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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 941/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a con il patrocinio dell'avv. ZANINELLI MARCO Parte_1
OGGETTO: e dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA Mandato APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO CP_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022, pubblicata il 4.3.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento del presente appello, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di
Brescia n. 532/2022 pubblicata il 4.03.2022 (n. 21667/2016 R.G.), non notificata, per quanto esposto nel presente atto di appello e per quanto di ragione, con ogni conseguenziale provvedimento al riguardo, anche in
1 relazione alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado. In particolare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della CP_1
e per l'effetto: a) condannare la a restituire in favore della
[...] CP_1
le somme indebitamente percepite a titolo di corrispettivo Parte_1
per tutte le prestazioni legali pagate in anticipo e non più eseguite dalla CP_1
determinate nella somma di € 375.496,95, ovvero della maggiore o
[...]
minore somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U.; b) condannare la al risarcimento dei danni cagionati per la non CP_1
corretta esecuzione del mandato e quindi al pagamento in favore della
[...]
della somma ritenuta di giustizia in via equitativa, o della Parte_1
somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
c) condannare la al risarcimento CP_1
danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
[...]
confermare Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d1231f 2 integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022 G.I. dott. Raffale Del Porto e comunque in ogni caso rigettare le domande tutte avanzate da parte appellante. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile siccome inammissibile e infondata per tutti i motivi dedotti in primo grado e ribaditi in sede di appello. In ogni caso: con refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, (d'ora in poi chiedeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di euro
146.735,59, relativa ai compensi di seguiti meglio descritti e ad essa dovuti in virtù dell'attività di servicing svolta nell'interesse dell'ingiungenda US
2 NA RL (d'ora in poi , in relazione ai crediti cartolarizzati Parte_1
ai sensi dell'art. 58 TUB.
Allegava, in particolare, che, con comunicazione del Parte_1
15.4.2016, inviata il successivo 19, revocava “tutti affidamenti sino ad allora concessile, chiedendo di interrompere immediatamente lo svolgimento di ogni e qualsiasi opera o prestazione di servizio relativa al recupero dei crediti oggetto delle cartolarizzazioni nonché la restituzione di tutti i Pt_1
fascicoli, informando che aveva provveduto ad affidare nuovo incarico di servicing”.
Affermava di essere creditrice dell'importo di euro 107.253,16 come da fatture allegate e di essere altresì creditrice di ulteriori somme, in virtù di up sides, ossia di competenze extra gestione e quantificate in euro 22.394,67 relativi al primo semestre 2016 e di 17.087,76, sempre relativi al primo trimestre 2016, come da note di addebito allegate del 4.4.16 e dell'11.5.16.
Affermava e documentava che tali ultimi crediti erano stati riconosciuti dal nuovo master servicer, (d'ora in poi ), Controparte_2 _2
come da mail del 4.4.16 e dell'11.5.16 allegate.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con decreto ingiuntivo numero 6923/16, ingiungeva a il pagamento della somma di euro 146.735,59, Parte_1
oltre interessi.
Avverso tale decreto promuoveva opposizione, rappresentando Parte_1
che
-dal 25 giugno 2012 master servicer dell'operazione di cartolarizzazione era mentre relativamente ai crediti Controparte_3 CP_1
cartolarizzati da era servicer e incaricata, quindi, del recupero Parte_1
dei crediti e del loro incasso;
- successivamente aveva termine il contratto di master tra la Parte_1
e e, quindi, anche quello di servicing con
[...] Controparte_3
CP_1
- , in data 30.11.2015, comunicava, anche Controparte_3
all'opposta, la cessazione del rapporto contrattuale con l'opponente e la
3 rendeva edotta che quest'ultima aveva conferito mandato per l'attività di recupero crediti alla società D.E.L.F. Debt Collection & Due Diligence RL
(d'ora in poi LF) cui, quindi, nei successivi 20 giorni, si sarebbe dovuta trasferire tutta la documentazione;
- l'opposta non adempiva a tale obbligo ed aveva ricevuto, a titolo di anticipazioni, compensi per prestazioni legali aventi per lo più ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate;
- richiamando il contratto di mandato in punto di rinuncia del mandatario o revoca del mandato, si doleva che avesse inviato ai propri legali CP_1
comunicazioni con le quali aveva dato istruzioni di cessazione del mandato professionale relativamente alle procedure in corso, senza concordare con la mandante le istruzioni da impartire per il prosieguo dell'attività;
- erano, quindi, pendenti 471 procedure esecutive per le quali aveva già Pt_1
pagato il costo legale dell'intero iter e ciò nonostante era stata costretta a conferire specifico mandato a nuovi legali onde proseguire i giudizi pendenti, con ulteriori costi a suo carico;
- con comunicazioni del 15.4.2016 e del 26.9.2016, richiedeva all'opposta il pagamento di euro 375.496,95, relativa ad anticipazioni già versate alla ed afferenti attività non terminate o non ancora eseguite da parte dei CP_1
legali incaricati;
- non aveva adempiuto al proprio obbligo di porre in essere tutti gli CP_1
atti necessari volti alla tutela dei crediti di avendo abbandonato alcune Pt_1
cause e avendo lasciato inutilmente decorrere il termine della prescrizione per altre.
Rappresentava, altresì, che le fatture prodotte in sede monitoria non costituivano prova del credito affermato.
L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare inesistente il credito vantato dal ricorrente ed in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 6923/16 r.g. 15858/16 del 09/11/2016; 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento
4 contrattuale da parte della e per l'effetto: CP_1
a) condannare la a restituire le somme indebitamente percepite CP_1
a titolo di corrispettivo per tutte le prestazioni legali pagate in anticipo e non più eseguite della determinate nella somma di € 375.496,95 in CP_1
favore della o della maggiore o minore somma che vorrà Parte_1
riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
b) condannare la al risarcimento dei danni patiti per CP_1
la mancata riconsegna dei fascicoli da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia in via equitativa in favore della o della somma Parte_1
che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
c) condannare la al risarcimento dei CP_1
danni cagionati per la non corretta esecuzione del mandato alla somma ritenuta di giustizia in via equitativa in favore della o Parte_1
della somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie 3) condannare la al CP_1
risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. 4) con vittoria di spese e competenze di causa.;
Si costituiva l'opposta la quale evidenziava, innanzitutto, che l'opponente non aveva contestato il rapporto di mandato esistente tra le parti e neppure il suo inadempimento rispetto alle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Con riguardo alle note di debito per complessivi 39.482,00 euro, ribadiva che si trattava di commissioni riconosciute al mandatario a titolo di up sides, ovvero di commissioni riconosciute qualora gli incassi realizzati sulle posizioni fossero stati superiori rispetto alla pretesa creditoria ceduta e che la commissione era costituita da una percentuale dell'incassato. Non si trattava, quindi, di corrispettivo delle attività svolte ma di commissioni maturate a fronte degli incassi conseguiti.
Su queste basi, la contestazione circa la mancata prova del credito era infondata, dal momento che la prova era costituita dal calcolo effettuato sull'incassato realizzato in misura superiore alla pretesa creditoria ceduta.
Rappresentava che l'opponente non aveva contestato la pretesa creditoria a
5 titolo di up sides.
In ogni caso evidenziava che “leggendo infatti quanto riportato nel descrittivo delle fatture prodotte, si evince che l'importo richiesto a titolo di corrispettivo dell'attività svolta, l'unico per il quale potrebbe avere senso
l'eccezione sulla carenza di prova dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte della mandataria, ammonta a soli € 6.866,16”.
Rappresentava che l'importo di € 77.617,97 era stato fatturato a titolo di rimborso per anticipazioni e spese vive che aveva dovuto sostenere CP_1
nell'interesse delle mandante (“spese vive sostenute per vostro conto”) e che, non trattandosi di un compenso per attività svolta, non vi era alcun svolgimento di attività da provare;
si trattava, infatti di spese che veva CP_1
sostenuto in nome e per conto di (spese per deposito atti, spese per Pt_1
pubblicità delle aste, corrispettivo a CTU, CTP, etc..), come tali dovute ai sensi dell'art. 1720 c.c.
Aggiungeva che l'importo di € 19.014,08 (iva compresa) era stato fatturato a titolo di commissione maturata sugli incassi del periodo per le pratiche in lavorazione legale (“competenze per percent. legale”), e che l'importo di €
3.745,95 (iva compresa) era stato fatturato a titolo di commissione maturata sugli incassi del periodo per le pratiche in lavorazione stragiudiziale (“nostra percentuale maturata”); sosteneva, quindi, che analogamente a quanto esposto in relazione alle up sides, trattandosi di commissioni calcolate in percentuale sull'incassato, non aveva ragion d'essere la contestazione sulla asserita carenza di prova dell'attività in concreto svolta dalla mandataria, potendo semmai esservi contestazione, sull'avvenuto incasso, cosa che però non era avvenuta.
In relazione all'importo di euro € 6.866,16 “iva compresa ”, rappresentava che, anche con riferimento a tale credito, la contestazione relativa alla carenza di prova era generica e pretestuosa. Si trattava, infatti, di attività legale della quale la mandante aveva piena contezza in virtù delle periodiche informazioni, in virtù dell'accesso al sistema informatico di CP_1
nonché in virtù dei numerosi controlli effettuati nel corso del rapporto. In
6 ogni caso, per tali attività, erano stati applicati i compensi contrattualmente predeterminati in anticipo per tipo di azione e non già compensi dipendenti da una quantificazione discrezionale, ex post, sicché anche in relazione a questa fattispecie sarebbe stato onere della controparte contestare specificatamente l'attività per la quale prospettava non essere dovuto il compenso così come richiesto. Produceva, inoltre, richiamandoli nell'esposizione delle sue difese, i seguenti documenti: prospetto analitico con specifica degli importi di cui alle singole fatture già prodotte con monitorio, suddivisi per “recuperato stragiudiziale/legale” – “costi legali”
– “ prepagati” (doc.29); • dettaglio costi legali per ogni singola fattura con indicazione delle relative posizioni, ove detti sono stati imputati da cui risultano gli importi spesi per anticipazioni e spese vive (doc.30); • giustificativi dei costi legali (anticipazioni), indicati nel documento n. 30
(doc.31); • dettaglio voce “recuperato”, con indicazione delle singole posizioni e relativo calcolo (doc.32); dettaglio voce “prepagato”, con indicazione delle singole posizioni nonché dell'atto giudiziale con relativa data (doc.33); • copia degli atti giudiziali di cui al documento n. 33 ( doc.
34).
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, eccepiva la genericità dell'inadempimento denunciato.
Nel merito, con riguardo al tema della restituzione dei compensi corrisposti ai legali per le cause intraprese da eccepiva innanzitutto che CP_1
l'opponente non aveva provato che tali compensi fossero stati ricevuti a e che, in ogni caso, secondo quanto contrattualmente stabilito, il CP_1 mandante sarebbe stato, “in ogni caso, tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico e a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data …”.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con la sentenza n. 532/2022, pubblicata il
7 4.3.22, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
Il Tribunale, considerato pacifico il contratto di mandato stipulato tra opponente e opposta, riteneva che i conteggi elaborati da per la CP_1
quantificazione del proprio credito non fossero stati oggetto di specifica contestazione da parte di né per la parte relativa ai compensi reclamati, Pt_1
né per le c.d. upsides.
Il Tribunale aggiungeva, inoltre, che in sede di comparsa di risposta, CP_1
aveva fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri adottati per l'elaborazione dei propri conteggi e che non aveva replicato in modo Pt_1 specifico anche a tali chiarimenti “(all'esito dei quali risulterebbe priva di adeguata giustificazione la sola modesta voce di € 6.866,16=, iva compresa), né all'udienza di prima comparizione, né con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.” Il Tribunale, a tale riguardo, specificava che nessun valore di contestazione specifica poteva essere riconosciuto “alle ulteriori circostanze implicitamente allegate da mediante la formulazione dei Pt_1
capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., da ritenersi insanabilmente tardiva nella parte relativa al suo (improprio) contenuto allegativo”. Aggiungeva, infine, che i conteggi elaborati da CP_1
erano stati oggetto, per la quasi totalità, di specifica approvazione da parte di
(docc. nn. 18 bis e 19 bis dell'opposta), società che era, sì, _2
soggetto diverso da ma che ha aveva pacificamente rivestito il Parte_1
ruolo di master servicer di Parte_1
Su queste basi, il Tribunale riteneva che il credito vantato da potesse, CP_1 quindi, “essere riconosciuto - in astratto - nella misura richiesta di €
146.735,59=”,
Con riguardo alle censure di inadempimento sollevate da il Parte_1
Tribunale riteneva, innanzitutto, in relazione ai “generici inadempimenti di nella gestione delle pratiche di recupero crediti con specifico CP_1
riferimento ad alcune posizioni di singoli clienti”, l'opposta già, in comparsa di risposta, avesse fornito specifici chiarimenti con riferimento a ciascuna
8 delle sette posizioni contestate, provvedendo alla puntuale indicazione delle ragioni che avevano giustificato il sostanziale abbandono di ciascuna di esse.
Il Tribunale prendeva atto che tali indicazioni non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte di anche in questo caso, né in Pt_1
sede di udienza di prima comparizione, né di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c..
Il Tribunale riteneva, quindi, che , “in assenza di tempestiva contestazione specifica”, doveva “perciò ritenersi che avesse “fornito piena prova CP_1
del corretto adempimento delle prestazioni a suo carico, restando perciò escluso il lamentato inadempimento”.
Con riguardo alla mancata integrale restituzione dei fascicoli, il Tribunale riteneva che l'inadempimento di andasse escluso. CP_1
Con riguardo alla eccepita arbitraria interruzione dei rapporti con i legali già officiati, il Tribunale partiva dalla constatazione che il rapporto di servicing fra e si era interrotto per scelta della prima che, con la Parte_1 CP_1
PEC del 19.04.2016, aveva comunicato la revoca dei mandati già conferiti.
Il Tribunale valorizzava, quindi, la circostanza che la comunicazione in esame conteneva, fra l'altro, l'invito a “a comunicare, CP_1
immediatamente e formalmente, ai legali da Voi incaricati l'avvenuta cessazione del Vostro rapporto con indicando che EL è stata Pt_1
incaricata da di svolgere il ruolo di Sarà Parte_1 Parte_2 quindi EL a impartire le istruzioni sia per l'eventuale prosecuzione delle attività giudiziarie in corso, che per la eventuale cessazione del mandato professionale e per la restituzione del fascicolo di causa (ivi inclusi i titoli in originale le relative garanzie)”.
Secondo il Tribunale le istruzioni impartite da comportavano Parte_1 pertanto l'immediata cessazione di ogni attività da parte di e CP_1
l'altrettanto immediato subentro di LF nella gestione di ogni rapporto, anche con i legali già officiati dalla prima società.
Il Tribunale valorizzava, quindi, la deposizione del teste , Testimone_1
introdotto dalla stessa il quale aveva confermato la regolare Parte_1
9 collaborazione di con D.E.L.F., quale nuovo special servicer CP_1
incaricato da per la gestione dei crediti. Parte_1
Secondo il Tribunale il comportamento tenuto da era, quindi, del tutto CP_1
conforme alle istruzioni ricevute e non integrava, di conseguenza, alcun inadempimento.
Con riguardo alla domanda di restituzione degli importi corrisposti a CP_1
a titolo di “anticipazioni, compensi per prestazioni legali, per lo più aventi ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate”, il Tribunale osservava che “l'esame dei contratti di mandato prodotti” rivelava “alla lettera e), paragrafo (1), che “il mandante riconoscerà al mandatario un contributo fisso al momento dell'avvio di ciascuno specifico atto, distinto per ogni singolo atto anche in funzione dell'ammontare del credito così come previsto nell'allegato 'B'”, legando perciò l'erogazione del contributo fisso al mero avvio di ciascuna pratica”.
Con riguardo alla doglianza relativa al pagamento di compensi legali eccedenti le prestazioni già eseguite, il Tribunale osservava che “la lettera j) del contratto prevede che “il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi …” e, soprattutto, “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”.
Secondo il Tribunale, “il chiaro tenore del mandato” riconosceva “pertanto il contributo fisso al mandatario “in ogni caso”, senza prevedere alcuna restituzione a suo carico in caso di cessazione anticipata del rapporto”. Da ciò discendeva, quindi, l'infondatezza della domanda. proponeva appello, affidandosi a tre motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza dell'11 gennaio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 gennaio
2025.
A tale udienza, la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto, con riguardo ai conteggi elaborati da per la quantificazione del proprio credito, che l'onere CP_1
della parte di contestare le allegazioni avverse fosse sottoposto alle preclusioni riferite al potere di allegazione delle parti.
Ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto “procedere ad un complessivo vaglio delle allegazioni e deduzioni di parte opponente all'esito della trattazione della causa, quindi, dello scadere dei tre termini concessi ex art. 183 c.p.c., avendo visionato tutte le memorie depositate dalle parti”.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha comunque ritenuto corretti i conteggi dell'opposta anche perché approvati da _2
. Al riguardo fa presente che il teste ha escluso che
[...] Tes_2 _2
si occupasse dell'autorizzazione a pagamento.
[...]
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con riguardo al tema relativo all'operatività del principio di non contestazione, va rilevato che l'appellante non ha indicato quali delle deduzioni svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ritenute tardive da parte del Tribunale, sarebbero invece rilevanti per confutare la statuizione del Tribunale in punto di non contestazione dei conteggi di CP_1
Neppure ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse da cui si dovrebbero desumere le contestazioni alle deduzioni avverse.
Sotto tale profilo, quindi, il motivo è inammissibile.
Con riguardo alla censura relativa alla rilevanza attribuita all'approvazione dei conteggi e delle fatture da parte di , Parte_3
occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale ha utilizzato tale argomento ad abundantiam.
In ogni caso il fatto che il master servicer, deputato, per stessa ammissione dell'appellante in sede di citazione in opposizione, alla gestione amministrativa (costi e spese, formazione conteggi, incassi e pagamenti
11 etc…)…” abbia approvato le fatture e i conteggi di ha un forte valore CP_1
indiziario in ordine all'esattezza dei calcoli non contestati e conferma, quindi, la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale.
Il motivo, sotto questo profilo, è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale, pur avendo ritenuto che all'esito dei chiarimenti forniti dall'opposta sarebbe rimasta “priva di adeguata giustificazione la sola modesta voce di euro
6.866,15 iva compresa”, ha ciò nondimeno confermato per intero il decreto ingiuntivo opposto.
Va, innanzitutto, ricordato che la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto anche con riguardo alla somma di euro 6.866,15.
Ciò posto, come si è già avuto modo di esporre con riguardo alle argomentazioni svolte dall'opposta in sede di comparsa, questa aveva sostenuto che per le attività di cui veniva chiesto il pagamento per tale importo, erano stati applicati i compensi contrattualmente predeterminati in anticipo per tipo di azione, e non già compensi dipendenti da una quantificazione discrezionale, ex post. L'opposta aveva poi prodotto la documentazione di cui si è già dato conto.
Va, quindi, rilevato che l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non ha contestato né che si trattasse di importi predeterminati in anticipo né le voci e i conteggi risultanti dai singoli prospetti allegati ed in particolare i seguenti: prospetto analitico con specifica degli importi di cui alle singole fatture già prodotte con monitorio, suddivisi per “recuperato stragiudiziale/legale” – “costi legali” – “ prepagati” (doc.29); • dettaglio costi legali per ogni singola fattura con indicazione delle relative posizioni, ove detti sono stati imputati da cui risultano gli importi spesi per anticipazioni e spese vive (doc.30); • giustificativi dei costi legali
(anticipazioni), indicati nel documento n. 30 (doc.31); • dettaglio voce
“recuperato”, con indicazione delle singole posizioni e relativo calcolo
(doc.32); dettaglio voce “prepagato”, con indicazione delle singole
12 posizioni nonché dell'atto giudiziale con relativa data (doc.33); • copia degli atti giudiziali di cui al documento n. 33 ( doc. 34).
Non essendo, quindi, contestate né le prestazioni svolte da né i CP_1
conteggi da questa elaborati, il motivo è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va sul punto confermata.
Con il terzo motivo censura, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto che essa, in relazione agli asseriti inadempimenti di nello svolgimento dell'attività di recupero crediti, non avrebbe CP_1
contestato gli specifici chiarimenti forniti dall'opposta in sede di comparsa di costituzione.
Al riguardo fa presente che il Tribunale non aveva considerato la deposizione del teste dott. in relazione ai capitoli da h) a p) e nemmeno i Tes_1 documenti prodotti relativi all'attività di due diligence, svolta nel suo interesse.
Evidenzia, comunque, che le argomentazioni svolte da controparte o erano infondate o non provate o, in relazione alla posizione , nulle. CP_4
Giova al riguardo premettere che con l'atto di citazione in opposizione,
l'opponente ha così dedotto l'asserita negligenza di controparte nell'assolvimento del proprio incarico:
“Ebbene la nell'esecuzione del proprio mandato non ha CP_1
compiuto tutti gli atti necessari volti alla tutela dei crediti di infatti è Pt_1 emerso dalla “due diligence” peritale effettuata dalla successor servicer, che per alcune posizioni elencate nel prospetto peritale, le procedure fossero state inspiegabilmente abbandonate per inattività delle parti, con consequenziale cancellazione della procedura esecutiva dal ruolo. Posizioni creditorie, che come può evincersi dal valore nominale di ognuna, rivelano un “GBV” - gross book value - ergo l'entità del credito vantato al momento dell'acquisto o per meglio dire, un valore nominale complessivo di €
637.523,00, il cui prezzo di acquisto, così come meglio evincibile dai prospetti peritali, ammonta a complessivi € 92.267,00, oltre costi per anticipazioni ammontanti in € 76.706,00. (cfr.all.29-36) Inoltre,
13 relativamente ad altre attività di recupero”.
Inoltre, relativamente ad altre attività di recupero credito, si constatava
l'irrimediabile decorso del termine prescrizionale, non avendo la CP_1
provveduto alla notifica di alcun atto interruttivo, oltre a non aver
[...]
effettuato rinnovi ipotecari, a non essersi costituita in opposizioni alle esecuzioni, con ciò comportando la condanna al pagamento dei conseguenti danni. (cfr.all.29- 36) In considerazione di quanto sopra, non si comprende come la parte avversa possa, tra l'altro, sostenere l'inadempimento della deducente anche solo sotto forma del principio cosiddetto del “flusso di cassa” al cui proposito gioverebbe denotare, anche sotto forma di eccezione, che inadimplenti non est adimplendum
Come si vede, quindi, l'allegazione è carente rimandando ai documenti indicati comulativamente (cfr.all.29-36), senza alcun riferimento preciso ai singoli fascicoli per i quali l'attività dell'opposta sarebbe stata negligente.
Ciò posto giova a questo riguardo ricordare che la specificità delle allegazioni non può essere desunta dai documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017.
In questo senso, quindi, l'appellante non può imputare alla controparte di aver svolto contestazioni infondate, non provate o nulle e ciò in quanto le sue allegazioni erano carenti.
Va, in ogni caso, osservato che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi
(mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi
14 le rispettive deduzioni.
Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02).
Ebbene l'appellante neppure con l'atto di appello ha illustrato i documenti richiamati e le ragioni per le quali tali documenti giustificherebbero le sue conclusioni.
Ancora una volta, quindi, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la non contestazione delle giustificazioni offerte da parte appellata sono corrette e pertanto la deposizione del teste , è, da questo punto di vista, neutra. Tes_1
L'appellante censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che l'interruzione dei rapporti con i legali già officiati fosse conforme alle istruzioni ricevute.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le istruzioni di cui alla pec del 19 aprile 2016, avessero comportato l'immediata cessazione delle attività da parte dei legali nominati da CP_1
Richiama al riguardo la deposizione del teste che ha confermato che Tes_1
a seguito della risoluzione del contratto di mandato, aveva CP_1
comunicato ai legali di rinunciare al mandato difensivo.
Occorre, innanzitutto, partire dal testo della comunicazione del 16 aprile
2016 con cui ha invitato a “a comunicare, immediatamente e Pt_1 CP_1 formalmente, ai legali da Voi incaricati l'avvenuta cessazione del Vostro rapporto con indicando che EL è stata incaricata da Pt_1 Parte_1
di svolgere il ruolo di Sarà quindi EL a impartire
[...] Parte_2
le istruzioni sia per l'eventuale prosecuzione delle attività giudiziarie in corso, che per la eventuale cessazione del mandato professionale e per la restituzione del fascicolo di causa (ivi inclusi i titoli in originale le relative garanzie)”.
Ebbene, costituendosi ha dedotto di avere a sua volta comunicato ai CP_1
legali incaricati che era cessato il mandato conferitole da e che, Pt_1
conseguentemente, era cessato il mandato così come conferito da al CP_1
contempo indicando il nuovo soggetto che aveva il potere di conferire nuovo incarico. Produceva allo scopo il documento 36, contenente la missiva del 20
15 aprile 2016, indirizzata ai legali.
Tale missiva ha il seguente tenore:
OGGETTO: revoca del mandato conferito da Egregio Parte_1
Avvocato, la presente per comunicarLe che ha revocato i Parte_1
mandati dalla stessa conferiti alla scrivente in relazione ai portafogli di non performing loans affidati alla nostra gestione, conferendo il relativo incarico
a EL, Debt Collection & Due Diligence s.r.l. con sede in Roma, Piazza
Irnerio, 29, con Email_2 Parte_1
raccomandata datata 15 aprile 2016 ricevuta il successivo 19 aprile, ci ha espressamente richiesto di interrompere immediatamente lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività relativa alle posizioni che erano in nostra gestione.
Ci ha altresì richiesto di comunicare immediatamente e formalmente a tutti
i legali da noi incaricati l'avvenuta cessazione del mandato e l'avvenuto subentro quale nuovo Special Servicer di EL, Debt Collection & Due
Diligence s.r.l., indicato quale unico soggetto legittimato a impartire le successive istruzioni. Pertanto, in assenza di istruzioni da parte del nuovo
Servicer, dal quale dovrà ricevere all'uopo espresso incarico e procura in caso di prosecuzione delle attività, e al quale potrà rivolgersi in caso di necessità, Le chiediamo, in relazione alle posizioni nelle quali CP_1
è procuratrice di e/o Jupiter NA s.r.l., di non Parte_1
compiere alcuna attività, a partire dalla data odierna. Riceverà nei prossimi giorni il prospetto delle posizioni a Lei affidate e le istruzioni onde dare atto nei giudizi in corso della cessazione del potere di rappresentanza in capo alla scrivente”. si è, quindi, attenuta esattamente alle richieste formulate da con CP_1 Pt_1
la missiva del 15 aprile 2016, mentre non vi prova che abbia invitato i difensori ad abbandonare le cause o a rinunciare ai mandati.
In ogni caso, una volta cessato il potere di rappresentanza di i CP_1
difensori da questa incaricati, non avrebbero potuto più svolgere alcuna attività in mancanza di incarico da parte del nuovo mandatario o dello stesso mandante
16 Le argomentazioni svolte dal Tribunale sono corrette e la censura è, quindi, infondata.
L'appellante censura, infine, il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda con cui l'opponente aveva chiesto la restituzione dei “compensi legali eccedenti le prestazioni già eseguite”.
Specificava che si trattava di attività per le quali l'appellata aveva percepito l'intero compenso. Si doleva in particolare del fatto che il Tribunale avesse ritenuto che le lettere e) e j) del paragrafo 1) del contratto di mandato, stipulato tra le parti, attribuissero alla mandataria il diritto di percepire il contributo fisso in ogni caso e senza prevedere alcuna restituzione a suo carico in caso di cessazione anticipata del rapporto.
A giudizio dell'appellante l'espressione “in ogni caso” contenuta nella lettera j) (“il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi della lettera c …” e “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”) non deve essere interpretata nel senso di garantire a in ogni caso il compenso anticipato. CP_1
Ed infatti il termine “commissioni”, secondo l'appellante, non si riferisce al compenso anticipato, in quanto si tratta delle provvigioni in misura percentuale sul credito recuperato che nulla avrebbero a che vedere con il contributo fisso di cui alla lettera e).
Sottolinea che con l'espressione “per spese legali dovute alla medesima data” non si fa riferimento a compensi già anticipati una tantum con l'iniziale conferimento dell'incarico. Dovrebbe, quindi, intendersi che “resta dovuto solo il compenso per l'attività effettivamente svolta sino a quel momento
(come del resto prevede anche l'art. 1740 c.c. sul mandato)”.
In ogni caso, secondo l'appellante, il contratto non escluderebbe, in caso di cessazione del mandato, la restituzione del compenso anticipato per intero, richiamando, al riguardo, l'art. 1720 c.c.
In ordine alla quantificazione della pretesa, rappresenta che la somma richiesta si desumeva dai tabulati di cui ai documenti 25 e 28 del fascicolo di
17 primo grado.
Secondo l'appellante è in ogni caso possibile procedere “al calcolo del dovuto assegnando a ciascuna fase il compenso come da tariffario forense ex D.M. del 2014, ovvero ancora meglio, ripartendo in modo proporzionale in parti uguali, per ciascuna delle quattro fasi, il compenso unitario complessivamente previsto e riconoscendo quindi a il compenso per CP_1
la fase effettivamente espletata e la restituzione a di quanto anticipato Pt_1 per le fasi non compiute”.
Reitera, infine, la richiesta di esperimento di una CTU contabile.
Così sintetizzata la censura, occorre osservare che la lettera e) del paragrafo
1 del contratto di mandato stipulato tra le parti, rubricata “Costi e spese legali”, prevede che al fine del pagamento delle spese legali si procederà come segue:
1)Il mandante riconoscerà al mandatario un contributo fisso al momento dell'avvio di ciascun specifico atto, distinto per ogni singolo atto, anche in funzione dell'ammontare del credito così come previsto nell'allegato B);
2)In caso di incasso, il mandante riconoscerà la commissione sulle somme incassate al netto dei costi sostenuti così come precedentemente definito al punto c);
3)Il mandatario avrà diritto al trattenimento delle eventuali spese legali liquidate in giudizio e/o concordate in caso di chiusura stragiudiziale, anche transattiva, emettendo fattura direttamente dal mandatario al debitore.
E' bene, a questo punto, ricordare che le somme di cui l'appellante chiede la restituzione, richiamando la lettera e) cit., sono quelle ricevute “a titolo di anticipazioni, compensi per prestazioni legali per lo più aventi ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate”.
Ritiene, al riguardo, la Corte, che il numero 1 della lettera e), a sua volta richiamato dalla lettera j), appena trascritti, attribuiscano esplicitamente al mandatario, in caso di cessazione del mandato, il diritto a percepire un contributo fisso al momento dell'avvio di ogni pratica e per ogni singolo atto.
L'interpretazione secondo cui la lettera e), al numero 1, farebbe riferimento
18 alle commissioni e non al contributo fisso dovuto per ogni pratica non può essere condivisa, essendo contrario a quanto stabilito espressamente dal contratto di mandato stipulato dalle parti. Giova al riguardo ricordare che la lettera j (il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi della lettera c …” e “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”), attribuisce al mandatario il diritto di percepire, in ogni caso, sia le commissioni di cui alla lettera c), non è oggetto di causa, che i costi e le spese legali di cui alla lettera e).
La censura è, quindi, infondata.
In conclusione l'appello è infondato e la sentenza va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 260.001 a € 520.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022, pubblicata il 4 marzo 2022.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la fase di trattazione istruttoria ed €
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
19 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 941/2022
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 29/01/2025
d a con il patrocinio dell'avv. ZANINELLI MARCO Parte_1
OGGETTO: e dell'avv. CICCONETTI GIANLUCA Mandato APPELLANTE
Codice: P.IVA_1 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. MICELI SOPO MAURIZIO CP_1
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022, pubblicata il 4.3.22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi di cui in premessa, in accoglimento del presente appello, ogni altra contraria domanda, deduzione ed eccezione disattesa, riformare la impugnata sentenza del Tribunale di
Brescia n. 532/2022 pubblicata il 4.03.2022 (n. 21667/2016 R.G.), non notificata, per quanto esposto nel presente atto di appello e per quanto di ragione, con ogni conseguenziale provvedimento al riguardo, anche in
1 relazione alla domanda riconvenzionale proposta in primo grado. In particolare, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte della CP_1
e per l'effetto: a) condannare la a restituire in favore della
[...] CP_1
le somme indebitamente percepite a titolo di corrispettivo Parte_1
per tutte le prestazioni legali pagate in anticipo e non più eseguite dalla CP_1
determinate nella somma di € 375.496,95, ovvero della maggiore o
[...]
minore somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U.; b) condannare la al risarcimento dei danni cagionati per la non CP_1
corretta esecuzione del mandato e quindi al pagamento in favore della
[...]
della somma ritenuta di giustizia in via equitativa, o della Parte_1
somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
c) condannare la al risarcimento CP_1
danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Dell'appellato in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da Parte_1
siccome inammissibile e infondato in fatto e in diritto e per l'effetto
[...]
confermare Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Email_1
Qualified Electronic Signature CA 3 Serial#: 1d1231f 2 integralmente la sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022 G.I. dott. Raffale Del Porto e comunque in ogni caso rigettare le domande tutte avanzate da parte appellante. In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU contabile siccome inammissibile e infondata per tutti i motivi dedotti in primo grado e ribaditi in sede di appello. In ogni caso: con refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, (d'ora in poi chiedeva al CP_1 CP_1
Tribunale di Brescia l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di euro
146.735,59, relativa ai compensi di seguiti meglio descritti e ad essa dovuti in virtù dell'attività di servicing svolta nell'interesse dell'ingiungenda US
2 NA RL (d'ora in poi , in relazione ai crediti cartolarizzati Parte_1
ai sensi dell'art. 58 TUB.
Allegava, in particolare, che, con comunicazione del Parte_1
15.4.2016, inviata il successivo 19, revocava “tutti affidamenti sino ad allora concessile, chiedendo di interrompere immediatamente lo svolgimento di ogni e qualsiasi opera o prestazione di servizio relativa al recupero dei crediti oggetto delle cartolarizzazioni nonché la restituzione di tutti i Pt_1
fascicoli, informando che aveva provveduto ad affidare nuovo incarico di servicing”.
Affermava di essere creditrice dell'importo di euro 107.253,16 come da fatture allegate e di essere altresì creditrice di ulteriori somme, in virtù di up sides, ossia di competenze extra gestione e quantificate in euro 22.394,67 relativi al primo semestre 2016 e di 17.087,76, sempre relativi al primo trimestre 2016, come da note di addebito allegate del 4.4.16 e dell'11.5.16.
Affermava e documentava che tali ultimi crediti erano stati riconosciuti dal nuovo master servicer, (d'ora in poi ), Controparte_2 _2
come da mail del 4.4.16 e dell'11.5.16 allegate.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con decreto ingiuntivo numero 6923/16, ingiungeva a il pagamento della somma di euro 146.735,59, Parte_1
oltre interessi.
Avverso tale decreto promuoveva opposizione, rappresentando Parte_1
che
-dal 25 giugno 2012 master servicer dell'operazione di cartolarizzazione era mentre relativamente ai crediti Controparte_3 CP_1
cartolarizzati da era servicer e incaricata, quindi, del recupero Parte_1
dei crediti e del loro incasso;
- successivamente aveva termine il contratto di master tra la Parte_1
e e, quindi, anche quello di servicing con
[...] Controparte_3
CP_1
- , in data 30.11.2015, comunicava, anche Controparte_3
all'opposta, la cessazione del rapporto contrattuale con l'opponente e la
3 rendeva edotta che quest'ultima aveva conferito mandato per l'attività di recupero crediti alla società D.E.L.F. Debt Collection & Due Diligence RL
(d'ora in poi LF) cui, quindi, nei successivi 20 giorni, si sarebbe dovuta trasferire tutta la documentazione;
- l'opposta non adempiva a tale obbligo ed aveva ricevuto, a titolo di anticipazioni, compensi per prestazioni legali aventi per lo più ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate;
- richiamando il contratto di mandato in punto di rinuncia del mandatario o revoca del mandato, si doleva che avesse inviato ai propri legali CP_1
comunicazioni con le quali aveva dato istruzioni di cessazione del mandato professionale relativamente alle procedure in corso, senza concordare con la mandante le istruzioni da impartire per il prosieguo dell'attività;
- erano, quindi, pendenti 471 procedure esecutive per le quali aveva già Pt_1
pagato il costo legale dell'intero iter e ciò nonostante era stata costretta a conferire specifico mandato a nuovi legali onde proseguire i giudizi pendenti, con ulteriori costi a suo carico;
- con comunicazioni del 15.4.2016 e del 26.9.2016, richiedeva all'opposta il pagamento di euro 375.496,95, relativa ad anticipazioni già versate alla ed afferenti attività non terminate o non ancora eseguite da parte dei CP_1
legali incaricati;
- non aveva adempiuto al proprio obbligo di porre in essere tutti gli CP_1
atti necessari volti alla tutela dei crediti di avendo abbandonato alcune Pt_1
cause e avendo lasciato inutilmente decorrere il termine della prescrizione per altre.
Rappresentava, altresì, che le fatture prodotte in sede monitoria non costituivano prova del credito affermato.
L'opponente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
Accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare inesistente il credito vantato dal ricorrente ed in ogni caso, revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 6923/16 r.g. 15858/16 del 09/11/2016; 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare l'inadempimento
4 contrattuale da parte della e per l'effetto: CP_1
a) condannare la a restituire le somme indebitamente percepite CP_1
a titolo di corrispettivo per tutte le prestazioni legali pagate in anticipo e non più eseguite della determinate nella somma di € 375.496,95 in CP_1
favore della o della maggiore o minore somma che vorrà Parte_1
riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
b) condannare la al risarcimento dei danni patiti per CP_1
la mancata riconsegna dei fascicoli da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia in via equitativa in favore della o della somma Parte_1
che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie;
c) condannare la al risarcimento dei CP_1
danni cagionati per la non corretta esecuzione del mandato alla somma ritenuta di giustizia in via equitativa in favore della o Parte_1
della somma che vorrà riconoscersi anche e/o a seguito di C.T.U. ed invero, in esito alle risultanze istruttorie 3) condannare la al CP_1
risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. 4) con vittoria di spese e competenze di causa.;
Si costituiva l'opposta la quale evidenziava, innanzitutto, che l'opponente non aveva contestato il rapporto di mandato esistente tra le parti e neppure il suo inadempimento rispetto alle prestazioni oggetto delle fatture azionate.
Con riguardo alle note di debito per complessivi 39.482,00 euro, ribadiva che si trattava di commissioni riconosciute al mandatario a titolo di up sides, ovvero di commissioni riconosciute qualora gli incassi realizzati sulle posizioni fossero stati superiori rispetto alla pretesa creditoria ceduta e che la commissione era costituita da una percentuale dell'incassato. Non si trattava, quindi, di corrispettivo delle attività svolte ma di commissioni maturate a fronte degli incassi conseguiti.
Su queste basi, la contestazione circa la mancata prova del credito era infondata, dal momento che la prova era costituita dal calcolo effettuato sull'incassato realizzato in misura superiore alla pretesa creditoria ceduta.
Rappresentava che l'opponente non aveva contestato la pretesa creditoria a
5 titolo di up sides.
In ogni caso evidenziava che “leggendo infatti quanto riportato nel descrittivo delle fatture prodotte, si evince che l'importo richiesto a titolo di corrispettivo dell'attività svolta, l'unico per il quale potrebbe avere senso
l'eccezione sulla carenza di prova dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte della mandataria, ammonta a soli € 6.866,16”.
Rappresentava che l'importo di € 77.617,97 era stato fatturato a titolo di rimborso per anticipazioni e spese vive che aveva dovuto sostenere CP_1
nell'interesse delle mandante (“spese vive sostenute per vostro conto”) e che, non trattandosi di un compenso per attività svolta, non vi era alcun svolgimento di attività da provare;
si trattava, infatti di spese che veva CP_1
sostenuto in nome e per conto di (spese per deposito atti, spese per Pt_1
pubblicità delle aste, corrispettivo a CTU, CTP, etc..), come tali dovute ai sensi dell'art. 1720 c.c.
Aggiungeva che l'importo di € 19.014,08 (iva compresa) era stato fatturato a titolo di commissione maturata sugli incassi del periodo per le pratiche in lavorazione legale (“competenze per percent. legale”), e che l'importo di €
3.745,95 (iva compresa) era stato fatturato a titolo di commissione maturata sugli incassi del periodo per le pratiche in lavorazione stragiudiziale (“nostra percentuale maturata”); sosteneva, quindi, che analogamente a quanto esposto in relazione alle up sides, trattandosi di commissioni calcolate in percentuale sull'incassato, non aveva ragion d'essere la contestazione sulla asserita carenza di prova dell'attività in concreto svolta dalla mandataria, potendo semmai esservi contestazione, sull'avvenuto incasso, cosa che però non era avvenuta.
In relazione all'importo di euro € 6.866,16 “iva compresa ”, rappresentava che, anche con riferimento a tale credito, la contestazione relativa alla carenza di prova era generica e pretestuosa. Si trattava, infatti, di attività legale della quale la mandante aveva piena contezza in virtù delle periodiche informazioni, in virtù dell'accesso al sistema informatico di CP_1
nonché in virtù dei numerosi controlli effettuati nel corso del rapporto. In
6 ogni caso, per tali attività, erano stati applicati i compensi contrattualmente predeterminati in anticipo per tipo di azione e non già compensi dipendenti da una quantificazione discrezionale, ex post, sicché anche in relazione a questa fattispecie sarebbe stato onere della controparte contestare specificatamente l'attività per la quale prospettava non essere dovuto il compenso così come richiesto. Produceva, inoltre, richiamandoli nell'esposizione delle sue difese, i seguenti documenti: prospetto analitico con specifica degli importi di cui alle singole fatture già prodotte con monitorio, suddivisi per “recuperato stragiudiziale/legale” – “costi legali”
– “ prepagati” (doc.29); • dettaglio costi legali per ogni singola fattura con indicazione delle relative posizioni, ove detti sono stati imputati da cui risultano gli importi spesi per anticipazioni e spese vive (doc.30); • giustificativi dei costi legali (anticipazioni), indicati nel documento n. 30
(doc.31); • dettaglio voce “recuperato”, con indicazione delle singole posizioni e relativo calcolo (doc.32); dettaglio voce “prepagato”, con indicazione delle singole posizioni nonché dell'atto giudiziale con relativa data (doc.33); • copia degli atti giudiziali di cui al documento n. 33 ( doc.
34).
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, eccepiva la genericità dell'inadempimento denunciato.
Nel merito, con riguardo al tema della restituzione dei compensi corrisposti ai legali per le cause intraprese da eccepiva innanzitutto che CP_1
l'opponente non aveva provato che tali compensi fossero stati ricevuti a e che, in ogni caso, secondo quanto contrattualmente stabilito, il CP_1 mandante sarebbe stato, “in ogni caso, tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico e a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data …”.
Il Tribunale, concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e istruita la causa con l'assunzione di prove testimoniali, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa in decisione.
Il Tribunale di Brescia, quindi, con la sentenza n. 532/2022, pubblicata il
7 4.3.22, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite.
Il Tribunale, considerato pacifico il contratto di mandato stipulato tra opponente e opposta, riteneva che i conteggi elaborati da per la CP_1
quantificazione del proprio credito non fossero stati oggetto di specifica contestazione da parte di né per la parte relativa ai compensi reclamati, Pt_1
né per le c.d. upsides.
Il Tribunale aggiungeva, inoltre, che in sede di comparsa di risposta, CP_1
aveva fornito ulteriori chiarimenti in ordine ai criteri adottati per l'elaborazione dei propri conteggi e che non aveva replicato in modo Pt_1 specifico anche a tali chiarimenti “(all'esito dei quali risulterebbe priva di adeguata giustificazione la sola modesta voce di € 6.866,16=, iva compresa), né all'udienza di prima comparizione, né con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c.” Il Tribunale, a tale riguardo, specificava che nessun valore di contestazione specifica poteva essere riconosciuto “alle ulteriori circostanze implicitamente allegate da mediante la formulazione dei Pt_1
capitoli di prova articolati con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., da ritenersi insanabilmente tardiva nella parte relativa al suo (improprio) contenuto allegativo”. Aggiungeva, infine, che i conteggi elaborati da CP_1
erano stati oggetto, per la quasi totalità, di specifica approvazione da parte di
(docc. nn. 18 bis e 19 bis dell'opposta), società che era, sì, _2
soggetto diverso da ma che ha aveva pacificamente rivestito il Parte_1
ruolo di master servicer di Parte_1
Su queste basi, il Tribunale riteneva che il credito vantato da potesse, CP_1 quindi, “essere riconosciuto - in astratto - nella misura richiesta di €
146.735,59=”,
Con riguardo alle censure di inadempimento sollevate da il Parte_1
Tribunale riteneva, innanzitutto, in relazione ai “generici inadempimenti di nella gestione delle pratiche di recupero crediti con specifico CP_1
riferimento ad alcune posizioni di singoli clienti”, l'opposta già, in comparsa di risposta, avesse fornito specifici chiarimenti con riferimento a ciascuna
8 delle sette posizioni contestate, provvedendo alla puntuale indicazione delle ragioni che avevano giustificato il sostanziale abbandono di ciascuna di esse.
Il Tribunale prendeva atto che tali indicazioni non erano state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte di anche in questo caso, né in Pt_1
sede di udienza di prima comparizione, né di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1
c.p.c..
Il Tribunale riteneva, quindi, che , “in assenza di tempestiva contestazione specifica”, doveva “perciò ritenersi che avesse “fornito piena prova CP_1
del corretto adempimento delle prestazioni a suo carico, restando perciò escluso il lamentato inadempimento”.
Con riguardo alla mancata integrale restituzione dei fascicoli, il Tribunale riteneva che l'inadempimento di andasse escluso. CP_1
Con riguardo alla eccepita arbitraria interruzione dei rapporti con i legali già officiati, il Tribunale partiva dalla constatazione che il rapporto di servicing fra e si era interrotto per scelta della prima che, con la Parte_1 CP_1
PEC del 19.04.2016, aveva comunicato la revoca dei mandati già conferiti.
Il Tribunale valorizzava, quindi, la circostanza che la comunicazione in esame conteneva, fra l'altro, l'invito a “a comunicare, CP_1
immediatamente e formalmente, ai legali da Voi incaricati l'avvenuta cessazione del Vostro rapporto con indicando che EL è stata Pt_1
incaricata da di svolgere il ruolo di Sarà Parte_1 Parte_2 quindi EL a impartire le istruzioni sia per l'eventuale prosecuzione delle attività giudiziarie in corso, che per la eventuale cessazione del mandato professionale e per la restituzione del fascicolo di causa (ivi inclusi i titoli in originale le relative garanzie)”.
Secondo il Tribunale le istruzioni impartite da comportavano Parte_1 pertanto l'immediata cessazione di ogni attività da parte di e CP_1
l'altrettanto immediato subentro di LF nella gestione di ogni rapporto, anche con i legali già officiati dalla prima società.
Il Tribunale valorizzava, quindi, la deposizione del teste , Testimone_1
introdotto dalla stessa il quale aveva confermato la regolare Parte_1
9 collaborazione di con D.E.L.F., quale nuovo special servicer CP_1
incaricato da per la gestione dei crediti. Parte_1
Secondo il Tribunale il comportamento tenuto da era, quindi, del tutto CP_1
conforme alle istruzioni ricevute e non integrava, di conseguenza, alcun inadempimento.
Con riguardo alla domanda di restituzione degli importi corrisposti a CP_1
a titolo di “anticipazioni, compensi per prestazioni legali, per lo più aventi ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate”, il Tribunale osservava che “l'esame dei contratti di mandato prodotti” rivelava “alla lettera e), paragrafo (1), che “il mandante riconoscerà al mandatario un contributo fisso al momento dell'avvio di ciascuno specifico atto, distinto per ogni singolo atto anche in funzione dell'ammontare del credito così come previsto nell'allegato 'B'”, legando perciò l'erogazione del contributo fisso al mero avvio di ciascuna pratica”.
Con riguardo alla doglianza relativa al pagamento di compensi legali eccedenti le prestazioni già eseguite, il Tribunale osservava che “la lettera j) del contratto prevede che “il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi …” e, soprattutto, “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”.
Secondo il Tribunale, “il chiaro tenore del mandato” riconosceva “pertanto il contributo fisso al mandatario “in ogni caso”, senza prevedere alcuna restituzione a suo carico in caso di cessazione anticipata del rapporto”. Da ciò discendeva, quindi, l'infondatezza della domanda. proponeva appello, affidandosi a tre motivi. Parte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza dell'11 gennaio 2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 gennaio
2025.
A tale udienza, la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto, con riguardo ai conteggi elaborati da per la quantificazione del proprio credito, che l'onere CP_1
della parte di contestare le allegazioni avverse fosse sottoposto alle preclusioni riferite al potere di allegazione delle parti.
Ritiene l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto “procedere ad un complessivo vaglio delle allegazioni e deduzioni di parte opponente all'esito della trattazione della causa, quindi, dello scadere dei tre termini concessi ex art. 183 c.p.c., avendo visionato tutte le memorie depositate dalle parti”.
Censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha comunque ritenuto corretti i conteggi dell'opposta anche perché approvati da _2
. Al riguardo fa presente che il teste ha escluso che
[...] Tes_2 _2
si occupasse dell'autorizzazione a pagamento.
[...]
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
Con riguardo al tema relativo all'operatività del principio di non contestazione, va rilevato che l'appellante non ha indicato quali delle deduzioni svolte nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ritenute tardive da parte del Tribunale, sarebbero invece rilevanti per confutare la statuizione del Tribunale in punto di non contestazione dei conteggi di CP_1
Neppure ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse da cui si dovrebbero desumere le contestazioni alle deduzioni avverse.
Sotto tale profilo, quindi, il motivo è inammissibile.
Con riguardo alla censura relativa alla rilevanza attribuita all'approvazione dei conteggi e delle fatture da parte di , Parte_3
occorre, innanzitutto, rilevare che il Tribunale ha utilizzato tale argomento ad abundantiam.
In ogni caso il fatto che il master servicer, deputato, per stessa ammissione dell'appellante in sede di citazione in opposizione, alla gestione amministrativa (costi e spese, formazione conteggi, incassi e pagamenti
11 etc…)…” abbia approvato le fatture e i conteggi di ha un forte valore CP_1
indiziario in ordine all'esattezza dei calcoli non contestati e conferma, quindi, la correttezza del ragionamento seguito dal Tribunale.
Il motivo, sotto questo profilo, è, quindi, infondato.
Con il secondo motivo censura il capo della sentenza con cui il Tribunale, pur avendo ritenuto che all'esito dei chiarimenti forniti dall'opposta sarebbe rimasta “priva di adeguata giustificazione la sola modesta voce di euro
6.866,15 iva compresa”, ha ciò nondimeno confermato per intero il decreto ingiuntivo opposto.
Va, innanzitutto, ricordato che la sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto anche con riguardo alla somma di euro 6.866,15.
Ciò posto, come si è già avuto modo di esporre con riguardo alle argomentazioni svolte dall'opposta in sede di comparsa, questa aveva sostenuto che per le attività di cui veniva chiesto il pagamento per tale importo, erano stati applicati i compensi contrattualmente predeterminati in anticipo per tipo di azione, e non già compensi dipendenti da una quantificazione discrezionale, ex post. L'opposta aveva poi prodotto la documentazione di cui si è già dato conto.
Va, quindi, rilevato che l'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non ha contestato né che si trattasse di importi predeterminati in anticipo né le voci e i conteggi risultanti dai singoli prospetti allegati ed in particolare i seguenti: prospetto analitico con specifica degli importi di cui alle singole fatture già prodotte con monitorio, suddivisi per “recuperato stragiudiziale/legale” – “costi legali” – “ prepagati” (doc.29); • dettaglio costi legali per ogni singola fattura con indicazione delle relative posizioni, ove detti sono stati imputati da cui risultano gli importi spesi per anticipazioni e spese vive (doc.30); • giustificativi dei costi legali
(anticipazioni), indicati nel documento n. 30 (doc.31); • dettaglio voce
“recuperato”, con indicazione delle singole posizioni e relativo calcolo
(doc.32); dettaglio voce “prepagato”, con indicazione delle singole
12 posizioni nonché dell'atto giudiziale con relativa data (doc.33); • copia degli atti giudiziali di cui al documento n. 33 ( doc. 34).
Non essendo, quindi, contestate né le prestazioni svolte da né i CP_1
conteggi da questa elaborati, il motivo è infondato e la sentenza impugnata, sia pure con diversa motivazione, va sul punto confermata.
Con il terzo motivo censura, innanzitutto, il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto che essa, in relazione agli asseriti inadempimenti di nello svolgimento dell'attività di recupero crediti, non avrebbe CP_1
contestato gli specifici chiarimenti forniti dall'opposta in sede di comparsa di costituzione.
Al riguardo fa presente che il Tribunale non aveva considerato la deposizione del teste dott. in relazione ai capitoli da h) a p) e nemmeno i Tes_1 documenti prodotti relativi all'attività di due diligence, svolta nel suo interesse.
Evidenzia, comunque, che le argomentazioni svolte da controparte o erano infondate o non provate o, in relazione alla posizione , nulle. CP_4
Giova al riguardo premettere che con l'atto di citazione in opposizione,
l'opponente ha così dedotto l'asserita negligenza di controparte nell'assolvimento del proprio incarico:
“Ebbene la nell'esecuzione del proprio mandato non ha CP_1
compiuto tutti gli atti necessari volti alla tutela dei crediti di infatti è Pt_1 emerso dalla “due diligence” peritale effettuata dalla successor servicer, che per alcune posizioni elencate nel prospetto peritale, le procedure fossero state inspiegabilmente abbandonate per inattività delle parti, con consequenziale cancellazione della procedura esecutiva dal ruolo. Posizioni creditorie, che come può evincersi dal valore nominale di ognuna, rivelano un “GBV” - gross book value - ergo l'entità del credito vantato al momento dell'acquisto o per meglio dire, un valore nominale complessivo di €
637.523,00, il cui prezzo di acquisto, così come meglio evincibile dai prospetti peritali, ammonta a complessivi € 92.267,00, oltre costi per anticipazioni ammontanti in € 76.706,00. (cfr.all.29-36) Inoltre,
13 relativamente ad altre attività di recupero”.
Inoltre, relativamente ad altre attività di recupero credito, si constatava
l'irrimediabile decorso del termine prescrizionale, non avendo la CP_1
provveduto alla notifica di alcun atto interruttivo, oltre a non aver
[...]
effettuato rinnovi ipotecari, a non essersi costituita in opposizioni alle esecuzioni, con ciò comportando la condanna al pagamento dei conseguenti danni. (cfr.all.29- 36) In considerazione di quanto sopra, non si comprende come la parte avversa possa, tra l'altro, sostenere l'inadempimento della deducente anche solo sotto forma del principio cosiddetto del “flusso di cassa” al cui proposito gioverebbe denotare, anche sotto forma di eccezione, che inadimplenti non est adimplendum
Come si vede, quindi, l'allegazione è carente rimandando ai documenti indicati comulativamente (cfr.all.29-36), senza alcun riferimento preciso ai singoli fascicoli per i quali l'attività dell'opposta sarebbe stata negligente.
Ciò posto giova a questo riguardo ricordare che la specificità delle allegazioni non può essere desunta dai documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi. Sez. 3 - , Sentenza n. 22055 del 22/09/2017.
In questo senso, quindi, l'appellante non può imputare alla controparte di aver svolto contestazioni infondate, non provate o nulle e ciò in quanto le sue allegazioni erano carenti.
Va, in ogni caso, osservato che in materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi
(mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi
14 le rispettive deduzioni.
Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02).
Ebbene l'appellante neppure con l'atto di appello ha illustrato i documenti richiamati e le ragioni per le quali tali documenti giustificherebbero le sue conclusioni.
Ancora una volta, quindi, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la non contestazione delle giustificazioni offerte da parte appellata sono corrette e pertanto la deposizione del teste , è, da questo punto di vista, neutra. Tes_1
L'appellante censura, altresì, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto che l'interruzione dei rapporti con i legali già officiati fosse conforme alle istruzioni ricevute.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le istruzioni di cui alla pec del 19 aprile 2016, avessero comportato l'immediata cessazione delle attività da parte dei legali nominati da CP_1
Richiama al riguardo la deposizione del teste che ha confermato che Tes_1
a seguito della risoluzione del contratto di mandato, aveva CP_1
comunicato ai legali di rinunciare al mandato difensivo.
Occorre, innanzitutto, partire dal testo della comunicazione del 16 aprile
2016 con cui ha invitato a “a comunicare, immediatamente e Pt_1 CP_1 formalmente, ai legali da Voi incaricati l'avvenuta cessazione del Vostro rapporto con indicando che EL è stata incaricata da Pt_1 Parte_1
di svolgere il ruolo di Sarà quindi EL a impartire
[...] Parte_2
le istruzioni sia per l'eventuale prosecuzione delle attività giudiziarie in corso, che per la eventuale cessazione del mandato professionale e per la restituzione del fascicolo di causa (ivi inclusi i titoli in originale le relative garanzie)”.
Ebbene, costituendosi ha dedotto di avere a sua volta comunicato ai CP_1
legali incaricati che era cessato il mandato conferitole da e che, Pt_1
conseguentemente, era cessato il mandato così come conferito da al CP_1
contempo indicando il nuovo soggetto che aveva il potere di conferire nuovo incarico. Produceva allo scopo il documento 36, contenente la missiva del 20
15 aprile 2016, indirizzata ai legali.
Tale missiva ha il seguente tenore:
OGGETTO: revoca del mandato conferito da Egregio Parte_1
Avvocato, la presente per comunicarLe che ha revocato i Parte_1
mandati dalla stessa conferiti alla scrivente in relazione ai portafogli di non performing loans affidati alla nostra gestione, conferendo il relativo incarico
a EL, Debt Collection & Due Diligence s.r.l. con sede in Roma, Piazza
Irnerio, 29, con Email_2 Parte_1
raccomandata datata 15 aprile 2016 ricevuta il successivo 19 aprile, ci ha espressamente richiesto di interrompere immediatamente lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività relativa alle posizioni che erano in nostra gestione.
Ci ha altresì richiesto di comunicare immediatamente e formalmente a tutti
i legali da noi incaricati l'avvenuta cessazione del mandato e l'avvenuto subentro quale nuovo Special Servicer di EL, Debt Collection & Due
Diligence s.r.l., indicato quale unico soggetto legittimato a impartire le successive istruzioni. Pertanto, in assenza di istruzioni da parte del nuovo
Servicer, dal quale dovrà ricevere all'uopo espresso incarico e procura in caso di prosecuzione delle attività, e al quale potrà rivolgersi in caso di necessità, Le chiediamo, in relazione alle posizioni nelle quali CP_1
è procuratrice di e/o Jupiter NA s.r.l., di non Parte_1
compiere alcuna attività, a partire dalla data odierna. Riceverà nei prossimi giorni il prospetto delle posizioni a Lei affidate e le istruzioni onde dare atto nei giudizi in corso della cessazione del potere di rappresentanza in capo alla scrivente”. si è, quindi, attenuta esattamente alle richieste formulate da con CP_1 Pt_1
la missiva del 15 aprile 2016, mentre non vi prova che abbia invitato i difensori ad abbandonare le cause o a rinunciare ai mandati.
In ogni caso, una volta cessato il potere di rappresentanza di i CP_1
difensori da questa incaricati, non avrebbero potuto più svolgere alcuna attività in mancanza di incarico da parte del nuovo mandatario o dello stesso mandante
16 Le argomentazioni svolte dal Tribunale sono corrette e la censura è, quindi, infondata.
L'appellante censura, infine, il capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha rigettato la domanda con cui l'opponente aveva chiesto la restituzione dei “compensi legali eccedenti le prestazioni già eseguite”.
Specificava che si trattava di attività per le quali l'appellata aveva percepito l'intero compenso. Si doleva in particolare del fatto che il Tribunale avesse ritenuto che le lettere e) e j) del paragrafo 1) del contratto di mandato, stipulato tra le parti, attribuissero alla mandataria il diritto di percepire il contributo fisso in ogni caso e senza prevedere alcuna restituzione a suo carico in caso di cessazione anticipata del rapporto.
A giudizio dell'appellante l'espressione “in ogni caso” contenuta nella lettera j) (“il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi della lettera c …” e “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”) non deve essere interpretata nel senso di garantire a in ogni caso il compenso anticipato. CP_1
Ed infatti il termine “commissioni”, secondo l'appellante, non si riferisce al compenso anticipato, in quanto si tratta delle provvigioni in misura percentuale sul credito recuperato che nulla avrebbero a che vedere con il contributo fisso di cui alla lettera e).
Sottolinea che con l'espressione “per spese legali dovute alla medesima data” non si fa riferimento a compensi già anticipati una tantum con l'iniziale conferimento dell'incarico. Dovrebbe, quindi, intendersi che “resta dovuto solo il compenso per l'attività effettivamente svolta sino a quel momento
(come del resto prevede anche l'art. 1740 c.c. sul mandato)”.
In ogni caso, secondo l'appellante, il contratto non escluderebbe, in caso di cessazione del mandato, la restituzione del compenso anticipato per intero, richiamando, al riguardo, l'art. 1720 c.c.
In ordine alla quantificazione della pretesa, rappresenta che la somma richiesta si desumeva dai tabulati di cui ai documenti 25 e 28 del fascicolo di
17 primo grado.
Secondo l'appellante è in ogni caso possibile procedere “al calcolo del dovuto assegnando a ciascuna fase il compenso come da tariffario forense ex D.M. del 2014, ovvero ancora meglio, ripartendo in modo proporzionale in parti uguali, per ciascuna delle quattro fasi, il compenso unitario complessivamente previsto e riconoscendo quindi a il compenso per CP_1
la fase effettivamente espletata e la restituzione a di quanto anticipato Pt_1 per le fasi non compiute”.
Reitera, infine, la richiesta di esperimento di una CTU contabile.
Così sintetizzata la censura, occorre osservare che la lettera e) del paragrafo
1 del contratto di mandato stipulato tra le parti, rubricata “Costi e spese legali”, prevede che al fine del pagamento delle spese legali si procederà come segue:
1)Il mandante riconoscerà al mandatario un contributo fisso al momento dell'avvio di ciascun specifico atto, distinto per ogni singolo atto, anche in funzione dell'ammontare del credito così come previsto nell'allegato B);
2)In caso di incasso, il mandante riconoscerà la commissione sulle somme incassate al netto dei costi sostenuti così come precedentemente definito al punto c);
3)Il mandatario avrà diritto al trattenimento delle eventuali spese legali liquidate in giudizio e/o concordate in caso di chiusura stragiudiziale, anche transattiva, emettendo fattura direttamente dal mandatario al debitore.
E' bene, a questo punto, ricordare che le somme di cui l'appellante chiede la restituzione, richiamando la lettera e) cit., sono quelle ricevute “a titolo di anticipazioni, compensi per prestazioni legali per lo più aventi ad oggetto procedure esecutive non ancora terminate”.
Ritiene, al riguardo, la Corte, che il numero 1 della lettera e), a sua volta richiamato dalla lettera j), appena trascritti, attribuiscano esplicitamente al mandatario, in caso di cessazione del mandato, il diritto a percepire un contributo fisso al momento dell'avvio di ogni pratica e per ogni singolo atto.
L'interpretazione secondo cui la lettera e), al numero 1, farebbe riferimento
18 alle commissioni e non al contributo fisso dovuto per ogni pratica non può essere condivisa, essendo contrario a quanto stabilito espressamente dal contratto di mandato stipulato dalle parti. Giova al riguardo ricordare che la lettera j (il mandante sarà in ogni caso tenuto a liquidare le eventuali commissioni dovute alla data di efficacia della cessazione dell'incarico ai sensi della lettera c …” e “a pagare i costi e le spese legali dovute alla medesima data ai sensi della precedente lettera 'e'”), attribuisce al mandatario il diritto di percepire, in ogni caso, sia le commissioni di cui alla lettera c), non è oggetto di causa, che i costi e le spese legali di cui alla lettera e).
La censura è, quindi, infondata.
In conclusione l'appello è infondato e la sentenza va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 260.001 a € 520.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 532/2022, pubblicata il 4 marzo 2022.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la fase di trattazione istruttoria ed €
7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
19 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Vittoria Gabriele
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