Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1365/2024
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore all'esito dell'udienza del 08/11/2024 ha emesso la presente
ORDINANZA
(c.f. ), con l'avv.to Maria Teresa Giacobbi Parte_1 C.F._1
(cfr. procura in atti), reclamava ai sensi dell'art. 624 c.p.c. secondo comma, proponendo ricorso all'intestato Tribunale, l'ordinanza, sempre resa da questo
Tribunale, del 23.09.2024 (comunicata il giorno successivo), che aveva rigettato l'istanza di sospensione delle riunite procedure esecutive R.G. n. 343/2024 e R.G. n.
344/2024 e dichiarato pignorabili da e il credito di CP_1 CP_2
esso reclamante vantato nei confronti di quest'ultimo a sua volta CP_3
debitore esecutato (con unico creditore il reclamante) nella procedura esecutiva R.G.
n. 542/2023, nell'ambito della quale era stata disposta la conversione del pignoramento con versamento rateale del dovuto da parte del debitore.
Sosteneva, in particolare, il reclamante: 1) che il Giudice reclamato aveva errato nel non dichiarare l'inefficacia del pignoramento di cui alla procedura R.G. n. 344/2024 in forza dell'art. 543, comma quinto, c.p.c., atteso che non poteva ritenersi che il pignorante avesse notificato al debitore, odierno reclamante, prima CP_1
dell'udienza di comparizione, l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura;
2) che il
Giudice reclamato aveva errato nel ritenere che il credito del reclamante (vantato nei confronti di non fosse soggetto alle limitazioni di pignorabilità dei CP_3
Giudice reclamato aveva errato nel ritenere che l'anzidetto credito non fosse impignorabile per essere stato già formalmente assegnato e distribuito in forma rateale ad esso reclamante nell'ambito della procedura esecutiva R.G. n. 542/2023, rispetto alla quale era tardivo l'intervento di ogni altro creditore né i creditori di esso reclamante erano intervenuti ex art. 511 c.p.c. prima che venisse disposta la conversione del pignoramento (evento da assimilarsi, secondo la prospettazione del reclamante, alla udienza di vendita o assegnazione): invero, il terzo debitore era sottoposto a vincolo di versamento delle somme nella procedura esecutiva R.G. n.
542/2023, con la conseguenza che dette somme erano indisponibili perché della procedura e non di esso reclamante;
conseguentemente, aveva errato il terzo debitore a rilasciare dichiarazione positiva in ordine alla sua situazione debitoria nei confronti del reclamante. Inoltre, i pignoranti mai avevano chiesto l'assegnazione delle somme contenute nel conto corrente della procedura R.G. n. 542/2023, di tal che un provvedimento di assegnazione avrebbe dovuto considerarsi abnorme.
Ciò posto, il reclamante rappresentava, ancora, che, nonostante nel provvedimento reclamato mancasse esplicitamente l'assegnazione del credito ai creditori pignoranti e lo stesso Giudice reclamato, con successivo CP_1 CP_2
provvedimento reso nella procedura R.G. n. 542/2024, aveva qualificato come di assegnazione del credito il provvedimento in questione. Pendeva, inoltre, istanza di correzione di errore materiale del provvedimento reclamato, proposta dai creditori pignoranti, con i quali gli stessi chiedevano correggersi il provvedimento nella parte in cui non era assegnata ad essi la somma accantonata nel conto corrente aperto in relazione al procedimento R.G. n. 542/2023. Ribadiva, pertanto, la non assegnabilità delle somme del conto corrente della procedura R.G. n. 542/2023 in quanto mai pignorato, atteso invero che i pignoramenti di e CP_1 CP_2
avevano riguardato somme dovute da (e non già il conto corrente della CP_3
suddetta procedura), e che quest'ultimo, nel rendere la dichiarazione, non aveva indicato il numero della procedura in cui era debitore del reclamante limitandosi a dichiarare quanto versava ratealmente in forza di conversione del pignoramento;
inoltre, esso reclamante già aveva incamerato le somme del conto della procedura
R.G. n. 542/2023 versate da sino all'aprile del 2024 dovendosi CP_3
oltretutto tener conto del fatto che i crediti dei pignoranti e CP_1 CP_2
erano in realtà inferiori a quelli da essi dichiarati. Inoltre, anche
[...]
l'autorizzazione all'aggiornamento della dichiarazione del terzo concessa dal G.E. dopo che si era tenuta l'udienza del 10.07.2024 e dopo che era stato “emesso un provvedimento di 'assegnazione'” era un provvedimento abnorme in quanto emesso in un “procedimento esecutivo concluso”.
Deduceva, infine, il reclamante, che il Giudice reclamato aveva anche errato nel condannarlo alle spese, attesa, da un lato, la natura controversa della questione giuridica decisa, da altro lato, che i pignoranti e si CP_1 CP_2
erano comportati in maniera scorretta indicando somme superiori a quelle ad essi dovute.
Con successiva istanza di sospensione ex art. 669 terdecies ultimo comma c.p.c., il reclamante dava quindi atto che il Giudice reclamato si era pronunciato sull'istanza di correzione di errore materiale (di cui era stato dato conto nel reclamo, come sopra detto) assegnando ai creditori pignoranti e le somme CP_1 CP_2
accantonate nel conto corrente aperto in relazione al procedimento R.G. n. 542/2023, in tal modo modificando la natura dell'ordinanza reclamata che era divenuta di assegnazione. Deduceva, quindi, che il provvedimento era abnorme: 1) per non essere individuato nell'ordinanza di assegnazione il terzo obbligato all'esecuzione (Banca depositaria e/o il cancelliere del Tribunale); 2) per non essere individuato/indicato nell'ordinanza di assegnazione l'importo esatto delle somme da assegnare, non essendo stato neppure acquisito il saldo del conto corrente della procedura R.G. n.
542/2023; 3) per non essere indicati nell'ordinanza di assegnazione gli importi spettanti ai creditori e , anche considerando che il CP_1 CP_2
provvedimento aveva due “disposti di assegnazione” incompatibili tra loro.
Deduceva, ancora: 1) che l'esecuzione del provvedimento avrebbe arrecato grave danno ad esso reclamante sottraendogli somme scaturenti dall'esecuzione R.G. n.
542/2023 istaurata in forza di una sentenza lavoro;
2) che l'opposizione agli atti esecutivi non avrebbe portato alcuna tutela in quanto da proporre allo stesso magistrato che aveva emesso il provvedimento abnorme;
3) che il Giudice reclamato avrebbe presto corrisposto le somme versate sul conto ai creditori pignoranti e e che era dunque necessario sospendere, inaudita CP_1 CP_2
altera parte, l'ordinanza reclamata del 23.09.2024, così come modificata con atto del
22.10.2024.
Con ordinanza del 29.10.2024 il Presidente del Collegio accoglieva l'istanza di sospensione avanzata dal reclamante.
Resistevano in giudizio, con l'avv.to Rosanna Cocci (cfr. procura agli atti), i reclamati ( e CP_1 C.F._2 CP_2
( , chiedendo dichiararsi, in via preliminare, l'inammissibilità C.F._3
del reclamo e, nel merito, il rigetto dello stesso.
All'udienza del 08.11.2024 le parti insistevano nei propri atti e il Collegio, quindi, riservava la decisione.
Va dunque osservato quanto segue.
Con la medesima ordinanza - o, comunque, con il successivo provvedimento del
22.10.2024 di correzione di errore materiale - che rigettava l'istanza di sospensione delle procedure esecutive R.G. n. 343/2024 e R.G. n. 344/2024, rigetto che il reclamante intende in questa sede ribaltare mediante l'ottenimento della sospensione delle stesse, il Giudice dell'esecuzione procedeva altresì ad assegnare ai creditori pignoranti e il credito il cui pignoramento aveva dato CP_1 CP_2
luogo alle suddette procedure, cosi concludendo e definendo le stesse. Che, peraltro, a seguito della ordinanza reclamata le procedure esecutive fossero concluse, lo riconosce lo stesso reclamante il quale, con riferimento all'istanza nelle stesse depositata dai reclamati successivamente all'emissione del provvedimento reclamato, afferma che la stessa era “depositata su un procedimento esecutivo concluso” (cfr. pag. 5 e 14 atto di reclamo). Ne consegue, pertanto, che, essendo state le suddette procedure esecutive definite, non può precedersi alla sospensione delle stesse, atteso che la sospensione mira proprio ad impedire che una procedura giunga a termine, circostanza che, invece, nel caso di specie, si è già verificata, sicché il raggiungimento del risultato richiesto dal reclamante con il presente giudizio cautelare non può più essere ottenuto, dovendosi conseguentemente dichiararsi l'improcedibilità del reclamo. Si osserva ancora che, l'impossibilità di procedere in sede di reclamo alla sospensione di una procedura esecutiva già conclusa mediante l'emissione di ordinanza di assegnazione del credito deriva anche dal fatto che l'art. 549 c.p.c. dispone che l'ordinanza di assegnazione “produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”
e che la stessa, inoltre, è impugnabile “nelle forme e nei termini di cui all'art. 617
c.p.c.”, essendo dunque chiara la volontà legislativa di attribuire, una volta che la stessa sia emanata, una certa stabilità all'ordinanza di assegnazione (che, addirittura, costituisce titolo esecutivo), salva la possibilità di censurare la stessa con il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c., nell'ambito del quale dunque, solo, può altresì ottenersi una sospensione degli effetti di tale ordinanza.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara improcedibile il reclamo;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Si comunichi. Il Giudice est.
Francesco De Perna
Il Presidente
Sara Marzialetti