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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 8341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8341 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7282/2022 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed opposizione di terzo ex art 619 c.p.c., vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Pietro Colletta
[...] CodiceFiscale_2
n. 35 presso lo studio dell'avv. Gianluca Catalano che le rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICI-OPPONENTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 CodiceFiscale_3
Correra, elettivamente domiciliato in Napoli, in Largo Ferrandina n. 1, presso lo studio dell'avv.
Michele Correra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI per le attrici: come da note scritte depositate in data 30.6.2025 secondo cui “nel riportarsi al proprio atto di citazione, alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc unitamente ai documenti ivi documenti prodotti, chiede … il Tribunale disponga la revoca delle ordinanze del 20/12/2020 e del 2/12/2021 emesse dal
GE nell'ambito della procedura n. RGE 15794/2017 nonché la revoca della statuizione di condanna alle spese, anche per responsabilità aggravata, disposta nell'ambito del procedimento ex art. 669 terdecies cpc RG n. 209/2022”. per il convenuto: come da note scritte depositate in data 30.6.2025, in cui si riposta alle conclusioni già rassegnate nela comparsa di risposta e in tutti gli altri scritti difensivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.3.2022, e Parte_1 [...] hanno impugnato, rispettivamente, ex artt. 617 e 619 c.p.c. l'ordinanza emessa in Parte_2 data 2.12.2020 dal Tribunale di Napoli che ha disposto la nomina del direttore lavori nell'ambito della procedura esecutiva n. RG 15794/2017 promossa ex art. 612 c.p.c. da Controparte_1 avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare, esponendo:
-. che la procedura esecutiva opposta si fondava sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 574/2012, confermata in Corte di cassazione, che ordinava ad essa appellata “il ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione a proprie cura e Parte_1 spese di tutte le opere abusive quali descritte nella ctu” con riferimento all'immobile sito in Napoli alla via Petrarca n.133/135;
-. che con comparsa del 20.2.2018 essa si costituiva nel procedimento esecutivo Parte_1 proponendo opposizione all'esecuzione in ragione dei seguenti rilievi: l'assoluta incertezza del contenuto del titolo da porre in esecuzione, non essendo chiare ed individuabili le opere da eseguire, la pendenza del giudizio di usucapione sull'immobile e del giudizio di divisione ereditaria.
-. che con provvedimento del 17.3.2018 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione e provvedeva alla nomina del CTU per la direzione dei lavori;
-. che col provvedimento del 2/12/2020 il G.E. del Tribunale di Napoli provvedeva alla nomina dell'ufficiale Giudiziario per dare avvio ai suddetti lavori;
-.che avverso l'ordinanza da ultimo richiamata, le odierne proponevano opposizione ex art 617 e 619
c.p.c.;
-.che con ordinanza del 20.12.2021la XIV Sez. Civile del Tribunale di Napoli rigettava le istanze di sospensione proposte dalle opponenti e assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni
90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
1.1. Tanto premesso, nel presente giudizio - che costituisce l'introduzione del merito ex artt. 617 e
618 c.p.c. della richiamata opposizione spiegata nella procedura esecutiva n. r.g.e. 15794/201 - le attrici hanno dedotto i seguenti motivi di opposizione:
1) che la sentenza della Corte d'Appello era inutiliter data e, come tale, non poteva essere portata ad esecuzione in quanto non era stata emessa nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, i quali, dovevano considerarsi litisconsorti necessari essendo stata esperita un'azione diretta non al semplice accertamento dell'inesistenza dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni. Tale ineseguibilità del titolo poteva essere fatta valere anche da coloro che furono parti del giudizio di merito trattandosi di pronuncia radicalmente priva di effetti giuridici;
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2) che essa era titolare di un credito nei confronti degli altri comproprietari Parte_1 dell'immobile pari ad € 537.000,00 per il maggior valore acquisito dal bene in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lei eseguiti, credito che sarebbe stato irrimediabilmente leso dall'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino e che, pertanto, esigeva una sospensione della procedura esecutiva;
3) che era passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che riconosceva l'usucapione dell'immobile in capo ad essa opponente nella parte in cui affermava Parte_1 che le opere di ristrutturazione da lei eseguite nel 1983 avevano comportato “il godimento esclusivo” in suo favore di parti dell'immobile che fino al 1983 erano comuni “a scapito dell'utilizzazione e della possibilità di pari godimento degli altri comunisti”, sicché non ricorreva l'interesse all'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino in capo all'esecutante non più Controparte_1 titolare di alcun diritto su quanto usucapito da essa opponente;
4) che era in corso il procedimento di divisione ereditaria sull'immobile sito in Via Petrarca n.
133/135, nell'ambito del quale i coeredi avevano aderito alla richiesta di vendita all'asta della villa
GR nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento stesso dell'adesione, con la conseguenza che la riduzione in pristino avrebbe determinato la necessità di un riassetto delle quote da parte del CTU con la conseguenze che la procedura esecutiva doveva essere sospesa in attesa fino all'esito del procedimento divisorio che impediva il mutamento dello stato di fatto dei beni della comunione ereditaria;
5) che nell'ambito della procedura di divisione essa opponente era intenzionata a Parte_1 chiedere l'assegnazione dell'immobile sicché dall'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino le sarebbe derivato un pregiudizio irreparabile che, in quanto tale, esigeva la sospensione della procedura esecutiva;
6) che in data 31.11.2020 aveva proposto domanda di accertamento Parte_2 dell'usucapione sull'intero complesso immobiliare;
7) che i soggetti intervenuti nella procedura esecutiva dovevano essere estromessi in quanto non avevano il titolo esecutivo e comunque non avrebbero potuto intervenire trattandosi di facoltà che non era ammessa per il procedimento ex art. 612 c.p.c.; che anche qualora costoro fossero stati considerati creditori solidali dell'esecutante, non potevano comunque intervenire nella procedura esecutiva in quanto la sentenza non faceva stato nei loro confronti, e avrebbero dovuto promuovere un nuovo giudizio di cognizione che fosse volto ad accertare che essi avevano diritto ad avvalersi del giudicato formatosi a vantaggio del loro consorte;
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8) che l'azione promossa ex art 612 c.p.c. era nulla in quanto non era stato chiamato a parteciparvi il creditore ipotecario Monte Paschi di Siena il quale aveva interesse a partecipare in quanto la demolizione del fabbricato costituiva ipotesi di estinzione dell'ipoteca;
9) che il legislatore durante il periodo della pandemia da Covid 19, con d.l. 18/2020, aveva disposto la sospensione dei pignoramenti riguardanti “l'abitazione principale del debitore” e che, per il periodo successivo all'emergenza, permaneva il potere del Giudice di effettuare un contemperamento degli interessi in gioco;
che nel caso di specie il Tribunale adito doveva considerare che l'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino avrebbe comportato per le opponenti, anche solo temporaneamente, la perdita della propria abitazione a fronte di un interesse meramente estetico dell'esecutante;
10) che il contenuto dell'ordine di abbattimento non era chiaro e definito, in quanto dall'esame della sentenza e della relazione dell'arch. non era possibile evincere cosa nello specifico andasse Per_1
“ripristinato” e in particolare occorresse fare riferimento al progetto originario, alla planimetria catastale del 1966, o se dovessero essere rimosse tutte le opere modificative eseguite dai vari proprietari comprese quelle effettuate da e dallo stesso creditore CP_2 Controparte_3 esecutante Controparte_1
11) che l'atto di precetto notificato da non riportava il dispositivo della sentenza e Controparte_1 pertanto detto atto di impulso doveva ritenersi viziato e inidoneo a sostenere l'azione esecutiva;
12) che l'intero complesso Villa GR era stato costruito senza licenze amministrative sicché non era possibile richiedere la demolizione di una sola parte laddove l'intero complesso fosse non in regola con i permessi amministrativi.
1.2. Le opponenti hanno concluso chiedendo la sospensione dell'ordinanza del 20.12.2021 e del
2.12.2021, la sospensione dell'esecuzione, la revoca dell'ordinanza del 20/12/2021, dichiararsi l'improcedibilità, l'ineseguibilità e l'estinzione della procedura esecutiva, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento dei terzi, con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi del procedimento esecutivo e delle opposizioni.
1.3. Costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
-. che l'opposizione proposta da violava il divieto di bis in idem in quanto le Parte_1 doglianze da questa proposte erano le medesime già fatte valere nel giudizio di merito RG
18460/2018 instaurato, a seguito di opposizione all'esecuzione, innanzi alla V Sez. Civile del
Tribunale e deciso con sentenza n. 3036/22;
-. che l'opposizione proposta da figlia di , era inammissibile Parte_2 Pt_1 per mancanza di legittimazione attiva essendo ella ospite presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva e non persona titolare di diritti reali sull'immobile. 5
Ha chiesto quindi, vinte le spese di lite, rigettarsi l'opposizione per inammissibilità e condannarsi le opponenti ex art 96 c.p.c.
1.4. Con ordinanza del 24.1.2023, il G.E. ha dichiarato inammissibile la riproposizione in sede di merito dell'istanza di sospensione, per essersi formato sul punto giudicato cautelare giusta ordinanza del 20/12/2021, non reclamata.
1.5. Indi, assegnati i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con provvedimento dell'1.7.25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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2. L'opposizione proposta da e va rigettata per i Parte_1 Parte_2 motivi che seguono.
2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione fondato sull'asserita radicale inefficacia della sentenza n. 574/2012 della Corte d'Appello di Napoli in quanto emessa senza integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, rileva il Tribunale che tale doglianza è inammissibile per violazione del divieto di bis in idem essendo già stata dedotta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione n. r.g.18460/2018 e decisa con sentenza n. 3036/2022 che sul punto ha statuito che
“l'ipotetico vizio del contraddittorio non può essere fatto valere con lo strumento di reazione attivato dalla parte, ma con gli strumenti processuali previsti allo scopo e da chi si duole della mancata partecipazione, avendone interesse concreto ed attuale. In altre parole, l'addotto vizio del titolo va censurato con i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento, non già con l'opposizione all'esecuzione. Fermo quanto precede, del tutto assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di infondatezza del motivo, mette conto evidenziare che la parte convenuta ha allegato e documentato
(cfr. memoria conclusionale) che nel corso della espropriazione da cui promana il presente contenzioso i germani e si sono costituiti mediante intervento adesivo alle CP_4 CP_5 ragioni dell'esecutante, rinunciando implicitamente così a far valere il vizio in disamina”.
2.1 Anche il secondo e il terzo motivo di opposizione, concernenti, rispettivamente, l'affermata titolarità in capo all'esecutata di un credito pari ad € 537.000,00 per il maggior valore acquisito dal bene in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lei eseguiti, nonché l'asserito passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che riconoscerebbe l'usucapione in capo all'esecutata sono inammissibili in quanto motivi nuovi non proposti nell'ambito dell'opposizione proposta innanzi al g.e. ex art. 617 comma 2 c.p.c.. Come tali, i suddetti profili sono inammissibili e non possono essere vagliati. 6
2.2. Inammissibile altresì è motivo di opposizione esposto al punto III.2 dell'atto introduttivo, per essere volto a conseguire la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione in ragione del giudizio di divisione ereditaria pendente tra le parti;
sul punto deve essere accolta l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, essendo già stata proposta - e rigettata – tale domanda, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione n. rg 18460/2018. In particolare, con la sentenza n. 3036/2022 il Giudice ha statuito che “la richiesta sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione degli altri due giudizi aventi ad oggetto il cespite ove eseguire le opere non ha ragion d'essere. Come noto, nell'azione esecutiva conta la sussistenza, per tutto il tempo della durata della procedura, di un titolo esecutivo efficace, la cui esistenza nella specie non è posta in discussione. Gli altri giudizi non hanno nessuna valenza ed incidenza sull'espropriazione, né efficacia pregiudiziale in grado di inibirne il corso, vieppiù alla luce della costituzione nel giudizio esecutivo delle altre parti e della loro richiesta di dare impulso allo stesso”.
2.3. È infondato il motivo di opposizione ex art. 619 cpc sul rilievo che Parte_2 avrebbe proposto domanda di accertamento dell'usucapione.
[...]
Ed invero, ritenuta la correttezza della qualificazione della domanda come opposizione di terzo all'esecuzione nonché la legittimazione della opponente (terzo che si afferma proprietaria del cespite oggetto di esecuzione), l'opposizione si palesa infondata per assenza di accertamento alcuno con sentenza passata in giudicato dell'acquisto per usucapione da parte della Parte_2 dell'immobile in oggetto, essendo irrilevante la mera pendenza del giudizio teso all'accertamento del titolo di proprietà in capo alla opponente.
2.4. Quanto alla censura relativa alla inammissibilità dell'intervenuto di terzi nella procedura ex art. 612 cpc (doglianza che non sarebbe stata valutata dal GE in fase sommaria), trattasi di domanda inammissibile;
invero, l'asserita illegittimità dell'intervenuto di terzi nella procedura non si è tradotta in un vizio proprio del provvedimento impugnato ed è di fatto ininfluente rispetto alla decisione sul ricorso ex art. 612 cpc (nomina del direttore dei lavori e rigetto dell'istanza di sospensiva); trattasi pertanto di rilievo non deducibile in questa sede.
2.5. Non è ammissibile il quinto motivo di opposizione fondato sull'asserita nullità dell'azione promossa ex art. 612 c.p.c. per omesso avviso al creditore ipotecario Monte Paschi di Siena, trattandosi di questione nuova non dedotta in sede di ricorso al g.e. ex art 617 comma 2 c.p.c. Ciò, peraltro, a voler tacere della circostanza che detto motivo è per tabulas infondato risultando agli atti l'avvenuta cancellazione della suddetta ipoteca per atto notarile stipulato in data 13.2.2004.
2.6. Del pari infondati sono il sesto e il settimo motivo di opposizione con cui si chiede al Giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva a tutela del diritto all'abitazione delle attrici, anche alla luce di quanto disposto dalla normativa emergenziale. 7
Ed invero, premesso che il d.l. 18/2020 non risultava già più applicabile al momento dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuto nel marzo 2022), trattandosi di normativa di carattere transitorio ed eccezionale riferibile alla sola fase dell'emergenza pandemica, va comunque osservato che allo stato non sussistono le esigenze di tutela del diritto all'abitazione delle opponenti, non fosse altro che per il contenuto dell'obbligo di fare di cui alla procedura esecutiva in atto, il quale, non si estende all'integrale demolizione del fabbricato, bensì alla sola eliminazione degli interventi abusivi realizzati dall'esecutata senza che ciò possa comprometterne l'abitabilità, posto che, come affermato dalla stessa attrice la famiglia già abitava presso la Parte_1 Pt_1 villa prima che intervenissero dette modifiche.
2.7. Con l'ottavo motivo di opposizione la parte attrice si duole, poi, della ineseguibilità della sentenza perché generica in punto di individuazione dei lavori di pristino da compiere in quanto non sarebbe dato comprendere quale condizione dell'immobile andrebbe ripristinata.
Il motivo è infondato in quanto il titolo azionato contempla un obbligo posto a carico dell'esecutata specificamente individuato. La sentenza, infatti, richiama la relazione di consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio che, a sua volta, contempla le opere realizzate dalla esecutata senza il consenso dei comproprietari. Ad ogni buon conto, l'esatta individuazione delle opere da compiere costituisce un profilo di indagine demandato tipicamente al g.e. nel procedimento esecutivo incardinato, non già questione di “ineseguibilità” del titolo esecutivo, né tantomeno un vizio riferibile all'impugnata ordinanza di nomina del Direttore dei Lavori.
2.8. Nemmeno è dato comprendere per quale ragione le attrici sostengano che essendo “l'intero complesso Villa GR … costruito senza licenze amministrative … non è possibile richiedere la demolizione di una sola parte di un intero complesso che non è in regola con i permessi amministrativi”, posto che la procedura in atto non presenta carattere amministrativo- giuspubblicistico e non ha alcuna finalità di ripristinare la conformità urbanistica originaria a tutela dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, quanto piuttosto e molto più semplicemente,
l'obiettivo di dare attuazione al credito dell'esecutante al ripristino della Controparte_1 condizione della Villa antecedente alle modifiche apportate dall'esecutata all'immobile in comproprietà dei fratelli Il motivo è pertanto infondato e deve essere rigettato. Pt_1
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e di Parte_1 Parte_2
e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e
[...] dell'assenza di fase istruttoria.
3.1. Va infine ritenuto di poter riscontrare nel caso di specie una condotta processuale abusiva
(malafede o colpa grave) in capo alle parti attrici in violazione dei doveri di lealtà e probità, per avere le stesse proposto motivi di opposizione manifestamente inammissibili o infondati, nonché 8
improponibili per violazione del ne bis in idem, anche in considerazione dei plurimi giudizi di opposizione e di reclamo già attivati dalle stesse in relazione al medesimo procedimento esecutivo innescato dall'opposto ex art 612 c.p.c. Controparte_1
Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ai fini della comminatoria della relativa sanzione non è richiesta la prova del danno né una specifica istanza di parte (che comunque è stata presentata), essendo volta a sanzionare l'abuso del processo e a tutelare la corretta amministrazione della giustizia (cfr. ex multis Cass. Sez III civile, ord. 19948/2023). Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente il dolo o la colpa grave, intesa come assenza della minima diligenza ed accortezza nel prevedere l'assoluta inammissibilità o infondatezza dell'azione proposta.
Si richiama a tal fine la sentenza n. 22405 del 13/09/2018 delle Sezioni Unite che ha statuito che «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Ne consegue la condanna di e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di della somma equitativamente determinata, pari all'importo della Controparte_1 condanna per le spese processuali, senza accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna per l'effetto e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese del giudizio che liquida in € 7122,00 per Controparte_1 compensi, oltre a 15% spese generali successiva, C.A. ed I.V.A. come per legge;
9
3) condanna e in solido tra loro al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di della sanzione determinata in € 7122,00 per lite temerari ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 co 3 cpc;
Napoli, 25.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata realizzata con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, MOT in tirocinio mirato, nominata con DM 22.10.2024.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7282/2022 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc ed opposizione di terzo ex art 619 c.p.c., vertente
TRA
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Napoli, alla via Pietro Colletta
[...] CodiceFiscale_2
n. 35 presso lo studio dell'avv. Gianluca Catalano che le rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione.
ATTRICI-OPPONENTI
E
( , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Controparte_1 CodiceFiscale_3
Correra, elettivamente domiciliato in Napoli, in Largo Ferrandina n. 1, presso lo studio dell'avv.
Michele Correra che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI per le attrici: come da note scritte depositate in data 30.6.2025 secondo cui “nel riportarsi al proprio atto di citazione, alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc unitamente ai documenti ivi documenti prodotti, chiede … il Tribunale disponga la revoca delle ordinanze del 20/12/2020 e del 2/12/2021 emesse dal
GE nell'ambito della procedura n. RGE 15794/2017 nonché la revoca della statuizione di condanna alle spese, anche per responsabilità aggravata, disposta nell'ambito del procedimento ex art. 669 terdecies cpc RG n. 209/2022”. per il convenuto: come da note scritte depositate in data 30.6.2025, in cui si riposta alle conclusioni già rassegnate nela comparsa di risposta e in tutti gli altri scritti difensivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.3.2022, e Parte_1 [...] hanno impugnato, rispettivamente, ex artt. 617 e 619 c.p.c. l'ordinanza emessa in Parte_2 data 2.12.2020 dal Tribunale di Napoli che ha disposto la nomina del direttore lavori nell'ambito della procedura esecutiva n. RG 15794/2017 promossa ex art. 612 c.p.c. da Controparte_1 avente ad oggetto l'esecuzione di un obbligo di fare, esponendo:
-. che la procedura esecutiva opposta si fondava sul titolo esecutivo costituito dalla sentenza della
Corte d'Appello di Napoli n. 574/2012, confermata in Corte di cassazione, che ordinava ad essa appellata “il ripristino dello stato dei luoghi mediante eliminazione a proprie cura e Parte_1 spese di tutte le opere abusive quali descritte nella ctu” con riferimento all'immobile sito in Napoli alla via Petrarca n.133/135;
-. che con comparsa del 20.2.2018 essa si costituiva nel procedimento esecutivo Parte_1 proponendo opposizione all'esecuzione in ragione dei seguenti rilievi: l'assoluta incertezza del contenuto del titolo da porre in esecuzione, non essendo chiare ed individuabili le opere da eseguire, la pendenza del giudizio di usucapione sull'immobile e del giudizio di divisione ereditaria.
-. che con provvedimento del 17.3.2018 il G.E. rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione e provvedeva alla nomina del CTU per la direzione dei lavori;
-. che col provvedimento del 2/12/2020 il G.E. del Tribunale di Napoli provvedeva alla nomina dell'ufficiale Giudiziario per dare avvio ai suddetti lavori;
-.che avverso l'ordinanza da ultimo richiamata, le odierne proponevano opposizione ex art 617 e 619
c.p.c.;
-.che con ordinanza del 20.12.2021la XIV Sez. Civile del Tribunale di Napoli rigettava le istanze di sospensione proposte dalle opponenti e assegnava alla parte interessata il termine perentorio di giorni
90 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
1.1. Tanto premesso, nel presente giudizio - che costituisce l'introduzione del merito ex artt. 617 e
618 c.p.c. della richiamata opposizione spiegata nella procedura esecutiva n. r.g.e. 15794/201 - le attrici hanno dedotto i seguenti motivi di opposizione:
1) che la sentenza della Corte d'Appello era inutiliter data e, come tale, non poteva essere portata ad esecuzione in quanto non era stata emessa nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile, i quali, dovevano considerarsi litisconsorti necessari essendo stata esperita un'azione diretta non al semplice accertamento dell'inesistenza dell'altrui diritto, ma al mutamento di uno stato di fatto mediante la demolizione di manufatti o costruzioni. Tale ineseguibilità del titolo poteva essere fatta valere anche da coloro che furono parti del giudizio di merito trattandosi di pronuncia radicalmente priva di effetti giuridici;
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2) che essa era titolare di un credito nei confronti degli altri comproprietari Parte_1 dell'immobile pari ad € 537.000,00 per il maggior valore acquisito dal bene in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lei eseguiti, credito che sarebbe stato irrimediabilmente leso dall'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino e che, pertanto, esigeva una sospensione della procedura esecutiva;
3) che era passato in giudicato il capo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che riconosceva l'usucapione dell'immobile in capo ad essa opponente nella parte in cui affermava Parte_1 che le opere di ristrutturazione da lei eseguite nel 1983 avevano comportato “il godimento esclusivo” in suo favore di parti dell'immobile che fino al 1983 erano comuni “a scapito dell'utilizzazione e della possibilità di pari godimento degli altri comunisti”, sicché non ricorreva l'interesse all'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino in capo all'esecutante non più Controparte_1 titolare di alcun diritto su quanto usucapito da essa opponente;
4) che era in corso il procedimento di divisione ereditaria sull'immobile sito in Via Petrarca n.
133/135, nell'ambito del quale i coeredi avevano aderito alla richiesta di vendita all'asta della villa
GR nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento stesso dell'adesione, con la conseguenza che la riduzione in pristino avrebbe determinato la necessità di un riassetto delle quote da parte del CTU con la conseguenze che la procedura esecutiva doveva essere sospesa in attesa fino all'esito del procedimento divisorio che impediva il mutamento dello stato di fatto dei beni della comunione ereditaria;
5) che nell'ambito della procedura di divisione essa opponente era intenzionata a Parte_1 chiedere l'assegnazione dell'immobile sicché dall'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino le sarebbe derivato un pregiudizio irreparabile che, in quanto tale, esigeva la sospensione della procedura esecutiva;
6) che in data 31.11.2020 aveva proposto domanda di accertamento Parte_2 dell'usucapione sull'intero complesso immobiliare;
7) che i soggetti intervenuti nella procedura esecutiva dovevano essere estromessi in quanto non avevano il titolo esecutivo e comunque non avrebbero potuto intervenire trattandosi di facoltà che non era ammessa per il procedimento ex art. 612 c.p.c.; che anche qualora costoro fossero stati considerati creditori solidali dell'esecutante, non potevano comunque intervenire nella procedura esecutiva in quanto la sentenza non faceva stato nei loro confronti, e avrebbero dovuto promuovere un nuovo giudizio di cognizione che fosse volto ad accertare che essi avevano diritto ad avvalersi del giudicato formatosi a vantaggio del loro consorte;
4
8) che l'azione promossa ex art 612 c.p.c. era nulla in quanto non era stato chiamato a parteciparvi il creditore ipotecario Monte Paschi di Siena il quale aveva interesse a partecipare in quanto la demolizione del fabbricato costituiva ipotesi di estinzione dell'ipoteca;
9) che il legislatore durante il periodo della pandemia da Covid 19, con d.l. 18/2020, aveva disposto la sospensione dei pignoramenti riguardanti “l'abitazione principale del debitore” e che, per il periodo successivo all'emergenza, permaneva il potere del Giudice di effettuare un contemperamento degli interessi in gioco;
che nel caso di specie il Tribunale adito doveva considerare che l'esecuzione dell'obbligo di riduzione in pristino avrebbe comportato per le opponenti, anche solo temporaneamente, la perdita della propria abitazione a fronte di un interesse meramente estetico dell'esecutante;
10) che il contenuto dell'ordine di abbattimento non era chiaro e definito, in quanto dall'esame della sentenza e della relazione dell'arch. non era possibile evincere cosa nello specifico andasse Per_1
“ripristinato” e in particolare occorresse fare riferimento al progetto originario, alla planimetria catastale del 1966, o se dovessero essere rimosse tutte le opere modificative eseguite dai vari proprietari comprese quelle effettuate da e dallo stesso creditore CP_2 Controparte_3 esecutante Controparte_1
11) che l'atto di precetto notificato da non riportava il dispositivo della sentenza e Controparte_1 pertanto detto atto di impulso doveva ritenersi viziato e inidoneo a sostenere l'azione esecutiva;
12) che l'intero complesso Villa GR era stato costruito senza licenze amministrative sicché non era possibile richiedere la demolizione di una sola parte laddove l'intero complesso fosse non in regola con i permessi amministrativi.
1.2. Le opponenti hanno concluso chiedendo la sospensione dell'ordinanza del 20.12.2021 e del
2.12.2021, la sospensione dell'esecuzione, la revoca dell'ordinanza del 20/12/2021, dichiararsi l'improcedibilità, l'ineseguibilità e l'estinzione della procedura esecutiva, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento dei terzi, con vittoria di spese e competenze di tutte le fasi del procedimento esecutivo e delle opposizioni.
1.3. Costituitosi in giudizio, ha dedotto: Controparte_1
-. che l'opposizione proposta da violava il divieto di bis in idem in quanto le Parte_1 doglianze da questa proposte erano le medesime già fatte valere nel giudizio di merito RG
18460/2018 instaurato, a seguito di opposizione all'esecuzione, innanzi alla V Sez. Civile del
Tribunale e deciso con sentenza n. 3036/22;
-. che l'opposizione proposta da figlia di , era inammissibile Parte_2 Pt_1 per mancanza di legittimazione attiva essendo ella ospite presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva e non persona titolare di diritti reali sull'immobile. 5
Ha chiesto quindi, vinte le spese di lite, rigettarsi l'opposizione per inammissibilità e condannarsi le opponenti ex art 96 c.p.c.
1.4. Con ordinanza del 24.1.2023, il G.E. ha dichiarato inammissibile la riproposizione in sede di merito dell'istanza di sospensione, per essersi formato sul punto giudicato cautelare giusta ordinanza del 20/12/2021, non reclamata.
1.5. Indi, assegnati i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata assegnata in decisione con provvedimento dell'1.7.25, reso all'esito della sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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2. L'opposizione proposta da e va rigettata per i Parte_1 Parte_2 motivi che seguono.
2.1. Con riferimento al primo motivo di opposizione fondato sull'asserita radicale inefficacia della sentenza n. 574/2012 della Corte d'Appello di Napoli in quanto emessa senza integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, rileva il Tribunale che tale doglianza è inammissibile per violazione del divieto di bis in idem essendo già stata dedotta nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione n. r.g.18460/2018 e decisa con sentenza n. 3036/2022 che sul punto ha statuito che
“l'ipotetico vizio del contraddittorio non può essere fatto valere con lo strumento di reazione attivato dalla parte, ma con gli strumenti processuali previsti allo scopo e da chi si duole della mancata partecipazione, avendone interesse concreto ed attuale. In altre parole, l'addotto vizio del titolo va censurato con i rimedi impugnatori previsti dall'ordinamento, non già con l'opposizione all'esecuzione. Fermo quanto precede, del tutto assorbente rispetto alle ulteriori ragioni di infondatezza del motivo, mette conto evidenziare che la parte convenuta ha allegato e documentato
(cfr. memoria conclusionale) che nel corso della espropriazione da cui promana il presente contenzioso i germani e si sono costituiti mediante intervento adesivo alle CP_4 CP_5 ragioni dell'esecutante, rinunciando implicitamente così a far valere il vizio in disamina”.
2.1 Anche il secondo e il terzo motivo di opposizione, concernenti, rispettivamente, l'affermata titolarità in capo all'esecutata di un credito pari ad € 537.000,00 per il maggior valore acquisito dal bene in conseguenza dei lavori di ristrutturazione da lei eseguiti, nonché l'asserito passaggio in giudicato del capo della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che riconoscerebbe l'usucapione in capo all'esecutata sono inammissibili in quanto motivi nuovi non proposti nell'ambito dell'opposizione proposta innanzi al g.e. ex art. 617 comma 2 c.p.c.. Come tali, i suddetti profili sono inammissibili e non possono essere vagliati. 6
2.2. Inammissibile altresì è motivo di opposizione esposto al punto III.2 dell'atto introduttivo, per essere volto a conseguire la declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione in ragione del giudizio di divisione ereditaria pendente tra le parti;
sul punto deve essere accolta l'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda per violazione del divieto di bis in idem, essendo già stata proposta - e rigettata – tale domanda, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione n. rg 18460/2018. In particolare, con la sentenza n. 3036/2022 il Giudice ha statuito che “la richiesta sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione degli altri due giudizi aventi ad oggetto il cespite ove eseguire le opere non ha ragion d'essere. Come noto, nell'azione esecutiva conta la sussistenza, per tutto il tempo della durata della procedura, di un titolo esecutivo efficace, la cui esistenza nella specie non è posta in discussione. Gli altri giudizi non hanno nessuna valenza ed incidenza sull'espropriazione, né efficacia pregiudiziale in grado di inibirne il corso, vieppiù alla luce della costituzione nel giudizio esecutivo delle altre parti e della loro richiesta di dare impulso allo stesso”.
2.3. È infondato il motivo di opposizione ex art. 619 cpc sul rilievo che Parte_2 avrebbe proposto domanda di accertamento dell'usucapione.
[...]
Ed invero, ritenuta la correttezza della qualificazione della domanda come opposizione di terzo all'esecuzione nonché la legittimazione della opponente (terzo che si afferma proprietaria del cespite oggetto di esecuzione), l'opposizione si palesa infondata per assenza di accertamento alcuno con sentenza passata in giudicato dell'acquisto per usucapione da parte della Parte_2 dell'immobile in oggetto, essendo irrilevante la mera pendenza del giudizio teso all'accertamento del titolo di proprietà in capo alla opponente.
2.4. Quanto alla censura relativa alla inammissibilità dell'intervenuto di terzi nella procedura ex art. 612 cpc (doglianza che non sarebbe stata valutata dal GE in fase sommaria), trattasi di domanda inammissibile;
invero, l'asserita illegittimità dell'intervenuto di terzi nella procedura non si è tradotta in un vizio proprio del provvedimento impugnato ed è di fatto ininfluente rispetto alla decisione sul ricorso ex art. 612 cpc (nomina del direttore dei lavori e rigetto dell'istanza di sospensiva); trattasi pertanto di rilievo non deducibile in questa sede.
2.5. Non è ammissibile il quinto motivo di opposizione fondato sull'asserita nullità dell'azione promossa ex art. 612 c.p.c. per omesso avviso al creditore ipotecario Monte Paschi di Siena, trattandosi di questione nuova non dedotta in sede di ricorso al g.e. ex art 617 comma 2 c.p.c. Ciò, peraltro, a voler tacere della circostanza che detto motivo è per tabulas infondato risultando agli atti l'avvenuta cancellazione della suddetta ipoteca per atto notarile stipulato in data 13.2.2004.
2.6. Del pari infondati sono il sesto e il settimo motivo di opposizione con cui si chiede al Giudice di dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva a tutela del diritto all'abitazione delle attrici, anche alla luce di quanto disposto dalla normativa emergenziale. 7
Ed invero, premesso che il d.l. 18/2020 non risultava già più applicabile al momento dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuto nel marzo 2022), trattandosi di normativa di carattere transitorio ed eccezionale riferibile alla sola fase dell'emergenza pandemica, va comunque osservato che allo stato non sussistono le esigenze di tutela del diritto all'abitazione delle opponenti, non fosse altro che per il contenuto dell'obbligo di fare di cui alla procedura esecutiva in atto, il quale, non si estende all'integrale demolizione del fabbricato, bensì alla sola eliminazione degli interventi abusivi realizzati dall'esecutata senza che ciò possa comprometterne l'abitabilità, posto che, come affermato dalla stessa attrice la famiglia già abitava presso la Parte_1 Pt_1 villa prima che intervenissero dette modifiche.
2.7. Con l'ottavo motivo di opposizione la parte attrice si duole, poi, della ineseguibilità della sentenza perché generica in punto di individuazione dei lavori di pristino da compiere in quanto non sarebbe dato comprendere quale condizione dell'immobile andrebbe ripristinata.
Il motivo è infondato in quanto il titolo azionato contempla un obbligo posto a carico dell'esecutata specificamente individuato. La sentenza, infatti, richiama la relazione di consulenza tecnica redatta nel corso del giudizio che, a sua volta, contempla le opere realizzate dalla esecutata senza il consenso dei comproprietari. Ad ogni buon conto, l'esatta individuazione delle opere da compiere costituisce un profilo di indagine demandato tipicamente al g.e. nel procedimento esecutivo incardinato, non già questione di “ineseguibilità” del titolo esecutivo, né tantomeno un vizio riferibile all'impugnata ordinanza di nomina del Direttore dei Lavori.
2.8. Nemmeno è dato comprendere per quale ragione le attrici sostengano che essendo “l'intero complesso Villa GR … costruito senza licenze amministrative … non è possibile richiedere la demolizione di una sola parte di un intero complesso che non è in regola con i permessi amministrativi”, posto che la procedura in atto non presenta carattere amministrativo- giuspubblicistico e non ha alcuna finalità di ripristinare la conformità urbanistica originaria a tutela dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio, quanto piuttosto e molto più semplicemente,
l'obiettivo di dare attuazione al credito dell'esecutante al ripristino della Controparte_1 condizione della Villa antecedente alle modifiche apportate dall'esecutata all'immobile in comproprietà dei fratelli Il motivo è pertanto infondato e deve essere rigettato. Pt_1
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di e di Parte_1 Parte_2
e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e
[...] dell'assenza di fase istruttoria.
3.1. Va infine ritenuto di poter riscontrare nel caso di specie una condotta processuale abusiva
(malafede o colpa grave) in capo alle parti attrici in violazione dei doveri di lealtà e probità, per avere le stesse proposto motivi di opposizione manifestamente inammissibili o infondati, nonché 8
improponibili per violazione del ne bis in idem, anche in considerazione dei plurimi giudizi di opposizione e di reclamo già attivati dalle stesse in relazione al medesimo procedimento esecutivo innescato dall'opposto ex art 612 c.p.c. Controparte_1
Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c. la giurisprudenza è concorde nel ritenere che ai fini della comminatoria della relativa sanzione non è richiesta la prova del danno né una specifica istanza di parte (che comunque è stata presentata), essendo volta a sanzionare l'abuso del processo e a tutelare la corretta amministrazione della giustizia (cfr. ex multis Cass. Sez III civile, ord. 19948/2023). Quanto all'elemento soggettivo è sufficiente il dolo o la colpa grave, intesa come assenza della minima diligenza ed accortezza nel prevedere l'assoluta inammissibilità o infondatezza dell'azione proposta.
Si richiama a tal fine la sentenza n. 22405 del 13/09/2018 delle Sezioni Unite che ha statuito che «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Ne consegue la condanna di e al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di della somma equitativamente determinata, pari all'importo della Controparte_1 condanna per le spese processuali, senza accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna per l'effetto e in solido tra loro al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di delle spese del giudizio che liquida in € 7122,00 per Controparte_1 compensi, oltre a 15% spese generali successiva, C.A. ed I.V.A. come per legge;
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3) condanna e in solido tra loro al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di della sanzione determinata in € 7122,00 per lite temerari ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 co 3 cpc;
Napoli, 25.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
La presente minuta è stata realizzata con la collaborazione della dott.ssa Ludovica Esposito, MOT in tirocinio mirato, nominata con DM 22.10.2024.