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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 5423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5423 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10843/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Alì Listì Maman, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 25 settembre 2024 e memoria del depositata il 21 marzo 2024 Controparte_2
********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'1 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A 12/ago -23/prot. 20540/Sez. 4^” emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 5 luglio 2023 e notificato in data 8 agosto 2023 con cui è stata rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 3 gennaio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione delle condizioni socio-politiche del Paese di provenienza e dell'integrazione sociale raggiunta in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 3 gennaio 2023 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
2 Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso è in Italia da circa 8 anni (cfr. documentazione allegata alla memoria del Ministero) e ha qui intrapreso un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, invero, provato di lavorare dal 29 luglio 2022 quale operaio alle dipendenze della ditta “F.P. Tecnoimpianti s.r.l.” in forza di un originario contratto a tempo determinato prorogato più volte fino al 31 novembre 2023, a cui ha fatto seguito la stipula di un nuovo analogo contratto con la stessa società dal 12 gennaio
2024 al 31 marzo 2024, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024, percependo una retribuzione idonea al proprio sostentamento (cfr. comunicazioni unilav e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente ha dichiarato di mancare dal proprio Paese da molti anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Gambia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso di soggiorno, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
3 1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 6 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10843/2023 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Alì Listì Maman, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: diniego rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 25 settembre 2024 e memoria del depositata il 21 marzo 2024 Controparte_2
********
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente l'1 settembre 2023, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A 12/ago -23/prot. 20540/Sez. 4^” emesso dal Questore della Provincia di Palermo il 5 luglio 2023 e notificato in data 8 agosto 2023 con cui è stata rigetta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata il 3 gennaio 2023.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato in considerazione delle condizioni socio-politiche del Paese di provenienza e dell'integrazione sociale raggiunta in Italia.
Ha, quindi, chiesto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente si è costituita nel corso del giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (formalizzata il 3 gennaio 2023 come da documentazione in atti) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
2 Orbene, in considerazione di quanto documentato nel corso del presente giudizio,
è evidente che nel caso di specie l'allontanamento del ricorrente dall'Italia comporterebbe detta violazione.
Dalla documentazione in atti, invero, si evince che lo stesso è in Italia da circa 8 anni (cfr. documentazione allegata alla memoria del Ministero) e ha qui intrapreso un proficuo percorso di integrazione.
Il ricorrente ha, invero, provato di lavorare dal 29 luglio 2022 quale operaio alle dipendenze della ditta “F.P. Tecnoimpianti s.r.l.” in forza di un originario contratto a tempo determinato prorogato più volte fino al 31 novembre 2023, a cui ha fatto seguito la stipula di un nuovo analogo contratto con la stessa società dal 12 gennaio
2024 al 31 marzo 2024, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024, percependo una retribuzione idonea al proprio sostentamento (cfr. comunicazioni unilav e buste paga in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente ha dichiarato di mancare dal proprio Paese da molti anni con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Gambia.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento - va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il chiesto permesso di soggiorno, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa, i presupposti per il riconoscimento in suo favore della protezione speciale.
4. Quanto alle spese, tenuto conto dell'integrazione documentale prodotta in questa sede ai fini della dimostrazione dell'integrazione del ricorrente, se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
3 1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt.32 co.3 del D.Lgs.
n.25/2008, e 19 co.
1.2 del D.Lgs. n.286/98;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso il 6 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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