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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9616 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12567/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31.03.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 14.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GRACIOTTI LUCIA con studio in VIA PERGOLESI, 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
20/03/2025 (N. 2025/2074)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. , nato a [...] il [...], già residente a [...]
Copernico n. 15 - ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 16 E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. CRISTINA MONTIS con studio in Milano Via Crema 15, in qualità di Curatore Speciale della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.05.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il curatore speciale:
Per come precisate all'udienza del 14.10.2025: “L'avv. Montis chiede che venga confermato il decreto del Tribunale per i minorenni, pronunciato in data 13/8/2025 anche alla luce della relazione dei servizi sociali del 36/9/2025 inviata dalla tutela dei minori di Corsico. Chiede inoltre di essere Per_ nominata curatore 473bis.7 al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di visto che ella ha mostrato un disturbo alimentare ed è stata presa incarico presso l'ospedale San Paolo di Milano e per seguire gli interventi educativi e di sostegno psicologico per la minore, al fine anche di verificare la validità del progetto e che i servizi individueranno per la minore”.
Per la ricorrente:
Per come precisate all'udienza del 14.10.2025: “L'avv. Graciotti si associa alle conclusioni del curatore speciale anche in ordine alla nomina della stessa quale curatore della minore”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 Controparte_1
24/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n.
1159, Parte I, Serie A,
pagina 2 di 16 dal matrimonio sono nati tre figli: in data 19.06.2004, AN, nata in data [...], Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , nata in data [...], ancora Per_1 minorenne, con ricorso depositato in data 31.03.2025 la chiedeva la separazione personale alle Pt_1 seguenti condizioni: conferma dell'affido della figlia minore al Comune di Corsico nonché il suo Per_1 collocamento presso la Casa Famiglia “Kasa Fabiana” in Cesano Boscone e le modalità di visita madre/figlia come nella attualità e quindi incontri liberamente concordati una volta alla settimana e telefonate anche quotidiane,
allegava che il rapporto con il marito era sempre stato conflittuale a causa del comportamento violento e aggressivo di quest'ultimo nonché per la vita delinquenziale che egli aveva condotto che lo aveva portato più volte in carcere, che ella, coinvolta nei traffici illeciti del marito, nel 2010 e nel
2019 era stata arrestata, che nel 2020 su intervento dei Servizi Sociali di Corsico e del Tribunale per i
Minorenni di Milano, tramite un programma di housing, ella veniva collocata in un appartamento con i figli, in allora tutti minorenni, che venivano affidati al Comune di Corsico, che nello stesso periodo il era detenuto nel carcere di Bollate, che raggiunta la maggiore età i figli e AN si CP_1 Per_2 erano resi indipendenti, che nel 2024 la sua condanna era diventata definitiva ed ella rientrava in carcere ottenendo poi l'autorizzazione a risiedere in uno degli appartamenti gestiti dall'associazione il
GA nell'ambito del progetto “Spazio Frontiera”, con fine pena previsto a gennaio 2026, che ella aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico presso il che su intervento del TM di Per_3
Milano la figlia era stata collocata in una struttura comunitaria “Kasa Fabiana” e che gli incontri Per_1 madre-figlia avvenivano una volta alla settimana per alcune ore con telefonate quotidiane, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 14.10.2025, il Presidente relatore verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 29.5.2025., dichiarava la contumacia di e, sentito anche il curatore speciale nominato, Controparte_1 procedeva all'ascolto di parte attrice, la quale dichiarava: “so che il è tornato a vivere a CP_1
Milano con nostro figlio Non so dove risieda. So, perché riferito dai miei figli, che lavora Per_2 all'aeroporto di Linate come operaio e autista. Non ho più contatti con lui e non voglio più tornare con lui. Gli ho dato un'ultima possibilità a febbraio 2025 e adesso sono convinta di separarmi, grazie anche agli operatori del GA e dell'UEPE.”
pagina 3 di 16 Il Presidente relatore, quindi, letta la relazione dei servizi sociali di Corsico “Piano di Zona” pervenuta il 26.9.2025, acquisito il decreto definitivo del TM di Milano del 13.8.2025 nel procedimento n. 10001518/2020 R.G./E, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della minore del seguente tenore:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma le statuizioni adottate dal Tribunale per i minorenni in data 13/08/2025, in particolare:
3) al servizio tutela minori di Corsico, limitando la responsabilità genitoriale di Persona_4 entrambi i genitori con riferimento a tutte le scelte più importanti per la minore e in particolare le scelte educative, di istruzione, sanitarie e relative alla residenza abituale della stessa, e mantenendola collocata nella casa famiglia “Kasa Fabiana” di Trezzano sul Naviglio, Per_
4) Dispone in particolare che i servizi sociali mantengano la presa in carico di presso
l'ospedale San Paolo per i disturbi alimentari e la presa in carico di per il necessario Pt_2 sostegno di natura psicologica, Per_
5) Dispone che i servizi sociali attuino tutti i percorsi educativi necessari per , Per_
6) Autorizza a vedere la madre liberamente previo accordo con la stessa, Per_
7) Dispone che siano i servizi sociali a regolamentare le frequentazioni tra e il padre Per_ apprestando un supporto educativo per se ritenuto necessario o comunque se richiesto dalla minore, Per_
8) Rigetta la domanda di ascolto di visto che la stessa ha riferito al curatore e anche ai servizi di preferire di non comparire innanzi all' er l'ascolto, CP_2
9) Dispone che la madre prosegua nel suo percorso presso il che i servizi avviino un Per_3 percorso di sostegno psicologico, se accettato da entrambi i genitori, per entrambi, oltre che un sostegno alla genitorialità,
10) Riserva al collegio la decisione sulla nomina del curatore ex art. 473 bis.7 c.p.c.”.
Quindi, il Presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente e il curatore speciale a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Il curatore speciale precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal
Presidente, chiedendo inoltre di essere nominata curatore ex art. 473bis.7 cpc, al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di;
il difensore della ricorrente si associava, ed entrambi insistevano Per_1
pagina 4 di 16 per l'accoglimento delle suddette domande, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, le allegazioni della ricorrente che hanno descritto un matrimonio caratterizzato da violenza e sopraffazione, il lungo periodo della separazione di fatto, l'essere il marito scomparso e non essersi costituito nel presente giudizio malgrado invitato a farlo dai servizi sociali di Corsico, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
La vicenda personale e familiare di , che oggi ha sedici anni, è stata oggetto di valutazione Per_1 da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso depositato in data 9.7.2020 dal PM che chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela dei tre figli della coppia, in allora tutti minori, a causa della condizione detentiva del padre, delle difficoltà economiche del nucleo familiare e della condizione abitativa precaria, vivendo il nucleo in un immobile dell CP_3 occupato abusivamente, di un'elevata conflittualità nella coppia genitoriale, di disturbi evolutivi della infanzia e di un disturbo emozionale non specificato per , oltre di deficit cognitivi e di Per_1 apprendimento per ed a disinvestimento scolastico per e AN. Il TM disponeva Per_2 Per_2
l'affidamento dei tre minori ai servizi sociali di Corsico disponendo il collocamento della madre con i tre figli in una struttura in housing sociale ed una serie di interventi a sostegno del nucleo familiare e dei minori. Nel corso del suddetto procedimento veniva disposta la presa in carico della minore Per_1 da parte dell' e, in seguito alla condanna definitiva della per il reato di occupazione CP_4 Pt_1
pagina 5 di 16 illecita di immobile e la sua conseguente detenzione in carcere, veniva disposto in data 10.7.22 il collocamento di presso la Comunità Familiare “Kasa Fabiana” dell'Associazione La Taska Per_1
Onlus, ove attualmente si trova.
Il procedimento davanti al TM si è concluso con decreto definitivo del 13.8.25 con il quale, dando atto della pendenza presso questo Tribunale del procedimento per separazione personale incardinato dalla , venivano confermati i provvedimenti già adottati in ordine all'affido ai Pt_1 servizi sociali della minore , al suo collocamento presso la comunità Kasa Fabiana, prevedendo Per_1 che i Servizi proseguissero negli interventi di supporto in favore della minore, assicurando la presa in carico della minore da parte del Centro dei disturbi alimentari e fornendo supporto nel recupero della relazione della stessa con il padre, nonché negli interventi di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore, in modo da aiutare madre e padre a sintonizzarsi sui bisogni specifici della figlia.
Il curatore speciale, che ha incontrato più volte , nella comparsa di costituzione, ha riferito Per_1 che la situazione di , nonostante i trascorsi familiari, si è evoluta positivamente. Sia nel primo Per_1 incontro avvenuto alla presenza dei Servizi Sociali, sia nei due successivi avvenuti presso la Kasa
Fabiana a Trezzano sul Naviglio ove la minore risiede, la ragazza non ha manifestato difficoltà ad aprirsi, comprendendo il ruolo del curatore speciale al quale, notiziata della possibilità di essere sentita direttamente dal Giudice, ha dichiarato “che preferirebbe non dover comparire in Tribunale”.
Il curatore ha evidenziato che è ben inserita in ambito scolastico ed in contesti sociali e Per_1 che ha un gruppo di amici con i quali esce e frequenta una palestra e ha concluso uno stage nell'ambito del progetto scuola-lavoro.
E' emerso però un grave problema alimentare. , malgrado abbia raggiunto un peso Per_1 adeguato perdendo 20 chili negli ultimi anni, da ultimo ha iniziato ad attuare delle condotte tipiche dei disturbi alimentare tra cui indursi il vomito e non assumere acqua, per cui nel giugno 2025 è stata presa in carico presso il Centro dei Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Paolo di Milano ed è seguita da un medico nutrizionista e da una psicologa.
Quanto al rapporto con la madre si evidenzia che la minore sente quotidianamente la madre con cui si incontra due/tre volte al mese, nonostante non ci sia alcuna limitazione nelle visite. , a Per_1 seguito di una domanda del curatore, sul perché non si incontrino più spesso, ha riferito che ciò non avviene sia per impegni di lavoro della madre che suoi. Ha però riferito al curatore speciale che vorrebbe in futuro, nel momento in cui la madre avrà trovato un'abitazione e un lavoro stabili, poter pagina 6 di 16 tornare a vivere con lei, malgrado sia consapevole delle problematiche esistenti e che hanno portato ad un suo collocamento in una casa famiglia.
La dopo il periodo detentivo è stata scarcerata in data 18.4.23 e posta in affidamento Pt_1 ai Servizi. Veniva pertanto inserita in un progetto di alloggio tramite l'UEPE, gestito dalla Cooperativa
“Il GA” dove si trova tuttora. Nel contempo maturava la volontà di separarsi legalmente dal marito, interrompendo ogni tipo di contatto, determinata a chiudere una relazione che era stata caratterizzata da gravi episodi di maltrattamenti sia fisici che psicologici (dopo un ultimo tentativo di riappacificazione alla fine del 2024), mostrando una “maggiore decisione e consapevolezza delle dinamiche disfunzionali con il marito rispetto al passato”.
La donna ha dunque avuto sicuramente una evoluzione positiva personale ma la relazione con non è ancora adeguata. Per_1
Nella relazione dei servizi sociali di Corsico inviata all'Ufficio si legge che la ha Pt_1 mantenuto nei confronti dei servizi sociali un atteggiamento più delegante rispetto al passato in relazione alla gestione della figlia. Tende a lasciare la piena gestione della quotidianità di agli Per_1 operatori mancando di interfacciarsi con loro in modo più puntuale e critico rispetto alla situazione della figlia malgrado i problemi sanitari e psicologici da ultimo emersi che hanno portato alla presa in carico presso l'ospedale San Paolo. La madre incontra ma non esercita il proprio ruolo genitoriale Per_1 su un piano concreto di gestione e di confronto. In un colloquio con le operatrici del servizio, sollecitata dalle stesse, si detta preoccupata dell'evoluzione del disturbo alimentare senza però riuscire ad empatizzare col vissuto di , spostando a tratti l'attenzione sulla seconda gravidanza della figlia Per_1 secondogenita AN, fonte per lei di grande preoccupazione.
Sicuramente il non essere più focalizzata in modo preminente sul rapporto con il marito ha portato maggiore apertura e spazio anche per i figli ma, nonostante ciò, la stessa non appare ancora pienamente sintonizzata sui bisogni della minore , che desidererebbe una maggiore presenza Per_1 materna. La preoccupazione della madre sembra più orientata alle difficoltà dell'altra figlia AN, con richiesta anche a di prestare aiuto, ma senza riconoscere la situazione di disagio e le difficoltà che Per_1
deve affrontare e che la ragazza, anche attraverso il manifestarsi di disturbi di carattere Per_1 alimentare, sta cercando di far emergere.
Quanto al rapporto con il padre il curatore ha riferito che il padre non incontra da molto Per_1 tempo e i rapporti tra di loro non sono mai stati particolarmente intensi, anche per il fatto che il padre pagina 7 di 16 ha trascorso lunghi periodi in carcere. Si legge nella comparsa di costituzione: , nei nostri Per_1 incontri, non mi parla del padre, né mi riporta episodi particolari legati al periodo della loro convivenza. Da ultimo mi riporta un intensificarsi delle chiamate del padre finalizzate, a suo dire, più ad avere informazioni in merito alla madre e alla sua collocazione, che ad una preoccupazione per il suo benessere. Alla mia domanda se voglia incontrarsi con il padre, mi riporta che, qualora il Per_1 padre chiedesse di vederla, non si opporrebbe “in quanto rimane sempre mio padre”, ma non ha manifestato un desiderio autonomo in tal senso”.
Si segnala che il padre ha vissuto molti mesi a Napoli e, da ultimo, è tornato a Milano, ha trovato un lavoro col figlio in aeroporto a Malpensa. Si è reso disponibile a interloquire con i Per_2 servizi sociali, malgrado ripetuti inviti, solo una volta in videochiamata nel mese di settembre 25. I servizi l'hanno notiziato del procedimento di separazione del quale non era al corrente (in effetti la notifica è stata regolarmente effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.) e ha riferito di non essere interessato a presenziare nel giudizio separativo. Ha richiesto di poter vedere e non ha condiviso Per_1 la necessità che le sue frequentazioni con la figlia siano regolamentate dal servizio sociale. , Per_1 sentita dagli operatori, ha riferito di voler provare ad incontrarlo senza supporti educativi riservandosi la possibilità di richiedere tale presenza se necessaria ravvisando la ragazza il rischio che il padre le possa porre domande o fare pressioni per avere informazioni rispetto alla madre (cfr. relazione dei servizi del 26.9.2025).
Gli operatori dei Servizi Sociali, nella relazione depositata in atti 29.09.2025 hanno chiesto la conferma dei provvedimenti in atto, riportando che “data la delicata situazione della minore sia rispetto alla storia del nucleo sia in relazione alla fragilità attuale delle dinamiche intra famigliari, Per_ chiede a codesta spettabile A.G. di mantenere collocata presso idonea struttura comunitaria al fine di garantire alla minore un collocamento idoneo alle sue esigenze di crescita nonché l'accesso e
l'accompagnamento della ragazza a tutti i percorsi di sostegno e cura necessari. Nonostante la minore esprima il desiderio di potersi riunire con la madre, il servizio non ravvisa nel breve e medio periodo Per_ la possibilità che la sig.ra possa garantire a un adeguato luogo di crescita, data la Pt_1 prioritaria necessità per la donna di portare a termine il proprio percorso educativo e di sostegno ad una maggiore autonomia e indipendenza. L'attuale condizione sanitaria e psicologica della minore richiede, in questo momento, particolare attenzione e monitoraggio che il servizio scrivente manterrà
pagina 8 di 16 Per_ attraverso colloqui con nonché momenti di confronto con la rete degli operatori e specialisti Per_ coinvolti a vario titolo nella presa in carico di .”
Alla luce di tutto quanto emerso, il Tribunale non può che confermare i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i Minorenni e confermati in prima udienza dal Presidente relatore in merito all'affido al Servizio Tutela Minori di Corsico della minore , mantenendola collocata nella Per_1 comunità “Kasa Fabiana” di Trezzano sul Naviglio, ove attualmente si trova e con prosieguo di tutti gli incarichi in essere.
Quanto alla regolamentazione degli incontri materni, non essendo emerse problematicità di sorta, attesa l'età di , il Collegio dispone che questi avvengano liberamente, come nella attualità. Per_1
Quanto alle frequentazioni paterne, invece, è necessario disporre che queste vengano regolamentate dagli operatori dei Servizi Sociali attraverso i supporti e con le modalità ritenute opportune.
La nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc
Sia l'avv. Montis sia il difensore della ricorrente hanno chiesto che il primo sia nominato curatore della minore ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc. Per_1
In particolare, la suddetta norma dispone la nomina del curatore per il minore quando all'esito del procedimento che lo riguarda, il giudice disponga limitazioni della responsabilità genitoriale.
L'avv. Montis, nello specifico, ha chiesto tale nomina al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di visto che ella ha mostrato un disturbo alimentare ed è stata presa incarico presso Per_1
l'ospedale San Paolo di Milano e per seguire gli interventi educativi e di sostegno psicologico per la minore, al fine anche di verificare la validità del progetto e che i servizi individueranno per la minore.
Il Tribunale ritiene che tale domanda debba trovare accoglimento, apparendo in linea con la normativa di riferimento. Infatti, con il presente provvedimento è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulla minore , prevedendo la conferma del suo Per_1 affido al Servizio Tutela Minori di Corsico, attese le problematiche che hanno coinvolto il nucleo familiare e delle quali si è sopra sinteticamente dato atto.
L'articolo 473-bis.7 c.p.c. dà attuazione ad uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.” pagina 9 di 16 Come evidenziato nella relazione illustrativa del D. lgs.149/2022 è chiarito che il principio di delega, oltre a prevedere la possibilità di nominare un tutore nel corso e all'esito dei procedimenti ex articolo 330 c.c., ha espressamente riconosciuto la possibilità di nomina del tutore anche nel corso ed all'esito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, emesse ex articolo 333 c.c. Nell'applicazione concreta del principio di delega, al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore, si è preferito differenziare tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e domande di cui all'articolo 333 c.c.
Pertanto, nel caso di limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ai sensi dell'articolo 333 c.c.,
è apparso preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore ma prevedere la nomina di un curatore del minore al quale, all'esito di procedimento ex articolo 333 c.c., verranno attribuiti specifici poteri. Volendo rappresentare il rapporto tra le disposizioni si potrebbe immaginare la nomina del tutore come l'insieme più grande, all'interno del quale è compreso l'insieme più limitato della nomina del curatore;
come nel più sta il meno, si ritiene pertanto che il principio di delega sia pienamente rispettato, anche in una prospettiva teleologica e tenuto conto della complessiva finalità di tale principio (diversamente operando permarrebbe un vulnus nella posizione del minore nei casi di pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale), prevedendo la nomina di un curatore quando all'esito del procedimento di cui all'articolo 333 c.c. verranno adottate misure limitative della responsabilità genitoriali, avendo il curatore poteri più limitati di quelli del tutore.
L'intervento normativo in esame ha quindi l'obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “disegnati” sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di “provvedimenti stereotipati”, formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il quarto comma dell'articolo 473-bis.7 c.p.c. disciplina la nomina del curatore del minore. Il curatore del minore di cui all'articolo è figura diversa rispetto al curatore speciale del minore di cui all'articolo successivo. Il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura pagina 10 di 16 processuale, è soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo
403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall'articolo in esame è invece figura che appartiene all'ambito “sostanziale” (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale. E' stato così recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l'adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l'affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell'alveo dell'articolo 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.). Proprio per questi limitati compiti attribuiti, al contrario di quanto accade con la nomina del tutore che può essere effettuata anche in corso di causa, il curatore di cui al comma 4 dell'art. 473-bis.7 c.p.c., potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.8 c.p.c., comma 1, lett. c).
Il curatore del minore, di cui all'articolo in esame, è chiamato a esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori, che avranno determinato l'adozione, ex articolo 333
c.c., di provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
pagina 11 di 16 Con l'introduzione di questa figura si amplia, compatibilmente a quanto previsto nella legge delega, lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l'affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale relativa ai minori. In presenza di queste situazioni, il giudice all'esito del procedimento potrà decidere se ricorrere all'affidamento al servizio sociale ovvero alla nomina del curatore del minore, ai sensi dell'articolo in esame, scelta da operare in relazione al caso concreto.
Nella prassi, infatti, nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale, in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario, non sono in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore. I precedenti di merito adottati hanno dato prova di ottima riuscita, e in molti casi non sono stati neppure oggetto di impugnazione, in quanto il soggetto autorizzato a compiere scelte, con la garanzia che tali scelte vengono comunque compiute sotto la vigilanza del giudice tutelare, ma con procedimenti molto più immediati, senza imporre l'istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori, ha permesso agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione della prole.
Nel disciplinare la nomina del nuovo curatore, il comma 4 prevede che lo stesso (analogamente a quanto accade per la nomina del tutore) possa essere nominato dal giudice, anche d'ufficio sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, solo all'esito del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333 c.c. Il comma 5 precisa i contenuti del provvedimento di nomina che deve indicare: sia la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, ma anche struttura); sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha pagina 12 di 16 residenza abituale (nella maggior parte dei casi uno dei genitori, ma anche terzi, o responsabili di strutture residenziale); i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell'articolo 337 c.c. sull'andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull'attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto dal giudice che ha adottato la misura.
Il giudice sarà chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori che hanno portato all'adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale, garantendo pieno sostegno e tutela al minore, con l'ausilio del curatore, che potrà operare nei limiti indicati nel provvedimento e la cui attività sarà sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare
(si veda relazione illustrativa del D. Lgs 149/2022).
La nomina dell'avv. Cristina Montis, già curatore speciale della minore, quale curatore con i poteri che espressamente sono indicati nel dispositivo consente la prosecuzione del percorso di presa in carico di presso l'ospedale per il disturbo della alimentazione da ultimo riscontrato senza che i Per_1 servizi debbano adottare decisioni in proprio (che non assumono) e senza che siano interpellati e d'accordo i genitori (che non sono sintonizzati e presenti nella vita di ). Il curatore, inoltre, potrà Per_1 adottare le scelte della minore relative ad ogni ulteriore questione sanitaria che dovesse insorgere, ai percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico necessari, al suo percorso scolastico-professionale.
Il curatore dovrà verificare unitamente ai servizi sociali, affidatari, il progetto educativo migliore per in relazione al suo collocamento ed all'eventuale rientro con la madre, oltre che alle modalità di Per_1 frequentazione con il padre.
L'operatività del curatore, nel caso di specie, realizza pienamente le finalità indicate nella relazione illustrativa della nuova normativa impedendo situazioni di stallo decisionale, l'intervento dei genitori, che tra l'altro appaiono poco interessati ad occuparsi della figlia, nella adozione di decisione importanti e delicate relative a che essi, a causa delle rispettive problematicità, non Per_1 sarebbero in grado di valutare e di concordare efficacemente, di attendere le decisioni degli operatori dei servizi che operano, malgrado siano affidatari, previo concerto con i genitori soprattutto nelle decisioni relative alla questioni più complesse. Il controllo del giudice tutelare sull'operato del curatore che deve avvenire trimestralmente, consente di avere una supervisione del rispetto delle statuizioni della presente sentenza da parte del curatore e dei servizi sociali.
Le condizioni economiche pagina 13 di 16 Non sono state svolte domande di contenuto economico, per cui nulla deve essere statuito in merito, essendo la minore collocata nella comunità che provvede integralmente al suo mantenimento.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
Le spese del curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in MILANO il 24/06/2008, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n. 1159, Parte II, Serie
A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Affida la minore nata a [...] il [...] al Servizio Tutela Minori di Corsico, limitando Per_1 la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tutte le scelte più importanti per la minore e in particolare le scelte educative, di istruzione, sanitarie e relative alla residenza abituale della stessa mantenendola collocata, allo stato, presso la casa-famiglia “Kasa Fabiana” di
Trezzano sul Naviglio, fino al compimento della maggiore età di (13.6.2027), Per_1
4. Autorizza a vedere la madre liberamente previo accordo con la stessa, Per_1
5. Dispone che i servizi sociali regolamentino le frequentazioni tra e il padre con le modalità Per_1 che riterranno più opportune, apprestando un supporto educativo per se ritenuto necessario o Per_1 comunque se richiesto dalla minore,
6. Dispone che la madre prosegua nel suo percorso presso il e che i servizi avviino i Per_3 necessari percorsi di sostegno psicologico, psicoterapeutico e alla genitorialità a favore di pagina 14 di 16 entrambi i genitori, in modo da aiutare madre e padre a sintonizzarsi sui bisogni specifici della figlia,
7. ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc l'avv. Cristina Montis con studio a Milano in via Crema 15, Pt_3 quale curatore della minore , Persona_1
8. Dispone che il curatore adotti in luogo dei genitori e dei servizi, previa idonea valutazione, ogni decisione in ordine:
-al percorso di presso l'Ospedale San Paolo per il disturbo della alimentazione ed alla sua Per_1 prosecuzione, come sarà suggerito dai sanitari,
-ad ogni ulteriore questione di salute che dovesse insorgere, anche relativamente all'avvio o alla prosecuzione di percorsi psicologici o psicoterapeutici,
-ai percorsi di studio, educativi o lavorativi della minore,
9. Dispone che il curatore collabori con i servizi sociali affidatari al fine di individuare il progetto educativo e di vita più funzionale per in relazione al suo collocamento, all'eventuale rientro Per_1 con la madre, oltre che alle modalità di frequentazione con il padre,
10. Dispone che le questioni di ordinaria amministrazione siano assunte dagli educatori della comunità
“Kasa Fabiana” presso la quale risiede la minore,
11. Dispone che ulteriori eventuali questioni siano adottate dai servizi sociali affidatari sentita la minore ed il curatore,
12. Chiarisce che nessuna decisione rimane in carico ai genitori della minore per tutta la durata dell' affidamento ai servizi sociali,
13. Dispone che sia aperta la vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite con la presente sentenza ed in particolare sull'operato del curatore nominato,
14. Dispone che il curatore invii al giudice tutelare relazioni trimestrali sull'andamento dei percorsi in essere per , sulle sue condizioni psicofisiche e sulla attuazione del progetto predisposto per Per_1 la stessa,
15. Nulla sulle spese,
16. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto,
17. Manda la cancelleria a comunicare al giudice tutelare di Milano la presente sentenza, il ricorso, la comparsa di costituzione del curatore speciale con gli allegati e la relazione dei servizi sociali di pagina 15 di 16 Corsico del 29.9.2025.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di Corsico ed al curatore.
Milano, 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa AN Cattaneo
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 31.03.2025, rimessa al Collegio alla udienza del 14.10.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall' avv. GRACIOTTI LUCIA con studio in VIA PERGOLESI, 6 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data
20/03/2025 (N. 2025/2074)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. , nato a [...] il [...], già residente a [...]
Copernico n. 15 - ora irreperibile
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 16 E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. CRISTINA MONTIS con studio in Milano Via Crema 15, in qualità di Curatore Speciale della minore , nata a [...] il [...] Persona_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 08.05.2025
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per il curatore speciale:
Per come precisate all'udienza del 14.10.2025: “L'avv. Montis chiede che venga confermato il decreto del Tribunale per i minorenni, pronunciato in data 13/8/2025 anche alla luce della relazione dei servizi sociali del 36/9/2025 inviata dalla tutela dei minori di Corsico. Chiede inoltre di essere Per_ nominata curatore 473bis.7 al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di visto che ella ha mostrato un disturbo alimentare ed è stata presa incarico presso l'ospedale San Paolo di Milano e per seguire gli interventi educativi e di sostegno psicologico per la minore, al fine anche di verificare la validità del progetto e che i servizi individueranno per la minore”.
Per la ricorrente:
Per come precisate all'udienza del 14.10.2025: “L'avv. Graciotti si associa alle conclusioni del curatore speciale anche in ordine alla nomina della stessa quale curatore della minore”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio in MILANO il Parte_1 Controparte_1
24/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n.
1159, Parte I, Serie A,
pagina 2 di 16 dal matrimonio sono nati tre figli: in data 19.06.2004, AN, nata in data [...], Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , nata in data [...], ancora Per_1 minorenne, con ricorso depositato in data 31.03.2025 la chiedeva la separazione personale alle Pt_1 seguenti condizioni: conferma dell'affido della figlia minore al Comune di Corsico nonché il suo Per_1 collocamento presso la Casa Famiglia “Kasa Fabiana” in Cesano Boscone e le modalità di visita madre/figlia come nella attualità e quindi incontri liberamente concordati una volta alla settimana e telefonate anche quotidiane,
allegava che il rapporto con il marito era sempre stato conflittuale a causa del comportamento violento e aggressivo di quest'ultimo nonché per la vita delinquenziale che egli aveva condotto che lo aveva portato più volte in carcere, che ella, coinvolta nei traffici illeciti del marito, nel 2010 e nel
2019 era stata arrestata, che nel 2020 su intervento dei Servizi Sociali di Corsico e del Tribunale per i
Minorenni di Milano, tramite un programma di housing, ella veniva collocata in un appartamento con i figli, in allora tutti minorenni, che venivano affidati al Comune di Corsico, che nello stesso periodo il era detenuto nel carcere di Bollate, che raggiunta la maggiore età i figli e AN si CP_1 Per_2 erano resi indipendenti, che nel 2024 la sua condanna era diventata definitiva ed ella rientrava in carcere ottenendo poi l'autorizzazione a risiedere in uno degli appartamenti gestiti dall'associazione il
GA nell'ambito del progetto “Spazio Frontiera”, con fine pena previsto a gennaio 2026, che ella aveva intrapreso un percorso di sostegno psicologico presso il che su intervento del TM di Per_3
Milano la figlia era stata collocata in una struttura comunitaria “Kasa Fabiana” e che gli incontri Per_1 madre-figlia avvenivano una volta alla settimana per alcune ore con telefonate quotidiane, all'udienza di prima comparizione tenutasi il 14.10.2025, il Presidente relatore verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 29.5.2025., dichiarava la contumacia di e, sentito anche il curatore speciale nominato, Controparte_1 procedeva all'ascolto di parte attrice, la quale dichiarava: “so che il è tornato a vivere a CP_1
Milano con nostro figlio Non so dove risieda. So, perché riferito dai miei figli, che lavora Per_2 all'aeroporto di Linate come operaio e autista. Non ho più contatti con lui e non voglio più tornare con lui. Gli ho dato un'ultima possibilità a febbraio 2025 e adesso sono convinta di separarmi, grazie anche agli operatori del GA e dell'UEPE.”
pagina 3 di 16 Il Presidente relatore, quindi, letta la relazione dei servizi sociali di Corsico “Piano di Zona” pervenuta il 26.9.2025, acquisito il decreto definitivo del TM di Milano del 13.8.2025 nel procedimento n. 10001518/2020 R.G./E, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della minore del seguente tenore:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Conferma le statuizioni adottate dal Tribunale per i minorenni in data 13/08/2025, in particolare:
3) al servizio tutela minori di Corsico, limitando la responsabilità genitoriale di Persona_4 entrambi i genitori con riferimento a tutte le scelte più importanti per la minore e in particolare le scelte educative, di istruzione, sanitarie e relative alla residenza abituale della stessa, e mantenendola collocata nella casa famiglia “Kasa Fabiana” di Trezzano sul Naviglio, Per_
4) Dispone in particolare che i servizi sociali mantengano la presa in carico di presso
l'ospedale San Paolo per i disturbi alimentari e la presa in carico di per il necessario Pt_2 sostegno di natura psicologica, Per_
5) Dispone che i servizi sociali attuino tutti i percorsi educativi necessari per , Per_
6) Autorizza a vedere la madre liberamente previo accordo con la stessa, Per_
7) Dispone che siano i servizi sociali a regolamentare le frequentazioni tra e il padre Per_ apprestando un supporto educativo per se ritenuto necessario o comunque se richiesto dalla minore, Per_
8) Rigetta la domanda di ascolto di visto che la stessa ha riferito al curatore e anche ai servizi di preferire di non comparire innanzi all' er l'ascolto, CP_2
9) Dispone che la madre prosegua nel suo percorso presso il che i servizi avviino un Per_3 percorso di sostegno psicologico, se accettato da entrambi i genitori, per entrambi, oltre che un sostegno alla genitorialità,
10) Riserva al collegio la decisione sulla nomina del curatore ex art. 473 bis.7 c.p.c.”.
Quindi, il Presidente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente e il curatore speciale a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Il curatore speciale precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal
Presidente, chiedendo inoltre di essere nominata curatore ex art. 473bis.7 cpc, al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di;
il difensore della ricorrente si associava, ed entrambi insistevano Per_1
pagina 4 di 16 per l'accoglimento delle suddette domande, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione e discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, le allegazioni della ricorrente che hanno descritto un matrimonio caratterizzato da violenza e sopraffazione, il lungo periodo della separazione di fatto, l'essere il marito scomparso e non essersi costituito nel presente giudizio malgrado invitato a farlo dai servizi sociali di Corsico, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La responsabilità genitoriale
La vicenda personale e familiare di , che oggi ha sedici anni, è stata oggetto di valutazione Per_1 da parte del Tribunale per i Minorenni di Milano nell'ambito del procedimento instaurato con ricorso depositato in data 9.7.2020 dal PM che chiedeva l'adozione di provvedimenti a tutela dei tre figli della coppia, in allora tutti minori, a causa della condizione detentiva del padre, delle difficoltà economiche del nucleo familiare e della condizione abitativa precaria, vivendo il nucleo in un immobile dell CP_3 occupato abusivamente, di un'elevata conflittualità nella coppia genitoriale, di disturbi evolutivi della infanzia e di un disturbo emozionale non specificato per , oltre di deficit cognitivi e di Per_1 apprendimento per ed a disinvestimento scolastico per e AN. Il TM disponeva Per_2 Per_2
l'affidamento dei tre minori ai servizi sociali di Corsico disponendo il collocamento della madre con i tre figli in una struttura in housing sociale ed una serie di interventi a sostegno del nucleo familiare e dei minori. Nel corso del suddetto procedimento veniva disposta la presa in carico della minore Per_1 da parte dell' e, in seguito alla condanna definitiva della per il reato di occupazione CP_4 Pt_1
pagina 5 di 16 illecita di immobile e la sua conseguente detenzione in carcere, veniva disposto in data 10.7.22 il collocamento di presso la Comunità Familiare “Kasa Fabiana” dell'Associazione La Taska Per_1
Onlus, ove attualmente si trova.
Il procedimento davanti al TM si è concluso con decreto definitivo del 13.8.25 con il quale, dando atto della pendenza presso questo Tribunale del procedimento per separazione personale incardinato dalla , venivano confermati i provvedimenti già adottati in ordine all'affido ai Pt_1 servizi sociali della minore , al suo collocamento presso la comunità Kasa Fabiana, prevedendo Per_1 che i Servizi proseguissero negli interventi di supporto in favore della minore, assicurando la presa in carico della minore da parte del Centro dei disturbi alimentari e fornendo supporto nel recupero della relazione della stessa con il padre, nonché negli interventi di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore, in modo da aiutare madre e padre a sintonizzarsi sui bisogni specifici della figlia.
Il curatore speciale, che ha incontrato più volte , nella comparsa di costituzione, ha riferito Per_1 che la situazione di , nonostante i trascorsi familiari, si è evoluta positivamente. Sia nel primo Per_1 incontro avvenuto alla presenza dei Servizi Sociali, sia nei due successivi avvenuti presso la Kasa
Fabiana a Trezzano sul Naviglio ove la minore risiede, la ragazza non ha manifestato difficoltà ad aprirsi, comprendendo il ruolo del curatore speciale al quale, notiziata della possibilità di essere sentita direttamente dal Giudice, ha dichiarato “che preferirebbe non dover comparire in Tribunale”.
Il curatore ha evidenziato che è ben inserita in ambito scolastico ed in contesti sociali e Per_1 che ha un gruppo di amici con i quali esce e frequenta una palestra e ha concluso uno stage nell'ambito del progetto scuola-lavoro.
E' emerso però un grave problema alimentare. , malgrado abbia raggiunto un peso Per_1 adeguato perdendo 20 chili negli ultimi anni, da ultimo ha iniziato ad attuare delle condotte tipiche dei disturbi alimentare tra cui indursi il vomito e non assumere acqua, per cui nel giugno 2025 è stata presa in carico presso il Centro dei Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Paolo di Milano ed è seguita da un medico nutrizionista e da una psicologa.
Quanto al rapporto con la madre si evidenzia che la minore sente quotidianamente la madre con cui si incontra due/tre volte al mese, nonostante non ci sia alcuna limitazione nelle visite. , a Per_1 seguito di una domanda del curatore, sul perché non si incontrino più spesso, ha riferito che ciò non avviene sia per impegni di lavoro della madre che suoi. Ha però riferito al curatore speciale che vorrebbe in futuro, nel momento in cui la madre avrà trovato un'abitazione e un lavoro stabili, poter pagina 6 di 16 tornare a vivere con lei, malgrado sia consapevole delle problematiche esistenti e che hanno portato ad un suo collocamento in una casa famiglia.
La dopo il periodo detentivo è stata scarcerata in data 18.4.23 e posta in affidamento Pt_1 ai Servizi. Veniva pertanto inserita in un progetto di alloggio tramite l'UEPE, gestito dalla Cooperativa
“Il GA” dove si trova tuttora. Nel contempo maturava la volontà di separarsi legalmente dal marito, interrompendo ogni tipo di contatto, determinata a chiudere una relazione che era stata caratterizzata da gravi episodi di maltrattamenti sia fisici che psicologici (dopo un ultimo tentativo di riappacificazione alla fine del 2024), mostrando una “maggiore decisione e consapevolezza delle dinamiche disfunzionali con il marito rispetto al passato”.
La donna ha dunque avuto sicuramente una evoluzione positiva personale ma la relazione con non è ancora adeguata. Per_1
Nella relazione dei servizi sociali di Corsico inviata all'Ufficio si legge che la ha Pt_1 mantenuto nei confronti dei servizi sociali un atteggiamento più delegante rispetto al passato in relazione alla gestione della figlia. Tende a lasciare la piena gestione della quotidianità di agli Per_1 operatori mancando di interfacciarsi con loro in modo più puntuale e critico rispetto alla situazione della figlia malgrado i problemi sanitari e psicologici da ultimo emersi che hanno portato alla presa in carico presso l'ospedale San Paolo. La madre incontra ma non esercita il proprio ruolo genitoriale Per_1 su un piano concreto di gestione e di confronto. In un colloquio con le operatrici del servizio, sollecitata dalle stesse, si detta preoccupata dell'evoluzione del disturbo alimentare senza però riuscire ad empatizzare col vissuto di , spostando a tratti l'attenzione sulla seconda gravidanza della figlia Per_1 secondogenita AN, fonte per lei di grande preoccupazione.
Sicuramente il non essere più focalizzata in modo preminente sul rapporto con il marito ha portato maggiore apertura e spazio anche per i figli ma, nonostante ciò, la stessa non appare ancora pienamente sintonizzata sui bisogni della minore , che desidererebbe una maggiore presenza Per_1 materna. La preoccupazione della madre sembra più orientata alle difficoltà dell'altra figlia AN, con richiesta anche a di prestare aiuto, ma senza riconoscere la situazione di disagio e le difficoltà che Per_1
deve affrontare e che la ragazza, anche attraverso il manifestarsi di disturbi di carattere Per_1 alimentare, sta cercando di far emergere.
Quanto al rapporto con il padre il curatore ha riferito che il padre non incontra da molto Per_1 tempo e i rapporti tra di loro non sono mai stati particolarmente intensi, anche per il fatto che il padre pagina 7 di 16 ha trascorso lunghi periodi in carcere. Si legge nella comparsa di costituzione: , nei nostri Per_1 incontri, non mi parla del padre, né mi riporta episodi particolari legati al periodo della loro convivenza. Da ultimo mi riporta un intensificarsi delle chiamate del padre finalizzate, a suo dire, più ad avere informazioni in merito alla madre e alla sua collocazione, che ad una preoccupazione per il suo benessere. Alla mia domanda se voglia incontrarsi con il padre, mi riporta che, qualora il Per_1 padre chiedesse di vederla, non si opporrebbe “in quanto rimane sempre mio padre”, ma non ha manifestato un desiderio autonomo in tal senso”.
Si segnala che il padre ha vissuto molti mesi a Napoli e, da ultimo, è tornato a Milano, ha trovato un lavoro col figlio in aeroporto a Malpensa. Si è reso disponibile a interloquire con i Per_2 servizi sociali, malgrado ripetuti inviti, solo una volta in videochiamata nel mese di settembre 25. I servizi l'hanno notiziato del procedimento di separazione del quale non era al corrente (in effetti la notifica è stata regolarmente effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.) e ha riferito di non essere interessato a presenziare nel giudizio separativo. Ha richiesto di poter vedere e non ha condiviso Per_1 la necessità che le sue frequentazioni con la figlia siano regolamentate dal servizio sociale. , Per_1 sentita dagli operatori, ha riferito di voler provare ad incontrarlo senza supporti educativi riservandosi la possibilità di richiedere tale presenza se necessaria ravvisando la ragazza il rischio che il padre le possa porre domande o fare pressioni per avere informazioni rispetto alla madre (cfr. relazione dei servizi del 26.9.2025).
Gli operatori dei Servizi Sociali, nella relazione depositata in atti 29.09.2025 hanno chiesto la conferma dei provvedimenti in atto, riportando che “data la delicata situazione della minore sia rispetto alla storia del nucleo sia in relazione alla fragilità attuale delle dinamiche intra famigliari, Per_ chiede a codesta spettabile A.G. di mantenere collocata presso idonea struttura comunitaria al fine di garantire alla minore un collocamento idoneo alle sue esigenze di crescita nonché l'accesso e
l'accompagnamento della ragazza a tutti i percorsi di sostegno e cura necessari. Nonostante la minore esprima il desiderio di potersi riunire con la madre, il servizio non ravvisa nel breve e medio periodo Per_ la possibilità che la sig.ra possa garantire a un adeguato luogo di crescita, data la Pt_1 prioritaria necessità per la donna di portare a termine il proprio percorso educativo e di sostegno ad una maggiore autonomia e indipendenza. L'attuale condizione sanitaria e psicologica della minore richiede, in questo momento, particolare attenzione e monitoraggio che il servizio scrivente manterrà
pagina 8 di 16 Per_ attraverso colloqui con nonché momenti di confronto con la rete degli operatori e specialisti Per_ coinvolti a vario titolo nella presa in carico di .”
Alla luce di tutto quanto emerso, il Tribunale non può che confermare i provvedimenti già adottati dal Tribunale per i Minorenni e confermati in prima udienza dal Presidente relatore in merito all'affido al Servizio Tutela Minori di Corsico della minore , mantenendola collocata nella Per_1 comunità “Kasa Fabiana” di Trezzano sul Naviglio, ove attualmente si trova e con prosieguo di tutti gli incarichi in essere.
Quanto alla regolamentazione degli incontri materni, non essendo emerse problematicità di sorta, attesa l'età di , il Collegio dispone che questi avvengano liberamente, come nella attualità. Per_1
Quanto alle frequentazioni paterne, invece, è necessario disporre che queste vengano regolamentate dagli operatori dei Servizi Sociali attraverso i supporti e con le modalità ritenute opportune.
La nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc
Sia l'avv. Montis sia il difensore della ricorrente hanno chiesto che il primo sia nominato curatore della minore ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc. Per_1
In particolare, la suddetta norma dispone la nomina del curatore per il minore quando all'esito del procedimento che lo riguarda, il giudice disponga limitazioni della responsabilità genitoriale.
L'avv. Montis, nello specifico, ha chiesto tale nomina al fine di poter seguire l'evoluzione psichico fisica di visto che ella ha mostrato un disturbo alimentare ed è stata presa incarico presso Per_1
l'ospedale San Paolo di Milano e per seguire gli interventi educativi e di sostegno psicologico per la minore, al fine anche di verificare la validità del progetto e che i servizi individueranno per la minore.
Il Tribunale ritiene che tale domanda debba trovare accoglimento, apparendo in linea con la normativa di riferimento. Infatti, con il presente provvedimento è stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori sulla minore , prevedendo la conferma del suo Per_1 affido al Servizio Tutela Minori di Corsico, attese le problematiche che hanno coinvolto il nucleo familiare e delle quali si è sopra sinteticamente dato atto.
L'articolo 473-bis.7 c.p.c. dà attuazione ad uno dei principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 23, lett. dd), l. n. 206/2021 nella parte in cui è stato disposto che sia prevista “la possibilità di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso ed all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), ed in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile.” pagina 9 di 16 Come evidenziato nella relazione illustrativa del D. lgs.149/2022 è chiarito che il principio di delega, oltre a prevedere la possibilità di nominare un tutore nel corso e all'esito dei procedimenti ex articolo 330 c.c., ha espressamente riconosciuto la possibilità di nomina del tutore anche nel corso ed all'esito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure limitative della responsabilità genitoriale, emesse ex articolo 333 c.c. Nell'applicazione concreta del principio di delega, al fine di rendere le norme processuali maggiormente omogene rispetto alle disposizioni sostanziali che disciplinano i presupposti per la nomina del tutore, si è preferito differenziare tra le ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto domande di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e domande di cui all'articolo 333 c.c.
Pertanto, nel caso di limitazioni della responsabilità genitoriale, adottate ai sensi dell'articolo 333 c.c.,
è apparso preferibile non prevedere la possibilità di nomina di un tutore ma prevedere la nomina di un curatore del minore al quale, all'esito di procedimento ex articolo 333 c.c., verranno attribuiti specifici poteri. Volendo rappresentare il rapporto tra le disposizioni si potrebbe immaginare la nomina del tutore come l'insieme più grande, all'interno del quale è compreso l'insieme più limitato della nomina del curatore;
come nel più sta il meno, si ritiene pertanto che il principio di delega sia pienamente rispettato, anche in una prospettiva teleologica e tenuto conto della complessiva finalità di tale principio (diversamente operando permarrebbe un vulnus nella posizione del minore nei casi di pronuncia di limitazione della responsabilità genitoriale), prevedendo la nomina di un curatore quando all'esito del procedimento di cui all'articolo 333 c.c. verranno adottate misure limitative della responsabilità genitoriali, avendo il curatore poteri più limitati di quelli del tutore.
L'intervento normativo in esame ha quindi l'obiettivo di fornire nuovi strumenti normativi che permettano al giudice della famiglia e dei minori di avere a disposizione una vasta gamma di possibili interventi, per adottare provvedimenti sempre meno standardizzati e sempre più “disegnati” sulle esigenze del caso concreto, superando in tal modo la ricorrente critica mossa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo allo Stato italiano, proprio per l'adozione di “provvedimenti stereotipati”, formalmente conformi al dettato normativo, ma sostanzialmente inidonei a risolvere le difficoltà e a garantire l'equilibrata crescita dei minori, proteggendoli dal conflitto genitoriale.
Il quarto comma dell'articolo 473-bis.7 c.p.c. disciplina la nomina del curatore del minore. Il curatore del minore di cui all'articolo è figura diversa rispetto al curatore speciale del minore di cui all'articolo successivo. Il curatore speciale del minore di cui all'articolo 473-bis.8 c.p.c. è figura pagina 10 di 16 processuale, è soggetto (nella maggior parte dei casi individuato tra avvocati altamente specializzati) chiamato a rappresentare il minore nei casi di conflitto di interessi con i genitori (specificamente indicati nella norma, per esempio nei casi di procedimenti di decadenza, di procedimenti ex articolo
403 c.c., di affidamento etero familiare del minore etc.) ovvero nei casi in cui vi sia espressa richiesta del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.
Il curatore del minore la cui nomina è prevista dall'articolo in esame è invece figura che appartiene all'ambito “sostanziale” (analoga al tutore, ma con compiti più limitati e specificamente individuati nel provvedimento giudiziale di nomina), in quanto è chiamato a esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex articolo 333 c.c., nel caso in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale. E' stato così recepito un orientamento ermeneutico, fatto proprio da alcune corti di merito, per il quale, in caso di elevatissima conflittualità genitoriale, non risolta neppure con l'adozione di misure, quali il monitoraggio del nucleo familiare o l'affidamento del minore al servizio sociale, è stata disposta la sospensione dalla responsabilità genitoriale (misura da ricondurre nell'alveo dell'articolo 333 c.c.) dei genitori, mantenendo in capo agli stessi la gestione delle questioni di ordinaria amministrazione relative ai minori, e attribuendo a soggetto terzo il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e comunque le decisioni di maggiore rilevanza per i figli di minore età (quali ad esempio la decisione sulla iscrizione scolastica, sulle cure mediche, su trattamenti sanitari etc.). Proprio per questi limitati compiti attribuiti, al contrario di quanto accade con la nomina del tutore che può essere effettuata anche in corso di causa, il curatore di cui al comma 4 dell'art. 473-bis.7 c.p.c., potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.8 c.p.c., comma 1, lett. c).
Il curatore del minore, di cui all'articolo in esame, è chiamato a esercitare i poteri genitoriali attribuiti dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, terminato il giudizio, la conflittualità o le difficoltà comunque presenti in capo ai genitori, che avranno determinato l'adozione, ex articolo 333
c.c., di provvedimenti limitativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.
pagina 11 di 16 Con l'introduzione di questa figura si amplia, compatibilmente a quanto previsto nella legge delega, lo strumentario a disposizione del giudice della famiglia e dei minori, offrendo un ulteriore mezzo in grado di consentire il superamento delle situazioni in cui i genitori, pur essendo idonei a garantire l'accudimento quotidiano della prole, a causa del conflitto imputabile alla condotta di entrambi (con conseguente impossibilità di disporre l'affidamento esclusivo ad uno dei due), o a causa di altre difficoltà (comunque non tali da comportare la decadenza) non riescano ad assumere alcuna decisione di maggiore rilevanza per i figli, e la conflittualità sia così elevata da paralizzare, nella sostanza, diversi interventi quali l'affidamento al servizio sociale qualora disposto, con continui ricorsi all'autorità giudiziaria per “stallo” della capacità decisionale relativa ai minori. In presenza di queste situazioni, il giudice all'esito del procedimento potrà decidere se ricorrere all'affidamento al servizio sociale ovvero alla nomina del curatore del minore, ai sensi dell'articolo in esame, scelta da operare in relazione al caso concreto.
Nella prassi, infatti, nelle ipotesi di elevatissima conflittualità genitoriale, in alcuni territori, anche a causa delle croniche carenze di organico, i responsabili del servizio sociale affidatario, non sono in grado di compiere le scelte relative al minore anche quando espressamente attribuite nel provvedimento giudiziale di nomina, con rimessione delle stesse all'autorità giudiziaria attraverso l'invito al genitore interessato alla decisione ad investire della stessa il tribunale, con realizzazione di situazioni di stallo che possono creare pregiudizio per il minore. I precedenti di merito adottati hanno dato prova di ottima riuscita, e in molti casi non sono stati neppure oggetto di impugnazione, in quanto il soggetto autorizzato a compiere scelte, con la garanzia che tali scelte vengono comunque compiute sotto la vigilanza del giudice tutelare, ma con procedimenti molto più immediati, senza imporre l'istaurazione di veri e propri giudizi per superare continui conflitti tra i genitori, ha permesso agli stessi di raggiungere un sostanziale equilibrio nella gestione della prole.
Nel disciplinare la nomina del nuovo curatore, il comma 4 prevede che lo stesso (analogamente a quanto accade per la nomina del tutore) possa essere nominato dal giudice, anche d'ufficio sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, solo all'esito del procedimento in cui è adottato un provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 333 c.c. Il comma 5 precisa i contenuti del provvedimento di nomina che deve indicare: sia la persona presso la quale il minore è collocato (genitori, parenti, ma anche struttura); sia la precisa individuazione dei compiti riservati al curatore e di quelli che possono essere compiuti dal soggetto presso il quale il minore ha pagina 12 di 16 residenza abituale (nella maggior parte dei casi uno dei genitori, ma anche terzi, o responsabili di strutture residenziale); i termini entro i quali il curatore deve periodicamente inviare relazioni al giudice tutelare al quale è attribuita la vigilanza ai sensi dell'articolo 337 c.c. sull'andamento degli interventi, sui rapporti tra il minore e i genitori, sull'attuazione dei progetti previsti nel provvedimento di nomina del curatore predisposto dal giudice che ha adottato la misura.
Il giudice sarà chiamato a disegnare un dettagliato provvedimento con la finalità di recuperare le difficoltà dei genitori che hanno portato all'adozione della misura limitativa della responsabilità genitoriale, garantendo pieno sostegno e tutela al minore, con l'ausilio del curatore, che potrà operare nei limiti indicati nel provvedimento e la cui attività sarà sottoposta alla vigilanza del giudice tutelare
(si veda relazione illustrativa del D. Lgs 149/2022).
La nomina dell'avv. Cristina Montis, già curatore speciale della minore, quale curatore con i poteri che espressamente sono indicati nel dispositivo consente la prosecuzione del percorso di presa in carico di presso l'ospedale per il disturbo della alimentazione da ultimo riscontrato senza che i Per_1 servizi debbano adottare decisioni in proprio (che non assumono) e senza che siano interpellati e d'accordo i genitori (che non sono sintonizzati e presenti nella vita di ). Il curatore, inoltre, potrà Per_1 adottare le scelte della minore relative ad ogni ulteriore questione sanitaria che dovesse insorgere, ai percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico necessari, al suo percorso scolastico-professionale.
Il curatore dovrà verificare unitamente ai servizi sociali, affidatari, il progetto educativo migliore per in relazione al suo collocamento ed all'eventuale rientro con la madre, oltre che alle modalità di Per_1 frequentazione con il padre.
L'operatività del curatore, nel caso di specie, realizza pienamente le finalità indicate nella relazione illustrativa della nuova normativa impedendo situazioni di stallo decisionale, l'intervento dei genitori, che tra l'altro appaiono poco interessati ad occuparsi della figlia, nella adozione di decisione importanti e delicate relative a che essi, a causa delle rispettive problematicità, non Per_1 sarebbero in grado di valutare e di concordare efficacemente, di attendere le decisioni degli operatori dei servizi che operano, malgrado siano affidatari, previo concerto con i genitori soprattutto nelle decisioni relative alla questioni più complesse. Il controllo del giudice tutelare sull'operato del curatore che deve avvenire trimestralmente, consente di avere una supervisione del rispetto delle statuizioni della presente sentenza da parte del curatore e dei servizi sociali.
Le condizioni economiche pagina 13 di 16 Non sono state svolte domande di contenuto economico, per cui nulla deve essere statuito in merito, essendo la minore collocata nella comunità che provvede integralmente al suo mantenimento.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
Le spese del curatore speciale, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, saranno liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in MILANO il 24/06/2008, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2008, atto n. 1159, Parte II, Serie
A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3. Affida la minore nata a [...] il [...] al Servizio Tutela Minori di Corsico, limitando Per_1 la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento a tutte le scelte più importanti per la minore e in particolare le scelte educative, di istruzione, sanitarie e relative alla residenza abituale della stessa mantenendola collocata, allo stato, presso la casa-famiglia “Kasa Fabiana” di
Trezzano sul Naviglio, fino al compimento della maggiore età di (13.6.2027), Per_1
4. Autorizza a vedere la madre liberamente previo accordo con la stessa, Per_1
5. Dispone che i servizi sociali regolamentino le frequentazioni tra e il padre con le modalità Per_1 che riterranno più opportune, apprestando un supporto educativo per se ritenuto necessario o Per_1 comunque se richiesto dalla minore,
6. Dispone che la madre prosegua nel suo percorso presso il e che i servizi avviino i Per_3 necessari percorsi di sostegno psicologico, psicoterapeutico e alla genitorialità a favore di pagina 14 di 16 entrambi i genitori, in modo da aiutare madre e padre a sintonizzarsi sui bisogni specifici della figlia,
7. ai sensi dell'art. 473bis.7 cpc l'avv. Cristina Montis con studio a Milano in via Crema 15, Pt_3 quale curatore della minore , Persona_1
8. Dispone che il curatore adotti in luogo dei genitori e dei servizi, previa idonea valutazione, ogni decisione in ordine:
-al percorso di presso l'Ospedale San Paolo per il disturbo della alimentazione ed alla sua Per_1 prosecuzione, come sarà suggerito dai sanitari,
-ad ogni ulteriore questione di salute che dovesse insorgere, anche relativamente all'avvio o alla prosecuzione di percorsi psicologici o psicoterapeutici,
-ai percorsi di studio, educativi o lavorativi della minore,
9. Dispone che il curatore collabori con i servizi sociali affidatari al fine di individuare il progetto educativo e di vita più funzionale per in relazione al suo collocamento, all'eventuale rientro Per_1 con la madre, oltre che alle modalità di frequentazione con il padre,
10. Dispone che le questioni di ordinaria amministrazione siano assunte dagli educatori della comunità
“Kasa Fabiana” presso la quale risiede la minore,
11. Dispone che ulteriori eventuali questioni siano adottate dai servizi sociali affidatari sentita la minore ed il curatore,
12. Chiarisce che nessuna decisione rimane in carico ai genitori della minore per tutta la durata dell' affidamento ai servizi sociali,
13. Dispone che sia aperta la vigilanza ex art. 337 c.c. da parte del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite con la presente sentenza ed in particolare sull'operato del curatore nominato,
14. Dispone che il curatore invii al giudice tutelare relazioni trimestrali sull'andamento dei percorsi in essere per , sulle sue condizioni psicofisiche e sulla attuazione del progetto predisposto per Per_1 la stessa,
15. Nulla sulle spese,
16. Le spese del curatore speciale saranno liquidate con separato decreto,
17. Manda la cancelleria a comunicare al giudice tutelare di Milano la presente sentenza, il ricorso, la comparsa di costituzione del curatore speciale con gli allegati e la relazione dei servizi sociali di pagina 15 di 16 Corsico del 29.9.2025.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Si comunichi al Servizio Tutela Minori di Corsico ed al curatore.
Milano, 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa AN Cattaneo
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