quindi da errori dell' , imponendo all' di procedere annualmente CP_2 CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Gli indebiti previdenziali di tale ultima tipologia non rientrano nella sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, co. 2, legge n. 88/1989, come modificato dall'art.13, co.1, legge n. 412/1991, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2 (in questi termini, Cass. sent. n.13918/2021). Né del resto, possono ritenersi conoscibili, da parte dell'Ente CP_ previdenziale, redditi del tutto estranei all' come quelli di natura diversa (ad es. fabbricato) (Cass. n. 18615/2021). Il termine predetto, come detto, ha da ultimo subito una deroga stabilita dall'art. 21 d.l. n.144/2022, conv. con modificazioni dalla legge n. 175/2022: “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023≫.
L'appellante lamenta quindi che il Tribunale abbia assegnato valenza decisiva allo stato soggettivo di assenza di dolo nella de cuius senza considerare quanto appena ricordato.
L'appellata si è costituita replicando nel merito dei motivi di appello e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato. In punto di fatto, è pacifico che la de cuius superò il requisito reddituale necessario per l'ottenimento della prestazione.
Rilevano quindi gli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. 412/1991.
L'art. 52 L. n. 88/1989 prevede:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
L'art. 13 L. n. 412/91 prevede:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata CP_2 da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre
1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni. Come noto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 ha sostanzialmente generalizzato, con l'unica eccezione del dolo del percipiente, il principio della irripetibilità delle somme indebitamente percette dall'assicurato. In applicazione di tale disposizione, il Tribunale, dato atto che la de cuius aveva riportato, nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative agni anni 2010, 2011, 2012, i redditi percepiti, mettendo così a disposizione le informazioni relative alla sua complessiva situazione reddituale, che l'ente era quindi in condizione di acquisire facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, ha escluso il dolo dell'accipiens.
Su tale difetto di dolo non vi è questione, tanto è vero che l'appellante censura proprio il rilievo dato dal Tribunale all'insussistenza del dolo.
CP_ Va tuttavia evidenziato che l' ha effettuato tempestivamente la verifica di cui al citato art. 13, L. n. 412/91.
Al riguardo, la Cassazione (v. sent. 13918/2021), ha rilevato che:
≪L'art. 13, secondo comma, I. n. 412 del 1991, laddove prevede che l CP_2 provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la Pt_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato≫).
Va allora evidenziato, come affermato da altra giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. sent. 15039- 19), che:
≪ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 (a norma del quale “l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di Pt_1 recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell rispetto ad Pt_1 esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto.≫. CP_ L'indebito contestato dalla dunque, sussiste e l' ha CP_1
legittimamente attivato il meccanismo restitutorio.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
La domanda accolta dal Tribunale va quindi respinta, e la sentenza appellata riformata integralmente.
La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel ricorso ex art. 414 cpc esonera l'appellata dal pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda dell'appellata.
Dichiara l'appellata esente dal pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
il giorno 5 febbraio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 840/2024 del Ruolo
Generale Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il
Grande n. 21 (codice fiscale ), rappresentato e difeso per procura in P.IVA_1 atti dall'Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari
APPELLANTE
E
, nata a Roma il [...], in [...] erede di Controparte_1
nata a [...] l'[...] e ivi deceduta il Persona_1
13.08.2015, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Nicola Staniscia
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione
Lavoro – n. 8590/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande dell'originario ricorrente e, per l'effetto, confermare integralmente l'indebito di €.
6.816,26. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA: rigettare l'appello, con vittoria di spese, da distrarsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso di primo grado, l'odierna appellata agiva nei confronti dell' chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento di contestazione di indebito comunicatole in data 21.11.2019, e di dichiarare per l'effetto non dovuta, in tutto o in parte, la somma di € 6.816,25.
A tal fine la ricorrente, illustrata la normativa rilevante in materia di indebito, deduceva: di essere erede di già titolare di pensione di Persona_1
reversibilità cat. SO n. 20050151 fino al giorno del decesso avvenuto il 13.8.2015; CP_ che, con comunicazione ricevuta in data in data 21.11.2019, l' le aveva chiesto la restituzione della somma di € 6.816,26 indebitamente erogata alla de cuius negli anni 2011-2012, in quanto “l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/1995”; CP_ che il provvedimento dell' era generico in quanto non sufficientemente motivato;
che il provvedimento dell' era inoltre illegittimo attesa la pregressa CP_2
conoscenza da parte dell'Istituto dei redditi percepiti dalla de cuius, in applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/91, norma di interpretazione dell'art. 52 della L. n.
88/89. CP_ L' si costituiva replicando in diritto sulla normativa dell'indebito e in punto di fatto che l'indebito conseguiva all'importo dei redditi percepiti dalla Per_1 per gli anni 2011 e 2012 (€. 29.112,00), e a fronte della relativa comunicazione del provvedimento del 18.12.2012 nessuna contestazione era venuta dall'interessata.
Con la sentenza appellata, il Tribunale, riepilogata la normativa generale in materia di indebito previdenziale, ha accolto la domanda sulla scorta della seguente motivazione di merito: ≪ Come dedotto dalla ricorrente, la de cuius aveva riportato, nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative agni anni 2010, 2011, 2012, i redditi percepiti (doc. 3 fasc. ric.) mettendo così a disposizione le informazioni relative alla sua complessiva situazione reddituale, che l'ente era quindi in condizione di acquisire facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. L'adempimento dell'obbligo di denuncia annuale dei redditi consente di escludere il dolo dell'accipiens. Alla luce di quanto esposto, si ritengono sussistenti le condizioni per l'accertamento dell'irripetibilità delle
CP_ somme richieste dall' a titolo di indebito previdenziale (Cass. 5984/2022, cit.).≫.
CP_ L' ha impugnato la sentenza, ricordando anzitutto i principi disciplinanti la materia in esame.
L' osserva poi che è pacifica l'ostatività del requisito reddituale alla Pt_1
prestazione riconosciuta in favore della de cuius sino alla comunicazione dell'indebito, evidenziando che ≪Come emerge dal provvedimento TE08 del
24.9.2012 (all.2 alla memoria di primo grado), la percezione dei redditi
(€.29.112,00) ha comportato la riduzione del rateo pensionistico per gli anni 2011
e 2012. […] Il rateo a calcolo è stato ridotto dell'importo di €.326,21 per l'anno
2011 e 334,69 per l'anno 2012.≫.
CP_ L' critica quindi la sentenza per non avere considerato che nella fattispecie non si versi in ipotesi di errore dell' nella determinazione del Pt_1
trattamento, bensì in ipotesi di successiva verifica del requisito reddituale, nient'affatto esclusa dall'assenza di dolo del percipiente. CP_ Sostiene l'
≪deve ribadirsi l'erroneità della decisione assunta dal Tribunale che ha fatto riferimento alla mancanza di dolo della percettrice del trattamento, essendo del tutto irrilevante la condizione psicologia in relazione agli indebiti scaturenti da motivi reddituali. Ed infatti, in relazione agli indebiti previdenziali, la portata dell'originario art. 52 della L. n. 88/89 è stata ridotta attraverso la sua interpretazione autentica operata con l'art.13 della legge n. 412/1991, composto da due diverse disposizioni. Al primo comma prevede che la sanatoria contenuta nella norma interpretata “opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.” Al secondo comma, disciplina l'ipotesi di indebiti determinati da motivi reddituali (non, quindi da errori dell' , imponendo all' di procedere annualmente CP_2 CP_2 alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Gli indebiti previdenziali di tale ultima tipologia non rientrano nella sfera della non ripetibilità indicata dall'art. 52, co. 2, legge n. 88/1989, come modificato dall'art.13, co.1, legge n. 412/1991, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità in un termine decadenziale, stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2 (in questi termini, Cass. sent. n.13918/2021). Né del resto, possono ritenersi conoscibili, da parte dell'Ente CP_ previdenziale, redditi del tutto estranei all' come quelli di natura diversa (ad es. fabbricato) (Cass. n. 18615/2021). Il termine predetto, come detto, ha da ultimo subito una deroga stabilita dall'art. 21 d.l. n.144/2022, conv. con modificazioni dalla legge n. 175/2022: “il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023≫.
L'appellante lamenta quindi che il Tribunale abbia assegnato valenza decisiva allo stato soggettivo di assenza di dolo nella de cuius senza considerare quanto appena ricordato.
L'appellata si è costituita replicando nel merito dei motivi di appello e condividendo la decisione appellata, della quale ha chiesto la conferma.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato. In punto di fatto, è pacifico che la de cuius superò il requisito reddituale necessario per l'ottenimento della prestazione.
Rilevano quindi gli artt. 52, L. 88/1989 e 13, L. 412/1991.
L'art. 52 L. n. 88/1989 prevede:
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
L'art. 13 L. n. 412/91 prevede:
1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell motivata CP_2 da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'
Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre
1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni. Come noto, l'art. 52 della L. n. 88/1989 ha sostanzialmente generalizzato, con l'unica eccezione del dolo del percipiente, il principio della irripetibilità delle somme indebitamente percette dall'assicurato. In applicazione di tale disposizione, il Tribunale, dato atto che la de cuius aveva riportato, nelle proprie dichiarazioni dei redditi relative agni anni 2010, 2011, 2012, i redditi percepiti, mettendo così a disposizione le informazioni relative alla sua complessiva situazione reddituale, che l'ente era quindi in condizione di acquisire facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, ha escluso il dolo dell'accipiens.
Su tale difetto di dolo non vi è questione, tanto è vero che l'appellante censura proprio il rilievo dato dal Tribunale all'insussistenza del dolo.
CP_ Va tuttavia evidenziato che l' ha effettuato tempestivamente la verifica di cui al citato art. 13, L. n. 412/91.
Al riguardo, la Cassazione (v. sent. 13918/2021), ha rilevato che:
≪L'art. 13, secondo comma, I. n. 412 del 1991, laddove prevede che l CP_2 provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza, va inteso nel senso che entro tale termine l' deve formalizzare la Pt_1 richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato≫).
Va allora evidenziato, come affermato da altra giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. sent. 15039- 19), che:
≪ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 (a norma del quale “l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”), non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di Pt_1 recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell rispetto ad Pt_1 esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico
(prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto.≫. CP_ L'indebito contestato dalla dunque, sussiste e l' ha CP_1
legittimamente attivato il meccanismo restitutorio.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
La domanda accolta dal Tribunale va quindi respinta, e la sentenza appellata riformata integralmente.
La dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel ricorso ex art. 414 cpc esonera l'appellata dal pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Va infine dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda dell'appellata.
Dichiara l'appellata esente dal pagamento delle spese di lite del doppio grado.
Roma, 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni