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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11901/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11901/19 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Roma n.195, c.f.: , domiciliato a Catania Viale Benedetto Croce C.F._1
n.50, presso lo studio legale dell'Avv. Desirèe Failla, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ATTORE-
Contro
, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma Controparte_1
Via Arenula 70, c.f. , rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale di P.IVA_1
Catania, presso i cui uffici in Catania-Via Vecchia Ognina n.149, è domiciliato;
- CONVENUTO -
pagina 1 di 6 e nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], e Controparte_2
, nato a [...] il [...] e ivi residente in C/da Quadri - Controparte_3
Coop. Edera-interno 5, quali eredi del padre nato a Persona_1
OF (SR) il 02.01.1950, C.F. deceduto ad Acireale in data C.F._2
08.09.2021;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2019 e Persona_1 Parte_1
agivano nei confronti del chiedendo quanto segue: “1)
[...] Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e al Persona_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti per l'avvenuto ammaloramento della merce sequestrata in data 21.04.2008 e custodita presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Siracusa, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore degli attori Controparte_1
dell'importo complessivo di €.76.395,00, salvo quel maggior o minor importo che venisse accertato in corso di causa anche in via equitativa.
2) Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e ad Persona_1 Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'illegittima imputazione e per l'effetto condannare il al pagamento in favore Controparte_1
degli attori dell'importo complessivo di €.172.243,00 salvo quel maggior o minor importo che venisse accertato in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il ministero convenuto chiedendo il pagina 2 di 6 rigetto delle domande attrici.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di e Persona_1
veniva riassunto dal figlio anche nei confronti degli altri due figli ed Parte_1
eredi, e che rimanevano peraltro contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Nel merito, si osserva che dagli atti di causa prodotti ritualmente da parte attrice risulta che:
1) e in data 21.04.2008 subivano dagli Agenti di Parte_1 Persona_1
P.G. appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa il sequestro penale di n.483 paia di scarpe di marchio di loro proprietà, che venivano affidate in custodia CP_4
all'Ufficio Corpi di reato presso il Tribunale di Siracusa;
2) con avviso di conclusioni indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. del 30.04.2008 la procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa informava e Persona_1
che il P.M. nominato riteneva di dover esercitare nei loro riguardi Parte_1
l'azione penale “ [...] Per i reati di cui agli artt. 81, c.p.v., 648 e 474 c.p. perché, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto acquistavano 476 paia di scarpe recanti marchio palesemente contraffatto, che poi CP_4
ponevano in vendita [...]” (vd. doc.3);
3) successivamente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 1706/2015 del
22.10.2015 - divenuta irrevocabile- il Tribunale disponeva l'assoluzione di Parte_1
e per i reati a loro ascritti “perché il fatto non sussiste” e
[...] Persona_1
ordinava l'immediato dissequestro della merce con restituzione agli aventi diritto (vd. all.6);
4) in data 30.11.2015 i ritiravano presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Per_1
pagina 3 di 6 Siracusa le calzature sequestrate.
Ora, si rileva che in primo luogo va rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai suindicati beni sequestrati a seguito della lamentata inidonea custodia degli stessi;
in particolare, parte attrice ha dedotto espressamente che “le calzature sequestrate riportavano segni di abrasione sulla tomaia, scollature,
ingiallimento delle suole, tracce di muffa, risultando pertanto assolutamente inutilizzabili e dunque non più commerciabili”; secondo il consulente di parte attrice “tali anomalie sono state determinate dall'inappropriato metodo conservativo e sicuramente dall'insalubrità dei locali di custodia durante il sequestro che è durato circa sette anni e sei mesi”.
In realtà, per come correttamente controdedotto dal ministero convenuto, in data
30.11.2015, i plichi contenente le scarpe de quibus sono stati regolarmente restituiti a parte attrice, come da verbale in atti: nessun rilievo o lamentela perveniva da parte dell'interessato che dichiarava che quanto consegnato gli apparteneva ed esonerava la P.A. da ogni responsabilità. Quindi, al momento della restituzione dei beni in questione parte attrice non ha mosso alcuna contestazione o lamentela, come era invece suo onere, ed anzi ha esonerato controparte da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Va invece accolta la domanda attrice avente ad oggetto la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito della ingiusta imputazione penale di cui sopra si è detto. Più esattamente, dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice risulta che nell'anno 2008 (anno in cui è accaduta la vicenda per cui è Parte_1
causa) ha percepito un reddito pari a €.8.200,00 a fronte del maggior importo di
€.29.000,00 dell'anno 2007, ovvero quasi un ¼ rispetto al precedente periodo d'imposta, come risulta dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta anno 2007-
pagina 4 di 6 2008. (doc.12); nell'anno 2008 ha percepito un reddito pari a Persona_1
€.6.667,00 a fronte del maggior importo di €.28.110,00 dell'anno 2007, ovvero quasi un ¼ rispetto al precedente periodo d'imposta, come risulta dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta anno 2007-2008. (doc.13).
Da ciò consegue che il convenuto va condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 20.800,00, nonché in favore di , quale
[...] Parte_1
erede di della somma di euro 21.543,00, oltre agli interessi legali dalla Persona_1
domanda al soddisfo;
si precisa che dal lato attivo l'erede può agire per ottenere l'intero, anche se naturalmente rimarrà tenuto nei confronti degli altri 2 coeredi in relazione alla quota di 1/3 spettante a ciascuno di essi.
Va infine rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il danno non patrimoniale costituito dall'asserita lesione del decoro e dell'immagine anche in ambito lavorativo a seguito dei fatti di causa, in mancanza di qualsiasi prova al riguardo.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese processuali, tenuto conto che parte attrice è stato ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 1810/19 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 20.800,00, nonché in favore di , quale erede di Parte_1
della somma di euro 21.543,00, oltre agli interessi legali Persona_1
dalla domanda al soddisfo;
rigetta le altre domande attrici e di cui in motivazione;
2) nessuna statuizione sulle spese processuali.
pagina 5 di 6 Deciso in Catania il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11901/19 R.G.
promossa da
, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Roma n.195, c.f.: , domiciliato a Catania Viale Benedetto Croce C.F._1
n.50, presso lo studio legale dell'Avv. Desirèe Failla, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
-ATTORE-
Contro
, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma Controparte_1
Via Arenula 70, c.f. , rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale di P.IVA_1
Catania, presso i cui uffici in Catania-Via Vecchia Ognina n.149, è domiciliato;
- CONVENUTO -
pagina 1 di 6 e nei confronti di
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], e Controparte_2
, nato a [...] il [...] e ivi residente in C/da Quadri - Controparte_3
Coop. Edera-interno 5, quali eredi del padre nato a Persona_1
OF (SR) il 02.01.1950, C.F. deceduto ad Acireale in data C.F._2
08.09.2021;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 25 luglio 2019 e Persona_1 Parte_1
agivano nei confronti del chiedendo quanto segue: “1)
[...] Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e al Persona_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti per l'avvenuto ammaloramento della merce sequestrata in data 21.04.2008 e custodita presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Siracusa, e per l'effetto condannare il al pagamento in favore degli attori Controparte_1
dell'importo complessivo di €.76.395,00, salvo quel maggior o minor importo che venisse accertato in corso di causa anche in via equitativa.
2) Accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e ad Persona_1 Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l'illegittima imputazione e per l'effetto condannare il al pagamento in favore Controparte_1
degli attori dell'importo complessivo di €.172.243,00 salvo quel maggior o minor importo che venisse accertato in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
3) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il ministero convenuto chiedendo il pagina 2 di 6 rigetto delle domande attrici.
Il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito del decesso di e Persona_1
veniva riassunto dal figlio anche nei confronti degli altri due figli ed Parte_1
eredi, e che rimanevano peraltro contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Nel merito, si osserva che dagli atti di causa prodotti ritualmente da parte attrice risulta che:
1) e in data 21.04.2008 subivano dagli Agenti di Parte_1 Persona_1
P.G. appartenenti alla Compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa il sequestro penale di n.483 paia di scarpe di marchio di loro proprietà, che venivano affidate in custodia CP_4
all'Ufficio Corpi di reato presso il Tribunale di Siracusa;
2) con avviso di conclusioni indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. del 30.04.2008 la procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa informava e Persona_1
che il P.M. nominato riteneva di dover esercitare nei loro riguardi Parte_1
l'azione penale “ [...] Per i reati di cui agli artt. 81, c.p.v., 648 e 474 c.p. perché, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto acquistavano 476 paia di scarpe recanti marchio palesemente contraffatto, che poi CP_4
ponevano in vendita [...]” (vd. doc.3);
3) successivamente, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con sentenza n. 1706/2015 del
22.10.2015 - divenuta irrevocabile- il Tribunale disponeva l'assoluzione di Parte_1
e per i reati a loro ascritti “perché il fatto non sussiste” e
[...] Persona_1
ordinava l'immediato dissequestro della merce con restituzione agli aventi diritto (vd. all.6);
4) in data 30.11.2015 i ritiravano presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale di Per_1
pagina 3 di 6 Siracusa le calzature sequestrate.
Ora, si rileva che in primo luogo va rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dai suindicati beni sequestrati a seguito della lamentata inidonea custodia degli stessi;
in particolare, parte attrice ha dedotto espressamente che “le calzature sequestrate riportavano segni di abrasione sulla tomaia, scollature,
ingiallimento delle suole, tracce di muffa, risultando pertanto assolutamente inutilizzabili e dunque non più commerciabili”; secondo il consulente di parte attrice “tali anomalie sono state determinate dall'inappropriato metodo conservativo e sicuramente dall'insalubrità dei locali di custodia durante il sequestro che è durato circa sette anni e sei mesi”.
In realtà, per come correttamente controdedotto dal ministero convenuto, in data
30.11.2015, i plichi contenente le scarpe de quibus sono stati regolarmente restituiti a parte attrice, come da verbale in atti: nessun rilievo o lamentela perveniva da parte dell'interessato che dichiarava che quanto consegnato gli apparteneva ed esonerava la P.A. da ogni responsabilità. Quindi, al momento della restituzione dei beni in questione parte attrice non ha mosso alcuna contestazione o lamentela, come era invece suo onere, ed anzi ha esonerato controparte da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Va invece accolta la domanda attrice avente ad oggetto la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito della ingiusta imputazione penale di cui sopra si è detto. Più esattamente, dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice risulta che nell'anno 2008 (anno in cui è accaduta la vicenda per cui è Parte_1
causa) ha percepito un reddito pari a €.8.200,00 a fronte del maggior importo di
€.29.000,00 dell'anno 2007, ovvero quasi un ¼ rispetto al precedente periodo d'imposta, come risulta dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta anno 2007-
pagina 4 di 6 2008. (doc.12); nell'anno 2008 ha percepito un reddito pari a Persona_1
€.6.667,00 a fronte del maggior importo di €.28.110,00 dell'anno 2007, ovvero quasi un ¼ rispetto al precedente periodo d'imposta, come risulta dal raffronto delle dichiarazioni dei redditi degli anni d'imposta anno 2007-2008. (doc.13).
Da ciò consegue che il convenuto va condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 20.800,00, nonché in favore di , quale
[...] Parte_1
erede di della somma di euro 21.543,00, oltre agli interessi legali dalla Persona_1
domanda al soddisfo;
si precisa che dal lato attivo l'erede può agire per ottenere l'intero, anche se naturalmente rimarrà tenuto nei confronti degli altri 2 coeredi in relazione alla quota di 1/3 spettante a ciascuno di essi.
Va infine rigettata la domanda attrice avente ad oggetto il danno non patrimoniale costituito dall'asserita lesione del decoro e dell'immagine anche in ambito lavorativo a seguito dei fatti di causa, in mancanza di qualsiasi prova al riguardo.
Nessuna statuizione va adottata con riferimento alle spese processuali, tenuto conto che parte attrice è stato ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 1810/19 R.G., così statuisce:
1) condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro 20.800,00, nonché in favore di , quale erede di Parte_1
della somma di euro 21.543,00, oltre agli interessi legali Persona_1
dalla domanda al soddisfo;
rigetta le altre domande attrici e di cui in motivazione;
2) nessuna statuizione sulle spese processuali.
pagina 5 di 6 Deciso in Catania il 27 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
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