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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv. Taurino Salvatore Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Lecce viale CP_1
Marche
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione ad avvisi di addebito n 35920180003666272000
e n 35920190000057047000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce Sezione lavoro esponendo di aver ricevuto in data 19.03.2024 gli avvisi di addebito 1) n.
35920180003666272000 (Gestione Aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dal 01/2015 al 11/2015) e 2) n.
35920190000057047000 (Gestione Commercianti in relazione al periodo dal 01/2015 al 12/2015).
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito esclusivamente la prescrizione del credito contributivo azionato.
Chiedeva, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e, nel merito, dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito e comunque l'illegittimità degli avvisi di addebito opposti, con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva , pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_1 ricorso.
La causa, fissata all'udienza del 01.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
parte ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito contributivo richiesto da con gli avvisi di addebito n. 35920180003666272000 (Gestione CP_1
Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/2015 al
11/2015) e n. 35920190000057047000 (Gestione Commercianti per il periodo dal 01/2015 al 12/2015).
Orbene, la disciplina della prescrizione è dettata dall'art. 3, comma 9, lett. b, della legge n.335/95, ai sensi del quale i contributi di previdenza ed assistenza obbligatori - diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie di cui alla lett. a) - si prescrivono e non possono essere versati con il decorso del termine di cinque anni. Precisa il successivo comma 10, che detti termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti all'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente (che prevedeva una prescrizione decennale). La stessa disposizione aggiunge che, ai fini del computo dei termini prescrizionali, non si tiene conto della sospensione triennale di cui all'art. 2, comma
19, della legge n.638/83. Ne consegue che, alla data di entrata in vigore della normativa citata (17.08.95), laddove l'ente non abbia costituito in mora il debitore o non abbia proceduto nei sui confronti, risultano estinti per prescrizione (e la relativa eccezione è rilevabile anche d'ufficio, attesa la locuzione "e non possono essere versati" di cui all'art. 3 comma 9 L. cit.): tutti i contributi pensionistici (di cui al comma 9 lett. a) anteriori al
17.8.85; tutti gli altri contributi (di cui al comma 9 lett. b) anteriori al 17.8.90. Continuano a prescriversi in dieci anni i soli contributi pensionistici (di cui alla lett. a del cit. comma 9) dovuti per il periodo dal 17.8.85 al 17.8.95, laddove l'ente dimostri di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione nel periodo precedente al 31.12.95, data di entrata in vigore della nuova normativa.
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che i contributi asseritamente omessi sono soggetti a prescrizione quinquennale.
Al riguardo va evidenziato che il credito contributivo attiene ai periodi dal 01/2015 all'11/2015 (gestione aziende con lavoratori dipendenti) e dal 01/2015 al 12/2015 (contributi IVS sul reddito eccedente il minimale-gestione commercianti) laddove i relativi avvisi di addebito sono stati notificati in data 19.03.2024, sicché
l'eccezione di prescrizione risulta fondata atteso il decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la data di scadenza del pagamento dei predetti contributi e la data di notifica degli avvisi di addebito opposti, in assenza di idonei atti interruttivi (il cui onere probatorio è a carico di parte resistente, rimasta contumace).
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 17 aprile 2024 da nei confronti Parte_2 dell' , così provvede: CP_1
2)- Accoglie l' opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuti i contributi richiesti con gli avvisi di addebito n
35920180003666272000 e n 35920190000057047000 perché estinti per intervenuta prescrizione.
3) - condanna l' al pagamento delle spese processuali CP_1 sostenute dall' opponente, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte opponente.
Lecce, 9 ottobre 2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa