Sentenza breve 3 giugno 2025
Decreto collegiale 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 03/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00606/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Bologna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento Prot. -OMISSIS-, emesso il 31 ottobre 2024 e notificato in data 10 marzo 2025, con il quale la Questura di Bologna ha riesaminato negativamente l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dallo straniero in data 3 febbraio 2023;
di ogni altro atto e/o provvedimento del procedimento ad esso successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso depositato in data 28 aprile 2025, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di Bologna si è rideterminata negativamente sull’istanza dello straniero di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito della sentenza-OMISSIS-emessa dall’intestato Tar in data 16 ottobre 2024.
A fondamento del ricorso lo straniero ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura, nel rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, non avrebbe correttamente seguito le indicazioni contenute nella sentenza dell’intestato Tar sopra ricordata, non avendo correttamente esaminato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla luce delle sopravvenienze valorizzate nella suddetta pronuncia (cioè, da un lato, il venir meno dei presupposti per la positiva definizione dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e, dall’altra, l’intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, ad oggi ancora in essere);
2. la Questura non avrebbe poi considerato che il ricorrente risulta soddisfare pienamente i criteri enunciati dall’art. 19, comma 1.1, TUI nella formulazione precedente al D.L. n. 20/2023.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
Preliminarmente, il Collegio ritiene sussistano i presupposti per decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a..
Come accennato, il provvedimento impugnato, datato 31 ottobre 2024, ancorché notificato solo in data 10 marzo 2025, è stato adottato a seguito della sentenza -OMISSIS-, pubblicata in data 16 ottobre 2024, con la quale l’intestato Tar ha annullato l’originario diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero, valorizzando e disponendo, in particolare, quanto segue: « Il Consiglio di Stato, infatti, nel riformare l’ordinanza del TAR in sede di appello cautelare, ha valorizzato, in particolare, quanto segue : ‹‹ il ricorrente, infatti, separatosi dalla moglie, si era trasferito in Lombardia ed era stato assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza 31 gennaio 2024, alle dipendenze del Sig. -OMISSIS-, per lo svolgimento della mansione di domestico presso l’abitazione di quest’ultimo, sita a -OMISSIS-(MI) -OMISSIS-; il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa (cedolini dello stipendio, ricevuta del versamento dei contributi previdenziali per il 3° trimestre 2023); la Questura, nel provvedimento impugnato, ha esaminato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e l’ha rigettata; quanto alla richiesta di conversione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, da “motivi familiari” a “lavoro subordinato”, si è limitata a richiamare una formula di stile secondo cui “non risultano presenti i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi da quello richiesto ovvero cause di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 T.U. 286/98”, senza esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza di conversione richiesta dal cittadino straniero, derivata dal situazioni sopravvenute, quali l’incrinarsi dei rapporti con la moglie, tali da incidere sul rilascio del titolo di soggiorno per ricongiungimento familiare; Ritiene il Collegio che la Questura non si sia espressa in modo adeguato su tale richiesta, essendosi trincerata dietro un rigetto privo di concreta motivazione, non avendo esaminato – in concreto – la particolare situazione in cui versa il cittadino straniero, entrato in Italia con regolare visto di ingresso, ma poi impossibilitato a ricongiungersi effettivamente con la coniuge (come previsto) per motivi personali; si è trasferito in Lombardia per trovare lavoro fornendo la documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività lavorativa in Italia; non risulta socialmente pericoloso››. Nel riesercizio del potere, d’altronde, la Questura competente ha addotto ragioni di diniego non condivisibili e ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti sostanziali per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Sotto un primo profilo, infatti, va rilevato come del tutto inconferente è la parte della motivazione in sede di riesame relativa al titolo di soggiorno per motivi familiari, in ragione della sostanziale espressa rinuncia da parte dello straniero a chiedere il rinnovo dello stesso, così come non è richiesto che si debba documentare lo stato di separazione del ricorrente, dato per assodato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare che precede. In secondo luogo, già il Consiglio di Stato in sede cautelare ha ritenuto un dato acquisito il fatto che lo straniero ricorrente sia legittimamente entrato in Italia con un visto per ricongiungimento familiare, sì che una volta entrato in Italia regolarmente, non è necessario ottenere un nuovo visto per motivi di lavoro. L’Amministrazione, poi, erra nel valorizzare il fatto che lo straniero all’attualità non risulti titolare di permesso di soggiorno in corso di validità, poiché ciò che rileva è che lo stesso abbia tempestivamente presentato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno anche se per motivi familiari, dovendosi d’altronde valorizzare le già citate sopravvenienze sia sul piano personale (il venir meno del rapporto con la convivente) sia sul piano lavorativo. Né può essere valorizzato il provvedimento di diniego impugnato con il ricorso introduttivo, attesa la pendenza del presente giudizio. A tal proposito, in ordine alla ritenuta discrasia emergente tra l’estratto contributivo INPS e la data di cessazione del rapporto di lavoro, va rilevato come il ricorrente risulta aver fornito specificamente documentazione all’Amministrazione al riguardo, che quest’ultima non risulta aver adeguatamente valutato, né emerge alcuna ulteriore attività istruttoria di approfondimento per accertare la correttezza dei dati forniti dal ricorrente. Per contro, il ricorrente risulta aver fornito elementi documentali sufficienti, quantomeno, a far emergere indizi relativi ad una condizione lavorativa e reddituale dello straniero, sì che la Questura avrebbe dovuto accertare e motivare con precisione in ordine ai presupposti previsti dall’art. 22, d.lgs. n. 286 del 1998 ».
L’Amministrazione resistente, d’altronde, nel provvedimento impugnato non ha tenuto conto delle puntuali indicazioni contenute nella predetta sentenza sul piano conformativo del potere pubblico dalla stessa riesercitato, avendo motivato il diniego sulla scorta delle sole seguenti argomentazioni, in particolare:
«lo straniero risulta entrato in Italia con visto per "motivi familiari" rilasciato dalle Autorità Consolari con validità dal 20.07.2020 al 31.08.2021 e non per altra tipologia quale "lavoro subordinato"»;
«lo straniero non è mai stato titolare di alcun permesso di soggiorno per motivi familiari contrariamente a quanto enunciato nella sentenza TAR ER -OMISSIS-, ma solo di visto d'ingresso per ricongiungimento familiare scaduto il 03.08.2021;
«lo straniero non risulta titolare di permesso di soggiorno in corso di validità per poter effettuare la conversione da motivi familiari in lavoro subordinato ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 394/1999; inoltre, ai sensi dell'art. 30 comma 5 TUI il soggetto non documenta separazione legale (" in caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ed in caso dí separazione legale o di scioglimento del matrimonio,... il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, ..")»;
«stante quanto sopra descritto, lo straniero non risulta in possesso di visto d'ingresso specifico per motivi di lavoro subordinato. Inoltre, non è a tutt'oggi titolare di un permesso di soggiorno, né risulta in possesso della ricevuta di rilascio di un permesso di soggiorno, in quanto ritirata a seguito del rigetto in data 05.05.2023».
Si tratta, a ben vedere, della riproposizione degli argomenti già confutati tanto dal Consiglio di Stato prima in sede di appello cautelare, quanto dall’intestato Tar con la sentenza conclusiva del precedente giudizio e sopra ricordata: la Questura avrebbe dovuto specificamente ed esclusivamente valutare la sussistenza dei presupposti, lavorativi e reddituali, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro: tale valutazione è in concreto mancata, sì che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, la Questura dovendo provvedere nuovamente in stretta applicazione della presente e della precedente sentenza dell’intestato Tar.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'MI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mara Bertagnolli, Presidente FF
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Mara Bertagnolli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.