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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/07/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3054/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa delle avv. Maria Fuscaldo e Livia Di Cola;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1 funzionarie dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2022, la ricorrente, docente della scuola primaria, ha dedotto di aver prestato servizio per sei anni scolastici consecutivi (dal 2016/2017 al
2021/2022) con contratti a tempo determinato, lamentando la reiterazione abusiva di tali contratti da parte dell'Amministrazione scolastica. A suo dire, i contratti sono stati stipulati per esigenze non transitorie, su posti vacanti e disponibili, in violazione del D.Lgs. 368/2001 e della
Direttiva 1999/70/CE, che vietano l'abuso del lavoro precario nella pubblica amministrazione.
La ricorrente ha chiesto quindi al Tribunale di accertare l'illegittimità della successione dei contratti a termine, la nullità della clausola di apposizione del termine, nonché il riconoscimento del diritto al pagamento delle mensilità estive per gli anni in cui ha lavorato fino al 30 giugno.
Ha domandato inoltre, il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla mancata progressione stipendiale, il corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e il risarcimento del danno per l'abuso del precariato, quantificato in €
25.000.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande. In Controparte_1 primo luogo, ha sostenuto che i contratti stipulati con la docente erano legittimi in quanto relativi a supplenze su organico di fatto e che non è stato superato il limite dei 36 mesi su posti
1 vacanti e disponibili. Ha inoltre evidenziato che la normativa scolastica costituisce disciplina speciale, non soggetta alla normativa generale sui contratti a termine.
Quanto alle domande risarcitorie, l'Amministrazione ha eccepito la mancanza di prova del danno, l'assenza di una formale offerta di prestazione lavorativa nei mesi estivi e la prescrizione quinquennale per le differenze retributive. Ha infine sostenuto che la ricorrente, essendo stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2022, ha già beneficiato della ricostruzione di carriera secondo le regole previste dal contratto collettivo e dalla normativa vigente, escludendo ogni discriminazione rispetto al personale di ruolo.
2. Quanto alla domanda diretta al riconoscimento degli emolumenti retributivi per i mesi estivi, per le supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno di ogni anno scolastico e per le altre esigenze cc.dd. temporanee l'eventuale riconoscimento di un qualunque trattamento a titolo retributivo non sarebbe sorretto dalla causa che qualifica e connota il rapporto lavorativo, quella di scambio. Ed infatti, la causa del contratto di lavoro, attraverso il quale tra le parti contraenti sorge e si sviluppa un tipico rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, impone che solo a fronte dell'esecuzione di una prestazione lavorativa debba essere corrisposta una retribuzione, fatti salvi casi eccezionali tipizzati. A fronte di una mancata prestazione lavorativa per i mesi estivi, pertanto, mai nemmeno convenuta nel contratto individuale di lavoro per le supplenze su posti dell'organico di fatto (fino al 30 giugno) e per le altre esigenze temporanee,
l'eventuale corresponsione di un qualunque emolumento non sarebbe sorretta da alcuna causa giustificativa.
3. Sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine, i principi applicabili alla fattispecie possono così riassumersi:
- è stato affermato (Cass. n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- è stato rimarcato che, ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n.
165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
- a tale proposito la Corte costituzionale già con sentenza n. 89 del 27/03/2003, aveva respinto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 36 , comma 2, del D.lgs. 165/2001 con argomentazioni che tendevano a sottolineare la profonda diversità del rapporto di lavoro pubblico rispetto a
2 quello privato. Il che sta a significare che tutti i regimi sanzionatori che prevedono la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato non potranno trovare applicazione nel settore pubblico, e quindi neanche l'art 5 del d. lgs. 368/2001.
- è stato evidenziato che qualora trattasi di ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016;
- è stato osservato che invece nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (v. parte motiva di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 20.04.2018,
n. 9861).
Nel caso di specie si rileva che i contratti indicati nel ricorso hanno scadenza al 30 giugno;
quindi, costituiscono supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto"(ovvero su posti disponibili ma non vacanti), oppure sono relativi a periodi di supplenze ancora più brevi. Non risultano, invece, che vi siano stati contratti a termine stipulati per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili (cioè per supplenze cosiddette su organico di diritto") per la durata complessiva superiore a 36 mesi (sono solo tre, infatti, gli incarichi indicati al 31 agosto e quindi senza superamento del limite dei 36 mesi).
4. È fondata la domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalla parte ricorrente a tempo determinato ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
3 Questo l'art. 526, comma 1 D.L.vo n. 297/1994: Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (cfr. anche Cass. 10.01.2017, n. 290).
Deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente all'8.4.2022 (primo atto interruttivo della prescrizione), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
5. Stante il parziale accoglimento delle pretese, le spese sono compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta e condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente all'8.4.2022, oltre accessori come indicato in parte motiva
- compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che, al netto di quelle già compensate, liquida in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre contributo unificato se dovuto, da distrarre.
Castrovillari, 13.7.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa delle avv. Maria Fuscaldo e Livia Di Cola;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa delle Controparte_1 funzionarie dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15/06/2022, la ricorrente, docente della scuola primaria, ha dedotto di aver prestato servizio per sei anni scolastici consecutivi (dal 2016/2017 al
2021/2022) con contratti a tempo determinato, lamentando la reiterazione abusiva di tali contratti da parte dell'Amministrazione scolastica. A suo dire, i contratti sono stati stipulati per esigenze non transitorie, su posti vacanti e disponibili, in violazione del D.Lgs. 368/2001 e della
Direttiva 1999/70/CE, che vietano l'abuso del lavoro precario nella pubblica amministrazione.
La ricorrente ha chiesto quindi al Tribunale di accertare l'illegittimità della successione dei contratti a termine, la nullità della clausola di apposizione del termine, nonché il riconoscimento del diritto al pagamento delle mensilità estive per gli anni in cui ha lavorato fino al 30 giugno.
Ha domandato inoltre, il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla mancata progressione stipendiale, il corretto inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata e il risarcimento del danno per l'abuso del precariato, quantificato in €
25.000.
Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le domande. In Controparte_1 primo luogo, ha sostenuto che i contratti stipulati con la docente erano legittimi in quanto relativi a supplenze su organico di fatto e che non è stato superato il limite dei 36 mesi su posti
1 vacanti e disponibili. Ha inoltre evidenziato che la normativa scolastica costituisce disciplina speciale, non soggetta alla normativa generale sui contratti a termine.
Quanto alle domande risarcitorie, l'Amministrazione ha eccepito la mancanza di prova del danno, l'assenza di una formale offerta di prestazione lavorativa nei mesi estivi e la prescrizione quinquennale per le differenze retributive. Ha infine sostenuto che la ricorrente, essendo stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2022, ha già beneficiato della ricostruzione di carriera secondo le regole previste dal contratto collettivo e dalla normativa vigente, escludendo ogni discriminazione rispetto al personale di ruolo.
2. Quanto alla domanda diretta al riconoscimento degli emolumenti retributivi per i mesi estivi, per le supplenze su organico di fatto fino al 30 giugno di ogni anno scolastico e per le altre esigenze cc.dd. temporanee l'eventuale riconoscimento di un qualunque trattamento a titolo retributivo non sarebbe sorretto dalla causa che qualifica e connota il rapporto lavorativo, quella di scambio. Ed infatti, la causa del contratto di lavoro, attraverso il quale tra le parti contraenti sorge e si sviluppa un tipico rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, impone che solo a fronte dell'esecuzione di una prestazione lavorativa debba essere corrisposta una retribuzione, fatti salvi casi eccezionali tipizzati. A fronte di una mancata prestazione lavorativa per i mesi estivi, pertanto, mai nemmeno convenuta nel contratto individuale di lavoro per le supplenze su posti dell'organico di fatto (fino al 30 giugno) e per le altre esigenze temporanee,
l'eventuale corresponsione di un qualunque emolumento non sarebbe sorretta da alcuna causa giustificativa.
3. Sull'illegittima reiterazione dei contratti a termine, i principi applicabili alla fattispecie possono così riassumersi:
- è stato affermato (Cass. n. 22557/2016) che la disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal
D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità;
- è stato rimarcato che, ai sensi dell'art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) del D.Lgs. n.
165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione;
- a tale proposito la Corte costituzionale già con sentenza n. 89 del 27/03/2003, aveva respinto l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 36 , comma 2, del D.lgs. 165/2001 con argomentazioni che tendevano a sottolineare la profonda diversità del rapporto di lavoro pubblico rispetto a
2 quello privato. Il che sta a significare che tutti i regimi sanzionatori che prevedono la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato non potranno trovare applicazione nel settore pubblico, e quindi neanche l'art 5 del d. lgs. 368/2001.
- è stato evidenziato che qualora trattasi di ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU n. 5072 del 2016;
- è stato osservato che invece nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima (v. parte motiva di Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 20.04.2018,
n. 9861).
Nel caso di specie si rileva che i contratti indicati nel ricorso hanno scadenza al 30 giugno;
quindi, costituiscono supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto"(ovvero su posti disponibili ma non vacanti), oppure sono relativi a periodi di supplenze ancora più brevi. Non risultano, invece, che vi siano stati contratti a termine stipulati per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili (cioè per supplenze cosiddette su organico di diritto") per la durata complessiva superiore a 36 mesi (sono solo tre, infatti, gli incarichi indicati al 31 agosto e quindi senza superamento del limite dei 36 mesi).
4. È fondata la domanda diretta al riconoscimento a fini economici del servizio prestato per l'amministrazione scolastica dalla parte ricorrente a tempo determinato ovvero per ottenere la medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato in quanto formulata sotto forma di violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.
Ed infatti, la disposizione contenuta nell'art. 526 D.L.vo n. 297/1994, in mancanza di ragioni oggettive in grado di giustificare la diversità di trattamento tra personale docente non di ruolo e personale docente di ruolo nella progressione stipendiale, deve ritenersi in evidente contrasto con la disciplina euro-unitaria appena sopra richiamata.
3 Questo l'art. 526, comma 1 D.L.vo n. 297/1994: Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
In concreto va disapplicata la disciplina di fonte legale (l'art. 526 del D.L.vo n. 297/1994 appena richiamato) e pattizia che limita il trattamento economico del personale docente ed educativo non di ruolo a quello iniziale previsto per l'omologo personale di ruolo, senza alcuna possibilità di progressione stipendiale, in quanto in evidente violazione del principio di pari trattamento e non discriminazione tra lavoratori a causa delle diverse condizioni d'impiego che non trova alcuna giustificazione in ragioni oggettive (cfr. anche Cass. 10.01.2017, n. 290).
Deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente all'8.4.2022 (primo atto interruttivo della prescrizione), oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo.
5. Stante il parziale accoglimento delle pretese, le spese sono compensate nella misura della metà.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine conclusi ed eseguiti con l'amministrazione scolastica convenuta e condanna il resistente al CP_1 pagamento in favore delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione dell'anzianità maturata, nei limiti del quinquennio antecedente all'8.4.2022, oltre accessori come indicato in parte motiva
- compensa per la metà tra le parti le spese del presente giudizio e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese di lite che, al netto di quelle già compensate, liquida in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre contributo unificato se dovuto, da distrarre.
Castrovillari, 13.7.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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