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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/11/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA LI Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1009/2024 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 2333/2024 (R.G.
1735/2024); tra
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., assistita e difesa dall'Avv. CARLO SCORZA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F./P. IVA ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RE IO e EL AS ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata CONCLUSIONI: per parte appellante: “In totale riforma della Sentenza n. 2333/2024 (Repert. n. 1735/2024) emessa il 01/03/2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica (G.M. Dott.ssa Rossella Filippi) notificata il 04.03.2024 a definizione del giudizio recante RG 38112/2019, Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, così decidere e provvedere: A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa, a seguito di esibizione e/produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' CP_2 convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condi reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_3 contraente più debole CERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con”; l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate CP_3 e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, quantificate nella misura di € 44.255,30 così come risultante dalla perizia econometrica in atti o nella diversa misura
pag. 2/20 che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il rapporto bancario intercorso e meglio specificato in CP_3 premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per effetto dell'applicazione di clausole nulle e, comunque, non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa dei contratti di conto corrente e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista quantificate nella misura di € 44.255,30 ovvero nella misura che dovesse risultare in corso di causa, anche all'esito della indagine peritale d'ufficio; M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per parte appellata: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratori anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte: - respingere integralmente l'appello della in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 345 c.p.c. e, Parte_1 in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza di primo grado e così il rigetto delle domande non accolte in sentenza, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c., e così respingere le domande anche perché generiche e prescritte tutte le pretese restitutorie relative a pagamenti sul conto corrente avvenuti prima del decennio a ritroso dalla notifica della citazione, ossia prima del 5.07.2009, rigettando di conseguenza la richiesta di rettifica degli addebiti cui tali pagamenti si riferiscono, dichiarando altresì il difetto d'interesse ad agire dell'attrice per l'accertamento del recesso dal conto oggetto di causa. Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Parte_2
filiale di Corsico, deducendo di avere in essere con la Controparte_4 banca il rapporto di apertura di credito in c/c n. 4426335, concesso per iniziali 10.000 euro che, al momento dell'introduzione del giudizio, risultava avere un saldo-debitore negativo pari a 64,49 euro.
Allegava, in particolare, che nel corso del rapporto la banca avesse applicato:
(i) interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c., (ii) commissioni di massimo scoperto (c.d. “c.m.s.”) anch'esse non pattuite oltre che indeterminate, (iii) spese di gestione non convenute e (iv) date di valuta diverse tra interessi passivi e attivi.
allegava, inoltre, che (v) la banca avesse modificato unilateralmente le Pt_1 condizioni contrattuali in corso di rapporto (c.d. ius variandi) in violazione dei limiti entro cui tale modifica può essere effettuata (art. 118 TUB), finendo per portare la società a maturare una rilevante esposizione debitoria, indice di un (vi) abuso di dipendenza economica (ex art. 9 L. 192/98) di cui la banca aveva approfittato.
Deduceva inoltre che (vii) la banca avesse operato illegittime capitalizzazioni anatocistiche sia degli interessi passivi maturati sia delle c.m.s., in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 co. 2 TUB, novellato in corso di rapporto dalla L. 147/2013.
Depositava quindi una perizia di parte con la quale proponeva un saldo
“ricalcolato” pari a 44.255,30 euro in proprio favore.
Allegava, infine, l'avvenuto (viii) superamento del tasso-soglia di usura rilevato dalla Banca d'Italia in diversi trimestri del rapporto.
Sulla base delle anzidette allegazioni, domandava: Pt_1
- l'accertamento della nullità parziale delle suddette clausole, per mancata pattuizione per iscritto ex art. 117 TUB e per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c.;
- l'accertamento dell'inefficacia delle pattuizioni di interessi ultralegali per violazione dell'art. 118 co. 3 TUB, ossia del mancato rispetto della disciplina sullo ius variandi;
- l'accertamento della nullità delle pattuizioni di capitalizzazione anatocistica sia degli interessi sia delle c.m.s., tanto per la loro illegittima previsione in contratto, quanto per l'irregolarità delle variazioni imposte unilateralmente dalla banca in spregio dell'art. 118
TUB; pag. 4/20 - l'accertamento e dichiarazione della nullità del contratto ex art. 9 L.
192/98, in quanto l'esposizione debitoria avrebbe provocato un abuso di dipendenza economica esercitato da verso;
CP_1 Pt_1
- l'accertamento della nullità degli interessi usurari adoperati in corso di rapporto, con applicazione della disciplina ex art. 1815 co 2 c.c.
Domandava inoltre di ricalcolare il dare-avere effettivo tramite l'espletamento di CTU contabile, di determinare il costo annuo effettivo del rapporto e di condannare la banca alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite.
In subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento o l'accertamento dell'avvenuto esercizio del recesso per giusta causa.
Proponeva infine, in via istruttoria, domanda ex art. 119 TUB nei confronti della banca, avanzando altresì richiesta di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., sia per i contratti, sia gli estratti conto completi.
B. Si costituiva la quale eccepiva l'astrattezza e genericità delle CP_1 domande avanzate dalla relative all'accertamento della nullità Pt_1 parziale delle varie clausole, non avendo questa:
a) prodotto il contratto di apertura di credito in c/c dal quale desumere le allegazioni di parte attrice, ossia (i) la mancata pattuizione per iscritto del saggio ultra-legale, (ii) dello ius variandi e (iii) delle c.m.s., non potendo la richiesta di esibizione documentale ex art. 119 T.U.B. e 210
c.p.c. surrogare all'onere della prova gravante sull'attrice, essendo tale richiesta valida per gli estratti conto ma non per i contratti;
b) non avendo altresì precisato quali fossero i pagamenti o Pt_1 addebiti eseguiti indebitamente, a quanto ammontassero le ricapitalizzazioni anatocistiche, quale fosse il TEG contrattualmente pattuito, né tantomeno quale fosse il tasso-soglia utilizzato nella propria perizia come parametro per il rilievo dell'usura.
pag. 5/20 Al fine di smentire le allegazioni di , inoltre, produceva copia Pt_1 CP_1 del contratto sottoscritto tra le parti il 24 gennaio 2000 (cfr. sub doc. 12 del fascicolo di primo grado di , dal quale emergeva - diversamente da CP_1 quanto dedotto dall'attrice - che le parti avessero espressamente pattuito un saggio di interesse ultra-legale pari al 13,250% - nel pieno rispetto dell'art. 1284 co. 3 c.c.- e che, inoltre, all'art. 16 le parti avessero previsto la possibilità per la banca di esercitare lo ius variandi, in linea con l'art. 118
TUB.
B.2 Oltre a tutto quanto sopra, eccepiva la sussistenza di un CP_1 rilevante “fatto impeditivo” idoneo a paralizzare tutte le domande avanzate da
, consistente in un accordo a carattere ricognitivo-transattivo - Pt_1 denominato “accordo di rimodulazione e rientro dall'affidamento” - stipulato tra le parti in data 12 dicembre 2013 (doc. 2 di primo grado di , con CP_1 il quale aveva rinunciato in via preventiva alla proposizione di ogni Pt_1 domanda relativa all'invalidità o all'esecuzione del contratto in essere con a fronte di (i) dilazioni di pagamento del debito e della (ii) riduzione CP_1 del tasso d'interesse concesse dalla banca.
La banca deduceva quindi la totale infondatezza della domanda avanzata dall'attrice, stante la sua preventiva rinuncia contenuta nel predetto l'accordo avente natura transattiva.
B.3 Proseguendo, eccepiva altresì l'inammissibilità della CP_1 domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., dal momento che il contratto risultava ancora in essere alla data di instaurazione del giudizio, nonché l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione d'indebito con riferimento agli addebiti anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione, avvenuta il 5 luglio 2019.
B.5 Con riferimento all'allegazione relativa alla ritenuta applicazione di tassi usurari, sosteneva che la domanda avanzata da CP_1 Pt_1 avesse ad oggetto l'inammissibile richiesta di accertamento dell'usura pag. 6/20 sopravvenuta alla luce l'insegnamento delle SSUU 24675/2017 e che l'attrice, comunque, non avesse depositato gli scalari “in estratto” del 2007 e del 2009, nonché gli scalari completi dal 2003 al 2013, non assolvendo in maniera completa all'onere della prova circa l'applicazione di tassi usurari.
Deduceva, infine, la legittimità dell'anatocismo applicato da a CP_1 partire dal 1° luglio 2000 - data di entrata in vigore della delibera CICR del
2000 - stante l'avvenuta comunicazione ai correntisti dell'adeguamento della clausola di anatocismo alle direttive CIRC, avvenuto mediante pubblicazione in GU (cfr. doc. 15).
In via istruttoria, si opponeva alla CTU richiesta dall'attrice, nonché alla richiesta di documenti alla banca ex 119 TUB e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In accoglimento delle anzidette eccezioni, chiedeva il rigetto CP_1 integrale delle domande avanzate da . Pt_1
C. Con la 1° memoria 183 co. 6 c.p.c., deduceva che il piano di Pt_1 rateizzazione del 12 dicembre 2013 valesse solo quale ricognizione di debito e non come transazione, in mancanza delle reciproche concessioni tra le parti richieste dall'art. 1965 c.c. e che comunque, anche se fosse stato qualificato come transazione, sarebbe stato nullo ai sensi dell'art. 1972 c.c.
Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il rapporto ancora in essere e non avendo la banca provato la natura solutoria delle rimesse.
Insisteva infine sull'accertamento delle illegittime condotte di ius variandi praticate dalla banca, reiterando altresì le proprie ulteriori allegazioni.
con la 2° memoria istruttoria, insisteva nuovamente CP_5 sull'inammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito a conto ancora aperto, sulla valenza transattiva dell'accordo del 12 dicembre 2013 e sull'eccezione di prescrizione, oltre che sull'assenza di alcuna illegittima pag. 7/20 pratica di ius variandi, sia perché non aveva allegato in maniera Pt_1 specifica in cosa fossero consistite le modifiche unilaterali, sia perché, comunque, l'art. 16 del contratto ammetteva per iscritto la possibilità per la banca di procedere a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, nel rispetto degli art. 117 e 118 TUB.
E. Dopo essere stata trattenuta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo affinché le parti espungessero dal conteggio del saldo gli interessi anatocistici applicati tra il 1° gennaio 2014 – ossia successivamente alla stipula dell'accordo di rimodulazione - e il 31 dicembre 2015, data dell'ultimo estratto conto versato in atti.
Le parti, sollecitate a tal fine, dichiaravano quale fosse il saldo residuo considerato corretto e la causa, dunque, veniva trattenuta in decisione.
F. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano riteneva fondata
- e assorbente rispetto a quasi tutte le domande svolte dall'attrice -
l'eccezione con cui la banca aveva dedotto la sussistenza dell'accordo di rimodulazione e rientro stipulato tra le parti il 12 dicembre 2013.
In particolare, il Tribunale rilevava che: “l'attrice a fronte della concessione da parte della banca di una dilazione del pagamento ha rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione anche in sede giudiziale relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione, computo degli interessi applicati dalla banca a far data del rapporto”.
Il Giudice di primo grado rigettava dunque le domande attoree, in virtù della rinuncia alle stesse contenuta nel suddetto accordo del 12 dicembre 2013.
Rigettava altresì la domanda di accertamento del superamento del tasso soglia di usura, dichiarando che, a tale proposito, l'attrice avesse proposto una domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta, in violazione di quanto statuito dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017, la quale aveva escluso l'ammissibilità di detta figura di usura. pag. 8/20 Proseguendo, il Tribunale rilevava che l'accordo di rimodulazione e rientro – in quanto firmato il 12 dicembre 2013 – non riguardasse la domanda di accertamento dell'anatocismo applicato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 (periodo successivo all'accordo stesso) e procedeva quindi ad espungere gli interessi anatocistici applicati in tale frangente e a ricalcolare il dare-avere effettivo, pervenendo ad un nuovo saldo di c/c a credito di Pt_1 per un importo pari a 261,69 euro, in luogo della richiesta avanzata in domanda pari a 44.255,30 euro.
Condannava quindi a corrispondere tale ultima somma in favore di CP_1
, oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione fino al Pt_1 saldo, compensando le spese di lite per 1/5 e ponendole a carico dell'attrice per la restante parte, in ragione del rigetto della maggior parte delle domande. ha impugnato la suddetta Sentenza articolando tre motivi di Pt_3 appello.
Con il primo motivo ha dedotto che l'accordo di rimodulazione e rientro del
12 dicembre 2013 non avesse natura transattiva, difettando le “reciproche rinunce e concessioni” richieste dall'art. 1965 c.c. e che, anche se si accedesse alla tesi della natura transattiva dello stesso, detto accordo sarebbe comunque nullo sia per violazione dell'art. 1972 c.c., sia per assenza di causa concreta ex art. 1322 c.c.; a sostegno del proprio motivo, ha richiamato la Sentenza della Cassazione n. 2855/2022.
Con il secondo motivo ha poi censurato l'erroneo rigetto della domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari in corso di rapporto, deducendo che la Sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017 (la quale ha escluso la c.d. usura sopravvenuta) non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto l'usura sarebbe derivata dalla modifica unilaterale delle clausole contrattuali (ius variandi) effettuata dalla banca in corso di rapporto.
pag. 9/20 Con il terzo motivo, infine, ha censurato l'errata regolazione delle spese di lite di primo grado.
Nel prosieguo dell'atto di appello, la ha infine riproposto tutte le Pt_1 domande già svolte in primo grado e non accolte, per la cui descrizione si rinvia al superiore paragrafo sub A.
H. Con comparsa di costituzione in appello, ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. del secondo motivo di appello formulato , in ragione sia della Pt_1 novità dell'allegazione relativa alla correlazione tra i tassi usurari e lo ius variandi esercitato dalla banca, sia della produzione di documenti nuovi non depositati in primo grado (denominati decreto2002.pdf e decreto2003.pdf).
Nel merito, con riferimento al primo motivo di appello ha dedotto che l'accordo di rimodulazione e rientro del 12 dicembre 2013 avesse natura pacificamente transattiva o, comunque, di rinuncia all'azione e che le
“reciproche rinunce e concessioni” fossero costituite (i) per la banca, dalla riduzione del tasso d'interesse dal 13,25% all'Euribor3 e dalla concessione di una dilazione di pagamento e, (ii) per , dalla rinuncia ad agire anche in Pt_1 via giudiziale al fine di contestare la validità e l'esecuzione del rapporto di credito.
Sul secondo motivo di appello (i.e. l'usura), la banca ha ribadito quanto già eccepito in primo grado, ossia che la domanda della riguardasse, in Pt_1 realtà, l'infondata richiesta di accertamento dell'usura sopravvenuta, in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite di cui alla Sentenza n.
24675/2017. ha infine dedotto la correttezza del capo sulle spese della decisione CP_1 impugnata, dal momento che la soccombenza dell'attrice era stata ben maggiore rispetto alla limitata porzione di accoglimento della domanda.
pag. 10/20 Per il resto, ha riproposto le eccezioni già dispiegate nella CP_1 comparsa di primo grado, ampiamente illustrate al precedente paragrafo sub
B.
I. Con i propri scritti conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato, con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., per non avere individuato gli appellanti - in tesi - il capo della sentenza che si intendeva impugnare e per non aver espresso una puntuale critica alle valutazioni del Giudice di primo grado.
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
pag. 11/20 A tale fine, non si richiede l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 23781/2020).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza, e da ciò discende il rigetto dell'eccezione esaminata.
2. Parimenti, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione d'inammissibilità formulata dalla banca appellata, inerente alla presunta novità – ex art. 345 c.p.c. – del secondo motivo di appello formulato , relativo alla “nuova” dedotta correlazione tra l'usura Pt_1
e l'esercizio dello ius variandi.
A tal proposito, va osservato che, sin dall'atto introduttivo del primo grado,
avesse allegato l'illegittima esecuzione di diverse condotte di ius Pt_1 variandi da parte della banca, consistite prevalentemente nell'aver unilateralmente aumentato i tassi d'interesse in corso di rapporto. Seppur non specificamente collegate al superamento del tasso di usura, le contestazioni sull'illegittimità dello ius variandi avevano comunque riguardato la variazione, in corso di rapporto, del tasso d'interesse applicato;
detta variazione - se provata – provocherebbe inevitabilmente ricadute anche pag. 12/20 rispetto al possibile sforamento del tasso-soglia usuraio, con la conseguenza che il fatto costitutivo riferito allo ius variandi - anche se non specificamente ricollegato in primo grado all'usura – doveva indirettamente ritenersi già allegato sin dal primo grado anche con riferimento a tale domanda.
L'eccezione della banca ai sensi dell'art. 345 c.p.c. va dunque rigettata.
3. Ciononostante, il secondo motivo di appello in esame - che per contiguità rispetto all'eccezione d'inammissibilità dello stesso si va ad esaminare con priorità rispetto al primo motivo – risulta infondato e va di essere rigettato.
SIRCE, come già detto, con la propria impugnazione ha sostenuto che la domanda di accertamento della nullità dei tassi usurari applicati andasse trattata alla stregua di una domanda di accertamento dell'usura originaria, ciò in quanto l'aumento del tasso d'interesse sarebbe derivato non tanto da un'oscillazione del tasso d'interesse indipendente dalla volontà delle parti, quanto piuttosto dall'illegittimo ius variandi esercitato dalla banca, valevole quale “nuova pattuizione” e quindi quale usura originaria.
Di recente, infatti la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio per cui, in presenza di un accertato esercizio della facoltà di ius variandi in relazione al saggio dell'interesse passivo “non può […] parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata” (cfr. Cass.
n. 18227/2024)”.
Orbene, seppure l'allegazione per cui l'aumento del tasso d'interesse sia derivato dall'illegittimo esercizio dello ius variandi può far trattare il superamento della soglia di usura in corso di rapporto quale usura originaria, per così dire, pro tempore, rimane comunque onere del correntista provare la sussistenza delle specifiche condotte di ius variandi da parte della banca.
pag. 13/20 Se si consentisse infatti al correntista di dedurre che la semplice applicazione concreta, in corso di rapporto, di tassi d'interesse in misura maggiore rispetto al tasso convenzionale pattuito costituisca sempre ius variandi – senza tuttavia onerarlo di provare la specifica pattuizione di modifica unilaterale della clausola d'interessi – si finirebbe per reintrodurre, sotto la “maschera” dello ius variandi, la domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta in corso di rapporto, definitivamente esclusa a partire dal noto insegnamento delle Sezioni Unite del 2017.
Ebbene, nel caso di specie, la ha omesso del tutto di provare Pt_1
l'intervento di una nuova pattuizione - modificativa del tasso d'interesse originariamente convenuto (13,25%) - unilateralmente imposta dalla banca in corso di rapporto.
In assenza di tale prova, è da ritenersi indimostrata la correlazione tra l'usura e il dedotto ius variandi della banca e, di conseguenza, la domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari va qualificata come domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta e, pertanto, infondata, come correttamente individuato dal Giudice di prime cure, secondo il noto insegnamento delle Sezioni unite n. 24675/2017.
Ne consegue che il motivo di appello in questione dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata sul punto.
4. Proseguendo poi nel merito, con riferimento al primo motivo di appello, la Corte ritiene di dover confermare la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accordo di rimodulazione e rientro - stipulato tra le parti il 12 dicembre 2013 - avesse costituito una valida rinuncia di ad ogni contestazione attinente alla Pt_1 validità o all'esecuzione del rapporto di conto corrente per cui è causa.
Sul punto la sentenza impugnata appare ineccepibile.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la Corte osserva come, dalla disamina del contenuto del suddetto accordo (cfr. doc. 2
pag. 14/20 depositato da in primo grado) sussistano le “reciproche rinunce e CP_1 concessioni” richieste dall'art. 1965 c.c. ai fini della qualificazione del contratto quale transazione.
A pag. 2 del suddetto documento, infatti, emerge come la banca ha effettuato una rateizzazione del debito e ha ridotto il tasso d'interesse applicato, passando dal 13,25% originario - che ha provato essere, tramite il CP_1 doc. 12, il tasso convenzionalmente pattuito – a quello riferito all'Euribor3, concedendo altresì alla correntista una complessiva dilazione di pagamento del debito residuo, concretatasi nella suddivisione dello stesso in n. 24 rate di pari importo, da pagare tra il 31 dicembre 2013 e il 30 novembre 2015
(cfr. sempre sub doc. 2 fascicolo convenuta di primo grado).
Specularmente, la si è impegnata, sottoscrivendo l'accordo, a Pt_1 rinunciare “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal contratto di affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione del rapporto di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che
l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati”.
Rispetto alla corretta qualificazione dell'accordo di rimodulazione e rientro de quo, la Corte osserva che la pronuncia di legittimità citata da parte appellante nel proprio atto di appello (Cass. n. 2855/2022) fosse stata emanata rispetto a una controversia attinente a un accordo di rimodulazione dal contenuto diverso da quello del presente giudizio.
Difatti, stando a quanto emerge dalla citata pronuncia della Suprema Corte, in quel caso l'accordo aveva avuto un contenuto meramente ricognitivo (ex art. 1988 c.c.) e non, invece, di rinuncia vera e propria a qualsiasi contestazione e/o eccezione, come invece avvenuto nel caso in questione.
pag. 15/20 In ipotesi come quella in esame, invece, laddove l'accordo di rimodulazione e rientro contenga l'espressa rinuncia del correntista a proporre azioni avverso il rapporto gestito in conto corrente, la più recente giurisprudenza di merito ha affermato il pieno carattere transattivo di un piano di rimodulazione e rientro come quello in esame, attribuendo piena efficacia “impeditiva” a detto accordo rispetto alle domande proposte in giudizio dal correntista.
A tale proposito a seguito dell'accordo in parola consegue l'improponibilità di tutte le domande ed eccezioni alle quali l'appellante ha espressamente rinunciato, con unica eccezione di quelle attinenti agli addebiti da ritenersi illeciti3 e ciò dal momento che si tratta di un atto nel quale risulta inserita, non solo una dichiarazione di valore a portata ricognitiva4, a norma dell'art. 2720 c.c., ma altresì una specifica manifestazione di volontà di contenuto dispositivo-abdicativo del diritto in contesa.
Va dunque sottolineato che con l'accordo di cui si discute, la Società e la
Banca non si sono limitate ad una mera ricognizione del debito allora esistente ma hanno determinato, mediante reciproche concessioni (aliquid datum et aliquid retentum), un nuovo regolamento degli interessi avente ad oggetto il rapporto negoziale in essere, con rinuncia da parte del correntista ad ogni contestazione futura sull'esposizione indicata a fronte della dilazione concessa dalla banca e la rideterminazione del tasso di interesse sull'esposizione stessa5.
Da quanto sopra rilevato consegue che un accordo come quello intercorso tra e vada inquadrato nell'ambito degli atti a contenuto Pt_1 CP_1 transattivo e che la rinuncia preventiva a contestare la gestione del rapporto di conto corrente possa ritenersi adeguatamente compensata dalla concessione di una dilazione da parte della banca, sulla scorta 3 n.d.r. ossia, nel caso di specie, gli interessi usurari, la cui domanda va comunque rigettate per le ragioni di cui al precedente paragrafo. dell'insegnamento della Suprema Corte per cui: “la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente
l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni”6.
Ad ogni modo, come eccepito dalla banca appellata e non specificamente contestato dall'appellante, emerge dalla disamina del piano di rientro che abbia altresì accordato a una rimodulazione del tasso CP_1 Pt_1
d'interesse, portandolo dall'originario 13,25% (cfr. doc. 12 di primo grado di al tasso Euribor3. CP_1
La natura transattiva dell'accordo eccepito da sin dalla comparsa CP_1 di primo grado attribuisce a tale pattuizione una portata totalmente impeditiva delle domande avanzata in giudizio dalla . Pt_1
4.1 Risulta altresì infondata anche la contestazione di parte appellante circa la nullità dell'accordo in questione, in forza dell'art. 1972 c.c.
Detto tipo di nullità testuale, tuttavia, si applica solo con riferimento a transazioni relative a “contratti illeciti” tali intendendosi, secondo la
Cassazione, solo i contratti aventi causa illecita o motivo illecito comune e non, invece, quelli affetti da altre forme di nullità.
Si allude alla pronuncia n. 2416/2016, i cui principi devono essere avallati, secondo cui: “l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.”. 6 Cass. n. 20160/2013. pag. 17/20 Nel caso di specie l'eventuale nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente dedotta da costituirebbe una mera nullità testuale o Pt_1 strutturale (tra l'altro parziale) e non, invece, un'ipotesi di causa illecita o di motivo illecito comune, con la conseguenza che il comma 1 dell'art. 1972 c.c. non sarebbe applicabile, diversamente da quanto sostenuto da con il Pt_1 proprio atto di appello.
Semmai, a una transazione come quella in esame potrebbe applicarsi – in ipotesi - il solo comma 2 dell'art. 1972 c.c., il quale sottopone la transazione effettuata su un titolo nullo per cause diverse da quelle indicate dal comma
1 alla possibile domanda di annullamento, domanda che, nel presente giudizio, non ha mai avanzato. Pt_1
Di conseguenza, l'accordo in esame – avente natura transattiva – non è affatto da ritenersi nullo ma, al contrario, è in grado di valere quale “fatto impeditivo” idoneo a paralizzare tutte le domande proposte dall'attrice, “con unica eccezione di quelle attinenti agli addebiti da ritenersi illeciti”7, qui rappresentate dalle domande relative agli interessi usurari e agli interessi anatocistici successivi dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore del nuovo art. 120 TUB così come modificato dalla L. n. 147/2013.
Quanto all'usura, si è già dato atto al precedente paragrafo 3 che il relativo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto invece all'anatocismo applicato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 – contestazione, come rettamente assunto dal primo giudice, che rimane temporalmente fuori dall'accordo transattivo - la Corte ritiene di dover confermare la decisione della sentenza impugnata sul punto, con la quale il Tribunale ha ricalcolato, a seguito dell'espunzione degli interessi anatocistici, il dare-avere effettivo risultante sul conto corrente in quel periodo, pervenendo al ricalcolo di un saldo creditorio pari a 261,69 euro in favore di . Pt_1 7 Cfr. di nuovo App. Venezia, n. 250/2024. pag. 18/20 Il primo motivo di appello merita, in definitiva, integrale rigetto.
5. Con riferimento al terzo motivo di appello, ossia alla statuizione sulle spese di primo grado, la Corte non rileva vizi relativi al capo della sentenza in esame, in quanto – facendo applicazione del principio di causalità, il quale regge il disposto ex art. 91 e ss. cpc - risulta come sia risultata vittoriosa solo rispetto a una minima quota di una Pt_1 delle varie domande originariamente avanzate, e per importo minimale rispetto a quello originariamente richiesto (261,69 euro a fronte di una domanda pari a 44.255,20 euro)
Di conseguenza, la compensazione delle spese per 1/5 e la condanna di a corrispondere i restanti 4/5 a appare corretta e non Pt_1 CP_1 meritevole di riforma.
6. Gli ulteriori motivi d'appello sono da ritenersi assorbiti nella conferma dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla banca in primo grado.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo lo scaglione tariffario, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
8. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
2333/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: pag. 19/20 - respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
6.946,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- NA LI -
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito anche solo “SIRCE” o “la società”; 2 Di seguito anche solo “ o “la banca”; CP_1 pag. 3/20 4 n.d.r. diversamente dall'accordo preso in esame dalla Cassazione con la sentenza citata dall'appellante. 5 conf. App. Venezia n. 250/2024; Trib. Milano n. 10120/2024. pag. 16/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA LI Presidente relatore
Serena Baccolini Consigliere
Ernesta Occhiuto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1009/2024 R.G. in riforma della Sentenza del Tribunale di Milano n. 2333/2024 (R.G.
1735/2024); tra
(C.F./P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., assistita e difesa dall'Avv. CARLO SCORZA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F./P. IVA ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RE IO e EL AS ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata CONCLUSIONI: per parte appellante: “In totale riforma della Sentenza n. 2333/2024 (Repert. n. 1735/2024) emessa il 01/03/2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica (G.M. Dott.ssa Rossella Filippi) notificata il 04.03.2024 a definizione del giudizio recante RG 38112/2019, Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello adita, così decidere e provvedere: A) In via principale ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
RITENERE E DICHIARARE illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa, a seguito di esibizione e/produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
RITENERE E DICHIARARE non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
B) ACCERTARE che l' CP_2 convenuto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi in assenza delle condi reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché ha abusato, nel rapporto contrattuale, di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e, per l'effetto, DICHIARARE la nullità, anche detta di protezione, in applicazione dell'art. 9 L. 192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità) attraverso le quali la ha realizzato l'abuso di posizione dominante in danno del CP_3 contraente più debole CERTARE E DICHIARARE, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso;
D) ACCERTARE E DICHIARARE, relativamente al contratto bancario di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con”; l'eliminazione dell'anatocismo; E) ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito;
F) DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
G) ACCERTARE E DICHIARARE, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione all'indicato rapporto di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
H) CONDANNARE, per l'effetto, la convenuta alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate CP_3 e/o riscosse in relazione al rapporto per cui è causa, quantificate nella misura di € 44.255,30 così come risultante dalla perizia econometrica in atti o nella diversa misura
pag. 2/20 che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive di rivalutazione e degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo ex Cassazione Sezioni Unite sentenza del 16/07/2008 n. 19449; I) ACCERTARE, altresì, che la convenuta durante il rapporto bancario intercorso e meglio specificato in CP_3 premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli;
L) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave inadempimento ex art. 1456 c.c. per effetto dell'applicazione di clausole nulle e, comunque, non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa dei contratti di conto corrente e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista quantificate nella misura di € 44.255,30 ovvero nella misura che dovesse risultare in corso di causa, anche all'esito della indagine peritale d'ufficio; M) CONDANNARE, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per parte appellata: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratori anche incidentale, Voglia l'Ill.ma Corte: - respingere integralmente l'appello della in quanto fondato su motivi inammissibili ex artt. 342 - 345 c.p.c. e, Parte_1 in ogni caso, destituiti di qualsivoglia fondamento;
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza di primo grado e così il rigetto delle domande non accolte in sentenza, se del caso anche in forza delle eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva ex art. 346 c.p.c., e così respingere le domande anche perché generiche e prescritte tutte le pretese restitutorie relative a pagamenti sul conto corrente avvenuti prima del decennio a ritroso dalla notifica della citazione, ossia prima del 5.07.2009, rigettando di conseguenza la richiesta di rettifica degli addebiti cui tali pagamenti si riferiscono, dichiarando altresì il difetto d'interesse ad agire dell'attrice per l'accertamento del recesso dal conto oggetto di causa. Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano Parte_2
filiale di Corsico, deducendo di avere in essere con la Controparte_4 banca il rapporto di apertura di credito in c/c n. 4426335, concesso per iniziali 10.000 euro che, al momento dell'introduzione del giudizio, risultava avere un saldo-debitore negativo pari a 64,49 euro.
Allegava, in particolare, che nel corso del rapporto la banca avesse applicato:
(i) interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, in violazione dell'art. 1284 co. 3 c.c., (ii) commissioni di massimo scoperto (c.d. “c.m.s.”) anch'esse non pattuite oltre che indeterminate, (iii) spese di gestione non convenute e (iv) date di valuta diverse tra interessi passivi e attivi.
allegava, inoltre, che (v) la banca avesse modificato unilateralmente le Pt_1 condizioni contrattuali in corso di rapporto (c.d. ius variandi) in violazione dei limiti entro cui tale modifica può essere effettuata (art. 118 TUB), finendo per portare la società a maturare una rilevante esposizione debitoria, indice di un (vi) abuso di dipendenza economica (ex art. 9 L. 192/98) di cui la banca aveva approfittato.
Deduceva inoltre che (vii) la banca avesse operato illegittime capitalizzazioni anatocistiche sia degli interessi passivi maturati sia delle c.m.s., in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 co. 2 TUB, novellato in corso di rapporto dalla L. 147/2013.
Depositava quindi una perizia di parte con la quale proponeva un saldo
“ricalcolato” pari a 44.255,30 euro in proprio favore.
Allegava, infine, l'avvenuto (viii) superamento del tasso-soglia di usura rilevato dalla Banca d'Italia in diversi trimestri del rapporto.
Sulla base delle anzidette allegazioni, domandava: Pt_1
- l'accertamento della nullità parziale delle suddette clausole, per mancata pattuizione per iscritto ex art. 117 TUB e per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c.;
- l'accertamento dell'inefficacia delle pattuizioni di interessi ultralegali per violazione dell'art. 118 co. 3 TUB, ossia del mancato rispetto della disciplina sullo ius variandi;
- l'accertamento della nullità delle pattuizioni di capitalizzazione anatocistica sia degli interessi sia delle c.m.s., tanto per la loro illegittima previsione in contratto, quanto per l'irregolarità delle variazioni imposte unilateralmente dalla banca in spregio dell'art. 118
TUB; pag. 4/20 - l'accertamento e dichiarazione della nullità del contratto ex art. 9 L.
192/98, in quanto l'esposizione debitoria avrebbe provocato un abuso di dipendenza economica esercitato da verso;
CP_1 Pt_1
- l'accertamento della nullità degli interessi usurari adoperati in corso di rapporto, con applicazione della disciplina ex art. 1815 co 2 c.c.
Domandava inoltre di ricalcolare il dare-avere effettivo tramite l'espletamento di CTU contabile, di determinare il costo annuo effettivo del rapporto e di condannare la banca alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., delle somme indebitamente percepite.
In subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento o l'accertamento dell'avvenuto esercizio del recesso per giusta causa.
Proponeva infine, in via istruttoria, domanda ex art. 119 TUB nei confronti della banca, avanzando altresì richiesta di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., sia per i contratti, sia gli estratti conto completi.
B. Si costituiva la quale eccepiva l'astrattezza e genericità delle CP_1 domande avanzate dalla relative all'accertamento della nullità Pt_1 parziale delle varie clausole, non avendo questa:
a) prodotto il contratto di apertura di credito in c/c dal quale desumere le allegazioni di parte attrice, ossia (i) la mancata pattuizione per iscritto del saggio ultra-legale, (ii) dello ius variandi e (iii) delle c.m.s., non potendo la richiesta di esibizione documentale ex art. 119 T.U.B. e 210
c.p.c. surrogare all'onere della prova gravante sull'attrice, essendo tale richiesta valida per gli estratti conto ma non per i contratti;
b) non avendo altresì precisato quali fossero i pagamenti o Pt_1 addebiti eseguiti indebitamente, a quanto ammontassero le ricapitalizzazioni anatocistiche, quale fosse il TEG contrattualmente pattuito, né tantomeno quale fosse il tasso-soglia utilizzato nella propria perizia come parametro per il rilievo dell'usura.
pag. 5/20 Al fine di smentire le allegazioni di , inoltre, produceva copia Pt_1 CP_1 del contratto sottoscritto tra le parti il 24 gennaio 2000 (cfr. sub doc. 12 del fascicolo di primo grado di , dal quale emergeva - diversamente da CP_1 quanto dedotto dall'attrice - che le parti avessero espressamente pattuito un saggio di interesse ultra-legale pari al 13,250% - nel pieno rispetto dell'art. 1284 co. 3 c.c.- e che, inoltre, all'art. 16 le parti avessero previsto la possibilità per la banca di esercitare lo ius variandi, in linea con l'art. 118
TUB.
B.2 Oltre a tutto quanto sopra, eccepiva la sussistenza di un CP_1 rilevante “fatto impeditivo” idoneo a paralizzare tutte le domande avanzate da
, consistente in un accordo a carattere ricognitivo-transattivo - Pt_1 denominato “accordo di rimodulazione e rientro dall'affidamento” - stipulato tra le parti in data 12 dicembre 2013 (doc. 2 di primo grado di , con CP_1 il quale aveva rinunciato in via preventiva alla proposizione di ogni Pt_1 domanda relativa all'invalidità o all'esecuzione del contratto in essere con a fronte di (i) dilazioni di pagamento del debito e della (ii) riduzione CP_1 del tasso d'interesse concesse dalla banca.
La banca deduceva quindi la totale infondatezza della domanda avanzata dall'attrice, stante la sua preventiva rinuncia contenuta nel predetto l'accordo avente natura transattiva.
B.3 Proseguendo, eccepiva altresì l'inammissibilità della CP_1 domanda di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., dal momento che il contratto risultava ancora in essere alla data di instaurazione del giudizio, nonché l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione d'indebito con riferimento agli addebiti anteriori al decennio rispetto alla notifica della citazione, avvenuta il 5 luglio 2019.
B.5 Con riferimento all'allegazione relativa alla ritenuta applicazione di tassi usurari, sosteneva che la domanda avanzata da CP_1 Pt_1 avesse ad oggetto l'inammissibile richiesta di accertamento dell'usura pag. 6/20 sopravvenuta alla luce l'insegnamento delle SSUU 24675/2017 e che l'attrice, comunque, non avesse depositato gli scalari “in estratto” del 2007 e del 2009, nonché gli scalari completi dal 2003 al 2013, non assolvendo in maniera completa all'onere della prova circa l'applicazione di tassi usurari.
Deduceva, infine, la legittimità dell'anatocismo applicato da a CP_1 partire dal 1° luglio 2000 - data di entrata in vigore della delibera CICR del
2000 - stante l'avvenuta comunicazione ai correntisti dell'adeguamento della clausola di anatocismo alle direttive CIRC, avvenuto mediante pubblicazione in GU (cfr. doc. 15).
In via istruttoria, si opponeva alla CTU richiesta dall'attrice, nonché alla richiesta di documenti alla banca ex 119 TUB e all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In accoglimento delle anzidette eccezioni, chiedeva il rigetto CP_1 integrale delle domande avanzate da . Pt_1
C. Con la 1° memoria 183 co. 6 c.p.c., deduceva che il piano di Pt_1 rateizzazione del 12 dicembre 2013 valesse solo quale ricognizione di debito e non come transazione, in mancanza delle reciproche concessioni tra le parti richieste dall'art. 1965 c.c. e che comunque, anche se fosse stato qualificato come transazione, sarebbe stato nullo ai sensi dell'art. 1972 c.c.
Deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il rapporto ancora in essere e non avendo la banca provato la natura solutoria delle rimesse.
Insisteva infine sull'accertamento delle illegittime condotte di ius variandi praticate dalla banca, reiterando altresì le proprie ulteriori allegazioni.
con la 2° memoria istruttoria, insisteva nuovamente CP_5 sull'inammissibilità della domanda di ripetizione d'indebito a conto ancora aperto, sulla valenza transattiva dell'accordo del 12 dicembre 2013 e sull'eccezione di prescrizione, oltre che sull'assenza di alcuna illegittima pag. 7/20 pratica di ius variandi, sia perché non aveva allegato in maniera Pt_1 specifica in cosa fossero consistite le modifiche unilaterali, sia perché, comunque, l'art. 16 del contratto ammetteva per iscritto la possibilità per la banca di procedere a modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, nel rispetto degli art. 117 e 118 TUB.
E. Dopo essere stata trattenuta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo affinché le parti espungessero dal conteggio del saldo gli interessi anatocistici applicati tra il 1° gennaio 2014 – ossia successivamente alla stipula dell'accordo di rimodulazione - e il 31 dicembre 2015, data dell'ultimo estratto conto versato in atti.
Le parti, sollecitate a tal fine, dichiaravano quale fosse il saldo residuo considerato corretto e la causa, dunque, veniva trattenuta in decisione.
F. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Milano riteneva fondata
- e assorbente rispetto a quasi tutte le domande svolte dall'attrice -
l'eccezione con cui la banca aveva dedotto la sussistenza dell'accordo di rimodulazione e rientro stipulato tra le parti il 12 dicembre 2013.
In particolare, il Tribunale rilevava che: “l'attrice a fronte della concessione da parte della banca di una dilazione del pagamento ha rinunciato all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione anche in sede giudiziale relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione, computo degli interessi applicati dalla banca a far data del rapporto”.
Il Giudice di primo grado rigettava dunque le domande attoree, in virtù della rinuncia alle stesse contenuta nel suddetto accordo del 12 dicembre 2013.
Rigettava altresì la domanda di accertamento del superamento del tasso soglia di usura, dichiarando che, a tale proposito, l'attrice avesse proposto una domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta, in violazione di quanto statuito dalla nota Sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017, la quale aveva escluso l'ammissibilità di detta figura di usura. pag. 8/20 Proseguendo, il Tribunale rilevava che l'accordo di rimodulazione e rientro – in quanto firmato il 12 dicembre 2013 – non riguardasse la domanda di accertamento dell'anatocismo applicato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 (periodo successivo all'accordo stesso) e procedeva quindi ad espungere gli interessi anatocistici applicati in tale frangente e a ricalcolare il dare-avere effettivo, pervenendo ad un nuovo saldo di c/c a credito di Pt_1 per un importo pari a 261,69 euro, in luogo della richiesta avanzata in domanda pari a 44.255,30 euro.
Condannava quindi a corrispondere tale ultima somma in favore di CP_1
, oltre interessi legali dalla data della notifica della citazione fino al Pt_1 saldo, compensando le spese di lite per 1/5 e ponendole a carico dell'attrice per la restante parte, in ragione del rigetto della maggior parte delle domande. ha impugnato la suddetta Sentenza articolando tre motivi di Pt_3 appello.
Con il primo motivo ha dedotto che l'accordo di rimodulazione e rientro del
12 dicembre 2013 non avesse natura transattiva, difettando le “reciproche rinunce e concessioni” richieste dall'art. 1965 c.c. e che, anche se si accedesse alla tesi della natura transattiva dello stesso, detto accordo sarebbe comunque nullo sia per violazione dell'art. 1972 c.c., sia per assenza di causa concreta ex art. 1322 c.c.; a sostegno del proprio motivo, ha richiamato la Sentenza della Cassazione n. 2855/2022.
Con il secondo motivo ha poi censurato l'erroneo rigetto della domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari in corso di rapporto, deducendo che la Sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017 (la quale ha escluso la c.d. usura sopravvenuta) non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto l'usura sarebbe derivata dalla modifica unilaterale delle clausole contrattuali (ius variandi) effettuata dalla banca in corso di rapporto.
pag. 9/20 Con il terzo motivo, infine, ha censurato l'errata regolazione delle spese di lite di primo grado.
Nel prosieguo dell'atto di appello, la ha infine riproposto tutte le Pt_1 domande già svolte in primo grado e non accolte, per la cui descrizione si rinvia al superiore paragrafo sub A.
H. Con comparsa di costituzione in appello, ha preliminarmente CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito l'inammissibilità ex art. 345
c.p.c. del secondo motivo di appello formulato , in ragione sia della Pt_1 novità dell'allegazione relativa alla correlazione tra i tassi usurari e lo ius variandi esercitato dalla banca, sia della produzione di documenti nuovi non depositati in primo grado (denominati decreto2002.pdf e decreto2003.pdf).
Nel merito, con riferimento al primo motivo di appello ha dedotto che l'accordo di rimodulazione e rientro del 12 dicembre 2013 avesse natura pacificamente transattiva o, comunque, di rinuncia all'azione e che le
“reciproche rinunce e concessioni” fossero costituite (i) per la banca, dalla riduzione del tasso d'interesse dal 13,25% all'Euribor3 e dalla concessione di una dilazione di pagamento e, (ii) per , dalla rinuncia ad agire anche in Pt_1 via giudiziale al fine di contestare la validità e l'esecuzione del rapporto di credito.
Sul secondo motivo di appello (i.e. l'usura), la banca ha ribadito quanto già eccepito in primo grado, ossia che la domanda della riguardasse, in Pt_1 realtà, l'infondata richiesta di accertamento dell'usura sopravvenuta, in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite di cui alla Sentenza n.
24675/2017. ha infine dedotto la correttezza del capo sulle spese della decisione CP_1 impugnata, dal momento che la soccombenza dell'attrice era stata ben maggiore rispetto alla limitata porzione di accoglimento della domanda.
pag. 10/20 Per il resto, ha riproposto le eccezioni già dispiegate nella CP_1 comparsa di primo grado, ampiamente illustrate al precedente paragrafo sub
B.
I. Con i propri scritti conclusionali, le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato, con conseguente Pt_1 conferma della sentenza impugnata.
1. Preliminarmente, la Corte ritiene di dover esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da ai sensi dell'art. CP_1
342 c.p.c., per non avere individuato gli appellanti - in tesi - il capo della sentenza che si intendeva impugnare e per non aver espresso una puntuale critica alle valutazioni del Giudice di primo grado.
La Corte ritiene che la questione, così come proposta, sia infondata.
L'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis al caso in decisione, prevede che: “l'appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che intende impugnare;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'attuale formulazione della norma, che ha sostanzialmente recepito l'interpretazione della stessa data dalla Corte di legittimità alla previgente disposizione, ha chiarito che l'appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si vogliono contestare e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
pag. 11/20 A tale fine, non si richiede l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
La specificità dei motivi d'appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini “una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr. Cass. n. 23781/2020).
Tenuto conto dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando i rispettivi motivi di doglianza, e da ciò discende il rigetto dell'eccezione esaminata.
2. Parimenti, non merita accoglimento l'ulteriore eccezione d'inammissibilità formulata dalla banca appellata, inerente alla presunta novità – ex art. 345 c.p.c. – del secondo motivo di appello formulato , relativo alla “nuova” dedotta correlazione tra l'usura Pt_1
e l'esercizio dello ius variandi.
A tal proposito, va osservato che, sin dall'atto introduttivo del primo grado,
avesse allegato l'illegittima esecuzione di diverse condotte di ius Pt_1 variandi da parte della banca, consistite prevalentemente nell'aver unilateralmente aumentato i tassi d'interesse in corso di rapporto. Seppur non specificamente collegate al superamento del tasso di usura, le contestazioni sull'illegittimità dello ius variandi avevano comunque riguardato la variazione, in corso di rapporto, del tasso d'interesse applicato;
detta variazione - se provata – provocherebbe inevitabilmente ricadute anche pag. 12/20 rispetto al possibile sforamento del tasso-soglia usuraio, con la conseguenza che il fatto costitutivo riferito allo ius variandi - anche se non specificamente ricollegato in primo grado all'usura – doveva indirettamente ritenersi già allegato sin dal primo grado anche con riferimento a tale domanda.
L'eccezione della banca ai sensi dell'art. 345 c.p.c. va dunque rigettata.
3. Ciononostante, il secondo motivo di appello in esame - che per contiguità rispetto all'eccezione d'inammissibilità dello stesso si va ad esaminare con priorità rispetto al primo motivo – risulta infondato e va di essere rigettato.
SIRCE, come già detto, con la propria impugnazione ha sostenuto che la domanda di accertamento della nullità dei tassi usurari applicati andasse trattata alla stregua di una domanda di accertamento dell'usura originaria, ciò in quanto l'aumento del tasso d'interesse sarebbe derivato non tanto da un'oscillazione del tasso d'interesse indipendente dalla volontà delle parti, quanto piuttosto dall'illegittimo ius variandi esercitato dalla banca, valevole quale “nuova pattuizione” e quindi quale usura originaria.
Di recente, infatti la stessa Corte di cassazione ha affermato il principio per cui, in presenza di un accertato esercizio della facoltà di ius variandi in relazione al saggio dell'interesse passivo “non può […] parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata” (cfr. Cass.
n. 18227/2024)”.
Orbene, seppure l'allegazione per cui l'aumento del tasso d'interesse sia derivato dall'illegittimo esercizio dello ius variandi può far trattare il superamento della soglia di usura in corso di rapporto quale usura originaria, per così dire, pro tempore, rimane comunque onere del correntista provare la sussistenza delle specifiche condotte di ius variandi da parte della banca.
pag. 13/20 Se si consentisse infatti al correntista di dedurre che la semplice applicazione concreta, in corso di rapporto, di tassi d'interesse in misura maggiore rispetto al tasso convenzionale pattuito costituisca sempre ius variandi – senza tuttavia onerarlo di provare la specifica pattuizione di modifica unilaterale della clausola d'interessi – si finirebbe per reintrodurre, sotto la “maschera” dello ius variandi, la domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta in corso di rapporto, definitivamente esclusa a partire dal noto insegnamento delle Sezioni Unite del 2017.
Ebbene, nel caso di specie, la ha omesso del tutto di provare Pt_1
l'intervento di una nuova pattuizione - modificativa del tasso d'interesse originariamente convenuto (13,25%) - unilateralmente imposta dalla banca in corso di rapporto.
In assenza di tale prova, è da ritenersi indimostrata la correlazione tra l'usura e il dedotto ius variandi della banca e, di conseguenza, la domanda di accertamento dell'applicazione di tassi usurari va qualificata come domanda di accertamento dell'usura sopravvenuta e, pertanto, infondata, come correttamente individuato dal Giudice di prime cure, secondo il noto insegnamento delle Sezioni unite n. 24675/2017.
Ne consegue che il motivo di appello in questione dev'essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata sul punto.
4. Proseguendo poi nel merito, con riferimento al primo motivo di appello, la Corte ritiene di dover confermare la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accordo di rimodulazione e rientro - stipulato tra le parti il 12 dicembre 2013 - avesse costituito una valida rinuncia di ad ogni contestazione attinente alla Pt_1 validità o all'esecuzione del rapporto di conto corrente per cui è causa.
Sul punto la sentenza impugnata appare ineccepibile.
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, la Corte osserva come, dalla disamina del contenuto del suddetto accordo (cfr. doc. 2
pag. 14/20 depositato da in primo grado) sussistano le “reciproche rinunce e CP_1 concessioni” richieste dall'art. 1965 c.c. ai fini della qualificazione del contratto quale transazione.
A pag. 2 del suddetto documento, infatti, emerge come la banca ha effettuato una rateizzazione del debito e ha ridotto il tasso d'interesse applicato, passando dal 13,25% originario - che ha provato essere, tramite il CP_1 doc. 12, il tasso convenzionalmente pattuito – a quello riferito all'Euribor3, concedendo altresì alla correntista una complessiva dilazione di pagamento del debito residuo, concretatasi nella suddivisione dello stesso in n. 24 rate di pari importo, da pagare tra il 31 dicembre 2013 e il 30 novembre 2015
(cfr. sempre sub doc. 2 fascicolo convenuta di primo grado).
Specularmente, la si è impegnata, sottoscrivendo l'accordo, a Pt_1 rinunciare “all'esercizio di qualsiasi eccezione e/o contestazione, anche in sede giudiziale, relativa alla tenuta del rapporto di conto corrente derivante dal contratto di affidamento come modificato con il presente atto, con particolare ma non esclusivo riferimento alle metodologie di liquidazione e computo degli interessi applicate dalla banca a far data dall'accensione del rapporto di affidamento, ai tassi e commissioni di volta in volta applicati, che
l'impresa riconosce come regolarmente pattuiti ed accettati”.
Rispetto alla corretta qualificazione dell'accordo di rimodulazione e rientro de quo, la Corte osserva che la pronuncia di legittimità citata da parte appellante nel proprio atto di appello (Cass. n. 2855/2022) fosse stata emanata rispetto a una controversia attinente a un accordo di rimodulazione dal contenuto diverso da quello del presente giudizio.
Difatti, stando a quanto emerge dalla citata pronuncia della Suprema Corte, in quel caso l'accordo aveva avuto un contenuto meramente ricognitivo (ex art. 1988 c.c.) e non, invece, di rinuncia vera e propria a qualsiasi contestazione e/o eccezione, come invece avvenuto nel caso in questione.
pag. 15/20 In ipotesi come quella in esame, invece, laddove l'accordo di rimodulazione e rientro contenga l'espressa rinuncia del correntista a proporre azioni avverso il rapporto gestito in conto corrente, la più recente giurisprudenza di merito ha affermato il pieno carattere transattivo di un piano di rimodulazione e rientro come quello in esame, attribuendo piena efficacia “impeditiva” a detto accordo rispetto alle domande proposte in giudizio dal correntista.
A tale proposito a seguito dell'accordo in parola consegue l'improponibilità di tutte le domande ed eccezioni alle quali l'appellante ha espressamente rinunciato, con unica eccezione di quelle attinenti agli addebiti da ritenersi illeciti3 e ciò dal momento che si tratta di un atto nel quale risulta inserita, non solo una dichiarazione di valore a portata ricognitiva4, a norma dell'art. 2720 c.c., ma altresì una specifica manifestazione di volontà di contenuto dispositivo-abdicativo del diritto in contesa.
Va dunque sottolineato che con l'accordo di cui si discute, la Società e la
Banca non si sono limitate ad una mera ricognizione del debito allora esistente ma hanno determinato, mediante reciproche concessioni (aliquid datum et aliquid retentum), un nuovo regolamento degli interessi avente ad oggetto il rapporto negoziale in essere, con rinuncia da parte del correntista ad ogni contestazione futura sull'esposizione indicata a fronte della dilazione concessa dalla banca e la rideterminazione del tasso di interesse sull'esposizione stessa5.
Da quanto sopra rilevato consegue che un accordo come quello intercorso tra e vada inquadrato nell'ambito degli atti a contenuto Pt_1 CP_1 transattivo e che la rinuncia preventiva a contestare la gestione del rapporto di conto corrente possa ritenersi adeguatamente compensata dalla concessione di una dilazione da parte della banca, sulla scorta 3 n.d.r. ossia, nel caso di specie, gli interessi usurari, la cui domanda va comunque rigettate per le ragioni di cui al precedente paragrafo. dell'insegnamento della Suprema Corte per cui: “la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente
l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni”6.
Ad ogni modo, come eccepito dalla banca appellata e non specificamente contestato dall'appellante, emerge dalla disamina del piano di rientro che abbia altresì accordato a una rimodulazione del tasso CP_1 Pt_1
d'interesse, portandolo dall'originario 13,25% (cfr. doc. 12 di primo grado di al tasso Euribor3. CP_1
La natura transattiva dell'accordo eccepito da sin dalla comparsa CP_1 di primo grado attribuisce a tale pattuizione una portata totalmente impeditiva delle domande avanzata in giudizio dalla . Pt_1
4.1 Risulta altresì infondata anche la contestazione di parte appellante circa la nullità dell'accordo in questione, in forza dell'art. 1972 c.c.
Detto tipo di nullità testuale, tuttavia, si applica solo con riferimento a transazioni relative a “contratti illeciti” tali intendendosi, secondo la
Cassazione, solo i contratti aventi causa illecita o motivo illecito comune e non, invece, quelli affetti da altre forme di nullità.
Si allude alla pronuncia n. 2416/2016, i cui principi devono essere avallati, secondo cui: “l'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso.”. 6 Cass. n. 20160/2013. pag. 17/20 Nel caso di specie l'eventuale nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente dedotta da costituirebbe una mera nullità testuale o Pt_1 strutturale (tra l'altro parziale) e non, invece, un'ipotesi di causa illecita o di motivo illecito comune, con la conseguenza che il comma 1 dell'art. 1972 c.c. non sarebbe applicabile, diversamente da quanto sostenuto da con il Pt_1 proprio atto di appello.
Semmai, a una transazione come quella in esame potrebbe applicarsi – in ipotesi - il solo comma 2 dell'art. 1972 c.c., il quale sottopone la transazione effettuata su un titolo nullo per cause diverse da quelle indicate dal comma
1 alla possibile domanda di annullamento, domanda che, nel presente giudizio, non ha mai avanzato. Pt_1
Di conseguenza, l'accordo in esame – avente natura transattiva – non è affatto da ritenersi nullo ma, al contrario, è in grado di valere quale “fatto impeditivo” idoneo a paralizzare tutte le domande proposte dall'attrice, “con unica eccezione di quelle attinenti agli addebiti da ritenersi illeciti”7, qui rappresentate dalle domande relative agli interessi usurari e agli interessi anatocistici successivi dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore del nuovo art. 120 TUB così come modificato dalla L. n. 147/2013.
Quanto all'usura, si è già dato atto al precedente paragrafo 3 che il relativo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Quanto invece all'anatocismo applicato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 – contestazione, come rettamente assunto dal primo giudice, che rimane temporalmente fuori dall'accordo transattivo - la Corte ritiene di dover confermare la decisione della sentenza impugnata sul punto, con la quale il Tribunale ha ricalcolato, a seguito dell'espunzione degli interessi anatocistici, il dare-avere effettivo risultante sul conto corrente in quel periodo, pervenendo al ricalcolo di un saldo creditorio pari a 261,69 euro in favore di . Pt_1 7 Cfr. di nuovo App. Venezia, n. 250/2024. pag. 18/20 Il primo motivo di appello merita, in definitiva, integrale rigetto.
5. Con riferimento al terzo motivo di appello, ossia alla statuizione sulle spese di primo grado, la Corte non rileva vizi relativi al capo della sentenza in esame, in quanto – facendo applicazione del principio di causalità, il quale regge il disposto ex art. 91 e ss. cpc - risulta come sia risultata vittoriosa solo rispetto a una minima quota di una Pt_1 delle varie domande originariamente avanzate, e per importo minimale rispetto a quello originariamente richiesto (261,69 euro a fronte di una domanda pari a 44.255,20 euro)
Di conseguenza, la compensazione delle spese per 1/5 e la condanna di a corrispondere i restanti 4/5 a appare corretta e non Pt_1 CP_1 meritevole di riforma.
6. Gli ulteriori motivi d'appello sono da ritenersi assorbiti nella conferma dell'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla banca in primo grado.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicati i valori medi secondo lo scaglione tariffario, esclusa la fase istruttoria non espletata e avuto riguardo al pregio delle difese e alla natura della controversia.
8. Deve darsi atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
2333/2024, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: pag. 19/20 - respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_1
6.946,00 oltre 15 % per spese generali, IVA qualora dovuta e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Pietro Gitto.
Il presidente estensore
- NA LI -
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito anche solo “SIRCE” o “la società”; 2 Di seguito anche solo “ o “la banca”; CP_1 pag. 3/20 4 n.d.r. diversamente dall'accordo preso in esame dalla Cassazione con la sentenza citata dall'appellante. 5 conf. App. Venezia n. 250/2024; Trib. Milano n. 10120/2024. pag. 16/20