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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 789/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Pietro Roccasalva
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato- contumace
OGGETTO: appello- spese processuali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - Parte_1
richiamato il contenzioso amministrativo che aveva condotto al provvedimento di
1 diniego della NASPI da parte dell' - adiva il Tribunale di Ragusa, in funzione CP_2
di giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della prestazione prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, spettante per lo stato di disoccupazione successivo al rapporto di lavoro da ella prestato in qualità di badante alle dipendenze di Persona_1
Instauratosi il contraddittorio, con sentenza n. 224 del 23.03.2023, il Tribunale adito accoglieva parzialmente la domanda, condannando l' al pagamento della CP_2
somma di euro 3.136,98, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Il primo giudice, in particolare, riteneva sussistente la giusta causa di dimissioni, valida condizione ai fini dell'ammissione al beneficio della prestazione previdenziale richiesta, originando il recesso dalla mancata regolarizzazione del rapporto e dall'omesso versamento della contribuzione previdenziale per il periodo ottobre 2014-ottobre 2015, ammessi dalla stessa datrice di lavoro per come emergeva dal verbale di conciliazione sindacale del 4 aprile 2016.
Disponeva, tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e considerato altresì che l'incontro in sede sindacale, nel quale era stata dichiarata la causa di cessazione del rapporto, era successivo al diniego della prestazione da parte dell , cui l'esistenza della CP_2
giusta causa di dimissioni era stata rappresentata solo in data 18 ottobre 2016 in sede di ricorso amministrativo, seguito, a distanza di appena tre giorni, dal deposito del ricorso giudiziale.
Con atto del 22.09.2023, proponeva appello;
ripristinatosi il Parte_1
contraddittorio, l' rimaneva contumace in questo grado. CP_2
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 12.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Con unico motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per aver il primo giudice disposto la compensazione delle spese di lite nonostante il comportamento negligente tenuto dall' , che, a seguito della CP_3
produzione del verbale di conciliazione sindacale comprovante l'esistenza della giusta causa delle dimissioni, avrebbe dovuto evitare il protrarsi della controversia per l'intera durata del giudizio, riconoscendo il diritto della ricorrente all'attribuzione della prestazione previdenziale richiesta.
2. L'appello è fondato.
In tema di spese processuali, non rileva, anzitutto, l'accoglimento parziale della domanda, trovando piuttosto applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dal collegio condivisi, secondo cui, “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo
a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi,
e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. S.U. n. 32061/2022).
Nella specie va esclusa la sussistenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cpc, dovendo piuttosto darsi atto che l'ente previdenziale, quantomeno a seguito della produzione del verbale di conciliazione sindacale, avrebbe dovuto prontamente riconoscere il diritto dell'odierna appellante alla prestazione richiesta.
3. In parziale modifica della sentenza impugnata, l va pertanto condannato CP_2
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta e da distrarsi ex art. 93 cpc.
3 4. Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo e anch'esse da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l' al pagamento in favore di controparte CP_2
delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 1.312,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc;
condanna l'ente appellato al pagamento delle spese processuali del presente grado, che liquida in euro 1.458,00, oltre rimborso spese generali (15%), CPA e
IVA, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
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