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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 622/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 622 - 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del Presidente legale p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Marina Colarieti, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eraclite Mautone ed Emilia Controparte_1
Zanibelli, come da procura in atti
Convenuto in riconvenzionale
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2017, la Parte_1
conveniva in giudizio il sig. al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
rilascio dell'immobile, abusivamente occupato, sito in Capaccio alla loc.tà La
Pila, fol. 13 p.lla 24/25, nonché al pagamento dei danni per l'illegittima occupazione del medesimo. Esponeva parte attrice : che l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile dell'Ente, pervenuto a seguito di espropriazione disposta con d.p.r. del 28.12.1952; che il podere veniva assegnato con patto di riservato dominio al sig. , nonno del convenuto, deceduto in Persona_1
data 18.11.1961 e che con la soppressione dell'E.R.S.A.C. la Parte_1
subentrava nei rapporti giuridici di diritto pubblico e privato acquisendone il patrimonio mobiliare ed immobiliare;
che con Sentenza della Corte d'Appello civile di Salerno n. 160 del 1995 veniva dichiarata la nullità dell'atto dell'ex
E.r.s.a.c. di subingresso dell'attuale convenuto, nipote dell'originario assegnatario , disponendo il rientro dell'intero bene nella Controparte_1
disponibilità della Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. , rilevando che Controparte_1
l'immobile in questione era pervenuto al Sig. , padre del Parte_2
convenuto, per acquisto dall'Ente Regionale di Sviluppo agricolo in Campania
(ERSAC), con atto di sub ingresso con “Patto di riservato dominio a rogito del
Notaio del 19.04.1991 e trascritto a Salerno il 10.05.1991 Persona_2
ai nn. 12795/10258, in virtù del quale il predetto de cuius subentrava a CP_1
, deceduto i data 18.11.1961, nonno del convenuto e al quale era a sua
[...]
volta pervenuto per acquisto con patto di riservata proprietà, dalla Sezione
Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania, istituita presso l'ONC (Ordine
Nazionale Combattenti), con atto di assegnazione per Notaio del Persona_3
25.05.1955, trascritto a Salerno il 23.06.1955 ai nn. 11229/10473, al prezzo di
Lire 920.420. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per intervenuta usucapione ultraventennale, riferendo di possedere in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità dal 1969, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di possedere la cosa come propria.
Il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla regione per i motivi Pt_1 innanzi rappresentati e per l'effetto rigettare la domanda e dichiarare il sig. senatore proprietario ipso iure del fondo oggetto di causa, ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 10 della L. n. 386/1976, atteso il pagamento delle 15 annualità; in via subordinata accogliere la spiegata domanda riconvenzionale
e per l'effetto dichiarare il sig. proprietario del fondo per cui Controparte_1
è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi degli artt. 1158 e ss.
c.c….[…] In via ancora gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande spiegate: accertare i miglioramenti e le addizioni apportate esclusivamente dell'istante”.
Il giudizio veniva definito con sentenza parziale, passata in giudicato, in relazione alla domanda principale e proseguiva solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice e di determinazione dei miglioramenti apportati di parte convenuta.
La decisione, resa il 19 marzo 2019, in accoglimento della domanda di parte attorea, condannava il convenuto al rilascio immediato dell'immobile abusivamente occupato e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.
La causa veniva rimessa sul ruolo per espletamento di CTU onde “determinare
e quantificare i miglioramenti e/o i danni apportati da parte convenuta al fondo per cui è causa”.
All'esito del deposito dell'elaborato il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato all'udienza del 10.6.25 per conclusioni e di seguito assegnato a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare le osservazioni sollevate da parte convenuta nelle comparse conclusionali alla ctu.
Il Senatore deduce che CTU avrebbe omesso di inoltrare bozza della consulenza espletata al nominato CT GE. , in primis e violazione Persona_4
delle regole processuali, di poi contesta la stima delle migliorie ed addizioni cui era pervenuto il Consulente nominato dal Tribunale. Sostiene il convenuto, per il tramite del proprio difensore, che il CTU dopo aver effettuato una giusta descrizione delle migliorie e delle addizioni apportate al fondo dal convenuto, inverosimilmente stimava le dette migliorie ed addizioni in soli € 40.000,00 mentre le spese sostenute dal sig. per Controparte_1
addizioni e miglioramenti erano di gran lunga superiori ed essendo egli possessore di buona fede, aveva diritto a vedersi corrisposta l'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
Tali eccezioni vanno disattese in quanto risulta provato il regolare invio, in data
14 aprile 2025, dell'elaborato peritale all'indirizzo pec degli avvocati di parte, onde consentire eventuali osservazioni ai CCTTPP;
pertanto, pur prendendo atto delle osservazioni sollevate dal sig. in merito all'elaborato peritale e CP_1
tenendole in debita considerazione, non si ravvisano i presupposti per concedere la rimessione nei termini.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda attorea di risarcimento danni per illegittima occupazione del fondo è infondata e va rigettata.
Dagli accertamenti espletati dal CTU in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici emerge che: “il convenuto sig. da quando possiede il fondo (anno 1969) non ha CP_1
arrecato danni. I manufatti hanno bisogno di lavori di ammodernamento e manutenzione. Negli anni '90 il convenuto ha realizzato, giusti titoli abilitativi,
a proprie spese, dei manufatti che rappresentano migliorie al fondo quantificabili in euro 40.000,00 (quarantamila/00)”.
Il sig. ha costituito sul fondo in questione una vera e propria Controparte_1
Azienda Zootecnica: risultano realizzate, a sue spese, tettoie per ricovero di animali, zone di attesa animali per la mungitura, sala mungitura, stalle, locale di refrigerazione, locale deposito agricolo di 330 mq, come da titoli abilitativi, rilasciati già dal 1989 e documentazione in atti. Va rigettata, pertanto, la domanda di parte attorea relativa al risarcimento del danno da occupazione illegittima del fondo.
Va invece accolta la domanda volta al pagamento dei miglioramenti di parte convenuta.
Tale doglianza ha trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio.
È opinione di questo Tribunale che la consulenza tecnica depositata il
07/05/2025 sia caratterizzata da compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati e che sulle domande di parte possa farsi integrale richiamo alla consulenza.
Vanno dunque riconosciuti i miglioramenti e le addizioni al sig. CP_1
nella cifra indicata in perizia, pari ad euro 40.000,00
[...]
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto reciprocamente soccombenti sia la che il convenuto, questo Tribunale Parte_1
compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite, che comprendono anche le spese della sentenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
2. Accoglie la domanda del sig. e per l'effetto condanna la Controparte_1
a versare al convenuto in riconvenzionale la cifra indicata Parte_1
in perizia, pari ad euro 40.000,00 per miglioramenti al fondo;
3. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in solido tra loro.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Salerno 6 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda - Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Daniela Oliva, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 622 - 2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
in persona del Presidente legale p.t., rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Marina Colarieti, come da procura in atti
Attrice
CONTRO
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Eraclite Mautone ed Emilia Controparte_1
Zanibelli, come da procura in atti
Convenuto in riconvenzionale
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo giudice
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.01.2017, la Parte_1
conveniva in giudizio il sig. al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
rilascio dell'immobile, abusivamente occupato, sito in Capaccio alla loc.tà La
Pila, fol. 13 p.lla 24/25, nonché al pagamento dei danni per l'illegittima occupazione del medesimo. Esponeva parte attrice : che l'immobile rientrava nel patrimonio indisponibile dell'Ente, pervenuto a seguito di espropriazione disposta con d.p.r. del 28.12.1952; che il podere veniva assegnato con patto di riservato dominio al sig. , nonno del convenuto, deceduto in Persona_1
data 18.11.1961 e che con la soppressione dell'E.R.S.A.C. la Parte_1
subentrava nei rapporti giuridici di diritto pubblico e privato acquisendone il patrimonio mobiliare ed immobiliare;
che con Sentenza della Corte d'Appello civile di Salerno n. 160 del 1995 veniva dichiarata la nullità dell'atto dell'ex
E.r.s.a.c. di subingresso dell'attuale convenuto, nipote dell'originario assegnatario , disponendo il rientro dell'intero bene nella Controparte_1
disponibilità della Parte_1
Si costituiva ritualmente in giudizio il sig. , rilevando che Controparte_1
l'immobile in questione era pervenuto al Sig. , padre del Parte_2
convenuto, per acquisto dall'Ente Regionale di Sviluppo agricolo in Campania
(ERSAC), con atto di sub ingresso con “Patto di riservato dominio a rogito del
Notaio del 19.04.1991 e trascritto a Salerno il 10.05.1991 Persona_2
ai nn. 12795/10258, in virtù del quale il predetto de cuius subentrava a CP_1
, deceduto i data 18.11.1961, nonno del convenuto e al quale era a sua
[...]
volta pervenuto per acquisto con patto di riservata proprietà, dalla Sezione
Speciale per la Riforma Fondiaria in Campania, istituita presso l'ONC (Ordine
Nazionale Combattenti), con atto di assegnazione per Notaio del Persona_3
25.05.1955, trascritto a Salerno il 23.06.1955 ai nn. 11229/10473, al prezzo di
Lire 920.420. Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale per intervenuta usucapione ultraventennale, riferendo di possedere in maniera continua, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità dal 1969, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di possedere la cosa come propria.
Il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla regione per i motivi Pt_1 innanzi rappresentati e per l'effetto rigettare la domanda e dichiarare il sig. senatore proprietario ipso iure del fondo oggetto di causa, ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 10 della L. n. 386/1976, atteso il pagamento delle 15 annualità; in via subordinata accogliere la spiegata domanda riconvenzionale
e per l'effetto dichiarare il sig. proprietario del fondo per cui Controparte_1
è causa per intervenuta usucapione ventennale ai sensi degli artt. 1158 e ss.
c.c….[…] In via ancora gradata e subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni e domande spiegate: accertare i miglioramenti e le addizioni apportate esclusivamente dell'istante”.
Il giudizio veniva definito con sentenza parziale, passata in giudicato, in relazione alla domanda principale e proseguiva solo in relazione alla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice e di determinazione dei miglioramenti apportati di parte convenuta.
La decisione, resa il 19 marzo 2019, in accoglimento della domanda di parte attorea, condannava il convenuto al rilascio immediato dell'immobile abusivamente occupato e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione.
La causa veniva rimessa sul ruolo per espletamento di CTU onde “determinare
e quantificare i miglioramenti e/o i danni apportati da parte convenuta al fondo per cui è causa”.
All'esito del deposito dell'elaborato il giudizio veniva ritenuto maturo per la decisione e rinviato all'udienza del 10.6.25 per conclusioni e di seguito assegnato a sentenza con i termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare le osservazioni sollevate da parte convenuta nelle comparse conclusionali alla ctu.
Il Senatore deduce che CTU avrebbe omesso di inoltrare bozza della consulenza espletata al nominato CT GE. , in primis e violazione Persona_4
delle regole processuali, di poi contesta la stima delle migliorie ed addizioni cui era pervenuto il Consulente nominato dal Tribunale. Sostiene il convenuto, per il tramite del proprio difensore, che il CTU dopo aver effettuato una giusta descrizione delle migliorie e delle addizioni apportate al fondo dal convenuto, inverosimilmente stimava le dette migliorie ed addizioni in soli € 40.000,00 mentre le spese sostenute dal sig. per Controparte_1
addizioni e miglioramenti erano di gran lunga superiori ed essendo egli possessore di buona fede, aveva diritto a vedersi corrisposta l'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti.
Tali eccezioni vanno disattese in quanto risulta provato il regolare invio, in data
14 aprile 2025, dell'elaborato peritale all'indirizzo pec degli avvocati di parte, onde consentire eventuali osservazioni ai CCTTPP;
pertanto, pur prendendo atto delle osservazioni sollevate dal sig. in merito all'elaborato peritale e CP_1
tenendole in debita considerazione, non si ravvisano i presupposti per concedere la rimessione nei termini.
Passando, quindi, all'esame del merito, la domanda attorea di risarcimento danni per illegittima occupazione del fondo è infondata e va rigettata.
Dagli accertamenti espletati dal CTU in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici emerge che: “il convenuto sig. da quando possiede il fondo (anno 1969) non ha CP_1
arrecato danni. I manufatti hanno bisogno di lavori di ammodernamento e manutenzione. Negli anni '90 il convenuto ha realizzato, giusti titoli abilitativi,
a proprie spese, dei manufatti che rappresentano migliorie al fondo quantificabili in euro 40.000,00 (quarantamila/00)”.
Il sig. ha costituito sul fondo in questione una vera e propria Controparte_1
Azienda Zootecnica: risultano realizzate, a sue spese, tettoie per ricovero di animali, zone di attesa animali per la mungitura, sala mungitura, stalle, locale di refrigerazione, locale deposito agricolo di 330 mq, come da titoli abilitativi, rilasciati già dal 1989 e documentazione in atti. Va rigettata, pertanto, la domanda di parte attorea relativa al risarcimento del danno da occupazione illegittima del fondo.
Va invece accolta la domanda volta al pagamento dei miglioramenti di parte convenuta.
Tale doglianza ha trovato riscontro nella perizia tecnica d'ufficio.
È opinione di questo Tribunale che la consulenza tecnica depositata il
07/05/2025 sia caratterizzata da compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati e che sulle domande di parte possa farsi integrale richiamo alla consulenza.
Vanno dunque riconosciuti i miglioramenti e le addizioni al sig. CP_1
nella cifra indicata in perizia, pari ad euro 40.000,00
[...]
Rimane assorbita ogni ulteriore questione.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto reciprocamente soccombenti sia la che il convenuto, questo Tribunale Parte_1
compensa integralmente tra le predette parti le spese di lite, che comprendono anche le spese della sentenza parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea di risarcimento dei danni;
2. Accoglie la domanda del sig. e per l'effetto condanna la Controparte_1
a versare al convenuto in riconvenzionale la cifra indicata Parte_1
in perizia, pari ad euro 40.000,00 per miglioramenti al fondo;
3. Pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento, a carico delle parti in solido tra loro.
4. Compensa integralmente le spese di lite.
Salerno 6 nov. 25
Il Giudice dott. Daniela Oliva