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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2018 a cui è riunita la causa N.R.G. 545/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2018 (a cui è riunita la causa
N.R.G. 545/2018), promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'avvocato. Parte_3
[...]
(C.F.
[...] P.IVA_1
C.F. ) Parte_4 C.F._3
Con l'avvocato GIULIO SANTAGOSTNO e con l'avvocato SIMONE
MORANI
ATTORI/OPPONENTI
Contro
(C.F. con l'avvocato. CP_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. con l'avvocato. Controparte_3 P.IVA_3 [...]
CP_4
1 TERZO CHIAMATO
C.F. ), con l'avvocato. PA P.IVA_4 CP_6
[...]
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società hanno convenuto dinanzi al Tribunale Parte_3
di Grosseto in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore e, per essa, la mandataria al fine di ottenere la revoca CP_8
del decreto ingiuntivo n. 1081/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
22.11.2017 con il quale è stato loro ingiunto, oltre che alla società Parte_3
(debitrice principale), il pagamento della somma di euro 142.090,50, oltre interessi, oneri ed accessori, per il mancato pagamento del debito residuo del mutuo chirografario stipulato in data 22.10.2013 dalla società per Parte_3
l'importo di euro 145.000,00 con la garanzia di . CP_3
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
• illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante, della garanzia a prima richiesta rilasciata da
[...]
società che gli opponenti hanno chiesto di chiamare in causa CP_3
per essere dalla stessa manlevati per la parte di somma in ipotesi dovuta
• usura.
• estinzione delle fideiussioni ex articolo 1945 c.c.
2 Con autonomo atto di citazione anche la debitrice principale Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_4
quest'ultimo anche in proprio quale fideiussore della suddetta società, si sono opposti allo stesso decreto ingiuntivo (causa rubricata al n. 545/2018), per i seguenti motivi:
• incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto con riferimento alla posizione del fideiussore Parte_4
• illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante, della garanzia a prima richiesta rilasciata da
[...]
di cui è stata richiesta la chiamata in causa per essere dalla CP_3
stessa manlevati per la parte di somma garantita in ipotesi dovuta dagli opponenti;
• usura;
• responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca mutuante, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
costituendosi a mezzo del proprio legale Controparte_7
rappresentante pro tempore in entrambi i giudizi, ha instato per il rigetto delle opposizioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riunite le cause ed autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3
quest'ultima (citata in giudizio solo da e da , si è Parte_3 Parte_4
costituita deducendo il difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli opponenti, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta da e, nel merito l'infondatezza dell'opposizione. Parte_4
Con comparsa di costituzione del 6 giugno 2022 si è poi costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. (a mezzo della mandataria PA
, quale cessionaria del credito originariamente vantato da CP_9
[...
[...] [
nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ai CP_10
sensi dell'articolo 58 TUB (cfr. documenti allegati: avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dichiarazione del creditore cedente e visura camerale).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 3 maggio 2021 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti (ctu contabile e prove orali).
In sede di comparsa conclusionale gli opponenti hanno inoltre eccepito- per la prima volta- il difetto di legittimazione (titolarità) attiva del rapporto dedotto in giudizio da parte di e della cessionaria CP_7 Controparte_11
e hanno inoltre eccepito, sempre per la prima volta in
[...] Parte_4
comparsa conclusionale, la nullità del contratto di fideiussione stipulato con con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo CP_7
117 TUB e, in ogni caso, dell'articolo 1938 c.c. per mancata indicazione dell'importo massimo garantito.
Le convenute opposte e la terza chiamata hanno instato per l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni nuove.
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per e per come in atti, dovendosi con Parte_1 Parte_2
ciò intendere le conclusioni rassegnate nell'atto di introduttivo, non successivamente modificate e, dunque:
“1) in via preliminare: autorizzare parti opponenti a chiamare in causa la società garante con sede legale in Firenze alla Via G. Controparte_3
4 Mazzini n. 46, quale terzo soggetto da ritenersi comune alla causa per i fatti e le considerazioni svolte nella presente opposizione;
2) in via principale: dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per tutti i motivi di cui al presente atto, con la conseguenza di rendere incerto e non determinabile il saldo a credito della e, per l'effetto, revocare il CP_7
decreto ingiuntivo opposto.
3) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo, rideterminarsi l'effettiva debenza da parte degli odierni opponenti, nonché intimare il pagamento della parte spettante, in forza di garanzia, alla
”. Controparte_3
Per e come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_3 Parte_4
depositato telematicamente in data 11.11.2024 e, precisamente:
“1) in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Pavia quale foro del consumatore competente per le controversie sorte tra e la persona fisica del CP_7
fideiussore revocandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo Parte_4
opposto.
2) nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente atto, revocarsi lo stesso e comunque accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli opponenti e e né a Controparte_12 Parte_4 Controparte_7 CP_5
né a .
[...] CP_3
3) nel merito in via subordinata: rideterminarsi l'effettiva debenza da parte degli odierni opponenti.
5 4) in ogni caso accertare che ha subito danno ingiusto in CP_12
conseguenza del comportamento di descritto in atti, danno che CP_7
si quantifica in euro 142.000,00 o oltra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condannando
e al versamento di tale somma in favore degli CP_7 PA
opponenti ovvero in subordine compensarsi tale somma con l'eventuale maggior somma ritenuta dovuta a all'esito del giudizio. CP_7
In via istruttoria, con richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di e di , nonchè di CTU tecnica CP_7 CP_3
contabile.
Per come da atto introduttivo e, dunque: Controparte_7
-in via pregiudiziale riunire alla presente causa il procedimento iscritto al numero di ruolo 545/2018;
-in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017;
-nel merito, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutte le domande attoree con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017, e/o comunque condannare parte opponente al pagamento, in favore di della somma di € 142.090,50 oltre interessi spese e Controparte_7
competenze liquidate nel decreto ingiuntivo o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Per come da memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, Controparte_3
dunque:
6 “respingere le domande proposte dagli opponenti-chiamanti in causa nei confronti di , perché inammissibili, e/o proposte da soggetto Controparte_3
privo di legittimazione processuale attiva e comunque perché infondate in fatto e diritto.
Con conseguente condanna al rimborso in favore di delle Controparte_3
spese processuali e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali.”.
“Per come da memoria ex art 183 comma 6 n 2 cpc e, PA
dunque;
“in tesi respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate tutte le domande proposte dagli opponenti con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017;
- in ipotesi in caso di revoca del decreto determinare la effettiva somma dovuta dagli opponenti e condannare gli stessi al pagamento di detta somma a oltre interessi;
PA
- in ulteriore ipotesi nel caso di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie CP_5
derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Le opposizioni sono infondate.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
1.Sull'incompetenza per territorio eccepita da Parte_4
7 A fondamento dell'eccezione l'opponente allega la sua qualifica di consumatore, in quanto fideiussore persona fisica della società garantita
[...]
ed invoca, in ragione di ciò, l'applicabilità del foro esclusivo del CP_12
consumatore, nella specie del Tribunale di Pavia quale luogo di sua residenza.
Tuttavia, nel caso di specie tale qualifica non è certamente riferibile all'opponente.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di
Federic legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. Cass 08/05/2020, n.
o
8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass.
28162/2019), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto ha agito. E nel caso di specie non vi è dubbio che il fideiussore si Parte_4
sia reso garante della società in quanto certamente Parte_3
cointeressato alla gestione della stessa della quale era legale rappresentate, così essendosi lo stesso pacificamente qualificato ed in ogni caso essendovi di ciò prova documentale (cfr. doc. n 1 di parte visura dalla CP_7 CP_13
quale si evince che era amministratore unico della società). Pt_4
È dunque evidente che il garante, in ragione di ciò, ragione non possa essere considerato un consumatore, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
2.Sull' illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante della garanzia a prima richiesta Controparte_7
rilasciata da e sulla richiesta di manleva. CP_3
Gli opponenti sostengono che, essendosi avvalsa della CP_7 CP_7
garanzia di per facilitare l'accesso al credito alla società CP_3 [...]
nell'ambito del progetto della Regione Toscana finalizzato a Parte_3
sostenere le piccole e medie imprese, la banca avrebbe dovuto, a seguito di
8 inadempimento della società debitrice escutere la garanzia Parte_3
“a prima richiesta” concessa da al soggetto finanziatore CP_3
appunto), anziché agire direttamente contro e i suoi CP_7 Parte_3
fideiussori con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, sempre secondo l'assunto difensivo degli opponenti,
[...]
dovrebbe tenere indenni tutti i fideiussori di quanto questi fossero CP_3
tenuti a pagare all'esito del presente giudizio. Da qui la richiesta di evocare in giudizio . CP_3
Gli assunti sono infondati.
È necessario, a tal fine, fare una breve premessa sulla natura della società
[...]
(e più in generale sulle società di confidi), nonché sulla natura dei CP_3
rapporti contrattuali che intercorrono tra soggetto finanziato (impresa), soggetto finanziatore (banca) e soggetto garante (società di confidi).
Le società di confidi (tra cui , sono consorzi di imprese o CP_3
cooperative che hanno lo scopo di rilasciare garanzie al sistema bancario per favorire la possibilità di concedere finanziamenti a imprese consorziate o socie di piccole o medie dimensioni (PMI).
Dunque il non è un garante personale del soggetto finanziato, con il CP_14
quale infatti non ha alcun rapporto contrattuale diretto, essendo invece la società di confidi unicamente garante dell'ente creditizio con il quale ha instaurato un rapporto autonomo di garanzia, con la conseguente insussistenza di un' azione diretta dell'impresa debitrice nei confronti della società di confidi, non sussistendo infatti alcun rapporto di garanzia (diretta).
Né è da ritenersi configurabile -nella specie- alcuna violazione, da parte di del procedimento di escussione della garanzia a prima richiesta CP_7
stipulata con . CP_3
9 Ed infatti ha correttamente attivato la garanzia in conformità a CP_7
quanto previsto dalla convenzione inter-partes del 9.5.2012 e dal regolamento della Regione Toscana che ne costituisce parte integrante ed alla stessa allegato (cfr. doc. n. 1,2,3 P allegati alla comparsa di costituzione di
. CP_7
Ed in particolare, l'articolo 14 del Regolamento, intitolato “attivazione delle garanzie”, prevede testualmente quanto segue: ““
1. In caso di inadempimento della PMI (piccola media impresa), i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a , l'intimazione del pagamento CP_3
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende: a) la data della prima rata rimasta anche parzialmente, insoluta, ovvero b la data di ammissione a procedure concorsuali. 4) l'intimazione di pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente mediante l'invio alla PMI inadempiente di a) diffida di pagamento, b) decreto ingiuntivo, ovvero in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5)Trascorsi due mesi dalla data di invio dell'intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della
PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia;
6.
La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a , CP_3
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio dell'intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di
10 finanziamento; c) copia dell'atto di erogazione;
copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti i) la data di inadempimento ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali di mora. 7) Nel limite dell'importo massimo garantito,
liquida al soggetto finanziatore le somme ad asso dovute per CP_3
capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento- in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice”.
Orbene, dal chiaro tenore letterale della suindicata disposizione e, precisamente, dal punto n. 4, si evince che il ricorso al procedimento monitorio è indicato nel regolamento contrattuale esso stesso quale modalità di attivazione della garanzia, non ravvisandosi pertanto nella specie alcuna violazione da parte di nelle modalità di escussione della garanzia di CP_7
. CP_3
3.Sull'usura
Il contratto di finanziamento stipulato in data 20.10.2013 tra e CP_7 [...]
è un mutuo chirografario a tasso variabile, non assistito da garanzia CP_12
ipotecaria (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta).
Tale circostanza appare dirimente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (applicabili al contratto in esame
11 ratione temporis), prevedono espressamente che rientrino nella categoria dei mutui, i soli mutui assistiti da garanzia ipotecaria.
Ed in particolare le citate istruzioni, prevedono che nella categoria dei - mutui- rientrino solo i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (cfr. punto n
7).
Ed invece, i mutui non assistiti da garanzia ipotecaria rientrano nella diversa categoria degli -altri finanziamenti-, categoria residuale nella quale sono ricomprese tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti come, ad esempio, i mutui chirografari (cfr. punto n. 10).
Alle istruzioni della Banca d'Italia, da ritenersi vincolanti per giurisprudenza consolidata ai fini della verifica dell'usura, deve riconoscersi la natura di
norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura ed integrative della stessa, perciò utilizzabili ai fini della decisione.
Venendo al caso di specie i “tassi soglia usura” rilevati nel periodo di riferimento al tempo della conclusione del contratto de quo (1ottobre 31 dicembre 2013)), risultano pari al 8,850% per la categoria dei mutui a tasso variabile del 17,325 per gli altri finanziamenti, mentre il tasso di interesse applicato al contratto inter-partes era, al momento della stipula (unico momento rilevante ai fini della verifica dell'usura), pari al 7.05% e, dunque nettamente inferiore al tasso soglia.
Pertanto, gli opponenti comparano il TEG contrattuale iniziale con un tasso soglia di riferimento sbagliato, vale a dire con quello relativo ai mutui
12 ipotecari a tasso variabile anziché con quello relativo alla categoria degli “altri finanziamenti”, come indicato nelle Istruzioni della Banca D'Italia.
Gli opponenti prospettano inoltre, quale scenario di verificazione dell'usura,
l'inclusione del tasso di mora ai fini del relativo calcolo.
Sul punto è sufficiente osservare come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale. Ne consegue che ai fini del calcolo del
T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si
13 devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica). L'erroneità della premessa scientifica posta a fondamento dell'asserita natura usuraria del finanziamento per cui è causa esime da ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.
4.Sulla richiesta di risarcimento danni.
La richiesta di risarcimento danni formulata dalla società è del tutto CP_12
infondata in quanto basata sulla mera aspettativa -di fatto -di ottenere una somma maggiore dalla banca rispetto a quella che in concreto è risultata erogabile all'esito dell'istruttoria, nonché sull'esistenza di un nesso eziologico, parimenti del tutto genericamente allegato, tra il minor importo finanziato e la successiva crisi aziendale a cui la società è andata incontro
Anche il danno è stato poi del tutto ingiustificatamente quantificato nella somma corrispondente all'intero all'importo finanziato
5. Sulle ulteriori domande ed eccezioni.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate -per la prima volta- solo in comparsa conclusionale devono ritenersi inammissibili, avendo, come noto la comparsa conclusionale solo la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e non potendo contenere domande ed eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum.
Quanto, poi, alle eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente confermato, in base al quale il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo deve necessariamente coordinarsi con gli oneri di
14 allegazione, potendo e dovendo dunque le nuove censure essere prese in considerazione solo se si fondano sulla tempestiva allegazione di fatti e, quindi, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (Cass. 4867/2024); il che non è avvenuto nel caso di specie, avendo gli opponenti dedotto per la prima volta il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo ad e la CP_7
nullità della fideiussione, allegazioni del tutto sganciate dalle precedenti difese ed incompatibili con le stesse.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere respinta, conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carco degli opponenti -in solido- in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale.
Quanto alle spese per la chiamata in causa del terzo, le Controparte_3
stesse devono essere poste a carico dei chiamanti e Controparte_12 [...]
in solido tra loro (non avendo gli altri opponenti azionato la domanda), Pt_4
stante l'infondatezza della chiamata in causa e sempre in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. r.g. 178/2018 -a cui è stata riunita la causa rubricata al n. r.g.
5451/2018- ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
15 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto il decreto opposto;
2) condanna tutti gli opponenti, in solido, a rimborsare alle parti convenute opposte e le spese processuali, che liquida CP_7 PA
in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 11.268,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_12 Parte_4
delle spese processuali in favore della terza chiamata che Controparte_3
liquida in favore di quest'ultima nella somma di euro 11.268,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 31 maggio 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini
16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 178/2018 (a cui è riunita la causa
N.R.G. 545/2018), promossa da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'avvocato. Parte_3
[...]
(C.F.
[...] P.IVA_1
C.F. ) Parte_4 C.F._3
Con l'avvocato GIULIO SANTAGOSTNO e con l'avvocato SIMONE
MORANI
ATTORI/OPPONENTI
Contro
(C.F. con l'avvocato. CP_1 P.IVA_2 [...]
Controparte_2
CONVENUTO/OPPOSTO
(C.F. con l'avvocato. Controparte_3 P.IVA_3 [...]
CP_4
1 TERZO CHIAMATO
C.F. ), con l'avvocato. PA P.IVA_4 CP_6
[...]
INTERVENUTO
₪₪₪
La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 13.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, e nella loro qualità di Parte_1 Parte_2
fideiussori della società hanno convenuto dinanzi al Tribunale Parte_3
di Grosseto in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore e, per essa, la mandataria al fine di ottenere la revoca CP_8
del decreto ingiuntivo n. 1081/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data
22.11.2017 con il quale è stato loro ingiunto, oltre che alla società Parte_3
(debitrice principale), il pagamento della somma di euro 142.090,50, oltre interessi, oneri ed accessori, per il mancato pagamento del debito residuo del mutuo chirografario stipulato in data 22.10.2013 dalla società per Parte_3
l'importo di euro 145.000,00 con la garanzia di . CP_3
I motivi posti a fondamento dell'opposizione sono i seguenti:
• illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante, della garanzia a prima richiesta rilasciata da
[...]
società che gli opponenti hanno chiesto di chiamare in causa CP_3
per essere dalla stessa manlevati per la parte di somma in ipotesi dovuta
• usura.
• estinzione delle fideiussioni ex articolo 1945 c.c.
2 Con autonomo atto di citazione anche la debitrice principale Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché Parte_4
quest'ultimo anche in proprio quale fideiussore della suddetta società, si sono opposti allo stesso decreto ingiuntivo (causa rubricata al n. 545/2018), per i seguenti motivi:
• incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto con riferimento alla posizione del fideiussore Parte_4
• illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante, della garanzia a prima richiesta rilasciata da
[...]
di cui è stata richiesta la chiamata in causa per essere dalla CP_3
stessa manlevati per la parte di somma garantita in ipotesi dovuta dagli opponenti;
• usura;
• responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca mutuante, con conseguente richiesta di risarcimento danni.
costituendosi a mezzo del proprio legale Controparte_7
rappresentante pro tempore in entrambi i giudizi, ha instato per il rigetto delle opposizioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Riunite le cause ed autorizzata la chiamata in causa di Controparte_3
quest'ultima (citata in giudizio solo da e da , si è Parte_3 Parte_4
costituita deducendo il difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli opponenti, l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta da e, nel merito l'infondatezza dell'opposizione. Parte_4
Con comparsa di costituzione del 6 giugno 2022 si è poi costituita in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. (a mezzo della mandataria PA
, quale cessionaria del credito originariamente vantato da CP_9
[...
[...] [
nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco dei crediti ai CP_10
sensi dell'articolo 58 TUB (cfr. documenti allegati: avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dichiarazione del creditore cedente e visura camerale).
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 3 maggio 2021 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dagli opponenti (ctu contabile e prove orali).
In sede di comparsa conclusionale gli opponenti hanno inoltre eccepito- per la prima volta- il difetto di legittimazione (titolarità) attiva del rapporto dedotto in giudizio da parte di e della cessionaria CP_7 Controparte_11
e hanno inoltre eccepito, sempre per la prima volta in
[...] Parte_4
comparsa conclusionale, la nullità del contratto di fideiussione stipulato con con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo CP_7
117 TUB e, in ogni caso, dell'articolo 1938 c.c. per mancata indicazione dell'importo massimo garantito.
Le convenute opposte e la terza chiamata hanno instato per l'inammissibilità delle domande e delle eccezioni nuove.
Le parti hanno così precisato le rispettive conclusioni.
Per e per come in atti, dovendosi con Parte_1 Parte_2
ciò intendere le conclusioni rassegnate nell'atto di introduttivo, non successivamente modificate e, dunque:
“1) in via preliminare: autorizzare parti opponenti a chiamare in causa la società garante con sede legale in Firenze alla Via G. Controparte_3
4 Mazzini n. 46, quale terzo soggetto da ritenersi comune alla causa per i fatti e le considerazioni svolte nella presente opposizione;
2) in via principale: dichiarare l'illegittimità del decreto opposto per tutti i motivi di cui al presente atto, con la conseguenza di rendere incerto e non determinabile il saldo a credito della e, per l'effetto, revocare il CP_7
decreto ingiuntivo opposto.
3) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento del decreto ingiuntivo, rideterminarsi l'effettiva debenza da parte degli odierni opponenti, nonché intimare il pagamento della parte spettante, in forza di garanzia, alla
”. Controparte_3
Per e come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_3 Parte_4
depositato telematicamente in data 11.11.2024 e, precisamente:
“1) in via preliminare dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Grosseto in favore del Tribunale di Pavia quale foro del consumatore competente per le controversie sorte tra e la persona fisica del CP_7
fideiussore revocandosi per l'effetto il decreto ingiuntivo Parte_4
opposto.
2) nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui al presente atto, revocarsi lo stesso e comunque accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli opponenti e e né a Controparte_12 Parte_4 Controparte_7 CP_5
né a .
[...] CP_3
3) nel merito in via subordinata: rideterminarsi l'effettiva debenza da parte degli odierni opponenti.
5 4) in ogni caso accertare che ha subito danno ingiusto in CP_12
conseguenza del comportamento di descritto in atti, danno che CP_7
si quantifica in euro 142.000,00 o oltra somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condannando
e al versamento di tale somma in favore degli CP_7 PA
opponenti ovvero in subordine compensarsi tale somma con l'eventuale maggior somma ritenuta dovuta a all'esito del giudizio. CP_7
In via istruttoria, con richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante di e di , nonchè di CTU tecnica CP_7 CP_3
contabile.
Per come da atto introduttivo e, dunque: Controparte_7
-in via pregiudiziale riunire alla presente causa il procedimento iscritto al numero di ruolo 545/2018;
-in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017;
-nel merito, respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, tutte le domande attoree con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017, e/o comunque condannare parte opponente al pagamento, in favore di della somma di € 142.090,50 oltre interessi spese e Controparte_7
competenze liquidate nel decreto ingiuntivo o di quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia.
Per come da memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e, Controparte_3
dunque:
6 “respingere le domande proposte dagli opponenti-chiamanti in causa nei confronti di , perché inammissibili, e/o proposte da soggetto Controparte_3
privo di legittimazione processuale attiva e comunque perché infondate in fatto e diritto.
Con conseguente condanna al rimborso in favore di delle Controparte_3
spese processuali e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri di legge, oltre accessori ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali.”.
“Per come da memoria ex art 183 comma 6 n 2 cpc e, PA
dunque;
“in tesi respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate tutte le domande proposte dagli opponenti con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto n. 1081/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto il
22/11/2017;
- in ipotesi in caso di revoca del decreto determinare la effettiva somma dovuta dagli opponenti e condannare gli stessi al pagamento di detta somma a oltre interessi;
PA
- in ulteriore ipotesi nel caso di accoglimento in tutto o in parte dell'opposizione dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie CP_5
derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Le opposizioni sono infondate.
Osserva a tal proposito il Tribunale quanto segue.
1.Sull'incompetenza per territorio eccepita da Parte_4
7 A fondamento dell'eccezione l'opponente allega la sua qualifica di consumatore, in quanto fideiussore persona fisica della società garantita
[...]
ed invoca, in ragione di ciò, l'applicabilità del foro esclusivo del CP_12
consumatore, nella specie del Tribunale di Pavia quale luogo di sua residenza.
Tuttavia, nel caso di specie tale qualifica non è certamente riferibile all'opponente.
Ed infatti, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di
Federic legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. Cass 08/05/2020, n.
o
8662; Cass. 742/2020; Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass.
28162/2019), i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica vanno valutati in relazione alle finalità per il quale il soggetto ha agito. E nel caso di specie non vi è dubbio che il fideiussore si Parte_4
sia reso garante della società in quanto certamente Parte_3
cointeressato alla gestione della stessa della quale era legale rappresentate, così essendosi lo stesso pacificamente qualificato ed in ogni caso essendovi di ciò prova documentale (cfr. doc. n 1 di parte visura dalla CP_7 CP_13
quale si evince che era amministratore unico della società). Pt_4
È dunque evidente che il garante, in ragione di ciò, ragione non possa essere considerato un consumatore, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
2.Sull' illegittimità della somma ingiunta per mancata escussione, da parte della banca mutuante della garanzia a prima richiesta Controparte_7
rilasciata da e sulla richiesta di manleva. CP_3
Gli opponenti sostengono che, essendosi avvalsa della CP_7 CP_7
garanzia di per facilitare l'accesso al credito alla società CP_3 [...]
nell'ambito del progetto della Regione Toscana finalizzato a Parte_3
sostenere le piccole e medie imprese, la banca avrebbe dovuto, a seguito di
8 inadempimento della società debitrice escutere la garanzia Parte_3
“a prima richiesta” concessa da al soggetto finanziatore CP_3
appunto), anziché agire direttamente contro e i suoi CP_7 Parte_3
fideiussori con il decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, sempre secondo l'assunto difensivo degli opponenti,
[...]
dovrebbe tenere indenni tutti i fideiussori di quanto questi fossero CP_3
tenuti a pagare all'esito del presente giudizio. Da qui la richiesta di evocare in giudizio . CP_3
Gli assunti sono infondati.
È necessario, a tal fine, fare una breve premessa sulla natura della società
[...]
(e più in generale sulle società di confidi), nonché sulla natura dei CP_3
rapporti contrattuali che intercorrono tra soggetto finanziato (impresa), soggetto finanziatore (banca) e soggetto garante (società di confidi).
Le società di confidi (tra cui , sono consorzi di imprese o CP_3
cooperative che hanno lo scopo di rilasciare garanzie al sistema bancario per favorire la possibilità di concedere finanziamenti a imprese consorziate o socie di piccole o medie dimensioni (PMI).
Dunque il non è un garante personale del soggetto finanziato, con il CP_14
quale infatti non ha alcun rapporto contrattuale diretto, essendo invece la società di confidi unicamente garante dell'ente creditizio con il quale ha instaurato un rapporto autonomo di garanzia, con la conseguente insussistenza di un' azione diretta dell'impresa debitrice nei confronti della società di confidi, non sussistendo infatti alcun rapporto di garanzia (diretta).
Né è da ritenersi configurabile -nella specie- alcuna violazione, da parte di del procedimento di escussione della garanzia a prima richiesta CP_7
stipulata con . CP_3
9 Ed infatti ha correttamente attivato la garanzia in conformità a CP_7
quanto previsto dalla convenzione inter-partes del 9.5.2012 e dal regolamento della Regione Toscana che ne costituisce parte integrante ed alla stessa allegato (cfr. doc. n. 1,2,3 P allegati alla comparsa di costituzione di
. CP_7
Ed in particolare, l'articolo 14 del Regolamento, intitolato “attivazione delle garanzie”, prevede testualmente quanto segue: ““
1. In caso di inadempimento della PMI (piccola media impresa), i soggetti finanziatori inviano alla PMI inadempiente, e per conoscenza a , l'intimazione del pagamento CP_3
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.
2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.
3. Per data di inadempimento si intende: a) la data della prima rata rimasta anche parzialmente, insoluta, ovvero b la data di ammissione a procedure concorsuali. 4) l'intimazione di pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente mediante l'invio alla PMI inadempiente di a) diffida di pagamento, b) decreto ingiuntivo, ovvero in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente. 5)Trascorsi due mesi dalla data di invio dell'intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della
PMI, il soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della garanzia;
6.
La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata a , CP_3
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio dell'intimazione di pagamento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione: a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di
10 finanziamento; c) copia dell'atto di erogazione;
copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti i) la data di inadempimento ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali di mora. 7) Nel limite dell'importo massimo garantito,
liquida al soggetto finanziatore le somme ad asso dovute per CP_3
capitale e interessi contrattuali e di mora – calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento- in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice”.
Orbene, dal chiaro tenore letterale della suindicata disposizione e, precisamente, dal punto n. 4, si evince che il ricorso al procedimento monitorio è indicato nel regolamento contrattuale esso stesso quale modalità di attivazione della garanzia, non ravvisandosi pertanto nella specie alcuna violazione da parte di nelle modalità di escussione della garanzia di CP_7
. CP_3
3.Sull'usura
Il contratto di finanziamento stipulato in data 20.10.2013 tra e CP_7 [...]
è un mutuo chirografario a tasso variabile, non assistito da garanzia CP_12
ipotecaria (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta opposta).
Tale circostanza appare dirimente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, in quanto le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (applicabili al contratto in esame
11 ratione temporis), prevedono espressamente che rientrino nella categoria dei mutui, i soli mutui assistiti da garanzia ipotecaria.
Ed in particolare le citate istruzioni, prevedono che nella categoria dei - mutui- rientrino solo i contratti di finanziamento che: a) abbiano durata superiore a cinque anni;
b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi (cfr. punto n
7).
Ed invece, i mutui non assistiti da garanzia ipotecaria rientrano nella diversa categoria degli -altri finanziamenti-, categoria residuale nella quale sono ricomprese tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti come, ad esempio, i mutui chirografari (cfr. punto n. 10).
Alle istruzioni della Banca d'Italia, da ritenersi vincolanti per giurisprudenza consolidata ai fini della verifica dell'usura, deve riconoscersi la natura di
norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura ed integrative della stessa, perciò utilizzabili ai fini della decisione.
Venendo al caso di specie i “tassi soglia usura” rilevati nel periodo di riferimento al tempo della conclusione del contratto de quo (1ottobre 31 dicembre 2013)), risultano pari al 8,850% per la categoria dei mutui a tasso variabile del 17,325 per gli altri finanziamenti, mentre il tasso di interesse applicato al contratto inter-partes era, al momento della stipula (unico momento rilevante ai fini della verifica dell'usura), pari al 7.05% e, dunque nettamente inferiore al tasso soglia.
Pertanto, gli opponenti comparano il TEG contrattuale iniziale con un tasso soglia di riferimento sbagliato, vale a dire con quello relativo ai mutui
12 ipotecari a tasso variabile anziché con quello relativo alla categoria degli “altri finanziamenti”, come indicato nelle Istruzioni della Banca D'Italia.
Gli opponenti prospettano inoltre, quale scenario di verificazione dell'usura,
l'inclusione del tasso di mora ai fini del relativo calcolo.
Sul punto è sufficiente osservare come sia errato procedere alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori (nonché tra i rispettivi tassi) ai fini della verifica dell'usura degli stessi interessi corrispettivi e ciò poiché per la struttura stessa del contratto di mutuo non possono mai essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Infatti, gli interessi corrispettivi, che costituiscono la remunerazione della messa a disposizione di una data somma di denaro da parte del mutuante si applicano soltanto sul capitale a scadere (art. 1282 c.c.), mentre gli interessi di mora, che costituiscono invece il rimborso del danno patito dal mutuante medesimo in conseguenza del ritardo nella restituzione del capitale si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Il diverso orientamento giurisprudenziale deve oramai ritenersi superato di talché, come anche chiarito dalla recente pronuncia a Sezioni Unite della
Cassazione n. 19597/2020, benché debba ritenersi che la disciplina in materia di usura si estenda anche agli interessi moratori, deve invece ritenersi scorretto cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità funzionale. Ne consegue che ai fini del calcolo del
T.E.G. (dato numerico che sarà poi da raffrontare con il tasso soglia determinato con D.M. pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia in ottemperanza alla disciplina contenuta nella L. 108/96), al fine di poter constatare l'usurarietà di un tasso di interesse applicato non si
13 devono sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori (vista la loro diversa funzione e rilevato che sono applicati in via alternativa, essendo i primi dovuti nella fase fisiologica del rapporto ed i secondi nella fase patologica). L'erroneità della premessa scientifica posta a fondamento dell'asserita natura usuraria del finanziamento per cui è causa esime da ogni ulteriore approfondimento istruttorio sul punto.
4.Sulla richiesta di risarcimento danni.
La richiesta di risarcimento danni formulata dalla società è del tutto CP_12
infondata in quanto basata sulla mera aspettativa -di fatto -di ottenere una somma maggiore dalla banca rispetto a quella che in concreto è risultata erogabile all'esito dell'istruttoria, nonché sull'esistenza di un nesso eziologico, parimenti del tutto genericamente allegato, tra il minor importo finanziato e la successiva crisi aziendale a cui la società è andata incontro
Anche il danno è stato poi del tutto ingiustificatamente quantificato nella somma corrispondente all'intero all'importo finanziato
5. Sulle ulteriori domande ed eccezioni.
Tutte le ulteriori domande ed eccezioni formulate -per la prima volta- solo in comparsa conclusionale devono ritenersi inammissibili, avendo, come noto la comparsa conclusionale solo la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e non potendo contenere domande ed eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum.
Quanto, poi, alle eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche di recente confermato, in base al quale il principio della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo deve necessariamente coordinarsi con gli oneri di
14 allegazione, potendo e dovendo dunque le nuove censure essere prese in considerazione solo se si fondano sulla tempestiva allegazione di fatti e, quindi, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (Cass. 4867/2024); il che non è avvenuto nel caso di specie, avendo gli opponenti dedotto per la prima volta il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo ad e la CP_7
nullità della fideiussione, allegazioni del tutto sganciate dalle precedenti difese ed incompatibili con le stesse.
Conclusivamente, dunque l'opposizione deve essere respinta, conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria assorbiti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carco degli opponenti -in solido- in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale.
Quanto alle spese per la chiamata in causa del terzo, le Controparte_3
stesse devono essere poste a carico dei chiamanti e Controparte_12 [...]
in solido tra loro (non avendo gli altri opponenti azionato la domanda), Pt_4
stante l'infondatezza della chiamata in causa e sempre in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% della fase istruttoria, che si è svolta su base esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata al n. r.g. 178/2018 -a cui è stata riunita la causa rubricata al n. r.g.
5451/2018- ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
15 1) respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto il decreto opposto;
2) condanna tutti gli opponenti, in solido, a rimborsare alle parti convenute opposte e le spese processuali, che liquida CP_7 PA
in favore di ciascuna di esse nella somma di euro 11.268,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento Controparte_12 Parte_4
delle spese processuali in favore della terza chiamata che Controparte_3
liquida in favore di quest'ultima nella somma di euro 11.268,00, oltre rimborso spese nella misura del 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in data 31 maggio 2025 dal Tribunale di Grosseto
IL GIUDICE
dott. Claudia Frosini
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